Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 2475
TAR
Decreto cautelare 19 luglio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 3 settembre 2025
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TAR
Sentenza 31 ottobre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Modifiche strutturali eccedenti adeguamenti ammessi

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, poiché le modifiche strutturali eccedevano i semplici adeguamenti ammessi dal capitolato, rendendo l'offerta indeterminata e condizionata, e violando l'obbligo di garantire la continuità operativa e le norme sull'igiene.

  • Accolto
    Mancato riconoscimento del colore di alcuni tappi delle provette

    La Corte ha accolto in parte il motivo, ritenendo che il sistema non fosse in grado di riconoscere alcuni colori dei tappi, violando una caratteristica minima.

  • Accolto
    Omessa offerta del sistema WTE per il trattamento dei reflui

    La Corte ha accolto il motivo, ravvisando l'omessa offerta del sistema WTE, elemento considerato essenziale dal capitolato.

  • Inammissibile
    Censura del punteggio tecnico attribuito a HE

    Il giudice di primo grado ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse.

  • Rigettato
    Offerta di AN conteneva le due preanalitiche nuove richieste

    Il Tribunale ha respinto il primo motivo del ricorso incidentale di HE, confermando che l'offerta di AN conteneva le due preanalitiche nuove richieste per UG e RN.

  • Rigettato
    Mancanza di sistemi di backup durante la fase transitoria

    Il Tribunale ha rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale di HE, poiché la lex specialis non imponeva esplicitamente sistemi di backup durante la fase transitoria e la valutazione della Commissione è stata ritenuta insindacabile.

  • Rigettato
    Cronoprogramma AN generico e privo di misure tecnico-organizzative

    Il Tribunale ha respinto i motivi aggiunti al ricorso incidentale di HE (quinto e sesto motivo), giudicando il cronoprogramma di AN sufficientemente dettagliato e conforme al disciplinare.

  • Accolto
    Omessa offerta del sistema WTE per il trattamento dei reflui

    Il Tribunale ha accolto il quinto motivo del ricorso principale di AN, ravvisando l'omessa offerta del sistema WTE, elemento considerato essenziale dalla lettera m) del capitolato.

  • Improcedibile
    Contestazione punteggio AN

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale di HE per difetto di interesse, data l'esclusione di HE dalla procedura.

  • Accolto
    Erroneità dei capi della sentenza relativi alla soluzione per Città di Castello

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le doglianze, affermando che gli spazi utilizzati erano a disposizione dei concorrenti e che non si trattava di modifiche strutturali escluse dalla legge di gara. Ha altresì escluso il difetto di specificità dell'offerta economica e la indeterminatezza economica.

  • Accolto
    Presunto venir meno dei requisiti igienico-sanitari e continuità assistenziale

    Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza, ritenendo che la temporanea indisponibilità di un servizio igienico non determina l'esclusione, poiché tale provvedimento non faceva parte della legge di gara e sarebbe irragionevole vietare la ristrutturazione. Ha altresì ritenuto che il cronoprogramma presentato da HE garantisse la continuità operativa.

  • Accolto
    Pronuncia extra petitum del TAR sulla questione del riconoscimento del colore dei tappi

    Il Consiglio di Stato ha accolto la censura, affermando che il TAR si è pronunciato ultra petita, basando la decisione su un requisito diverso da quello originariamente contestato da AN.

  • Accolto
    Mancata offerta del sistema WTE per il trattamento dei reflui a RN

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Stazione appaltante non fosse tenuta ad escludere HE, considerando il chiarimento fornito e il fatto che il capitolato non imponeva un sistema WTE in tutti i laboratori. Ha accolto le censure relative a questo punto.

  • Improcedibile
    Riproposizione motivi del ricorso incidentale sull'incapacità di AN di garantire la continuità operativa

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili i restanti motivi dell'appello principale di HE volti a contestare l'ammissione di AN e i punteggi alla stessa attribuiti, a seguito dell'accoglimento dei propri motivi di appello.

  • Improcedibile
    Decurtazione del punteggio assegnato a AN

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili i restanti motivi dell'appello principale di HE volti a contestare l'ammissione di AN e i punteggi alla stessa attribuiti, a seguito dell'accoglimento dei propri motivi di appello.

  • Rigettato
    Riproposizione motivi assorbiti dal TAR

    Il Consiglio di Stato ha respinto tale doglianza, ritenendo che HE avesse dimostrato l'utilizzo di un unico punto di caricamento integrato funzionalmente.

  • Rigettato
    Riproposizione motivo relativo al sistema di preanalitica 'stand alone'

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata tale censura, affermando che il sistema offerto da HE può funzionare in modo autonomo e che la connessione prospettata era per soddisfare un criterio migliorativo.

  • Rigettato
    Difformità offerta HE rispetto alle dimensioni delle provette

    Il Consiglio di Stato ha respinto la doglianza, ritenendo che dal manuale del sistema cobas p 612 emergano provette utilizzabili nel range richiesto e che HE abbia spiegato la discrasia evidenziando il diametro comprensivo di etichetta.

  • Rigettato
    Mancanza di interesse alla delibazione del sesto motivo di ricorso (punteggio tecnico HE)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sottrazione di un punto all'offerta di HE non fosse influente sull'esito della gara, confermando l'inammissibilità per carenza di interesse.

  • Rigettato
    Attribuzione punteggio errato per soluzione tecnologica

    Il Consiglio di Stato ha respinto tale censura, poiché le doglianze relative al punto unico di caricamento e alla gestione delle provette erano già state respinte.

  • Accolto
    Attribuzione punteggio errato per centrifughe fisicamente connesse

    Il Consiglio di Stato ha accolto tale censura, disponendo la sottrazione di un punto all'offerta di HE.

  • Rigettato
    Attribuzione punteggio errato per caricamento senza preordinamento manuale

    Il Consiglio di Stato ha respinto la doglianza, ritenendo che il criterio migliorativo non si riferisse ai campioni STAT e che l'offerta di HE fosse conforme.

  • Rigettato
    Attribuzione punteggio errato per fasi preanalitiche indipendenti dai trasportatori

    Il Consiglio di Stato ha respinto la doglianza, ritenendo che il sistema offerto da HE rispettasse il requisito della lex specialis, garantendo l'indipendenza delle fasi pre-analitiche dai trasportatori esterni.

  • Rigettato
    Sistema HE non in grado di gestire tutte le matrici biologiche per mancato riconoscimento colore tappi

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, ritenendo che il riconoscimento dei colori non sia indispensabile per la gestione contemporanea di più matrici biologiche, potendo essere sufficiente la lettura del codice a barre.

  • Accolto
    Compatibilità logistica del progetto HE per Città di Castello

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le doglianze, affermando che gli spazi utilizzati erano a disposizione dei concorrenti e che non si trattava di modifiche strutturali escluse dalla legge di gara. Ha altresì escluso il difetto di specificità dell'offerta economica e la indeterminatezza economica.

  • Accolto
    Continuità delle attività assistenziali durante i lavori edili

    Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza, ritenendo che la temporanea indisponibilità di un servizio igienico non determina l'esclusione, poiché tale provvedimento non faceva parte della legge di gara e sarebbe irragionevole vietare la ristrutturazione. Ha altresì ritenuto che il cronoprogramma presentato da HE garantisse la continuità operativa.

  • Accolto
    Interpretazione restrittiva della clausola sul riconoscimento del colore dei tappi

    Il Consiglio di Stato ha accolto la censura, affermando che il TAR si è pronunciato ultra petita, basando la decisione su un requisito diverso da quello originariamente contestato da AN.

  • Accolto
    Trattamento dei reflui biologici presso il presidio di RN

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Stazione appaltante non fosse tenuta ad escludere HE, considerando il chiarimento fornito e il fatto che il capitolato non imponeva un sistema WTE in tutti i laboratori. Ha accolto le censure relative a questo punto.

  • Rigettato
    Esclusione di HE dalla gara

    Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR, ha rigettato il ricorso principale di AN UL, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale di HE e confermando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, con la sola decurtazione di un punto al punteggio assegnato a HE.

  • Rigettato
    Inefficacia del contratto

    Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR, ha rigettato il ricorso principale di AN UL, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale di HE e confermando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, con la sola decurtazione di un punto al punteggio assegnato a HE.

  • Rigettato
    Subentro di AN nella fornitura

    Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR, ha rigettato il ricorso principale di AN UL, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale di HE e confermando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, con la sola decurtazione di un punto al punteggio assegnato a HE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 2475
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2475
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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