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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione collegiale in persona dei
Giudici Dott. Geremia Casaburi- Presidente
Dott.ssa Valeria Ferraro - Giudice
Dott.ssa Lucia Paura – Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 304/2019 di R.G. avente ad oggetto: azione per riduzione ex art. 553 c.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Lo Sapio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliati come in atti;
ATTORI
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._4
Giovanni Salierno, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione, domiciliato come in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il sig. chiedendo CP_1
di accertare e dichiarare che l'atto di donazione effettuato dal defunto padre,
[...]
, a favore di fosse stato disposto in violazione della quota di CP_2 CP_1
legittima e, conseguentemente, domandavano la riduzione proporzionale della quota ereditaria del convenuto.
Gli attori domandavano, in subordine, di procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario e alla divisione dei beni del de cuius.
, e sono figli di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 [...]
, deceduto in Acerra il 06.02.2019. CP_2
Gli attori deducevano che , in data 17.04.2000, aveva donato al figlio Controparte_2
la nuda proprietà dell'abitazione al piano terra, composta di tre camere e CP_1
accessori, riportata in C.U. del comune di Somma Vesuviana partita 3940 foglio 3, particella 1245 sub 2, Via Vignariello, p.t. cat. A/2 cl.5 vani 5,5 rendita catastale 553,90,
con rogito del notaio , repertorio n. 13022 raccolta 6375, registrato Persona_1
il 04.05.2000 presso l'Agenzia del Territorio di Napoli.
La donazione sarebbe avvenuta in violazione della quota di legittima e, per questo motivo, gli attori chiedevano la restituzione del bene menzionato.
Il sig. costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1 della avversa domanda, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa all'inammissibilità della domanda attorea, in quanto la stessa, secondo quanto dedotto dal convenuto, non recherebbe con precisione la quota disponibile e la quota di legittima che sarebbe stata lesa.
Le argomentazioni di parte convenuta non colgono nel segno, poiché la stessa giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, “la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto,
che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la
sussistenza della lesione di legittima” (Cass. civ., sez. II, 24.10.2024, n. 27580).
Di conseguenza, “è stato sostenuto che il contenuto essenziale della domanda di riduzione di
disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva non richieda formule sacramentali per denunciare la lesione, ma, implicando questa un confronto tra quanto il legittimario consegue e quanto
avrebbe diritto di ricevere (Cass., Sez. 2, 7/2/1964, n. 276) e dovendo la denuncia essere proposta in termini concreti e non come eventualità, imponga che venga fatta, già nella domanda, una certa
rappresentazione patrimoniale, senza necessità di una enunciazione in termini aritmetici, purché ve ne sia emersione univoca in rapporto alla composizione del relíctum e del donatum rappresentata con la
domanda, potendo la lesione essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (Cass., Sez. 2,
19/1/2017, n. 1357; Cass., Sez. 2, 14/10/2016, n. 20830; Cass., Sez. 2, 7/5/1971, n. 1297),
e che ad essa segua espressa istanza di volere conseguire la legittima (Cass., Sez. 2, 19/1/2017, n. 1357 cit;
Cass., Sez. 2, 30/6/2011, n. 14473), attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione,
mentre la c.t.u. non ha carattere esplorativo, rappresentando il mezzo normalmente preposto all'accertamento della lesione compiutamente dedotta (Cass., Sez. 2, 27/8/2020, n. 17926)” (Cass.
civ., sez. II, 24.10.2024, n. 27580).
Come evidenziato chiaramente dalla Corte di cassazione, dunque, non è necessaria una enunciazione in termini aritmetici della massa patrimoniale, purché emerga in modo chiaro la composizione del relíctum e del donatum, in quanto la lesione può essere ravvisata anche sulla base di presunzioni semplici.
Va allora esclusa la fondatezza delle doglianze sollevate da parte convenuta, atteso che gli attori hanno specificato nell'atto di citazione, sia i beni facenti parte dell'asse ereditario, sia quelli di cui il de cuius aveva disposto per donazione e chiesto sia la declaratoria di nullità di quest'ultimo atto, sia la riduzione della donazione, “così assolvendo a quei doveri di specificità che la natura dell'azione esercitata e la finalità con essa perseguita richiede” (Cass. civ., sez.
II, 24.10.2024, n. 27580).
Allo stesso modo, non colgono nel segno le doglianze formulate da parte convenuta in relazione alla mancata prova dell'accettazione con beneficio d'inventario da parte degli attori, ai fini dell'esperimento dell'azione di riduzione.
Come stabilito ai sensi dell'art. 564 c.c., “Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati
siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”. Nel caso di specie, la donazione è stata effettuata a un soggetto che riveste qualità di coerede, non era dunque necessaria l'accettazione con beneficio d'inventario. Nel merito, la domanda formulata dagli attori è tuttavia infondata e va rigettata, per le ragioni che verranno esposte in seguito.
Al contrario di quanto sostenuto dagli attori, la donazione effettuata in vita da
[...]
in favore di non lede la quota di legittima e, conseguentemente, CP_2 CP_1
non deve essere oggetto di riduzione.
Sul punto, si conviene con quanto stabilito dal CTU nella relazione peritale (depositata in atti, prima in data 05.08.2022 e poi in data 04.10.2022, con modifiche), in quanto la stessa è normativamente e razionalmente fondata, e le conclusioni in essa contenute sono conseguenti a un'analisi dettagliata ed esaustiva del compendio immobiliare.
Le operazioni peritali hanno avuto inizio in data 21.12.2021 e sono proseguite nelle settimane successive, in quanto si sono svolti una serie di incontri durante i quali il perito ha potuto sentire le parti e i difensori, ha visionato e rilevato i luoghi oggetto della controversia per l'accertamento del loro stato, ha esaminato la documentazione acquisita e ha espletato gli opportuni accertamenti, presso l'Ufficio tecnico del comune di Somma
Vesuviana (NA).
Alla relazione peritale sono allegati, inoltre, rilievi fotografici degli immobili, la planimetria del fabbricato e dei cespiti con determinazione delle consistenze dei singoli ambienti, le visure catastali, la documentazione relativa alla richiesta di sanatoria degli abusi edilizi ex l. n.47/85 prot. 6298 (pratica n.1215), il calcolo delle rendite godute e il progetto divisionale recante i relativi conguagli.
L'asse ereditario del de cuius è stato correttamente ricostruito e nello stesso sono stati ricompresi i seguenti beni:
- locale seminterrato sito in Somma Vesuviana (NA) alla Via Vignariello censito presso il Catasto urbano di Somma Vesuviana (NA) al foglio 3 particella 1245 sub 101 (all.
5- perizia CTU);
- lastrico solare sito in Somma Vesuviana (NA) alla Via Vignariello censito presso il
Catasto urbano di Somma Vesuviana (NA) al foglio 3 particella 1245 sub 103 (all. 5-
perizia CTU);
- appartamento, sito in Somma Vesuviana (NA) alla Via Vignariello censito presso il
Catasto urbano di Somma Vesuviana (NA) al foglio 3 particella 1245 sub 2 (all. 6 – 7- perizia CTU);
- quota pari a ½ del cortile che risulta catastalmente graffato con la particella del fabbricato 1245 (afferente ai subb 2 e 101) e particella 626 (all.
5-perizia CTU).
Precedentemente al decesso del de cuius, in data 17.04.2000, con rogito del notaio
, repertorio n. 13022, raccolta 6357, registrato il 04.05.2000, il Sig. Persona_1
donava al figlio la nuda proprietà dell'abitazione (all.7- Controparte_2 CP_1
prod. attori), insistente sulla medesima verticale del fabbricato, al piano rialzato,
costituita da tre camere ed accessori censita presso il Catasto urbano di Somma
Vesuviana (NA) al foglio 3 particella 1245 sub 2.
Nello stesso atto il de cuius donava al figlio anche la comproprietà del cortile in ragione della quota di ¼.
Nell'atto di donazione il donante dichiarava in maniera espressa, all'art. 1, che: “la donazione è da imputarsi alla legittima e per l'eventuale di più alla disponibile con dispensa da
collazione”.
Nella relazione depositata in atti, il perito ha effettuato un'accurata descrizione dei suddetti beni e ha evidenziato la presenza di opere abusive che riguardano: “Costruzione di un appartamento al piano rialzato (lato ovest) del fabbricato alla via Vignariello n°12 di tre vani ed accessori (prima casa) e locale deposito al PS1 con cassa scala comunicante e in comproprietà in assenza
di Conc. Ed. Tipologia1 Foglio 3 particella 1245 sub 2 e 101”.
Il CTU ha rilevato, in particolare, che: “Le difformità riscontrate non possono essere sanate e
pertanto ai fini della commerciabilità degli immobili è necessario considerarne la relativa rimozione al fine di ripristinare lo stato dei luoghi di cui all'istanza di sanatoria, costituendo quest'ultima l'unico
titolo strumentale alla regolarizzazione degli immobili oggetto della presente divisione”.
Ai fini dell'accertamento dell'eventuale lesione di legittima il perito ha stabilito, in prima battuta, il valore del compendio immobiliare attraverso la riunione fittizia dei beni,
(comprensivo del donatum), e ha rapportato il compendio alla quota di ¼ per ciascun erede, al fine di verificare se il donatum fosse compreso nella indicata quota (¼).
Per determinare il valore complessivo del compendio immobiliare, il perito ha effettuato riferimento ai valori di mercato indicati nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate per la zona nord periferica di Somma Vesuviana, ove è indicato come parametro valutativo unitario per abitazioni di tipo popolare riferito al primo semestre dell'anno 2019
(apertura della successione) l'intervallo di euro 600/mq - euro 900/mq (all.
9-relazione
CTU).
Sulla base di tali premesse, il perito ha dunque stabilito che: “Il germano CP_1
avendo ricevuto dal de cuius l'appartamento allo stato grezzo la cui donazione è da imputarsi alla legittima e per l'eventuale esubero alla disponibile con dispensa da collazione, ha di fatto avuto un bene il
cui valore (€ 42.187,50), di fatto, non supera la quota legittima (€ 14.743,35) più quella disponibile pari allo 33% del valore del compendio (€ 29.046,60) e, dunque non si verifica la lesione di legittima.
Essendo il donatario dispensato dalla collazione manterrà il bene donato”. Sulla base della approfondita e circostanziata analisi effettuata dal perito, dunque, è stato accertato che con la donazione effettuata dal de cuius in vita a favore di CP_1
non è stata realizzata alcuna lesione di legittima, al contrario di quanto sostenuto dagli attori.
Nella relazione peritale viene inoltre effettuata un'analisi relativa alla rendita goduta da ciascuno degli eredi con riferimento ai dati OMI per la zona oggetto di analisi riferite al primo semestre del 2019 ovvero alla data dell'apertura della successione. Il perito ha puntualizzato che: “In tale zona la locazione risulta meno praticata dell'attività di compravendita,
ragion per cui si è selezionato il parametro unitario minimo di fitto €/mese indicato per le civili abitazioni € 2,5/mq (sup. Lorda)”.
Sulla base di tali valori il perito ha individuato la consistenza delle rendite godute da ciascuno (all.11-perizia CTU).
In base ai calcoli effettuati dal perito è risultato, infine, che: “Il progetto divisionale, in considerazione anche delle volontà delle parti espresse durante gli accessi, tende a confermare la proprietà
e il possesso in essere dei singoli cespiti”.
Per la determinazione dei conguagli, il perito ha ritenuto di attribuire i cespiti alle parti che oggi li detengono in considerazione della quota legittima e della disponibile.
Le attribuzioni risultanti sono le seguenti:
- a viene attribuita la porzione del locale deposito di mq 36 bene a) il Parte_1
cui valore è di € 10.800,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio positivo pari a € 917,50;
- a viene attribuita la porzione del locale deposito di mq 68 bene a) il cui Parte_2
valore è di € 20.040,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio negativo pari a € 8.682,50;
- deve ricevere una somma in danaro pari a € 14.670,00; Parte_3
- a viene attribuito l'appartamento al piano rialzato bene c) € 42.187,50 + CP_1
il lastrico solare bene b) € 5.775,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio negativo pari a € 6.905,00.
La menzionata area scoperta (per la quota di ½), come specificato nella relazione peritale, non può essere frazionata perché utilizzata anche come area di passaggio ai locali deposito e transito per un numero massimo di tre automobili.
Il bene in questione va dunque assegnato in parti uguali a Parte_1 CP_1
e e gli stessi potranno usufruire allo stesso modo dello spazio in cui
[...] Parte_2
saranno ubicati tre stalli, uno per ogni quota (all.13-relazione CTU).
Nell'allegato 12 della perizia depositata in atti sono state compiutamente indicate le assegnazioni dei beni con i relativi conguagli nel rispetto delle quote individuate ai sensi dell'art.727 c.c.
Con riguardo ai costi sostenuti da per la pratica di sanatoria, come risulta CP_1
dagli atti (€ 1.173,00), nella consulenza è specificato che essi “riguardano l'intera porzione di fabbricato oggetto di divisione e pertanto, le rimanenti spese unitamente a detta somma anticipata vanno
ripartite secondo le seguenti percentuali:
, e 17,357% Parte_1 Pt_2 Pt_3
47,930%”. Controparte_1
Nella relazione depositata il 04.10.2022, a seguito delle osservazioni effettuate dalle parti,
il perito ha riscontrato le sole note trasmesse dall'Avv. Salierno e dal CTP Ing. Per_2 nell'interesse del proprio assistito (pec inviata il 20.07.2020) (all. 15- CP_1
relazione CTU).
Al contrario di quanto sostenuto dal convenuto, dunque, si ritiene che il consulente abbia tenuto in debita considerazione tutte le spese sostenute dal sig. e, CP_1
per questo motivo, va condivisa in toto la suddivisione effettuata nella relazione peritale, sia con riguardo all'attribuzione dei singoli cespiti, sia con riguardo ai rispettivi conguagli.
Dall'atto di donazione il perito ha riscontrato che il lastrico solare non è condominiale
(resta di proprietà esclusiva del donante) ed è stato attribuito a perché CP_1
corrispondente e soprastante la relativa proprietà.
Inoltre, si condividono le conclusioni cui è giunto il perito: “Ragioni connesse a eventuali
future manutenzioni, per eventuali problematiche relative a infiltrazioni d'acqua piovana, ne spingono
l'attribuzione a onde evitare promiscuità e/o ulteriori motivi di lite”. CP_1
Conclusivamente, la domanda formulata dagli attori va rigettata, in quanto la donazione effettuata in vita da a favore del figlio non lede la quota Controparte_2 CP_1
di legittima.
Sussistono ragioni per compensare le spese di lite tenuto conto della sostanziale reciproca soccombenza tra le parti con riguardo alle rispettive domande;
per le stesse ragioni pone a carico delle parti in solido le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
304/2019, così provvede: - rigetta la domanda formulata dagli attori;
- per l'effetto, dichiara che la donazione della nuda proprietà dell'abitazione al piano terra, composta di tre camere e accessori, riportata in C.U. del comune di Somma
Vesuviana partita 3940 foglio 3, particella 1245 sub 2, Via Vignariello, p.t. cat. A/2 cl.5
vani 5,5 rendita catastale 553,90, effettuata in vita dal de cuius , in favore Controparte_2
del figlio con rogito del notaio , repertorio n. 13022 CP_1 Persona_1
raccolta 6375, registrato il 04.05.2000 presso l'Agenzia del Territorio di Napoli, non lede la quota di legittima e, di conseguenza, è valida ed efficace;
- assegna i rispettivi cespiti ad attori e convenuto e condanna gli stessi al pagamento dei conguagli secondo i seguenti criteri:
1) a viene attribuita la porzione del locale deposito di mq 36 bene a) il Parte_1
cui valore è di € 10.800,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio positivo pari a € 917,50;
2) a viene attribuita la porzione del locale deposito di mq 68 bene a) il cui Parte_2
valore è di € 20.040,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio negativo pari a € 8.682,50;
3) deve ricevere una somma in danaro pari a € 14.670,00; Parte_3
4) a viene assegnato l'appartamento al piano rialzato bene c) € 42.187,50 CP_1
+ il lastrico solare bene b) € 5.775,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio negativo pari a € 6.905,00;
5) la corte comune va assegnata in parti uguali a e Parte_1 CP_1
e gli stessi potranno usufruire allo stesso modo dello spazio in cui saranno Parte_2
ubicati tre stalli, uno per ogni quota. - compensa le spese processuali;
- pone a carico delle parti in solido le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Nola, lì 31.01.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione collegiale in persona dei
Giudici Dott. Geremia Casaburi- Presidente
Dott.ssa Valeria Ferraro - Giudice
Dott.ssa Lucia Paura – Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 304/2019 di R.G. avente ad oggetto: azione per riduzione ex art. 553 c.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Lo Sapio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliati come in atti;
ATTORI
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._4
Giovanni Salierno, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione, domiciliato come in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il sig. chiedendo CP_1
di accertare e dichiarare che l'atto di donazione effettuato dal defunto padre,
[...]
, a favore di fosse stato disposto in violazione della quota di CP_2 CP_1
legittima e, conseguentemente, domandavano la riduzione proporzionale della quota ereditaria del convenuto.
Gli attori domandavano, in subordine, di procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario e alla divisione dei beni del de cuius.
, e sono figli di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 [...]
, deceduto in Acerra il 06.02.2019. CP_2
Gli attori deducevano che , in data 17.04.2000, aveva donato al figlio Controparte_2
la nuda proprietà dell'abitazione al piano terra, composta di tre camere e CP_1
accessori, riportata in C.U. del comune di Somma Vesuviana partita 3940 foglio 3, particella 1245 sub 2, Via Vignariello, p.t. cat. A/2 cl.5 vani 5,5 rendita catastale 553,90,
con rogito del notaio , repertorio n. 13022 raccolta 6375, registrato Persona_1
il 04.05.2000 presso l'Agenzia del Territorio di Napoli.
La donazione sarebbe avvenuta in violazione della quota di legittima e, per questo motivo, gli attori chiedevano la restituzione del bene menzionato.
Il sig. costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1 della avversa domanda, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa all'inammissibilità della domanda attorea, in quanto la stessa, secondo quanto dedotto dal convenuto, non recherebbe con precisione la quota disponibile e la quota di legittima che sarebbe stata lesa.
Le argomentazioni di parte convenuta non colgono nel segno, poiché la stessa giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, “la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto,
che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la
sussistenza della lesione di legittima” (Cass. civ., sez. II, 24.10.2024, n. 27580).
Di conseguenza, “è stato sostenuto che il contenuto essenziale della domanda di riduzione di
disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva non richieda formule sacramentali per denunciare la lesione, ma, implicando questa un confronto tra quanto il legittimario consegue e quanto
avrebbe diritto di ricevere (Cass., Sez. 2, 7/2/1964, n. 276) e dovendo la denuncia essere proposta in termini concreti e non come eventualità, imponga che venga fatta, già nella domanda, una certa
rappresentazione patrimoniale, senza necessità di una enunciazione in termini aritmetici, purché ve ne sia emersione univoca in rapporto alla composizione del relíctum e del donatum rappresentata con la
domanda, potendo la lesione essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (Cass., Sez. 2,
19/1/2017, n. 1357; Cass., Sez. 2, 14/10/2016, n. 20830; Cass., Sez. 2, 7/5/1971, n. 1297),
e che ad essa segua espressa istanza di volere conseguire la legittima (Cass., Sez. 2, 19/1/2017, n. 1357 cit;
Cass., Sez. 2, 30/6/2011, n. 14473), attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione,
mentre la c.t.u. non ha carattere esplorativo, rappresentando il mezzo normalmente preposto all'accertamento della lesione compiutamente dedotta (Cass., Sez. 2, 27/8/2020, n. 17926)” (Cass.
civ., sez. II, 24.10.2024, n. 27580).
Come evidenziato chiaramente dalla Corte di cassazione, dunque, non è necessaria una enunciazione in termini aritmetici della massa patrimoniale, purché emerga in modo chiaro la composizione del relíctum e del donatum, in quanto la lesione può essere ravvisata anche sulla base di presunzioni semplici.
Va allora esclusa la fondatezza delle doglianze sollevate da parte convenuta, atteso che gli attori hanno specificato nell'atto di citazione, sia i beni facenti parte dell'asse ereditario, sia quelli di cui il de cuius aveva disposto per donazione e chiesto sia la declaratoria di nullità di quest'ultimo atto, sia la riduzione della donazione, “così assolvendo a quei doveri di specificità che la natura dell'azione esercitata e la finalità con essa perseguita richiede” (Cass. civ., sez.
II, 24.10.2024, n. 27580).
Allo stesso modo, non colgono nel segno le doglianze formulate da parte convenuta in relazione alla mancata prova dell'accettazione con beneficio d'inventario da parte degli attori, ai fini dell'esperimento dell'azione di riduzione.
Come stabilito ai sensi dell'art. 564 c.c., “Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati
siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”. Nel caso di specie, la donazione è stata effettuata a un soggetto che riveste qualità di coerede, non era dunque necessaria l'accettazione con beneficio d'inventario. Nel merito, la domanda formulata dagli attori è tuttavia infondata e va rigettata, per le ragioni che verranno esposte in seguito.
Al contrario di quanto sostenuto dagli attori, la donazione effettuata in vita da
[...]
in favore di non lede la quota di legittima e, conseguentemente, CP_2 CP_1
non deve essere oggetto di riduzione.
Sul punto, si conviene con quanto stabilito dal CTU nella relazione peritale (depositata in atti, prima in data 05.08.2022 e poi in data 04.10.2022, con modifiche), in quanto la stessa è normativamente e razionalmente fondata, e le conclusioni in essa contenute sono conseguenti a un'analisi dettagliata ed esaustiva del compendio immobiliare.
Le operazioni peritali hanno avuto inizio in data 21.12.2021 e sono proseguite nelle settimane successive, in quanto si sono svolti una serie di incontri durante i quali il perito ha potuto sentire le parti e i difensori, ha visionato e rilevato i luoghi oggetto della controversia per l'accertamento del loro stato, ha esaminato la documentazione acquisita e ha espletato gli opportuni accertamenti, presso l'Ufficio tecnico del comune di Somma
Vesuviana (NA).
Alla relazione peritale sono allegati, inoltre, rilievi fotografici degli immobili, la planimetria del fabbricato e dei cespiti con determinazione delle consistenze dei singoli ambienti, le visure catastali, la documentazione relativa alla richiesta di sanatoria degli abusi edilizi ex l. n.47/85 prot. 6298 (pratica n.1215), il calcolo delle rendite godute e il progetto divisionale recante i relativi conguagli.
L'asse ereditario del de cuius è stato correttamente ricostruito e nello stesso sono stati ricompresi i seguenti beni:
- locale seminterrato sito in Somma Vesuviana (NA) alla Via Vignariello censito presso il Catasto urbano di Somma Vesuviana (NA) al foglio 3 particella 1245 sub 101 (all.
5- perizia CTU);
- lastrico solare sito in Somma Vesuviana (NA) alla Via Vignariello censito presso il
Catasto urbano di Somma Vesuviana (NA) al foglio 3 particella 1245 sub 103 (all. 5-
perizia CTU);
- appartamento, sito in Somma Vesuviana (NA) alla Via Vignariello censito presso il
Catasto urbano di Somma Vesuviana (NA) al foglio 3 particella 1245 sub 2 (all. 6 – 7- perizia CTU);
- quota pari a ½ del cortile che risulta catastalmente graffato con la particella del fabbricato 1245 (afferente ai subb 2 e 101) e particella 626 (all.
5-perizia CTU).
Precedentemente al decesso del de cuius, in data 17.04.2000, con rogito del notaio
, repertorio n. 13022, raccolta 6357, registrato il 04.05.2000, il Sig. Persona_1
donava al figlio la nuda proprietà dell'abitazione (all.7- Controparte_2 CP_1
prod. attori), insistente sulla medesima verticale del fabbricato, al piano rialzato,
costituita da tre camere ed accessori censita presso il Catasto urbano di Somma
Vesuviana (NA) al foglio 3 particella 1245 sub 2.
Nello stesso atto il de cuius donava al figlio anche la comproprietà del cortile in ragione della quota di ¼.
Nell'atto di donazione il donante dichiarava in maniera espressa, all'art. 1, che: “la donazione è da imputarsi alla legittima e per l'eventuale di più alla disponibile con dispensa da
collazione”.
Nella relazione depositata in atti, il perito ha effettuato un'accurata descrizione dei suddetti beni e ha evidenziato la presenza di opere abusive che riguardano: “Costruzione di un appartamento al piano rialzato (lato ovest) del fabbricato alla via Vignariello n°12 di tre vani ed accessori (prima casa) e locale deposito al PS1 con cassa scala comunicante e in comproprietà in assenza
di Conc. Ed. Tipologia1 Foglio 3 particella 1245 sub 2 e 101”.
Il CTU ha rilevato, in particolare, che: “Le difformità riscontrate non possono essere sanate e
pertanto ai fini della commerciabilità degli immobili è necessario considerarne la relativa rimozione al fine di ripristinare lo stato dei luoghi di cui all'istanza di sanatoria, costituendo quest'ultima l'unico
titolo strumentale alla regolarizzazione degli immobili oggetto della presente divisione”.
Ai fini dell'accertamento dell'eventuale lesione di legittima il perito ha stabilito, in prima battuta, il valore del compendio immobiliare attraverso la riunione fittizia dei beni,
(comprensivo del donatum), e ha rapportato il compendio alla quota di ¼ per ciascun erede, al fine di verificare se il donatum fosse compreso nella indicata quota (¼).
Per determinare il valore complessivo del compendio immobiliare, il perito ha effettuato riferimento ai valori di mercato indicati nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate per la zona nord periferica di Somma Vesuviana, ove è indicato come parametro valutativo unitario per abitazioni di tipo popolare riferito al primo semestre dell'anno 2019
(apertura della successione) l'intervallo di euro 600/mq - euro 900/mq (all.
9-relazione
CTU).
Sulla base di tali premesse, il perito ha dunque stabilito che: “Il germano CP_1
avendo ricevuto dal de cuius l'appartamento allo stato grezzo la cui donazione è da imputarsi alla legittima e per l'eventuale esubero alla disponibile con dispensa da collazione, ha di fatto avuto un bene il
cui valore (€ 42.187,50), di fatto, non supera la quota legittima (€ 14.743,35) più quella disponibile pari allo 33% del valore del compendio (€ 29.046,60) e, dunque non si verifica la lesione di legittima.
Essendo il donatario dispensato dalla collazione manterrà il bene donato”. Sulla base della approfondita e circostanziata analisi effettuata dal perito, dunque, è stato accertato che con la donazione effettuata dal de cuius in vita a favore di CP_1
non è stata realizzata alcuna lesione di legittima, al contrario di quanto sostenuto dagli attori.
Nella relazione peritale viene inoltre effettuata un'analisi relativa alla rendita goduta da ciascuno degli eredi con riferimento ai dati OMI per la zona oggetto di analisi riferite al primo semestre del 2019 ovvero alla data dell'apertura della successione. Il perito ha puntualizzato che: “In tale zona la locazione risulta meno praticata dell'attività di compravendita,
ragion per cui si è selezionato il parametro unitario minimo di fitto €/mese indicato per le civili abitazioni € 2,5/mq (sup. Lorda)”.
Sulla base di tali valori il perito ha individuato la consistenza delle rendite godute da ciascuno (all.11-perizia CTU).
In base ai calcoli effettuati dal perito è risultato, infine, che: “Il progetto divisionale, in considerazione anche delle volontà delle parti espresse durante gli accessi, tende a confermare la proprietà
e il possesso in essere dei singoli cespiti”.
Per la determinazione dei conguagli, il perito ha ritenuto di attribuire i cespiti alle parti che oggi li detengono in considerazione della quota legittima e della disponibile.
Le attribuzioni risultanti sono le seguenti:
- a viene attribuita la porzione del locale deposito di mq 36 bene a) il Parte_1
cui valore è di € 10.800,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio positivo pari a € 917,50;
- a viene attribuita la porzione del locale deposito di mq 68 bene a) il cui Parte_2
valore è di € 20.040,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio negativo pari a € 8.682,50;
- deve ricevere una somma in danaro pari a € 14.670,00; Parte_3
- a viene attribuito l'appartamento al piano rialzato bene c) € 42.187,50 + CP_1
il lastrico solare bene b) € 5.775,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio negativo pari a € 6.905,00.
La menzionata area scoperta (per la quota di ½), come specificato nella relazione peritale, non può essere frazionata perché utilizzata anche come area di passaggio ai locali deposito e transito per un numero massimo di tre automobili.
Il bene in questione va dunque assegnato in parti uguali a Parte_1 CP_1
e e gli stessi potranno usufruire allo stesso modo dello spazio in cui
[...] Parte_2
saranno ubicati tre stalli, uno per ogni quota (all.13-relazione CTU).
Nell'allegato 12 della perizia depositata in atti sono state compiutamente indicate le assegnazioni dei beni con i relativi conguagli nel rispetto delle quote individuate ai sensi dell'art.727 c.c.
Con riguardo ai costi sostenuti da per la pratica di sanatoria, come risulta CP_1
dagli atti (€ 1.173,00), nella consulenza è specificato che essi “riguardano l'intera porzione di fabbricato oggetto di divisione e pertanto, le rimanenti spese unitamente a detta somma anticipata vanno
ripartite secondo le seguenti percentuali:
, e 17,357% Parte_1 Pt_2 Pt_3
47,930%”. Controparte_1
Nella relazione depositata il 04.10.2022, a seguito delle osservazioni effettuate dalle parti,
il perito ha riscontrato le sole note trasmesse dall'Avv. Salierno e dal CTP Ing. Per_2 nell'interesse del proprio assistito (pec inviata il 20.07.2020) (all. 15- CP_1
relazione CTU).
Al contrario di quanto sostenuto dal convenuto, dunque, si ritiene che il consulente abbia tenuto in debita considerazione tutte le spese sostenute dal sig. e, CP_1
per questo motivo, va condivisa in toto la suddivisione effettuata nella relazione peritale, sia con riguardo all'attribuzione dei singoli cespiti, sia con riguardo ai rispettivi conguagli.
Dall'atto di donazione il perito ha riscontrato che il lastrico solare non è condominiale
(resta di proprietà esclusiva del donante) ed è stato attribuito a perché CP_1
corrispondente e soprastante la relativa proprietà.
Inoltre, si condividono le conclusioni cui è giunto il perito: “Ragioni connesse a eventuali
future manutenzioni, per eventuali problematiche relative a infiltrazioni d'acqua piovana, ne spingono
l'attribuzione a onde evitare promiscuità e/o ulteriori motivi di lite”. CP_1
Conclusivamente, la domanda formulata dagli attori va rigettata, in quanto la donazione effettuata in vita da a favore del figlio non lede la quota Controparte_2 CP_1
di legittima.
Sussistono ragioni per compensare le spese di lite tenuto conto della sostanziale reciproca soccombenza tra le parti con riguardo alle rispettive domande;
per le stesse ragioni pone a carico delle parti in solido le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
304/2019, così provvede: - rigetta la domanda formulata dagli attori;
- per l'effetto, dichiara che la donazione della nuda proprietà dell'abitazione al piano terra, composta di tre camere e accessori, riportata in C.U. del comune di Somma
Vesuviana partita 3940 foglio 3, particella 1245 sub 2, Via Vignariello, p.t. cat. A/2 cl.5
vani 5,5 rendita catastale 553,90, effettuata in vita dal de cuius , in favore Controparte_2
del figlio con rogito del notaio , repertorio n. 13022 CP_1 Persona_1
raccolta 6375, registrato il 04.05.2000 presso l'Agenzia del Territorio di Napoli, non lede la quota di legittima e, di conseguenza, è valida ed efficace;
- assegna i rispettivi cespiti ad attori e convenuto e condanna gli stessi al pagamento dei conguagli secondo i seguenti criteri:
1) a viene attribuita la porzione del locale deposito di mq 36 bene a) il Parte_1
cui valore è di € 10.800,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio positivo pari a € 917,50;
2) a viene attribuita la porzione del locale deposito di mq 68 bene a) il cui Parte_2
valore è di € 20.040,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio negativo pari a € 8.682,50;
3) deve ricevere una somma in danaro pari a € 14.670,00; Parte_3
4) a viene assegnato l'appartamento al piano rialzato bene c) € 42.187,50 CP_1
+ il lastrico solare bene b) € 5.775,00 + 1/3 della corte comune pari a € 2.952,50 e un conguaglio negativo pari a € 6.905,00;
5) la corte comune va assegnata in parti uguali a e Parte_1 CP_1
e gli stessi potranno usufruire allo stesso modo dello spazio in cui saranno Parte_2
ubicati tre stalli, uno per ogni quota. - compensa le spese processuali;
- pone a carico delle parti in solido le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Nola, lì 31.01.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura