CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 248/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa ZI OR Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito Consigliera
Dott. ssa Ivana Acacia Consigliera relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello
TRA
(nuova denominazione dal 1/10/2007 di , Parte_1 Parte_2 con sede in Milano, piazza Tre Torri n. 3, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle
Imprese di Milano n. , Partita Iva n. , Cap. Sociale € 119.000.000 int. P.IVA_1 P.IVA_2
capogruppo del iscritta all'albo delle banche CP_1 Controparte_2
e dei gruppi bancari, società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Controparte_2
in persona della Dott.ssa Rossella Martino e della Sig.ra nella loro qualità di
[...] CP_3
Procuratori Speciali, muniti d'idonei poteri, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Grassia, (c.f.
), con studio in Milano, Via San Pietro all'Orto 10, (pec C.F._1
fax 02/62694528) e dall'Avv. Valentina Palamara Email_1
(C.F. ), con Studio in Reggio Calabria, via Spagnolio n. 36 (pec C.F._2
fax 0965/899670), presso la quale ultima è elettivamente Email_2 domiciliata giusta procura in calce all'atto di appello appellante
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._3
II Trav. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Spadaro, presso il cui studio è Parte_3 elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Riposo, pec e dall'Avv. Giovanni Alessi, con studio in Brancaleone Email_3
(RC), via Lungomare 72, pec Email_4
appellato e contro nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_5 CodiceFiscale_4 residente in [...], ovvero in Fara in Sabina (RI), Strada Pantanella n. 2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile n. 141/2020, pubblicata il 20/02/2020.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato il 04.07.2014 il sig. promuoveva domanda di risarcimento CP_4 dei danni nei confronti della e nei confronti del sig. . Parte_1 Controparte_5
Assumeva di aver consegnato al sig. promotore finanziario per conto della euro CP_5 Parte_1
45000,00 di cui euro 35000,00 tramite assegni circolari e 10000,00 in contanti per l'acquisto di prodotti finanziari Pimco e Darta. Rappresentava che, successivamente, aveva appurato l'inesistenza degli investimenti di cui sopra e che il era stato sospeso da Consob per 60 giorni e poi CP_5 radiato per gravi irregolarità commesse in qualità di promotore dal 2009 al 2011, avendo incassato dai clienti somme per investimenti senza mai eseguire gli stessi. In diritto, l'attore chiedeva, in ragione di ciò, che venisse accertata la responsabilità solidale della convenuta con il sig. CP_6
per violazione della normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria, in CP_5 particolare dell'art. 31 comma terzo del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 con conseguente condanna delle parti convenute alla restituzione delle somme versate e al pagamento di quelle corrispondenti al mancato rendimento delle operazioni finanziarie mai poste in essere, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della domanda attorea nei suoi Parte_1 confronti, in difetto della prova dei pagamenti eseguiti in collegamento con gli investimenti asseritamente programmati e, quanto al pagamento in contanti, in violazione della normativa antiriciclaggio;
evidenziava altresì la mancanza di lettere di conferma degli asseriti investimenti con relativi estratti periodici nonché l'inattendibilità delle dichiarazioni del , la condotta anomala CP_5
e negligente del Cliente attore che aveva aspettato tre anni prima di dolersi della situazione con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.
Formulava, in via riconvenzionale, domanda di manleva nei confronti del sig. per il caso di CP_5 accoglimento della domanda attorea.
Rimaneva contumace il sig. . Parte_4
Disposto l'interrogatorio formale del veniva ammessa la consulenza tecnica diretta ad CP_5 accertare con riferimento alla sottoscrizione per euro 35.000,00 dei “ Global Investors Parte_5
Series Plc”, avvenuta in data 19/04/2010, il controvalore dello stesso alla data di deposito della relazione e con riferimento alla somma di € 10.000,00 versata dal sig. al promotore CP_4 finanziario, il controvalore del prodotto finanziario che avrebbe dovuto essere sottoscritto nonché, separatamente, interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data di versamento delle somme fino a quella di deposito della relazione di CTU.
La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi con sentenza n.141.20 il Tribunale di Locri così provvedeva:
a) accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto condanna
[...]
e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_5 pagamento in favore dell'attore, della somma di € 48.335,06 (€ 45.000,00 per capitale + €
3.335,06 per perdita patrimoniale, pari al saggio d'interesse legale maturato fino alla data della domanda) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo sul'importo complessivo;
b) rigetta ogni ulteriore domanda;
c) rigetta la domanda riconvenzionale di rivalsa delle somme eventualmente pagate spinta da nei confronti del convenuto Parte_1
; d) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_5 spese processuali, che liquida …. in complessivi € 13.240,00….; f) pone a carico dei convenuti in solido le spese di Ctu liquidate come da separato decreto”
Proponeva appello la che chiedeva la riforma della sentenza citata articolando sei motivi Parte_1 di appello.
Con il PRIMO MOTIVO rubricato Errata valutazione del Giudice sull'an risarcitorio, in ordine alla prova delle dazioni di denaro a scopo d'investimenti contestava l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva considerato raggiunta la prova delle dazioni, nonostante da un lato la copia degli assegni prodotti non mostrasse il verso degli assegni ma solo il recto e non avesse dimostrato la girata dei medesimi, né l'effettivo incasso. In ragione di ciò, evidenziava il conseguente difetto di prova degli esborsi;
sosteneva che a tale conclusione dovesse pervenirsi anche con riferimento alla dazione per contanti, difettando la prova documentate “liquida”, oggettiva, della loro esistenza (ad. es. prelievo da un conto, transazione), come da costante giurisprudenza.
Evidenziava che i pagamenti in contanti in ogni caso sarebbero avvenuti in violazione della normativa antiriciclaggio (D.L. 3 maggio 1991 n. 143) che vieta pagamenti in contanti superiori ad euro 5000,00.
Aggiungeva che per entrambe le pretese operazioni mancherebbero lettere di conferma degli asseriti investimenti ed estratti conto periodici e che il sig. mai ebbe a sollevare obiezioni per questa CP_4 assenza, ad es. rivolgendosi alla sede della Banca, lasciando invece trascorrere un lasso di tempo eccessivo, pari ad oltre 3 anni, prima di denunziare i presunti illeciti.
Con il SECONDO MOTIVO rubricato Erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità della per effetto dell'ammissione di responsabilità del CP_6
P.F., delle sue dichiarazioni in sede d'interrogatorio e dei documenti da lui formati deduceva che il
Tribunale erroneamente avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente su confessioni provenienti dall'ex P.F., in palese contrasto con il principio di cui agli artt. 1309 c.c. e 2730 c.c. e che invece tali dichiarazioni nessuna rilevanza potrebbero avere per l'accertamento della responsabilità della CP_6 appellante, in mancanza di prova “liquida” dell'esistenza della pretesa avversa, come sopra evidenziato. Di nessun pregio si sosteneva, potrebbero avere le (generiche) dichiarazioni confessorie provenienti dal sig. dal momento che -com'è noto- nei confronti di più debitori in solido, CP_5 la confessione resa da uno soltanto degli stessi ha valore di prova legale unicamente nei confronti della parte confitente. Nessuna rilevanza avrebbero dunque le dichiarazioni del sig. CP_5 all'interrogatorio formale del 20.12.2016: secondo i principi fondamentali del nostro ordinamento, infatti, la confessione giudiziale nuoce solo a chi l'ha resa (cfr. artt. 1309 e 2733 cod. civ.), potendo al più costituire mero indizio che necessita di riscontri qui assenti, considerato che i documenti prodotti dal mancherebbero di data certa. CP_4
Con il TERZO MOTIVO rubricato Errata valutazione della rilevanza probatoria del provvedimento di radiazione della CONSOB, lamentava l'erroneità del ragionamento sillogistico del Giudice di prime cure, che dalla commissione di illeciti verso altri clienti da parte del desumeva la CP_5 prova di illeciti anche nel caso concreto.
Con il QUARTO MOTIVO rubricato Errata valutazione delle risultanze probatorie fornite da
in ordine all'interruzione del nesso causale e al concorso di colpa dell'appellato per Parte_1 effetto delle anomalie nella loro condotta lamentava che la decisione di primo grado avrebbe erroneamente sostenuto il difetto della prova della “fattiva acquiescenza del cliente alla violazione” emergendo invece dagli atti di causa che il avrebbe comunque commesso gravi imprudenze, CP_4 tali –sulla scorta della costante giurisprudenza- da annullare o ridurre significativamente ogni sua pretesa verso la dimostrando la mala fede dell'appellato alla luce dell'entità rilevante degli CP_6 importi eseguiti e dell'assenza di verifiche sulla sorte delle somme consegnate al . CP_5
Con il QUINTO MOTIVO rubricato superfluità e contraddittorietà dei mezzi istruttori ammessi si doleva dell'inutile ammissione della ctu contabile e dell'irrilevanza dell'interrogatorio formale del
, non potendo le sue dichiarazioni costituire prova nei confronti della banca. CP_5
Con il SESTO MOTIVO rubricato Mancato accoglimento della domanda riconvenzionale verso
chiedeva in subordine, per l'ipotesi di conferma della condanna della banca, Controparte_5
l'accoglimento della richiesta di manleva formulata in via riconvenzionale in primo grado ed erroneamente dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado.
Con il SETTIMO MOTIVO rubricato Violazione degli artt. 91 e 116 c.p.c. chiedeva quale conseguenza dell'auspicata riforma, che controparte venisse condannata alle spese del doppio grado di giudizio o comunque alla compensazione e/o riduzione nei termini di giustizia.
Con comparsa di costituzione del 01.02.23 si costituiva l'odierno appellato sig. chiedendo CP_4 la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello proposto.
Rimaneva contumace anche in appello il sig. . Parte_4
Fissata la prima udienza effettiva, la causa veniva, con ordinanza del 20.05.25, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Questa Corte, con ordinanza depositata il 25.06.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
19.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto ritualmente comunicato alle parti costituite, assumeva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Osserva l'odierno collegio Giudicante, procedendo all'esame congiunto dei primi cinque motivi di appello diretti sostanzialmente ad una rivalutazione del materiale probatorio legittimamente acquisito al giudizio in primo grado, che vada disattesa la ricostruzione della vicenda così come formulata in giudice di prime cure.
Giova, in proposito, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. Civ. sentenza n. 32514/18), in materia di responsabilità dell'intermediario finanziario per attività illecite del promotore finanziario l'investitore che invoca la responsabilità solidale della banca per l'illecita appropriazione di denaro da parte del promotore finanziario, ha l'onere di provare di avere consegnato a quest'ultimo i propri risparmi per attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli dalla banca medesima.
In proposito ritiene la Corte che sia mancata nel caso in esame la prova della effettiva dazione di denaro da parte del promotore in relazione agli investimenti indicati.
E infatti il sig. ha prodotto con riferimento all'investimento per euro 35000,00 copie di CP_4 assegni circolari da cui non è possibile però ricavare il soggetto in favore del quale l'assegno è stato girato, non avendo parte attrice/appellata prodotto il retro di tali assegni circolari. Né è stata fornita alcuna prova dell'incasso degli stessi.
Ancora nessun collegamento certo è possibile operare con il contratto per l'acquisto dei Parte_5 considerato che nel modulo sottoscritto non sono indicate in alcun modo le modalità del versamento non essendo stata sbarrata alcuna casella in proposito.
Analogamente con riferimento al pagamento di euro 10000,00 non vi è prova della loro reale dazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta nel caso in esame la prova della effettiva dazione delle somme in contanti, non avendo il prodotto documenti, come copie di estratti conto da cui ricavare i prelievi in collegamento CP_4 con l'acquisto dei prodotti Challenge e che il modulo di proposta allegato dal non risulta da CP_4 lui sottoscritto.
In proposito, nessun valore può essere attribuito alla dichiarazione resa sul retro di tale documento dallo stesso P.F che riporta la ricezione di 10000,00 euro in contanti.
E infatti secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21737/2016). le dichiarazioni rese dal promotore finanziario anche di natura confessoria (ovvero rese in sede di interrogatorio formale) non sono opponibili all'intermediario che è terzo rispetto alle stesse. Tale dichiarazione del promotore sulla ricezione del denaro da parte dell'investitore ha pertanto una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario, come è avvenuto nel caso in esame. E infatti
“L'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario. Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante nè una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario nè un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 21737 del 27 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. 3^, n. 13212 del 27 giugno 2016). E' necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass. civ., sez. 3^, n. 1741 del 25 gennaio 2011).
Tale prova deve ritenersi mancante nel caso in esame, essendo stata dall'attore interamente affidata alle dichiarazioni del P.F che, come detto, sono inidonee ad assolvere a tale funzione.
Non può infatti assumere valenza probatoria la circostanza della radiazione dall'albo da parte della
Consob a seguito di denuncia della per condotte appropriative illecite del nei Pt_1 CP_5 confronti di alcuni suoi clienti nel periodo che va dal 2009 al 2011, considerato che manca un riferimento esplicito al da cui possa ricavarsi la prova che anche nei suoi confronti furono CP_4 poste in essere condotte di tipo appropriativo.
Piuttosto, se anche si volesse ritenere effettivamente avvenuta la dazione di denaro tramite assegni e contanti, deve ritenersi che sussista la prova di un comportamento anomalo del integrante gli CP_4 estremi della consapevole acquiescenza alle violazioni delle regole gravanti sul promotore.
Il infatti, in citazione definisce il rapporto con il un consolidato rapporto CP_4 CP_5 professionale (p.3 atto di citazione) e produce con le memorie n. 3 delle schede clienti dirette a dimostrare l'esistenza di una pregressa storia personale di investimenti finanziari tramite . Pt_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 27925.13 la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche. Così anche Cass. n. 21453.22 secondo cui in tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore.) Se allora il La aveva esperienza in materia di investimenti, evidentemente lo stesso doveva CP_4 essere a conoscenza di alcune regole base degli investimenti poste a tutela degli stessi investitori dalla normativa in materia (rif. al T.U F. d.lgs. 58/1998 art. 31, comma 2-bis; art. 108 del regolamento
Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007) ovvero il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di intestazione degli assegni circolari all'intermediario e l'invio successivamente alla sottoscrizione di un investimento di regola di una lettera di conferma degli investimenti, nonchè di estratti conto periodici delle operazioni effettuate.
Tali condotte, tenuto conto dell'esperienza pregressa del in materia di investimenti e della CP_4 non esiguità degli importi (totale di euro 45000,00), pertanto, appaiono all'odierno collegio giudicante integrare quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che normalmente giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario.
In definitiva la domanda di risarcimento dei danni proposta contro l'intermediario non può essere accolta.
L'accoglimento dei predetti motivi comporta l'assorbimento del sesto e del settimo motivo.
L'appello va quindi accolto, con conseguente modifica delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
3.Le spese del primo e del secondo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'appellante, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa pari ad € 48.335,06 i compensi (valori minimi) vanno liquidati in
€ 3809,00 per il primo grado (di cui euro 851,00 fase di studio della controversia;
euro 602,00 fase introduttiva del giudizio;
euro 903,00 per fase di trattazione;
euro 1453,00 per fase decisionale); per il secondo grado in € 4996,00 (di cui € 1029,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 709,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 1523,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 1735,00 per fase decisionale), oltre le spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di C.T.U. liquidate in primo grado, vanno poste in via definitiva a carico di Parte_4
già condannato in primo grado alle stesse sia pure in via solidale.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello Rg. N. 248.20 proposto da
[...] così provvede: Parte_1 1) Dichiara la contumacia di Controparte_5
2) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado:
rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti della Controparte_4 CP_6
3) condanna La al pagamento in favore di CP_4 Parte_1 elle spese di lite liquidate in € 3809,00 per il primo grado ed in € 4996,00 per
[...] il secondo grado, oltre accessori di legge.
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. liquidate in primo grado, a carico di Parte_4
[...]
5) Condanna alla restituzione degli importi già versati anche a titolo di spese legali liquidate in primo grado dai procuratori antistatari di . Controparte_4
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 11.11.2025
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa ZI OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 248/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa ZI OR Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito Consigliera
Dott. ssa Ivana Acacia Consigliera relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello
TRA
(nuova denominazione dal 1/10/2007 di , Parte_1 Parte_2 con sede in Milano, piazza Tre Torri n. 3, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle
Imprese di Milano n. , Partita Iva n. , Cap. Sociale € 119.000.000 int. P.IVA_1 P.IVA_2
capogruppo del iscritta all'albo delle banche CP_1 Controparte_2
e dei gruppi bancari, società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Controparte_2
in persona della Dott.ssa Rossella Martino e della Sig.ra nella loro qualità di
[...] CP_3
Procuratori Speciali, muniti d'idonei poteri, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Grassia, (c.f.
), con studio in Milano, Via San Pietro all'Orto 10, (pec C.F._1
fax 02/62694528) e dall'Avv. Valentina Palamara Email_1
(C.F. ), con Studio in Reggio Calabria, via Spagnolio n. 36 (pec C.F._2
fax 0965/899670), presso la quale ultima è elettivamente Email_2 domiciliata giusta procura in calce all'atto di appello appellante
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._3
II Trav. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Spadaro, presso il cui studio è Parte_3 elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Riposo, pec e dall'Avv. Giovanni Alessi, con studio in Brancaleone Email_3
(RC), via Lungomare 72, pec Email_4
appellato e contro nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_5 CodiceFiscale_4 residente in [...], ovvero in Fara in Sabina (RI), Strada Pantanella n. 2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile n. 141/2020, pubblicata il 20/02/2020.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato il 04.07.2014 il sig. promuoveva domanda di risarcimento CP_4 dei danni nei confronti della e nei confronti del sig. . Parte_1 Controparte_5
Assumeva di aver consegnato al sig. promotore finanziario per conto della euro CP_5 Parte_1
45000,00 di cui euro 35000,00 tramite assegni circolari e 10000,00 in contanti per l'acquisto di prodotti finanziari Pimco e Darta. Rappresentava che, successivamente, aveva appurato l'inesistenza degli investimenti di cui sopra e che il era stato sospeso da Consob per 60 giorni e poi CP_5 radiato per gravi irregolarità commesse in qualità di promotore dal 2009 al 2011, avendo incassato dai clienti somme per investimenti senza mai eseguire gli stessi. In diritto, l'attore chiedeva, in ragione di ciò, che venisse accertata la responsabilità solidale della convenuta con il sig. CP_6
per violazione della normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria, in CP_5 particolare dell'art. 31 comma terzo del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 con conseguente condanna delle parti convenute alla restituzione delle somme versate e al pagamento di quelle corrispondenti al mancato rendimento delle operazioni finanziarie mai poste in essere, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della domanda attorea nei suoi Parte_1 confronti, in difetto della prova dei pagamenti eseguiti in collegamento con gli investimenti asseritamente programmati e, quanto al pagamento in contanti, in violazione della normativa antiriciclaggio;
evidenziava altresì la mancanza di lettere di conferma degli asseriti investimenti con relativi estratti periodici nonché l'inattendibilità delle dichiarazioni del , la condotta anomala CP_5
e negligente del Cliente attore che aveva aspettato tre anni prima di dolersi della situazione con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.
Formulava, in via riconvenzionale, domanda di manleva nei confronti del sig. per il caso di CP_5 accoglimento della domanda attorea.
Rimaneva contumace il sig. . Parte_4
Disposto l'interrogatorio formale del veniva ammessa la consulenza tecnica diretta ad CP_5 accertare con riferimento alla sottoscrizione per euro 35.000,00 dei “ Global Investors Parte_5
Series Plc”, avvenuta in data 19/04/2010, il controvalore dello stesso alla data di deposito della relazione e con riferimento alla somma di € 10.000,00 versata dal sig. al promotore CP_4 finanziario, il controvalore del prodotto finanziario che avrebbe dovuto essere sottoscritto nonché, separatamente, interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data di versamento delle somme fino a quella di deposito della relazione di CTU.
La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi con sentenza n.141.20 il Tribunale di Locri così provvedeva:
a) accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto condanna
[...]
e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_5 pagamento in favore dell'attore, della somma di € 48.335,06 (€ 45.000,00 per capitale + €
3.335,06 per perdita patrimoniale, pari al saggio d'interesse legale maturato fino alla data della domanda) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo sul'importo complessivo;
b) rigetta ogni ulteriore domanda;
c) rigetta la domanda riconvenzionale di rivalsa delle somme eventualmente pagate spinta da nei confronti del convenuto Parte_1
; d) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_5 spese processuali, che liquida …. in complessivi € 13.240,00….; f) pone a carico dei convenuti in solido le spese di Ctu liquidate come da separato decreto”
Proponeva appello la che chiedeva la riforma della sentenza citata articolando sei motivi Parte_1 di appello.
Con il PRIMO MOTIVO rubricato Errata valutazione del Giudice sull'an risarcitorio, in ordine alla prova delle dazioni di denaro a scopo d'investimenti contestava l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva considerato raggiunta la prova delle dazioni, nonostante da un lato la copia degli assegni prodotti non mostrasse il verso degli assegni ma solo il recto e non avesse dimostrato la girata dei medesimi, né l'effettivo incasso. In ragione di ciò, evidenziava il conseguente difetto di prova degli esborsi;
sosteneva che a tale conclusione dovesse pervenirsi anche con riferimento alla dazione per contanti, difettando la prova documentate “liquida”, oggettiva, della loro esistenza (ad. es. prelievo da un conto, transazione), come da costante giurisprudenza.
Evidenziava che i pagamenti in contanti in ogni caso sarebbero avvenuti in violazione della normativa antiriciclaggio (D.L. 3 maggio 1991 n. 143) che vieta pagamenti in contanti superiori ad euro 5000,00.
Aggiungeva che per entrambe le pretese operazioni mancherebbero lettere di conferma degli asseriti investimenti ed estratti conto periodici e che il sig. mai ebbe a sollevare obiezioni per questa CP_4 assenza, ad es. rivolgendosi alla sede della Banca, lasciando invece trascorrere un lasso di tempo eccessivo, pari ad oltre 3 anni, prima di denunziare i presunti illeciti.
Con il SECONDO MOTIVO rubricato Erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità della per effetto dell'ammissione di responsabilità del CP_6
P.F., delle sue dichiarazioni in sede d'interrogatorio e dei documenti da lui formati deduceva che il
Tribunale erroneamente avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente su confessioni provenienti dall'ex P.F., in palese contrasto con il principio di cui agli artt. 1309 c.c. e 2730 c.c. e che invece tali dichiarazioni nessuna rilevanza potrebbero avere per l'accertamento della responsabilità della CP_6 appellante, in mancanza di prova “liquida” dell'esistenza della pretesa avversa, come sopra evidenziato. Di nessun pregio si sosteneva, potrebbero avere le (generiche) dichiarazioni confessorie provenienti dal sig. dal momento che -com'è noto- nei confronti di più debitori in solido, CP_5 la confessione resa da uno soltanto degli stessi ha valore di prova legale unicamente nei confronti della parte confitente. Nessuna rilevanza avrebbero dunque le dichiarazioni del sig. CP_5 all'interrogatorio formale del 20.12.2016: secondo i principi fondamentali del nostro ordinamento, infatti, la confessione giudiziale nuoce solo a chi l'ha resa (cfr. artt. 1309 e 2733 cod. civ.), potendo al più costituire mero indizio che necessita di riscontri qui assenti, considerato che i documenti prodotti dal mancherebbero di data certa. CP_4
Con il TERZO MOTIVO rubricato Errata valutazione della rilevanza probatoria del provvedimento di radiazione della CONSOB, lamentava l'erroneità del ragionamento sillogistico del Giudice di prime cure, che dalla commissione di illeciti verso altri clienti da parte del desumeva la CP_5 prova di illeciti anche nel caso concreto.
Con il QUARTO MOTIVO rubricato Errata valutazione delle risultanze probatorie fornite da
in ordine all'interruzione del nesso causale e al concorso di colpa dell'appellato per Parte_1 effetto delle anomalie nella loro condotta lamentava che la decisione di primo grado avrebbe erroneamente sostenuto il difetto della prova della “fattiva acquiescenza del cliente alla violazione” emergendo invece dagli atti di causa che il avrebbe comunque commesso gravi imprudenze, CP_4 tali –sulla scorta della costante giurisprudenza- da annullare o ridurre significativamente ogni sua pretesa verso la dimostrando la mala fede dell'appellato alla luce dell'entità rilevante degli CP_6 importi eseguiti e dell'assenza di verifiche sulla sorte delle somme consegnate al . CP_5
Con il QUINTO MOTIVO rubricato superfluità e contraddittorietà dei mezzi istruttori ammessi si doleva dell'inutile ammissione della ctu contabile e dell'irrilevanza dell'interrogatorio formale del
, non potendo le sue dichiarazioni costituire prova nei confronti della banca. CP_5
Con il SESTO MOTIVO rubricato Mancato accoglimento della domanda riconvenzionale verso
chiedeva in subordine, per l'ipotesi di conferma della condanna della banca, Controparte_5
l'accoglimento della richiesta di manleva formulata in via riconvenzionale in primo grado ed erroneamente dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado.
Con il SETTIMO MOTIVO rubricato Violazione degli artt. 91 e 116 c.p.c. chiedeva quale conseguenza dell'auspicata riforma, che controparte venisse condannata alle spese del doppio grado di giudizio o comunque alla compensazione e/o riduzione nei termini di giustizia.
Con comparsa di costituzione del 01.02.23 si costituiva l'odierno appellato sig. chiedendo CP_4 la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello proposto.
Rimaneva contumace anche in appello il sig. . Parte_4
Fissata la prima udienza effettiva, la causa veniva, con ordinanza del 20.05.25, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Questa Corte, con ordinanza depositata il 25.06.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
19.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto ritualmente comunicato alle parti costituite, assumeva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Osserva l'odierno collegio Giudicante, procedendo all'esame congiunto dei primi cinque motivi di appello diretti sostanzialmente ad una rivalutazione del materiale probatorio legittimamente acquisito al giudizio in primo grado, che vada disattesa la ricostruzione della vicenda così come formulata in giudice di prime cure.
Giova, in proposito, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. Civ. sentenza n. 32514/18), in materia di responsabilità dell'intermediario finanziario per attività illecite del promotore finanziario l'investitore che invoca la responsabilità solidale della banca per l'illecita appropriazione di denaro da parte del promotore finanziario, ha l'onere di provare di avere consegnato a quest'ultimo i propri risparmi per attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli dalla banca medesima.
In proposito ritiene la Corte che sia mancata nel caso in esame la prova della effettiva dazione di denaro da parte del promotore in relazione agli investimenti indicati.
E infatti il sig. ha prodotto con riferimento all'investimento per euro 35000,00 copie di CP_4 assegni circolari da cui non è possibile però ricavare il soggetto in favore del quale l'assegno è stato girato, non avendo parte attrice/appellata prodotto il retro di tali assegni circolari. Né è stata fornita alcuna prova dell'incasso degli stessi.
Ancora nessun collegamento certo è possibile operare con il contratto per l'acquisto dei Parte_5 considerato che nel modulo sottoscritto non sono indicate in alcun modo le modalità del versamento non essendo stata sbarrata alcuna casella in proposito.
Analogamente con riferimento al pagamento di euro 10000,00 non vi è prova della loro reale dazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta nel caso in esame la prova della effettiva dazione delle somme in contanti, non avendo il prodotto documenti, come copie di estratti conto da cui ricavare i prelievi in collegamento CP_4 con l'acquisto dei prodotti Challenge e che il modulo di proposta allegato dal non risulta da CP_4 lui sottoscritto.
In proposito, nessun valore può essere attribuito alla dichiarazione resa sul retro di tale documento dallo stesso P.F che riporta la ricezione di 10000,00 euro in contanti.
E infatti secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21737/2016). le dichiarazioni rese dal promotore finanziario anche di natura confessoria (ovvero rese in sede di interrogatorio formale) non sono opponibili all'intermediario che è terzo rispetto alle stesse. Tale dichiarazione del promotore sulla ricezione del denaro da parte dell'investitore ha pertanto una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario, come è avvenuto nel caso in esame. E infatti
“L'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario. Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante nè una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario nè un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 21737 del 27 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. 3^, n. 13212 del 27 giugno 2016). E' necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass. civ., sez. 3^, n. 1741 del 25 gennaio 2011).
Tale prova deve ritenersi mancante nel caso in esame, essendo stata dall'attore interamente affidata alle dichiarazioni del P.F che, come detto, sono inidonee ad assolvere a tale funzione.
Non può infatti assumere valenza probatoria la circostanza della radiazione dall'albo da parte della
Consob a seguito di denuncia della per condotte appropriative illecite del nei Pt_1 CP_5 confronti di alcuni suoi clienti nel periodo che va dal 2009 al 2011, considerato che manca un riferimento esplicito al da cui possa ricavarsi la prova che anche nei suoi confronti furono CP_4 poste in essere condotte di tipo appropriativo.
Piuttosto, se anche si volesse ritenere effettivamente avvenuta la dazione di denaro tramite assegni e contanti, deve ritenersi che sussista la prova di un comportamento anomalo del integrante gli CP_4 estremi della consapevole acquiescenza alle violazioni delle regole gravanti sul promotore.
Il infatti, in citazione definisce il rapporto con il un consolidato rapporto CP_4 CP_5 professionale (p.3 atto di citazione) e produce con le memorie n. 3 delle schede clienti dirette a dimostrare l'esistenza di una pregressa storia personale di investimenti finanziari tramite . Pt_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 27925.13 la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche. Così anche Cass. n. 21453.22 secondo cui in tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore.) Se allora il La aveva esperienza in materia di investimenti, evidentemente lo stesso doveva CP_4 essere a conoscenza di alcune regole base degli investimenti poste a tutela degli stessi investitori dalla normativa in materia (rif. al T.U F. d.lgs. 58/1998 art. 31, comma 2-bis; art. 108 del regolamento
Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007) ovvero il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di intestazione degli assegni circolari all'intermediario e l'invio successivamente alla sottoscrizione di un investimento di regola di una lettera di conferma degli investimenti, nonchè di estratti conto periodici delle operazioni effettuate.
Tali condotte, tenuto conto dell'esperienza pregressa del in materia di investimenti e della CP_4 non esiguità degli importi (totale di euro 45000,00), pertanto, appaiono all'odierno collegio giudicante integrare quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che normalmente giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario.
In definitiva la domanda di risarcimento dei danni proposta contro l'intermediario non può essere accolta.
L'accoglimento dei predetti motivi comporta l'assorbimento del sesto e del settimo motivo.
L'appello va quindi accolto, con conseguente modifica delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
3.Le spese del primo e del secondo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'appellante, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa pari ad € 48.335,06 i compensi (valori minimi) vanno liquidati in
€ 3809,00 per il primo grado (di cui euro 851,00 fase di studio della controversia;
euro 602,00 fase introduttiva del giudizio;
euro 903,00 per fase di trattazione;
euro 1453,00 per fase decisionale); per il secondo grado in € 4996,00 (di cui € 1029,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 709,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 1523,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 1735,00 per fase decisionale), oltre le spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di C.T.U. liquidate in primo grado, vanno poste in via definitiva a carico di Parte_4
già condannato in primo grado alle stesse sia pure in via solidale.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello Rg. N. 248.20 proposto da
[...] così provvede: Parte_1 1) Dichiara la contumacia di Controparte_5
2) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado:
rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti della Controparte_4 CP_6
3) condanna La al pagamento in favore di CP_4 Parte_1 elle spese di lite liquidate in € 3809,00 per il primo grado ed in € 4996,00 per
[...] il secondo grado, oltre accessori di legge.
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. liquidate in primo grado, a carico di Parte_4
[...]
5) Condanna alla restituzione degli importi già versati anche a titolo di spese legali liquidate in primo grado dai procuratori antistatari di . Controparte_4
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 11.11.2025
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa ZI OR