Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00760/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2025, proposto da
PO LO, GE NE, AN IC, IG D'AM, OS D'RI, TE RE, ER LE, RO RO, RA EN, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Augusto, Roberto D'Addabbo e Laura La Selva, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Augusto, in Bari, via Abate Gimma n. 147;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito territoriale per la Provincia di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari n. 2122/2024 pubblicata il 24 maggio 2024 nel giudizio recante R.G. n.12994/2022, notificata in copia conforme all’originale e come tale esecutiva per legge ex art. 475 c.p.c. in data 29 maggio 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’USR Puglia ATP di Bari, non appellata e definitivamente passata in giudicato come da attestazione del 4 dicembre 2024 resa dal funzionario giudiziario della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 3 febbraio 2025, PO LO, GE NE, AN IC, IG D'AM, OS D'RI, TE RE, ER LE, RO RO e RA EN chiedono l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari n. 2122/2024 pubblicata il 24 maggio 2024 nel giudizio recante R.G. n.12994/2022, notificata in copia conforme all’originale e come tale esecutiva per legge ex art. 475 c.p.c. in data 29 maggio 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’USR Puglia ATP di Bari, non appellata e definitivamente passata in giudicato come da attestazione del 4 dicembre 2024 resa dal funzionario giudiziario della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari.
In data 18 marzo 2025 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
All’udienza in camera di consiglio del 14 maggio 2025, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso in ottemperanza è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.
A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro meglio indicata in oggetto, non risulta agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Infine, le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO