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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2024, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tango ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 11956/2024, 11957/2024 e 11958/2024 R.G.L. tra
, e , rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dagli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci.
- ricorrenti -
e
, in persona del pro tempore. Controparte_1 CP_2
- convenuto contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 5 agosto 2024 le parti ricorrenti in epigrafe chiedevano condannarsi il in epigrafe al pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione professionale CP_1 docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 Agosto 1999. A sostegno della superiore pretesa le parti ricorrenti, dopo avere premesso di aver prestato servizio come docenti in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato, deducevano l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1 All'udienza del 7 novembre 2024, senza alcuna istruzione, riuniti i ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la causa veniva discussa e decisa come in dispositivo, osservato quanto segue.
Il ricorso è fondato e appare meritevole d'accoglimento.
Infatti, la pretesa delle parti ricorrenti va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
Pertanto, rilevato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma richiesta da controparte. In ossequio al principio della soccombenza, infine, il va condannato al pagamento CP_1 delle spese di lite delle parti ricorrenti, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori delle parti ricorrenti, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
condanna il convenuto al pagamento la somma di euro 4.174,38, oltre interessi legali CP_1 da ciascun rateo fino al saldo in favore della parte ricorrente;
Parte_1
1 condanna il convenuto al pagamento la somma di euro 3.679,03, oltre interessi legali CP_1 da ciascun rateo fino al saldo in favore della parte ricorrente;
Parte_2 condanna il convenuto al pagamento la somma di euro 721,68, oltre interessi legali da CP_1 ciascun rateo fino al saldo in favore della parte ricorrente;
Parte_3 condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, CP_1 che si liquidano nella somma di € 1.400,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e distraggono in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo, il 7 novembre 2024.
Il Giudice
Giuseppe Tango
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tango ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 11956/2024, 11957/2024 e 11958/2024 R.G.L. tra
, e , rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dagli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci.
- ricorrenti -
e
, in persona del pro tempore. Controparte_1 CP_2
- convenuto contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 5 agosto 2024 le parti ricorrenti in epigrafe chiedevano condannarsi il in epigrafe al pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione professionale CP_1 docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 Agosto 1999. A sostegno della superiore pretesa le parti ricorrenti, dopo avere premesso di aver prestato servizio come docenti in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato, deducevano l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1 All'udienza del 7 novembre 2024, senza alcuna istruzione, riuniti i ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la causa veniva discussa e decisa come in dispositivo, osservato quanto segue.
Il ricorso è fondato e appare meritevole d'accoglimento.
Infatti, la pretesa delle parti ricorrenti va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
Pertanto, rilevato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma richiesta da controparte. In ossequio al principio della soccombenza, infine, il va condannato al pagamento CP_1 delle spese di lite delle parti ricorrenti, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori delle parti ricorrenti, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
condanna il convenuto al pagamento la somma di euro 4.174,38, oltre interessi legali CP_1 da ciascun rateo fino al saldo in favore della parte ricorrente;
Parte_1
1 condanna il convenuto al pagamento la somma di euro 3.679,03, oltre interessi legali CP_1 da ciascun rateo fino al saldo in favore della parte ricorrente;
Parte_2 condanna il convenuto al pagamento la somma di euro 721,68, oltre interessi legali da CP_1 ciascun rateo fino al saldo in favore della parte ricorrente;
Parte_3 condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, CP_1 che si liquidano nella somma di € 1.400,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e distraggono in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo, il 7 novembre 2024.
Il Giudice
Giuseppe Tango
2