Art. 10-ter. ((L'obbligo della ritenuta e quelli delle comunicazioni e dei versamenti previsti agli articoli precedenti non si applicano agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle societa' cooperative iscritte nei registri prefettizi della cooperazione, purche' nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni))
Versione
23 aprile 1967
23 aprile 1967
Commentari • 2
- 1. Ritenuta sui dividendihttps://www.brocardi.it/
Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter.
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/12/2005, n. 27634Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente - Dott. BURSESE Gaetano A. - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TE LV, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli 43, presso l'avv. prof. D'AYALA VALVA Francesco, che, unitamente all'avv. prof. Pasquale Russo, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, …Leggi di più...
- D.L. n. 69/1989 art. 29·
- sostituto d'imposta·
- D.P.R. n. 917/1986 art. 44·
- giurisdizione tributaria·
- redditi di capitale·
- compenetrazione gruppi sociali·
- liquidazione partecipazione·
- silenzio rifiuto·
- rimborso ritenuta·
- fusione legge bancaria