Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 07/02/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05174/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5174 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AR AR CA, IE CA, LA CA rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Vitale con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, alla via Diaz n. 11;
nei confronti
ON PE, FA PE, rappresentati e difesi dagli avvocati Luisa Destobbeleer, Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IG PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Destobbeleer, Ciro Manfredonia e Alberto Crisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 93;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati il 28/3/2020):
a) della concessione edilizia in sanatoria n. 65/c del 18.09.2019 (pratica n. 304/c – N.W. 246/1986 – PROT. N. 5177/86);
b) della relazione istruttoria redatta dall’Ufficio, ignoti estremi e contenuto, richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
c) del Decreto n. 236 del 29.12.2008 recante il rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 32 L. 47/1985;
d) della nota Soprintendenza BB.AA. di Napoli prot. n. 2855 del 29.01.2009;
e) del parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata ignoti estremi e contenuto;
f) per quanto di ragione della Determinazione n. 158 del 18.08.2010 relativa all’applicazione della sanzione risarcitoria ex art. 15 L. 1497/1939;
g) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso con quelli che precedono.
(per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14/1/2021):
a) del provvedimento prot. n. 17029 del 03.08.2020 a firma congiunta del Responsabile del Servizio 7° - LL.PP. – Urbanistica – Edilizia Privata – e del Responsabile del Servizio 8° - Condono edilizio – Paesaggistica Ambientale del Comune di Massa Lubrense, notificato in data 20.10.2020;
b) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso con quelli che precedono, tra cui gli atti relativi all'istruttoria condotta dal tecnico dell'Ufficio Urbanistica e tra questi gli accertamenti prot. n. 21291 del 15.12.2016 e prot. n. 22266 del 07.09.17, richiamati nel provvedimento impugnato sub a) e non conosciuti nel loro contenuto integrale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di ON PE, FA PE e IG PE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I ricorrenti espongono di essere proprietari di un appezzamento di terreno esteso are 07.80, ubicato in Massa Lubrense, frazione di Nerano, in località Marina del Cantone, distinto in Catasto al foglio 16 p.lla 818, sottoposto alla strada (già provinciale) “Marina del Cantone” ora, “Via Amerigo Vespucci”. A confine con tale fondo insiste il complesso immobiliare denominato “Belmare”, interamente realizzato da PE FA e successivamente pervenuto in proprietà dei figli PE IG ed ON.
Tale cespite, attualmente distinto in catasto con i subalterni consecutivi nn. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, della p.lla 819 del foglio 16, realizzato in assenza dei titoli urbanistici e paesaggistici, è attualmente composto da un fabbricato articolato su 7 livelli, il primo dei quali, posto a quota strada, è adibito a parcheggio. Sugli altri sei livelli insistono, invece, sei unità immobiliari, delle quali quattro hanno destinazione catastale abitativa e le restanti destinazione catastale commerciale, con annessa area scoperta esterna di pertinenza.
Il descritto complesso immobiliare risulta assistito da due provvedimenti di condono:
- n. 65/C del 18/09/2019, con il quale è stata esitata la pratica n. 304/c – N.W. 246/1986, istanza ex L. n. 47/1985 prot. n. 5177 del 28 marzo 1986;
- n. 66/C del 18/09/2019 con il quale è stata esitata la pratica n. 2577/C L., istanza ex L. n. 724/1994 prot. n. 3829 del 25 febbraio 1995.
Per quanto di interesse ai fini della decisione del ricorso in esame, con il primo dei suindicati provvedimenti il Comune ha condonato ex l. n. 47/85 le opere eseguite in località Marina del Cantone in catasto fg. 16 n. 819 “ con relativo completamento funzionale ove previsto ”.
1.1 - Avverso tale titolo edilizio e i presupposti atti in epigrafe specificati sono insorti i ricorrenti formulando le censure di seguito sintetizzate:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L 28.02.1985 N. 47 ART. 31; D.LGS 22.01.2004 L. 42 ART 146; D.P.R. 13.02.2017 N. 31; L. 07.08.1990 N. 241 ART. 3) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO: dalla documentazione in atti emerge che le opere oggetto della domanda di condono non erano ultimate alla data dell’1/10/83, come comprovato dall’elenco dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 117/1983; dal successivo accertamento eseguito nell’agosto 1987 risulta, poi, l’esecuzione di ulteriori opere che, per un verso, comprovano la non ultimazione di quelle oggetto del condono e, per altro verso, hanno inciso sulla consistenza originaria di queste ultime.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. 23.12.1994 N. 724 ART. 39; D.LGS 22.01.2004 n. 42 ART 146; L. 07.08.1990 N. 241 ART. 3) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. ILLEGITTIMA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO: dalla inaccoglibilità della domanda di condono discende parimenti la non accoglibilità della domanda di sanatoria delle opere di completamento; peraltro, tali opere sarebbero state ultimate solo tra il 1996 ed il 1999.
2 - Ha resistito all’impugnativa il Comune di Massa Lubrense insistendo per il suo rigetto.
3 - Si sono costituiti in resistenza PE FA, PE ON e PE IG chiedendo respingersi la domanda.
3.1 – Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha versato in atti mera costituzione di stile.
4 - Con ricorso per “ motivi aggiunti ed integrativi ” depositato il 28/3/20, i ricorrenti (esitata da parte del Comune la loro istanza di accesso) hanno reiterato le censure già proposte e lamentato ulteriormente la carenza di istruttoria (da cui sarebbe affetto anche il provvedimento di rimozione del vincolo n. 236/08), rimarcando la mancanza nella pratica edilizia della relazione istruttoria solo menzionata nel provvedimento impugnato in via principale; il Comune, inoltre, avrebbe preso in considerazione la sola perizia di parte a firma del geom. PE IO sia per quanto concerne la consistenza delle opere sia per quanto attiene alla data di loro ultimazione; i titoli impugnati, peraltro, comprendono anche volumi insistenti su superficie demaniale marittima.
5 - Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti è stata, da ultimo, gravata - principaliter – la nota prot. n. 17029 del 03/08/2020, a firma congiunta del Responsabile del Servizio 7° - LL.PP. – Urbanistica – Edilizia Privata – e del Responsabile del Servizio 8° - Condono edilizio – Paesaggistica Ambientale, avente ad oggetto “ Riscontro atto stragiudiziale di diffida a firma CA LA, CA AR AR, CA IE, in ottemperanza alla Sentenza del T.A.R. n. 4062/2019 del 24.07.2019 ”, con la quale sono stati ritenuti infondati tutti i profili di illegittimità sollevati dai ricorrenti nella diffida prot. n. 26407 del 27.10.2016 e, segnatamente, quelli relativi alla condonabilità degli interventi oggetto delle due pratiche edilizie e alla parziale occupazione di suolo appartenente al demanio marittimo.
5.1 - Con memoria in data 8/11/2024 il controinteressato PE IG ha eccepito l’inammissibilità di tali motivi aggiunti, siccome, a suo dire, proposti in spregio ai limiti entro i quali è ammissibile il ricorso avverso una pluralità di provvedimenti amministrativi.
6 - Rinunciata l’istanza cautelare, all’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11/12/2024 il ricorso è stato assunto in decisione.
7 – Il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti sono meritevoli di accoglimento.
7.1 – Giova rammentare che l’art. 31, comma 1, L. 47/1985 stabilisce che: “Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa”.
Il successivo comma 2 precisa che: “Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.
La concessione edilizia in sanatoria emessa ai sensi della citata legge del 1985 è espressione di un potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti, per il cui esercizio si impone all’amministrazione la verifica, in primo luogo, che le opere siano state ultimate, ovvero completate “funzionalmente” nel termine fissato dalla legge e quindi che entro tale data (1/10/1983) il fabbricato interessato fosse già fornito delle opere indispensabili all’uso dichiarato.
“ Sul punto recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito che “Ai fini della concessione della sanatoria straordinaria, ricade in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) l'onere di provare la data di ultimazione delle opere edilizie, dal momento che solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto.
In difetto di tali prove, resta integro il potere dell'Amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria. (…) In considerazione di quanto previsto dal co. 2 dell’art. 31 l. n. 47/1985, applicabile anche al nuovo condono, per opere ultimate devono intendersi «gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente».
L'art. 31, comma 2, legge n. 47 del 1985 prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell'ultimazione (alla data del 1° ottobre 1983), rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio "strutturale", che vale nei casi di nuova costruzione; e del criterio "funzionale", che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale.
[..omissis ..]
La nozione di completamento funzionale implica, invece, uno stato di avanzamento nella realizzazione tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione; in altri termini l'organismo edilizio, non soltanto deve aver assunto una sua forma stabile nella consistenza planivolumetrica (come per gli edifici, per i quali è richiesta la c.d. ultimazione "al rustico", ossia intelaiatura, copertura e muri di tompagno), ma anche una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d'uso” (Consiglio di Stato, sezione VII, 12 giugno 2023 n. 5854) – TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, sent. n. 13342/2023.
7.1.1 Tanto premesso, opina il Tribunale che il doveroso compito istruttorio nel caso di specie non sia stato assolto in termini attendibili.
Nell’istanza ex l. n. 47/85, PE FA dichiarava che quanto oggetto di condono era ultimato nell’anno 1982/83, indicando tuttavia lo stato di “non agibilità” alla data dell’1/10/1983. Il manufatto veniva inoltre descritto come composto da 3 piani fuori terra (compreso il seminterrato), realizzato in pietre e mattoni e destinato ad attività “ turistico-ricettiva o agri-turistica ” per mq 291,50. Nello spazio “impianti e servizi ad uso diretto del fabbricato” del modello di domanda risultano barrate le caselle corrispondenti alle voci “allacciamento rete idrica” e “spazi per parcheggi”. L’istanza versata in atti non è corredata dalle fotografie e dalle piante che pure risultano indicate nello spazio “documentazione allegata”. Non si rinviene, inoltre, alcuna relazione tecnica a corredo dell’istanza.
Non è dato comprendere, dunque, da quale documentazione l’Amministrazione abbia inferito l’esatta consistenza alla data dell’1/10/1983 del fabbricato oggetto della richiesta di condono.
7.1.1.1 - Diversamente da quanto prospettato dal Comune resistente e dai controinteressati, tale consistenza non è, infatti, ricavabile dagli esiti dell’accertamento del 31 gennaio 1983 da cui è scaturita l’ordinanza di demolizione n. 117 del 22/4/1983.
Dalla lettura di tale ordinanza si ricava, infatti, la presenza in loco (alla data del 29/1/1983) dei seguenti manufatti:
“- realizzazione di n. 6 terrazzamenti dalla via prov.le alla spiaggia con costruzione di muri di contenimento, gradonata di collegamento e muri di confine;
- sui vari terrazzamenti sono state eseguite varie opere in più periodi consistenti in:
1) NT (A) è quello più a monte a confine con la strada prov.le; esso è di recente realizzazione grazie alla costruzione di muro di contenimento a valle delle seguenti dimensioni:
- lunghezza ml. 21,00 circa;
- altezza variabile da mt. 0,50 circa a mt. 2,20 circa;
tale terrazzamento risulta pavimentato in calcestruzzo per tutta la superficie da circa mq. 100,00. =
2) NT (B) presenta solo una piccola parte pavimentata in prossimità della prima rampa della scala, tale tratto pavimentato non è altro che la prosecuzione della pavimentazione in calcestruzzo del terrazzamento superiore.
Il tratto pavimentato è di circa mq. 20,00.=
Anche tale terrazzamento è di recente formazione grazie alla costruzione di muro a valle delle seguenti misure:
- lunghezza ml. 17,00 circa;
- altezza variabile da mt. 2,20 circa a mt. 3,20 circa.
3) NT (C) non risulta pavimentato, esso presenta muro di contenimento a valle delle seguenti misure:
- lunghezza ml. 12,00 circa;
- altezza mt. 3,30 circa;
4) NT (C2) è quello sito ad est della gradonata, esso si presenta su due livelli sfalsati da muretto in blocchi di lapil-cemento di altezza mt. 1,30 circa e lunghezza mt. 3,50 circa.
Sulla parte alta del terrazzamento è stato realizzato corpo di fabbrica in blocchetti di lapil-cemento e solaio prefabbricato della seguente consistenza:
- superficie coperta circa mq. 12,00.=
- volumetria ....... " mc. 29,00.=
tale corpo di fabbrica risulta realizzato sotto una vecchia tettoia in lamiera e pali di legno preesistente; tale tettoia di altezza mt. 1,00 circa a monte e 0,60 circa a valle rispetto al solaio del corpo di fabbrica;
il livello più basso è costituito da:
- muro a forma semicircolare in aderenza alla gradonata di altezza media mt. 2,00 circa;
- muro a confine con la proprietà De Simone;
- solaio in prefabbricato su tali muri di superficie coperta mt. 12,00 circa;
- muro a valle di mt. 2,50 di lunghezza e altezza circa mt. 2,... con vano di accesso chiuso parzialmente da muratura a secco .... blocchetti di lapilcemento.
Da tale vano si nota che, al di sotto del solaio vi è un vuoto altezza mt. 1,80 circa;
5) NT (D) su tale terrazzamento insistono:
a) capannone della seguente consistenza:
- superficie coperta mq. 78,00.=
- volumetria.......... mc. 234,00.=
tale capannone è addossato al muro di contenimento del terrazzamento (C);
esso risulta realizzato da muratura in blocchi di lapilcemento con copertura in lamiera zincata.
Allo stato risulta parzialmente intonacato internamente e provvisto di infissi -
finestra sul lato valle;
b) servizi igienici:
- superficie coperta circa mq. 9,00.=
- volumetria........ circa mc. 23,00.=
tali servizi, addossati al corpo di fabbrica a) sono realizzati in muratura di blocchetti di lapil-cemento e copertura lamiera zincata;
6) NT (E): montaggio baraccone costituito da struttura portante in legno con copertura e chiusura in pagliarelle e lamiera zincata;
realizzazione di solaio di calpestio in putrelle di ferro e tavelloni di superficie coperta circa mq. 100,00.=
al di sotto della tettoia è montato manufatto in legno ad uso disco-bar;
7) NT (F): tale terrazzamento è quello più a valle e con la spiaggia; esso risulta di vecchia costruzione e pavimentazione. Da tale terrazzamento risulta praticato varco nel muro di contenimento a monte di circa ml. 2,50 di larghezza.
All'interno del vano risulta realizzato uno scavo sotto il solaio in putrelle del terrazzamento (E) con creazione di un vuoto della seguente consistenza:
- superficie coperta circa mq. 50,00.=
- altezza media circa mt. 2,00 =”.
Orbene, il richiamo alla parte descrittiva di tale provvedimento non giova a parte controinteressata ed all’Amministrazione, dal momento che non emerge (né le parti interessate chiariscono) a quale dei fabbricati elencati nell’ordinanza (e, cioè: un corpo di fabbrica di mq 12; un capannone di mq 78 con annessi servizi igienici; un baraccone in legno con chiusura e copertura di pagliarelle e lamiera; un vano di. mq 50 sul terrazzamento F) corrisponderebbe quello oggetto dell’istanza di condono (che risulta, evidentemente, difforme da tutti quelli indicati).
Da un successivo accertamento sui luoghi di causa eseguito dai tecnici comunali nell’agosto 1987 è, poi, risultata la presenza di quattro corpi di fabbrica, di cui tre su un solo livello ed uno su due livelli, dei quali è parimenti arduo comprendere la corrispondenza con il manufatto oggetto di condono: si conferma, tuttavia, dirimente il fatto che la consistenza immobiliare al 1987 nulla dice circa l’effettivo stato dei luoghi alla data rilevante in base alla l. n. 47/85.
Inoltre, difetta in entrambi i casi qualsiasi prova dell’esistenza di manufatti con caratteristiche tali da consentirne l’utilizzo per la destinazione indicata nella domanda ovvero quella “ turistico-ricettiva o agri-turistica ”. In argomento, è opportuno osservare che alla stregua della “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica” (l. n. 217/83) vigente ratione temporis , “Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini” (art. 6 co. 1).
7.1.1.2 - D’altro canto, l’assenza di necessaria comprovante documentazione è confermata dallo stesso tecnico dei controinteressati, geom. PE IO, che ha a più riprese dichiarato che la risalenza ad epoca anteriore all’1/10/1983 delle opere oggetto di condono gli è stata riferita dai proprietari; sul punto, si rimanda, in particolare:
- alla perizia prot. n. 11630 del 22/4/2008 (doc. 6 dep. PE 14/1/2020) redatta in risposta alla richiesta di integrazioni pervenuta da parte del Comune: il tecnico descrive gli interventi di ampliamento che assume eseguiti dopo l’accertamento del gennaio 1983, ma prima dell’1/10/1983, evidenziando (con riferimento alle discrasie riscontrate dall’Amministrazione) che “ il grafico allegato alla concessione era puramente rappresentativo, indicativo e non descrittivo dei luoghi, ma teso esclusivamente all'obiettivo di ottenere l'autorizzazione per eseguire alcuni muri di contenimento, inoltre sicuramente, come riferitomi dal proprietario il rilievo o sopralluogo per la descrizione dello stato dei luoghi era stato eseguito in vecchia data e sicuramente antecedentemente il 29/1/1983 … ”;
- alla perizia giurata in data 31/8/2011 (doc. 16 dep. PE 14/1/2020) allegata alla comunicazione resa da IS FA ai sensi dell’art. 35 l. n. 47/85 in relazione al progetto di completamento delle opere oggetto delle due istanze di condono: anche qui, il tecnico, nel dare conto della consistenza attuale del complesso, composto da tre corpi di fabbrica (dei quali uno articolato in 4 piani sottostrada, adibiti a vani abitativi con accessori, ristorante, cucina, bar e servizi), ribadisce che la datazione delle opere oggetto della pratica edilizia n. 304 all’1/10/83 gli risulta dalla dichiarazione del proprietario.
7.1.1.3 - Neppure sono dirimenti altri elementi rimarcati dai controinteressati e, cioè a) l’avvenuto rilascio in data 25/8/1981 della licenza commerciale per il chiosco bar; b) il pagamento delle fatture per la fornitura elettrica e idrica negli anni 1982/1983; c) il pagamento dei diritti SIAE per il locale “Bar Bel Mare” sempre per l’anno 1983: trattasi, evidentemente, di circostanze collegate allo svolgimento di un’attività commerciale quale, per l’appunto, quella di chiosco/bar e non di un’attività turistico –ricettiva rispondente alle categorie supra indicate (anche a voler prescindere dal fatto che comunque tali documenti nulla chiariscono con riferimento agli aspetti strutturali in discussione).
7.1.1.4 - Non è, infine, favorevolmente apprezzabile l’assunto comunale secondo cui “ il Comune adottò nei confronti dei controinteressati l’ordinanza di demolizione n. 117 del 22.04.1983 che impedì, dunque, l’effettivo completamento delle opere ”.
Il PE, come visto, chiese la sanatoria di un intero manufatto su tre livelli (che non risulta, come visto, nemmeno in parte realizzato nel gennaio 1983) e non formulò istanza ai sensi dell’art. 43 co. 5 L. n. 47/1985, ossia per il conseguimento del condono di “opere non ancora ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità” – Cgars sent. n. 83/2024.
7.2 - L’impossibilità di datare con certezza l’opera principale oggetto di sanatoria si ripercuote, inoltre, sulla legittimità del provvedimento di condono nella parte in cui sana anche le opere di completamento (talune con lavori ancora in corso, a quanto indicato nell’atto).
A tal proposito, si rammenta che l’art. 35, comma 13, penultimo capoverso della legge 47/85 stabilisce che “Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare, sotto la propria responsabilità, le opere di cui all’art. 31 non comprese tra quelle indicate dall’art. 33. A tal fine l’interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione…”.
“ La ratio della richiamata disposizione è, del resto, evidente: impedire che opere non completate alla data ultima fissata dalle disposizioni condonistiche possano, ad arbitrio dell’interessato, trasformarsi in altro dietro le spoglie del “completamento”, in assenza di qualsiasi valutazione delle Amministrazioni competenti, sotto il profilo edilizio (effettiva inerenza e funzionalizzazione dell’intervento al mero “completamento” ) e paesaggistico (compatibilità ambientale e paesaggistica del preteso “completamento”) ” – Tar Campania, Salerno, sez. II, sent. 22/1/19 n. 163.
Nella fattispecie, per contro, risulta dalla perizia a firma del geom. PE IO che il progetto di completamento presentato nel 2011 riguarda un complesso immobiliare già notevolmente trasformato rispetto alla consistenza accertata all’inizio del 1983, comprendendo anche ulteriori opere realizzate dopo l’1/10/1983 e prima del 31/12/1993 e, pertanto, oggetto della seconda istanza di condono.
7.3 - Conclusivamente, si rivela condivisibile la censura ricorsuale (assorbente) secondo cui il condono sarebbe stato rilasciato in difetto di prova circa la sussistenza del requisito previsto dal citato articolo 31 (ovvero completamento all’1/10/1983); di conseguenza, in accoglimento del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, va annullata la concessione in sanatoria n. 65/C del 18/9/2019, unitamente al decreto comunale n. 236/2008 recante parere favorevole ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/85 (che espressamente, ai fini della datazione delle opere, richiama la perizia prot. n. 11630 cit.).
7.4 - Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14/1/2021, lo stesso va dichiarato inammissibile, come da avviso ex art. 73 co. 3 c.p.a. dato in udienza.
Giova rammentare che la gravata nota comunale prot. n. 17029/2020 è stata adottata in seguito all’annullamento da parte di questa Sezione (con la sent. n. 4062/19) della precedente nota n. 9886 del 26/4/2018 con cui il Comune di Massa Lubrense aveva riscontrato la diffida degli odierni ricorrenti prot. n. 26407 del 27/10/2016, diretta ad ottenere la “… adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 27 e/o 31 D.P.R. 380/2001, della demolizione e contestuale ripristino dello stato dei luoghi, delle opere edilizie abusivamente realizzate non comprese nelle menzionate istanze di condono edilizio, nonché di ogni altro provvedimento di legge in ordine all’abusiva occupazione di area demaniale marittima … ”, nota annullata limitatamente alla “ parte riferita alle due istanze di condono pendenti ”.
Rieditato il potere, il Comune ha nuovamente denegato l’applicazione di qualsivoglia sanzione.
Orbene, per quanto concerne le questioni inerenti le domande di condono, si osserva che la nota comunale non ha - rispetto ad esse - valenza provvedimentale, limitandosi a dare conto dell’attività istruttoria espletata e conclusa con il rilascio delle due concessioni in sanatoria n. 65/C e 66/C, rispettivamente oggetto del presente ricorso e di quello n.r.g. 5175/19 (chiamati alla stessa udienza), che oramai rappresentano i soli provvedimenti lesivi per le posizioni giuridiche dei ricorrenti.
Per quanto attiene, invece, alla paventata occupazione di suolo demaniale realizzata con ulteriori interventi edilizi, la Sezione ha già ritenuto corrette le valutazioni compiute dal Comune ed esplicitate nella nota prot. 9886 cit.: ed invero, le censure relative al giudizio del Comune su tali ulteriori interventi risultano respinte con la sentenza n. 4062/19 (delle cui conclusioni, infatti, il Comune si è limitato a dare atto nella nota da ultimo avversata). Tale circostanza, evidentemente, impedisce di riproporre in questa sede questioni ormai coperte dal giudicato.
8 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Possono compensarsi le spese tra i ricorrenti ed il Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti:
Accoglie il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la concessione n. 65/c del 18/09/2019 ed il decreto comunale n. 236/08;
Dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il Comune di Massa Lubrense e i controinteressati alla refusione delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti che liquida in euro 2.000,00 a carico di ciascuna parte soccombente, oltre accessori come per legge e rifusione del C.U.
Compensa le spese tra i ricorrenti e l’Amministrazione statale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO