Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 2 maggio 2022
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/03/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01996/2025REG.PROV.COLL.
N. 05967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5967 del 2022, proposto da
LO ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Silvestrini, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5444/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Silvestrini e Michele Memeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, il sig. LO ZA, titolare di un’autorizzazione amministrativa per l'esercizio di commercio ambulante con struttura mobile su area pubblica - con posto fisso non alimentare di tipo "A", sito in Roma, Viale America angolo Viale Cristoforo Colombo - terrazza Eur Fermi, impugnava, chiedendone l’annullamento, la determinazione dirigenziale prot. n. CN/111442/2020 e rep. n. CN/1563/2020 del 18 novembre 2020, assunta dal direttore dell’Ufficio autorizzazioni commercio su aree pubbliche, mercati ed edicole del Municipio Roma IX Eur, avente per oggetto “ Ricollocazione di n.4 posteggi isolati autorizzati al commercio su area pubblica attualmente e temporaneamente collocati in Viale
America angolo Viale Cristoforo Colombo e Viale America marciapiede angolo Via Boston, come da Deliberazione del Consiglio Municipale n.31 del 3 novembre 2020 ” comunicata via pec in data 23 novembre 2020 tramite nota n. CN/112808.
Il ricorrente altresì impugnava la deliberazione n. 31 del 3 novembre 2020, assunta dal Consiglio del Municipio Roma IX Eur, avente per oggetto “ Individuazione aree per la ricollocazione di n.37
soste rotative e n.4 banchi isolati autorizzati al commercio sulle aree pubbliche temporaneamente siti su Viale America angolo Via Cristoforo Colombo e Piazzale della Stazione Eur Fermi ”.
A sostegno del proprio ricorso, il sig. ZA articolava i seguenti motivi di impugnazione:
1) Eccesso di potere - difetto di istruttoria - assenza o irragionevole valutazione dei presupposti - violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 8, 10 della legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in combinato disposto con gli articoli 37 e 48 della deliberazione dell’assemblea capitolina n. 28/2018 e successive modificazioni e della legge regione lazio n.33/99 - violazione dei principi di legalità, buon andamento, correttezza, giustizia ed equità sostanziale dell’azione amministrativa .
2) Eccesso di potere - violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i. - contraddittorietà - illogicità e irragionevolezza - violazione dei principi di buon andamento, correttezza, giustizia ed equità sostanziale dell’azione amministrativa, trasparenza, collaborazione con il privato .
3) Difetto di motivazione - motivazione apparente - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i .
4) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 2-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. – eccesso di potere .
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 28 ottobre 2021, il ricorrente impugnava la nota prot. n. CN/92787/2021 del 26 agosto 2021, assunta dal direttore tecnico dell’Ufficio commercio aree pubbliche del Municipio Roma IX Eur, che confermava l’idoneità del sito di via Sansotta e riproponeva le aree già individuate nella deliberazione n. 31 del 3 novembre 2020.
In tale occasione il ricorrente proponeva anche un ulteriore mezzo di impugnazione, così rubricato: “ Eccesso di potere - difetto di istruttoria - assenza o irragionevole valutazione dei presupposti - violazione dei principi di legalità, buon andamento, correttezza, giustizia ed equità sostanziale dell’azione amministrativa ”.
Con sentenza 2 maggio 2022, n. 5444, il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse – nonché l’improcedibilità, per la medesima ragione, dei motivi aggiunti – avendo il ricorrente dato ampiamente atto di avere conosciuto e contestato in via extragiudiziale la delibera n. 11 del 5 luglio 2018 del Consiglio del Municipio IX che costituiva atto presupposto della determinazione gravata, ma di non averla impugnata nei sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.
Avverso tale decisione il sig. LO ZA interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di gravame
1) Erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso – Erroneità per assente e/o insufficiente motivazione nonché per intrinseca illogicità .
2) Error in iudicando per omessa pronuncia e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato .
Riproponeva quindi i motivi dedotti con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti, non esaminati dal primo giudice.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Con successiva memoria del 20 maggio 2024, il sig. ZA dava peraltro atto della sopravvenuta cessata materia del contendere con riferimento ai provvedimenti impugnati, insistendo peraltro – ai soli fini risarcitori – per l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti ab origine impugnati.
All’udienza del 12 dicembre 2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Va preventivamente dichiarata l’improcedibilità del gravame, per essere nelle more del giudizio di appello intervenuta la cessazione della materia del contendere, così come puntualmente rappresentato dallo stesso appellante.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che ad un complessivo esame delle risultanze di causa non emergano, con palese evidenza, delle ragioni per doversi comunque dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, ai soli e più limitati fini risarcitori.
L’istanza dell’appellante si fonda sull’assunto per cui il comportamento tenuto da Roma Capitale nella vicenda de qua sarebbe stato “ poco trasparente, contraddittorio, portato avanti con grave difetto di istruttoria ed eccesso di potere, in violazione dei principi di trasparenza, coerenza e buona fede dell’operato della P.A. ”, ossia caratterizzato da colpa e dunque suscettibile di dar luogo a responsabilità giuridicamente rilevante. In particolare, l’esame complessivo dei diversi provvedimenti adottati nel corso del tempo dall’amministrazione capitolina sarebbe connotato da intrinseca contraddittorietà, essendo quest’ultima – alla fine – tornata sui suoi passi e dunque alle posizioni di partenza, in tal modo “riconoscendo” l’erroneità e l’incongruenza dell’intero iter procedimentale precedentemente posto in essere e fatto oggetto di gravame.
Deduce l’appellante, a tal riguardo, che con determina del Municipio X prot. n. CN/152575/2022, sarebbe stata alla fine reintestata l’autorizzazione al commercio su area pubblica del sig. ZA, con rilascio di concessione per occupazione di suolo pubblico nel sito di Viale Pasteur, altezza civico 61 (angolo Viale Europa). Da ciò la cessata materia del contendere.
Roma Capitale, resasi conto che nessuno degli operatori si era di fatto trasferito nelle aree indicate, avrebbe cercato di trovare una soluzione alternativa al problema, almeno con riguardo ai c.d. posti fissi isolati.
Rileva l’appellante che lo spazio assegnato in corso di causa era risultato occupato da un posto a rotazione, motivo per cui il Municipio aveva dovuto adottare l’ulteriore determinazione dirigenziale prot. n. 110812/2023 del 31 agosto 2023 per la riassegnazione temporanea; quindi, con direttiva di Giunta municipale n. 11 del 9 maggio 2024, l’amministrazione avrebbe provveduto a “ ricollocare le postazioni fisse, tra cui quella di viale Pasteur alt. Civ. 61 angolo viale Europa (assegnata appunto a ZA dopo essersi resa conto che via Sansotta non era posto idoneo) presso viale America, terrazza soprastante laghetto Eur, nel tratto compreso tra via Colombo e viale Tupini ”, in tal modo tornando alla situazione di partenza.
Premesso quanto sopra, anche a prescindere dalla questione in rito – su cui si incentrano la sentenza impugnata ed il primo motivo di appello – della mancata impugnazione, nei termini, della delibera consiliare n. 11 del 5 luglio 2018, deve escludersi che lo svolgimento dell’ iter procedurale sia stato caratterizzato – per come documentato dall’amministrazione – da evidente negligenza o incoerenza, in modo tale da determinare un danno ingiusto in capo all’appellante.
Come documentato dall’amministrazione in esito all’ordinanza istruttoria n. 8229 del 2024 della Sezione, in data 28 luglio 2022 il Consiglio del Municipio IX Eur approvava il nuovo Piano del commercio municipale, recante gli indirizzi di carattere generale sul riordino e la localizzazione delle attività commerciali su suolo pubblico: quanto ai posteggi isolati, in particolare, si decideva di ricollocarli per sostenere l’attività commerciale ed all’uopo veniva emessa la determinazione rep. n. 2298 del 21 dicembre 2022.
Il sig. ZA, in particolare, convocato assieme agli altri operatori interessati per individuare, in contraddittorio, la collocazione più opportuna tra quelle disponibili, concordava per l’assegnazione del posto in Viale Pasteur (altezza civico 61, angolo Viale Europa). Il contenuto di tali accordi veniva trasfuso nella successiva determina rep. CN/2310/2022.
Peraltro, dal momento che la concessione di posteggio prescelta risultava in parte coincidente con l’area occupata da un’altra postazione isolata (di competenza del Dipartimento sviluppo economico e attività produttive) autorizzata fin dal 2013, proprio per consentire all’appellante l’attività di vendita nel luogo prescelto il Municipio effettuava una nuova istruttoria per ricollocare la relativa postazione nelle immediate vicinanze: per l’effetto, in attesa di completare il riordino e la localizzazione delle attività commerciali su area pubblica del Municipio IX, il posteggio temporaneo veniva collocato temporaneamente in Viale Pasteur, all’altezza del civico 82 (angolo Viale America), dove tuttora risulta ubicata la postazione del sig. ZA.
Ora, considerato che l’iniziale spostamento (nel 2014) di quest’ultimo dal parcheggio sito in terrazza Eur Fermi – Viale America era dipeso dalla necessità di effettuare urgenti lavori di ripristino, a seguito dei quali l’amministrazione non aveva più potuto riposizionare i banchi sul precedente sito, in ragione del parere negativo vincolante in tal senso espresso dal Dipartimento SIMU e dalla competente Soprintendenza archeologica (come da verbale della riunione in data 15 marzo 2017, prodotto in atti), laddove le successive richieste di ricollocazione del sig. ZA (in Viale Beethoven ed in Viale America, terrazza Eur Palasport) motivatamente non avevano potuto essere accolte, in quanto coincidenti – la prima – con l’area già luogo di spostamento disposto con determinazione rep. n. 598 del 2008 e – la seconda – con un sito escluso dalle aree del piano di commercio su area pubblica del Municipio IX, come da direttiva di Giunta n. 11 del 5 luglio 2018.
Devono pertanto escludersi, in conclusione, i vizi di incoerenza dell’azione amministrativa denunziati dall’appellante e con essi i presupposti fondanti la dedotta illegittimità degli atti impugnati, anche ai fini della responsabilità risarcitoria.
La particolarità delle questioni esaminate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO