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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1944/2024 del Ruolo Generale promossa da:
MA EL UN (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Massimiliano Monacò;
RICORRENTE contro
CONDOMINIO RESIDENZA LA PICCOLA CORTE (c.f. 94014120128), in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Caterina Alfano;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di US Arsizio adito, in composizione monocratica, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
- in via pregiudiziale di rito: rigettare l'eccezione di declaratoria di improcedibilità della domanda, di cui alla comparsa di costituzione e risposta avversaria, per la mancata preventiva proposizione della domanda di mediazione obbligatoria relativamente all'impugnata delibera assembleare del 16.04.2024, stante la richiesta di concessione del termine ad opera della difesa del ricorrente, in occasione della prima difesa utile, ovvero, all'udienza del 17.09.24;
- in via principale e nel merito: ritenuto sussistente l'interesse ad agire del ricorrente (ex Cass.
15434/2020) e la sua legittimazione, rigettare tutte le avverse eccezioni svolte nel merito in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e, nel contempo, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità o, comunque, invalidità e/o l'inefficacia della delibera assembleare del 16.04.24 di cui al punto 1.) dell'o.d.g. “Ratifica delibere del 14.02.2024 e del 20.03.24”, per tutti i motivi e/o argomentazioni, meglio esposti nella narrativa in fatto e diritto del ricorso introduttivo e nella discussione orale ex art.
281 sexies cpc;
- in ogni caso:
pagina 1 di 7 1.) rigettare la domanda avversaria di declaratoria della inammissibilità o l'improcedibilità per abuso del processo e, per l'effetto, rigettare la domanda di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti;
2.) stante la mancata prosecuzione del Condominio resistente, senza giustificato motivo, nel procedimento di mediazione rubricato al n. 164/24 e della mancata adesione della parte chiamata nella procedura n. 214/24, entrambi radicati avanti l'Organismo di conciliazione della NE EN di US (mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e 71 quater disp att. c.c.), condannarlo:
a.) al pagamento delle spese di avvio e di mediazione (pari a € 191,44 + € 190,56 per ciascuna procedura introdotta), nonché, delle competenze professionali relative ai suddetti procedimenti di mediazione da liquidarsi secondo i valori desumibili dal D.M 147/2022;
b.) visto l'art. 12 bis, comma III°, del D. Lgs n. 28/2010, come modificato dalla Legge n. 148/2011, al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in virtù della condotta stragiudiziale suesposta mantenuta da controparte;
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15,00%, Cpa 4% e Iva 22% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di US Arsizio adito, contrariis rejectis:
In via pregiudiziale di rito: dichiarare improcedibile la domanda presentata dal condomino NC
MA HE per la mancata preventiva proposizione della domanda di mediazione obbligatoria relativamente all'impugnata delibera del 16.04.2024.
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata non sussistendone i presupposti come meglio dedotto nella narrativa che precede.
Nel merito: rigettare la domanda formulata dal condomino MA HE NC per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa, siccome inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso del tutto infondata, in fatto ed in diritto, nonché sprovvista di supporto probatorio.
In ogni caso:
- Accertare e dichiarare che la condotta del ricorrente integra gli estremi dell'abuso del diritto del processo e, per l'effetto, dichiarare la domanda inammissibile o quantomeno improcedibile, con condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio ex D.M. 37/2018, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
*** *** ***
Motivi della decisione
MA HE NC, premesso di essere proprietario di un'unità immobiliare all'interno del Condominio 'Residenza La Piccola Corte' di via Monte Grappa n. 1 a Saronno, adiva il Tribunale di US Arsizio con ricorso ex art. 281-sexies c.p.c. con il quale impugnava la delibera assunta dalla compagine condominiale all'assemblea straordinaria del 16.04.2024, che aveva ratificato le due delibere precedenti del 14.02.2024 e del 20.03.2024, deducendone l'invalidità sotto plurimi profili.
pagina 2 di 7 Il ricorrente contestava, innanzitutto, di non essere stato convocato per l'adunanza del 16.04.2024, non avendo ricevuto la relativa comunicazione. In secondo luogo, lamentava l'indeterminatezza e la genericità dell'oggetto del deliberato, non essendo stato riprodotto nell'ordine del giorno l'elenco puntuale degli argomenti trattati nelle assemblee del 14.02.2024 e del 20.03.2024 che avrebbero dovuto essere ridiscussi in quella del 16.04.2024, convocata proprio allo scopo di emendare i vizi presenti nelle precedenti deliberazioni. Uno dei profili di illegittimità lamentati dal ricorrente era individuato nella determinazione con la quale l'assemblea aveva intimato al precedente amministratore di attivarsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate onde tenere indenne il Condominio dal pagamento delle sanzioni irrogate per irregolarità relative alla precedente gestione condominiale. Nella ricostruzione di parte ricorrente, infatti, la decisione assunta dall'assemblea doveva ritenersi radicalmente nulla, avendo essa inciso nella sfera giuridica di terzi estranei all'adunanza, quale doveva essere considerato, appunto, il precedente amministratore. Trattandosi di vizio comportante la nullità della delibera, lo stesso doveva considerarsi non sanabile se non con una nuova decisione della compagine condominiale totalmente sostitutiva della precedente.
Infine, MA HE NC contestava le modalità di redazione del verbale assembleare, il quale non riportava la sintesi della discussione avutasi in seno al consesso condominiale, in contrasto con quanto stabilito dal regolamento condominiale.
Pertanto, egli domandava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata e, nel merito, pronunciarsi l'invalidità e l'inefficacia della medesima.
Il condominio resistente si costituiva con comparsa depositata in data 05.07.2024, con la quale eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda (eccezione poi rinunciata in corso di causa), per via del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel merito, contestava integralmente le difese avversarie, rilevando, innanzi tutto, la carenza di interesse ad agire del NC, il quale non aveva dimostrato il concreto pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza della delibera impugnata, presupposto indefettibile, quest'ultimo, dell'azione proposta.
Il condominio, inoltre, negava la sussistenza degli ulteriori vizi ex adverso lamentati, sia con riferimento alle irregolarità formali relative alle modalità di convocazione dell'assemblea del 16.04.2024, sia con riguardo al merito delle decisioni assunte in seno ad essa. Parte resistente dava conto, difatti, dell'intervenuto sgravio della cartella esattoriale relativa alle sanzioni comminate al condominio per la gestione 2018 e deduceva la cessazione della materia del contendere, stante l'effetto sostitutivo prodotto dalla delibera del 16.04.2024, pienamente valida ed efficace, rispetto alle precedenti delibere asseritamente viziate.
Concludeva, dunque, domandando, in via pregiudiziale, declaratoria di improcedibilità della domanda avversaria per omessa proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 21.09.2024, il giudice istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata e fissava per la discussione l'udienza dell'08.01.2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione.
*** *** *** In via preliminare, occorre ribadire quanto già rilevato con l'ordinanza pronunciata in data 21.09.2024 in relazione alla procedura di riscossione coattiva intrapresa nei confronti del condominio resistente, ovvero che ogni questione rispetto a tale profilo della vicenda era superata grazie al provvedimento in via di autotutela sopraggiunto nelle more del giudizio che aveva determinato l'annullamento della cartella di pagamento, come da comunicazione dell'Amministrazione preposta in data 11.04.2024 (si veda il documento n. 1 del fascicolo di parte resistente). In ogni caso, i profili di invalidità prospettati dal ricorrente in relazione alla pretesa incisione della posizione giuridica di un terzo estraneo, ovvero il pagina 3 di 7 precedente amministratore, non sussistono, in quanto la delibera stessa si limitava ad indicare al nuovo amministratore la necessità di richiedere al precedente un rimborso senza che ciò potesse disporre della sfera giuridica patrimoniale di tale soggetto. Il ritenere obbligato il vecchio amministratore a tenere indenne il condominio da esborsi da egli provocati, infatti, non implica alcuna disposizione del patrimonio altrui, ma esercizio di facoltà e pretese proprie del condominio (salva la verifica della relativa fondatezza nelle sedi opportune).
Quanto agli ulteriori profili di illegittimità delle delibere in data 14.02.2024 ed in data 20.03.2024, è opportuno rammentare i principi dettati dalla giurisprudenza su tale tema e, segnatamente, in relazione alla distinzione tra nullità, annullabilità e relativa casistica.
Orbene, in ambito condominiale la categoria giuridica della nullità delle deliberazioni assembleari ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità e si riduce, sostanzialmente alle ipotesi di:
− mancanza originaria della volontà della maggioranza, dell'oggetto, della causa o della forma, ovvero degli elementi costitutivi essenziali della delibera assembleare, con conseguente deficit strutturale della stessa;
− impossibilità materiale o giuridica dell'oggetto della delibera, da valutarsi in rapporto al contenuto della stessa, ovvero al “decisum”, che, se esorbitante le attribuzioni conferite dalla legge all'assemblea, risulterà viziato da difetto assoluto di attribuzioni;
− illiceità della decisione assembleare, ossia contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Al di fuori di tali ipotesi, ogni violazione di legge o del regolamento condominiale determina la mera annullabilità della deliberazione, la quale ricorre, ad esempio, in presenza di violazioni di prescrizioni legali, convenzionali e regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, in caso di irregolarità nel procedimento di convocazione, di eccesso di potere od incompetenza e in ipotesi di inosservanza di disposizioni che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto, ipotesi che possono essere fatte valere soltanto nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 30.07.2024, n. 21235; Cass. Civ., Sez. Un.,
Sentenza 14 aprile 2021, n. 9839).
Conseguenza di notevole rilievo della distinzione tra delibere annullabili e delibere nulle è data dal fatto che le prime sono sanabili con una nuova delibera sostitutiva di quella viziata, mentre per le seconde tale possibilità è preclusa. Infatti, come si desume dalla disciplina in materia di nullità contrattuale, per definizione non è data una possibilità di convalida del negozio nullo, anzi, ciò è espressamente escluso dall'art. 1423 c.c., pur fatta salva un'eventuale previsione di legge diversa. Al più, ricorrendo determinate condizioni, è ammessa la ben diversa ipotesi della conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c.
Nessun dubbio, pertanto, che le delibere annullabili, perché, ad esempio, affette da vizi procedimentali, possano essere oggetto di nuova delibera sanante. In tal modo, la volontà condominiale può emendare con efficacia ex tunc la delibera viziata. Non così per i casi di nullità della delibera, per la quale ipotesi, s'impone una nuova deliberazione dal contenuto innovativo/sostitutivo, con la conseguenza che gli effetti che dalla decisione nulla siano derivati verranno meno in via definitiva.
Calati tali principi di ordine generale entro la fattispecie in esame, è necessario verificare dapprima la natura degli asseriti vizi presenti nelle deliberazioni condominiali del 14.02.2024 e del 20.03.2024: in altri termini, occorre accertare se essi fossero tali da determinarne l'annullabilità o, viceversa, la radicale conseguenza della nullità. In tale ultimo caso, infatti, la successiva delibera del 16.04.2024 non avrebbe in alcun modo potuto ratificare le precedenti e risulterebbe a propria volta irrimediabilmente viziata.
pagina 4 di 7 Ribadito il venir meno di qualsivoglia ragione di impugnativa al punto n. 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale svoltasi il 14.02.2024, vertente sulla cartella esattoriale annullata dall'Agenzia delle Entrate in via di autotutela, si rileva che nessuno dei vizi contestati dal condomino NC era connotato da gravità tale da poter determinare la nullità del deliberato. Piuttosto, essi attenevano a carenze ed irregolarità meramente procedurali suscettibili di determinarne l'annullabilità.
Tali devono considerarsi sia le contestazioni relative alla delibera del 14.02.2024, sia quelle afferenti la delibera del 20.03.2024.
Quanto alla prima, il ricorrente si doleva del fatto che, benché al punto n. 3 dell'ordine del giorno fosse stata prevista soltanto la discussione in merito all'installazione della linea vita sulla copertura dell'edificio, l'assemblea aveva poi affrontato anche la questione della chiusura di uno dei due conti correnti bancari intestati al condominio, oltre al fatto che nel verbale non era stato precisato se la decisione fosse stata assunta all'unanimità dei presenti ovvero a maggioranza. Ipotesi, quest'ultima, che avrebbe imposto l'indicazione dei voti espressi a favore e contro ed il nominativo dei condomini dissenzienti.
Orbene, la giurisprudenza al riguardo è da sempre orientata nel senso dell'annullabilità di tale tipologia di decisioni. La Suprema Corte ricorda, infatti, che «[…] è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806) […]» (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 13.11.2009, n. 24132) e che è parimenti annullabile la delibera avente ad oggetto un argomento non preventivamente inserito all'ordine del giorno (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 23.01.2014, n. 1445. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza 07.03.2005, n. 4806).
Argomento, quest'ultimo, atto a ricondurre all'ambito dell'annullabilità anche il vizio dedotto da parte ricorrente in relazione alla delibera assembleare del 20.03.2024, ad avviso del NC illegittima per avere statuito in merito alla richiesta di un condomino di poter installare tende da sole a servizio della propria unità immobiliare, affrontando un argomento pretermesso dall'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione trasmesso ai condomini.
Assodata, dunque, l'insussistenza di ipotesi di nullità affliggenti le delibere assembleari del 14.02.2024 e del 20.03.2024, ed essendosi viceversa riconosciuti vizi meramente formali, riconducibili alla categoria dell'annullabilità, si deve concludere che rientrava nelle prerogative della compagine condominiale la facoltà di convocare una nuova assemblea al fine precipuo di sanare i vizi delle deliberazioni assunte in precedenza, trattandosi di modus operandi pienamente conforme ai principi giurisprudenziali retro richiamati.
Posti tali necessari presupposti, è ora possibile procedere all'esame della delibera ratificante (ovvero, nella fattispecie che ci occupa, quella del 16.04.2024), la cui legittimità è contestata da parte ricorrente sotto molteplici profili.
Quanto all'asserita omessa convocazione del ricorrente per l'assemblea del 16.04.2024, le allegazioni di quest'ultimo risultano smentite dai documenti n. 10 e n. 11 offerti in comunicazione dal condominio resistente. Il primo è costituito dall'Esito della spedizione tratto dal sito Internet di Poste Italiane S.p.A. e testimonia l'invio in data 29.03.2024 del plico raccomandato A/R n. 155057823642, che risulta ritirato dal destinatario presso l'ufficio postale di Saronno in data 05.04.2024. Il documento n. 11 è ugualmente formato dall'Esito della spedizione tratto dal sito Internet di Poste Italiane S.p.A. ed attesta la spedizione avvenuta in data 20.04.2024 del plico raccomandato A/R n. 155057824062, ritirato dal destinatario presso l'ufficio postale di Saronno in data 08.05.2024. I documenti citati non palesano quale fosse il contenuto dei documenti inviati a mezzo posta e neppure chi fosse il destinatario delle due spedizioni. Tuttavia, il condominio resistente affermava trattarsi pagina 5 di 7 dell'avviso di convocazione del condomino MA HE NC per l'assemblea del 16.04.2024 (documento n. 10) e del successivo verbale (documento n. 11). Tali allegazioni non venivano specificamente contestate da parte ricorrente: in ossequio al disposto dell'art. 115, comma 1°, c.p.c., deve pertanto ritenersi che il ricorrente fosse stato effettivamente notiziato con tempestività della convocazione dell'assemblea condominiale per il giorno 16.04.2024.
Anche la censura relativa all'indeterminatezza dell'oggetto della delibera in esame non può essere condivisa.
Il verbale assembleare offerto in comunicazione da MA HE NC come documento n. 1, dopo avere dato atto della regolare convocazione di tutti i condomini e della regolare costituzione dell'assemblea, enumerava gli assenti ed i presenti, in proprio o per delega, con i rispettivi millesimi di proprietà, recava un breve excursus iniziale, ad opera dell'amministratore, in merito alla vicenda relativa allo sgravio della cartella esattoriale ed al contenzioso in essere con il condomino NC e, seppur con estrema concisione, esponeva i motivi che avevano reso necessaria la convocazione dell'assemblea, esplicitati nell'esigenza di porre rimedio ai vizi delle precedenti deliberazioni (si riporta testualmente il decisum dell'assemblea: «L'amministratore informa che si è reso opportuno convocare l'assemblea straordinaria di oggi per sanare i vizi delle precedenti assemblee (del 14.02.2024 e 20.03.2024). L'odierna assemblea all'unanimità dei presenti delibera di ratificare le delibere, in ogni loro punto all'ordine del giorno, delle assemblee del 14.02.2024 e 20.03.2024»).
Infine, esso riportava chiaramente che i condomini riuniti avevano approvato unanimemente la ratifica.
Nonostante la verbalizzazione sintetica, dunque, dal documento appariva ben chiaro quale fosse il tema oggetto della discussione sul quale i partecipanti sarebbero stati chiamati a decidere in seno all'assemblea del 16.04.2024, vale a dire, per l'appunto, la ratifica delle decisioni assunte nel corso delle assemblee precedenti, i cui rispettivi ordini del giorno, già dettagliati negli avvisi di convocazione a suo tempo trasmessi ai condomini, da intendersi perciò conosciuti dagli interessati, venivano richiamati per relationem e quindi integralmente recepiti. Ciascun partecipante all'assemblea del
16.04.2024 era stato quindi posto in condizione di conoscere e comprendere su quanti e quali argomenti il consesso avrebbe deliberato.
In definitiva, nella delibera impugnata non si riscontra alcuno dei vizi lamentati da parte ricorrente, la cui domanda deve, perciò, essere rigettata.
Il regime delle spese processuali, liquidate in dispositivo in conformità con il d.m. 147/2022, segue la soccombenza.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria formulata dal condominio resistente nei confronti di MA HE NC: difatti, la responsabilità aggravata a carico della parte non consegue automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza dell'impugnazione (Cass. Civ., Sez. III, 30.09.2021, n. 26545). Inoltre, nella presente controversia, nella condotta processuale di parte ricorrente non si rinvengono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., rappresentati dalla prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e dalla prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte, che il condominio
Residenza La Piccola Corte ometteva di fornire.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente MA HE NC al pagamento in favore del condominio Residenza La
pagina 6 di 7 Piccola Corte delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
US Arsizio, 26.02.2025
Il Giudice
Nicola Cosentino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1944/2024 del Ruolo Generale promossa da:
MA EL UN (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Massimiliano Monacò;
RICORRENTE contro
CONDOMINIO RESIDENZA LA PICCOLA CORTE (c.f. 94014120128), in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Caterina Alfano;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di US Arsizio adito, in composizione monocratica, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
- in via pregiudiziale di rito: rigettare l'eccezione di declaratoria di improcedibilità della domanda, di cui alla comparsa di costituzione e risposta avversaria, per la mancata preventiva proposizione della domanda di mediazione obbligatoria relativamente all'impugnata delibera assembleare del 16.04.2024, stante la richiesta di concessione del termine ad opera della difesa del ricorrente, in occasione della prima difesa utile, ovvero, all'udienza del 17.09.24;
- in via principale e nel merito: ritenuto sussistente l'interesse ad agire del ricorrente (ex Cass.
15434/2020) e la sua legittimazione, rigettare tutte le avverse eccezioni svolte nel merito in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e, nel contempo, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità o, comunque, invalidità e/o l'inefficacia della delibera assembleare del 16.04.24 di cui al punto 1.) dell'o.d.g. “Ratifica delibere del 14.02.2024 e del 20.03.24”, per tutti i motivi e/o argomentazioni, meglio esposti nella narrativa in fatto e diritto del ricorso introduttivo e nella discussione orale ex art.
281 sexies cpc;
- in ogni caso:
pagina 1 di 7 1.) rigettare la domanda avversaria di declaratoria della inammissibilità o l'improcedibilità per abuso del processo e, per l'effetto, rigettare la domanda di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti;
2.) stante la mancata prosecuzione del Condominio resistente, senza giustificato motivo, nel procedimento di mediazione rubricato al n. 164/24 e della mancata adesione della parte chiamata nella procedura n. 214/24, entrambi radicati avanti l'Organismo di conciliazione della NE EN di US (mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e 71 quater disp att. c.c.), condannarlo:
a.) al pagamento delle spese di avvio e di mediazione (pari a € 191,44 + € 190,56 per ciascuna procedura introdotta), nonché, delle competenze professionali relative ai suddetti procedimenti di mediazione da liquidarsi secondo i valori desumibili dal D.M 147/2022;
b.) visto l'art. 12 bis, comma III°, del D. Lgs n. 28/2010, come modificato dalla Legge n. 148/2011, al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in virtù della condotta stragiudiziale suesposta mantenuta da controparte;
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15,00%, Cpa 4% e Iva 22% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di US Arsizio adito, contrariis rejectis:
In via pregiudiziale di rito: dichiarare improcedibile la domanda presentata dal condomino NC
MA HE per la mancata preventiva proposizione della domanda di mediazione obbligatoria relativamente all'impugnata delibera del 16.04.2024.
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata non sussistendone i presupposti come meglio dedotto nella narrativa che precede.
Nel merito: rigettare la domanda formulata dal condomino MA HE NC per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa, siccome inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso del tutto infondata, in fatto ed in diritto, nonché sprovvista di supporto probatorio.
In ogni caso:
- Accertare e dichiarare che la condotta del ricorrente integra gli estremi dell'abuso del diritto del processo e, per l'effetto, dichiarare la domanda inammissibile o quantomeno improcedibile, con condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio ex D.M. 37/2018, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
*** *** ***
Motivi della decisione
MA HE NC, premesso di essere proprietario di un'unità immobiliare all'interno del Condominio 'Residenza La Piccola Corte' di via Monte Grappa n. 1 a Saronno, adiva il Tribunale di US Arsizio con ricorso ex art. 281-sexies c.p.c. con il quale impugnava la delibera assunta dalla compagine condominiale all'assemblea straordinaria del 16.04.2024, che aveva ratificato le due delibere precedenti del 14.02.2024 e del 20.03.2024, deducendone l'invalidità sotto plurimi profili.
pagina 2 di 7 Il ricorrente contestava, innanzitutto, di non essere stato convocato per l'adunanza del 16.04.2024, non avendo ricevuto la relativa comunicazione. In secondo luogo, lamentava l'indeterminatezza e la genericità dell'oggetto del deliberato, non essendo stato riprodotto nell'ordine del giorno l'elenco puntuale degli argomenti trattati nelle assemblee del 14.02.2024 e del 20.03.2024 che avrebbero dovuto essere ridiscussi in quella del 16.04.2024, convocata proprio allo scopo di emendare i vizi presenti nelle precedenti deliberazioni. Uno dei profili di illegittimità lamentati dal ricorrente era individuato nella determinazione con la quale l'assemblea aveva intimato al precedente amministratore di attivarsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate onde tenere indenne il Condominio dal pagamento delle sanzioni irrogate per irregolarità relative alla precedente gestione condominiale. Nella ricostruzione di parte ricorrente, infatti, la decisione assunta dall'assemblea doveva ritenersi radicalmente nulla, avendo essa inciso nella sfera giuridica di terzi estranei all'adunanza, quale doveva essere considerato, appunto, il precedente amministratore. Trattandosi di vizio comportante la nullità della delibera, lo stesso doveva considerarsi non sanabile se non con una nuova decisione della compagine condominiale totalmente sostitutiva della precedente.
Infine, MA HE NC contestava le modalità di redazione del verbale assembleare, il quale non riportava la sintesi della discussione avutasi in seno al consesso condominiale, in contrasto con quanto stabilito dal regolamento condominiale.
Pertanto, egli domandava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata e, nel merito, pronunciarsi l'invalidità e l'inefficacia della medesima.
Il condominio resistente si costituiva con comparsa depositata in data 05.07.2024, con la quale eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda (eccezione poi rinunciata in corso di causa), per via del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel merito, contestava integralmente le difese avversarie, rilevando, innanzi tutto, la carenza di interesse ad agire del NC, il quale non aveva dimostrato il concreto pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza della delibera impugnata, presupposto indefettibile, quest'ultimo, dell'azione proposta.
Il condominio, inoltre, negava la sussistenza degli ulteriori vizi ex adverso lamentati, sia con riferimento alle irregolarità formali relative alle modalità di convocazione dell'assemblea del 16.04.2024, sia con riguardo al merito delle decisioni assunte in seno ad essa. Parte resistente dava conto, difatti, dell'intervenuto sgravio della cartella esattoriale relativa alle sanzioni comminate al condominio per la gestione 2018 e deduceva la cessazione della materia del contendere, stante l'effetto sostitutivo prodotto dalla delibera del 16.04.2024, pienamente valida ed efficace, rispetto alle precedenti delibere asseritamente viziate.
Concludeva, dunque, domandando, in via pregiudiziale, declaratoria di improcedibilità della domanda avversaria per omessa proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 21.09.2024, il giudice istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata e fissava per la discussione l'udienza dell'08.01.2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione.
*** *** *** In via preliminare, occorre ribadire quanto già rilevato con l'ordinanza pronunciata in data 21.09.2024 in relazione alla procedura di riscossione coattiva intrapresa nei confronti del condominio resistente, ovvero che ogni questione rispetto a tale profilo della vicenda era superata grazie al provvedimento in via di autotutela sopraggiunto nelle more del giudizio che aveva determinato l'annullamento della cartella di pagamento, come da comunicazione dell'Amministrazione preposta in data 11.04.2024 (si veda il documento n. 1 del fascicolo di parte resistente). In ogni caso, i profili di invalidità prospettati dal ricorrente in relazione alla pretesa incisione della posizione giuridica di un terzo estraneo, ovvero il pagina 3 di 7 precedente amministratore, non sussistono, in quanto la delibera stessa si limitava ad indicare al nuovo amministratore la necessità di richiedere al precedente un rimborso senza che ciò potesse disporre della sfera giuridica patrimoniale di tale soggetto. Il ritenere obbligato il vecchio amministratore a tenere indenne il condominio da esborsi da egli provocati, infatti, non implica alcuna disposizione del patrimonio altrui, ma esercizio di facoltà e pretese proprie del condominio (salva la verifica della relativa fondatezza nelle sedi opportune).
Quanto agli ulteriori profili di illegittimità delle delibere in data 14.02.2024 ed in data 20.03.2024, è opportuno rammentare i principi dettati dalla giurisprudenza su tale tema e, segnatamente, in relazione alla distinzione tra nullità, annullabilità e relativa casistica.
Orbene, in ambito condominiale la categoria giuridica della nullità delle deliberazioni assembleari ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità e si riduce, sostanzialmente alle ipotesi di:
− mancanza originaria della volontà della maggioranza, dell'oggetto, della causa o della forma, ovvero degli elementi costitutivi essenziali della delibera assembleare, con conseguente deficit strutturale della stessa;
− impossibilità materiale o giuridica dell'oggetto della delibera, da valutarsi in rapporto al contenuto della stessa, ovvero al “decisum”, che, se esorbitante le attribuzioni conferite dalla legge all'assemblea, risulterà viziato da difetto assoluto di attribuzioni;
− illiceità della decisione assembleare, ossia contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Al di fuori di tali ipotesi, ogni violazione di legge o del regolamento condominiale determina la mera annullabilità della deliberazione, la quale ricorre, ad esempio, in presenza di violazioni di prescrizioni legali, convenzionali e regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, in caso di irregolarità nel procedimento di convocazione, di eccesso di potere od incompetenza e in ipotesi di inosservanza di disposizioni che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto, ipotesi che possono essere fatte valere soltanto nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 30.07.2024, n. 21235; Cass. Civ., Sez. Un.,
Sentenza 14 aprile 2021, n. 9839).
Conseguenza di notevole rilievo della distinzione tra delibere annullabili e delibere nulle è data dal fatto che le prime sono sanabili con una nuova delibera sostitutiva di quella viziata, mentre per le seconde tale possibilità è preclusa. Infatti, come si desume dalla disciplina in materia di nullità contrattuale, per definizione non è data una possibilità di convalida del negozio nullo, anzi, ciò è espressamente escluso dall'art. 1423 c.c., pur fatta salva un'eventuale previsione di legge diversa. Al più, ricorrendo determinate condizioni, è ammessa la ben diversa ipotesi della conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c.
Nessun dubbio, pertanto, che le delibere annullabili, perché, ad esempio, affette da vizi procedimentali, possano essere oggetto di nuova delibera sanante. In tal modo, la volontà condominiale può emendare con efficacia ex tunc la delibera viziata. Non così per i casi di nullità della delibera, per la quale ipotesi, s'impone una nuova deliberazione dal contenuto innovativo/sostitutivo, con la conseguenza che gli effetti che dalla decisione nulla siano derivati verranno meno in via definitiva.
Calati tali principi di ordine generale entro la fattispecie in esame, è necessario verificare dapprima la natura degli asseriti vizi presenti nelle deliberazioni condominiali del 14.02.2024 e del 20.03.2024: in altri termini, occorre accertare se essi fossero tali da determinarne l'annullabilità o, viceversa, la radicale conseguenza della nullità. In tale ultimo caso, infatti, la successiva delibera del 16.04.2024 non avrebbe in alcun modo potuto ratificare le precedenti e risulterebbe a propria volta irrimediabilmente viziata.
pagina 4 di 7 Ribadito il venir meno di qualsivoglia ragione di impugnativa al punto n. 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale svoltasi il 14.02.2024, vertente sulla cartella esattoriale annullata dall'Agenzia delle Entrate in via di autotutela, si rileva che nessuno dei vizi contestati dal condomino NC era connotato da gravità tale da poter determinare la nullità del deliberato. Piuttosto, essi attenevano a carenze ed irregolarità meramente procedurali suscettibili di determinarne l'annullabilità.
Tali devono considerarsi sia le contestazioni relative alla delibera del 14.02.2024, sia quelle afferenti la delibera del 20.03.2024.
Quanto alla prima, il ricorrente si doleva del fatto che, benché al punto n. 3 dell'ordine del giorno fosse stata prevista soltanto la discussione in merito all'installazione della linea vita sulla copertura dell'edificio, l'assemblea aveva poi affrontato anche la questione della chiusura di uno dei due conti correnti bancari intestati al condominio, oltre al fatto che nel verbale non era stato precisato se la decisione fosse stata assunta all'unanimità dei presenti ovvero a maggioranza. Ipotesi, quest'ultima, che avrebbe imposto l'indicazione dei voti espressi a favore e contro ed il nominativo dei condomini dissenzienti.
Orbene, la giurisprudenza al riguardo è da sempre orientata nel senso dell'annullabilità di tale tipologia di decisioni. La Suprema Corte ricorda, infatti, che «[…] è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806) […]» (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 13.11.2009, n. 24132) e che è parimenti annullabile la delibera avente ad oggetto un argomento non preventivamente inserito all'ordine del giorno (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 23.01.2014, n. 1445. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza 07.03.2005, n. 4806).
Argomento, quest'ultimo, atto a ricondurre all'ambito dell'annullabilità anche il vizio dedotto da parte ricorrente in relazione alla delibera assembleare del 20.03.2024, ad avviso del NC illegittima per avere statuito in merito alla richiesta di un condomino di poter installare tende da sole a servizio della propria unità immobiliare, affrontando un argomento pretermesso dall'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione trasmesso ai condomini.
Assodata, dunque, l'insussistenza di ipotesi di nullità affliggenti le delibere assembleari del 14.02.2024 e del 20.03.2024, ed essendosi viceversa riconosciuti vizi meramente formali, riconducibili alla categoria dell'annullabilità, si deve concludere che rientrava nelle prerogative della compagine condominiale la facoltà di convocare una nuova assemblea al fine precipuo di sanare i vizi delle deliberazioni assunte in precedenza, trattandosi di modus operandi pienamente conforme ai principi giurisprudenziali retro richiamati.
Posti tali necessari presupposti, è ora possibile procedere all'esame della delibera ratificante (ovvero, nella fattispecie che ci occupa, quella del 16.04.2024), la cui legittimità è contestata da parte ricorrente sotto molteplici profili.
Quanto all'asserita omessa convocazione del ricorrente per l'assemblea del 16.04.2024, le allegazioni di quest'ultimo risultano smentite dai documenti n. 10 e n. 11 offerti in comunicazione dal condominio resistente. Il primo è costituito dall'Esito della spedizione tratto dal sito Internet di Poste Italiane S.p.A. e testimonia l'invio in data 29.03.2024 del plico raccomandato A/R n. 155057823642, che risulta ritirato dal destinatario presso l'ufficio postale di Saronno in data 05.04.2024. Il documento n. 11 è ugualmente formato dall'Esito della spedizione tratto dal sito Internet di Poste Italiane S.p.A. ed attesta la spedizione avvenuta in data 20.04.2024 del plico raccomandato A/R n. 155057824062, ritirato dal destinatario presso l'ufficio postale di Saronno in data 08.05.2024. I documenti citati non palesano quale fosse il contenuto dei documenti inviati a mezzo posta e neppure chi fosse il destinatario delle due spedizioni. Tuttavia, il condominio resistente affermava trattarsi pagina 5 di 7 dell'avviso di convocazione del condomino MA HE NC per l'assemblea del 16.04.2024 (documento n. 10) e del successivo verbale (documento n. 11). Tali allegazioni non venivano specificamente contestate da parte ricorrente: in ossequio al disposto dell'art. 115, comma 1°, c.p.c., deve pertanto ritenersi che il ricorrente fosse stato effettivamente notiziato con tempestività della convocazione dell'assemblea condominiale per il giorno 16.04.2024.
Anche la censura relativa all'indeterminatezza dell'oggetto della delibera in esame non può essere condivisa.
Il verbale assembleare offerto in comunicazione da MA HE NC come documento n. 1, dopo avere dato atto della regolare convocazione di tutti i condomini e della regolare costituzione dell'assemblea, enumerava gli assenti ed i presenti, in proprio o per delega, con i rispettivi millesimi di proprietà, recava un breve excursus iniziale, ad opera dell'amministratore, in merito alla vicenda relativa allo sgravio della cartella esattoriale ed al contenzioso in essere con il condomino NC e, seppur con estrema concisione, esponeva i motivi che avevano reso necessaria la convocazione dell'assemblea, esplicitati nell'esigenza di porre rimedio ai vizi delle precedenti deliberazioni (si riporta testualmente il decisum dell'assemblea: «L'amministratore informa che si è reso opportuno convocare l'assemblea straordinaria di oggi per sanare i vizi delle precedenti assemblee (del 14.02.2024 e 20.03.2024). L'odierna assemblea all'unanimità dei presenti delibera di ratificare le delibere, in ogni loro punto all'ordine del giorno, delle assemblee del 14.02.2024 e 20.03.2024»).
Infine, esso riportava chiaramente che i condomini riuniti avevano approvato unanimemente la ratifica.
Nonostante la verbalizzazione sintetica, dunque, dal documento appariva ben chiaro quale fosse il tema oggetto della discussione sul quale i partecipanti sarebbero stati chiamati a decidere in seno all'assemblea del 16.04.2024, vale a dire, per l'appunto, la ratifica delle decisioni assunte nel corso delle assemblee precedenti, i cui rispettivi ordini del giorno, già dettagliati negli avvisi di convocazione a suo tempo trasmessi ai condomini, da intendersi perciò conosciuti dagli interessati, venivano richiamati per relationem e quindi integralmente recepiti. Ciascun partecipante all'assemblea del
16.04.2024 era stato quindi posto in condizione di conoscere e comprendere su quanti e quali argomenti il consesso avrebbe deliberato.
In definitiva, nella delibera impugnata non si riscontra alcuno dei vizi lamentati da parte ricorrente, la cui domanda deve, perciò, essere rigettata.
Il regime delle spese processuali, liquidate in dispositivo in conformità con il d.m. 147/2022, segue la soccombenza.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria formulata dal condominio resistente nei confronti di MA HE NC: difatti, la responsabilità aggravata a carico della parte non consegue automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza dell'impugnazione (Cass. Civ., Sez. III, 30.09.2021, n. 26545). Inoltre, nella presente controversia, nella condotta processuale di parte ricorrente non si rinvengono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., rappresentati dalla prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e dalla prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte, che il condominio
Residenza La Piccola Corte ometteva di fornire.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente MA HE NC al pagamento in favore del condominio Residenza La
pagina 6 di 7 Piccola Corte delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
US Arsizio, 26.02.2025
Il Giudice
Nicola Cosentino
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