CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1221/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1221/2022
PROMOSSA DA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Avola al Corso Giuseppe Garibaldi n. 130 presso lo studio dell'avv. Paolo Signorello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catania, Via Controparte_1 C.F._2
Papale n. 26 presso lo studio dell'avv. Salvatore Grande che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E CONTRO
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, ed CP_14 CP_15 Controparte_16
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , ed Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
, per sentire accertare la nullità del testamento olografo redatto in data 28 ottobre
[...]
2005, pubblicato il 26-2-2007 per atto del Notaio con il quale Persona_1
il de cuius aveva nominato erede universale il di lui nipote Controparte_17 CP_1
e, conseguentemente, per sentire dichiarare aperta la successione ab intestato
[...]
del predetto de cuius in favore di tutte le parti in causa.
Si è costituito nel giudizio di primo grado unicamente il convenuto Controparte_1
instando per la inammissibilità della domanda proposta da parte attrice e, quanto al merito, per la declaratoria di intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento ex adverso intrapresa ai sensi dell'art. 606 c.c. nonché per il rigetto della predetta domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Istruito il giudizio mediante espletamento di c.t.u. grafologica a firma dott. Per_2
che ha concluso per l'autografia della scheda testamentaria del de cuius
[...] [...]
, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 CP_17
aprile 2021 e successivamente decisa con la sentenza n. 258/2022, emessa in data
10.2.2022 e pubblicata il 15.2.2022, con la quale il Tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda azionata dall'attrice condannando quest'ultima alla Parte_1
refusione delle spese di lite.
Con atto notificato il 9 settembre 2022 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 258/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa censurandone il contenuto sia nella parte in cui il deciso non aveva dichiarato la nullità della c.t.u. viziata,
a suo dire, per il fatto che, nell'avere affermato l'autografia della scheda testamentaria del pagina 2 di 10 de cuius , aveva utilizzato scritture di comparazione di incerta Controparte_17
provenienza il cui utilizzo non aveva fornito oggetto del mandato peritale, per il fatto che aveva accertato non tanto che l'intera scheda testamentaria fosse riconducibile o meno alla stessa persona quanto piuttosto che tale scheda fosse riconducibile al de cuius
, e per la evidente compressione del principio del contraddittorio tra Controparte_17
le parti essendosi avvalsa di documentazione non previamente indicata al momento del conferimento del mandato, sia nella parte in cui il deciso aveva sposato acriticamente le conclusioni cui era giunto la c.t.u. senza avere tenuto conto dei rilievi mossi dal proprio consulente di parte dott. e condensati nella relazione datata19 marzo Persona_3
2012.
Si è costituito nel giudizio di appello unicamente contestando in fatto e Controparte_1
diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'appello: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 3 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, La Corte reputa di disattendere l'appello azionato da
[...]
per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
La strategia difensiva di parte appellante è stata tutta indirizzata a sconfessare le risultanze della c.t.u. a firma dott. espletata in corso di causa sia quanto alla stessa Persona_2
fattura dell'elaborato peritale che è stato tacciato di nullità, sia quanto alle conclusioni cui essa è pervenuta avendo la parte appellante richiamato, a critica della c.t.u., i rilievi palesati dal proprio consulente di parte dott. nella relazione datata 19 Persona_3
marzo 2012: di tali censure è agevole la confutazione.
Non risulta vero il fatto che il quesito demandato al consulente d'Ufficio abbia pretermesso l'utilizzo delle scritture di comparazione la cui analisi ha costituito ferma censura ad opera di parte appellante: nella misura in cui il quesito aveva chiesto di verificare “se il corpo, la data, il luogo e la sottoscrizione del testamento olografo attribuito ad siano riconducibili alla medesima persona” avuto Controparte_17
pagina 3 di 10 riguardo anche alle perizie di parte depositate in atti, il Tribunale ha implicitamente autorizzato il consulente ad utilizzare quali scritture di comparazione tutti i documenti depositati dal convenuto in primo grado con la seconda memoria di cui Controparte_1
all'art. 183 c.p.c., vecchio conio, documenti la cui ammissibilità non è del resto stata messa in dubbio dalla difesa dell'appellante in quanto tempestivamente depositati in atti: su tali documenti la difesa della ha avuto ampia possibilità di interloquire, il che Pt_1
elide qualsivoglia profilo di nullità concernente la lesione del diritto di difesa o del diritto al contraddittorio che nella specie non è stato minimamente conculcato. Del tutto correttamente pertanto il c.t.u. ha utilizzato nell'espletamento delle proprie indagini i documenti di comparazione indicati in seno alla perizia d'Ufficio.
Inconferente appare poi l'assunto difensivo della nella parte in cui ha dubitato Pt_1
della provenienza di parte delle scritture di comparazione utilizzate dal c.t.u. – quali le richieste inoltrate dal defunto all per Controparte_17 Parte_2
i dipendenti statali od al Provveditorato agli studi, l'istanza di dimissioni dal servizio, la richiesta di riliquidazione della buona uscita o la richiesta di definizione agevolata ai fini
ICI - per il fatto che la sottoscrizione di tali atti non fosse stata attestata da un pubblico ufficiale, non rivestendo la mancanza di tale attestazione causa ostativa all'utilizzo del documento ai fini della comparazione delle grafie e della riferibilità della scheda testamentaria al suo sottoscrittore. Non meritevole di accoglimento appare infine la doglianza secondo cui il perito d'Ufficio non avrebbe dovuto verificare se l'intero testo della scheda testamentaria fosse riconducibile al defunto ma, Controparte_17
piuttosto, avrebbe dovuto verificare se l'intero testo del testamento fosse riconducibile o meno ad un'unica mano, e ciò sulla base dell'assunto sostenuto dall'odierna appellante secondo cui l'indicazione del luogo, della data e della sottoscrizione del testamento apposti in calce alla scheda testamentaria erano da ricondurre a soggetto diverso da quello che aveva redatto la disposizione attributiva dello status di erede in capo al nella CP_1
pagina 4 di 10 misura in cui il c.t.u. ha accertato che il contenuto dell'intera scheda testamentaria è stato redatto dal defunto è stato di conseguenza affermato come l'intero Controparte_17
testo della scheda, ivi compreso l'indicazione del luogo, della data e della sottoscrizione del testamento, siano stati vergati dalla stessa mano, di talché è stata data piena risposta alla censura di parte appellante nel senso di ritenere l'intero tenore del testamento riconducibile all'unica mano del testatore Controparte_17
Alcuna censura di nullità può pertanto essere mossa all'elaborato peritale a firma dott.
. Persona_2
Quanto alle conclusioni cui è giunto la c.t.u., il Tribunale ha dato compiuto risalto all'iter motivazionale che ha guidato la mano del perito dell'Ufficio nel giungere ad affermare l'autografia della scheda testamentaria del de cuius nella misura in Controparte_17
cui ha affermato che “Dopo avere esplicitato il metodo di indagine, la dott.ssa Per_2
ha proceduto ad analizzare in dettaglio il testamento in verifica e le scritture comparative, proseguendo con il raffronto tra il primo e le seconde. All'esame strumentale condotto attraverso ispezione a luce trasmessa, ispezione a luce radente e ispezione in ultravioletto
e infrarosso, il testamento in verifica è risultato privo di anomalie di sorta, disomogeneità nella consistenza della carta, logorii sulla superficie cartacea o cancellature con solventi chimici, segni di abrasione, macchie di alcun genere, sovrapposizione di inchiostri di tipo diverso o di inchiostro su matita. In ordine alla fluidità dello scritto, la c.t.u. ha evidenziato una iniziale stentatezza nel tracciare le prime righe dello scritto che è andata distendendosi nelle righe successive. Dopo avere evidenziato la presenza di alcuni elementi di personalizzazione della scrittura in alcune lettere, quali la “A” e la “S”, ha rilevato che gli ovali - ossia le parti più o meno circolari di alcune lettere nel corpo della scrittura - appaiono chiusi a sinistra e merlati, cioè presentano un'apertura sulla parte superiore degli ovali che, invece, dovrebbero essere chiusi. Ha, poi, evidenziato che la scrittura del testamento è medio-grande, che la grafia è disuguale (ossia presenta
pagina 5 di 10 variabilità dell'ampiezza, tanto verticale quanto orizzontale), e che la distanza tra le parole è compatta e molto compatta. La grafia è risultata leggermente inclinata, in quanto
l'angolo si situa tra 85° e 75°, mentre le lettere iniziali del nome e del cognome sono raddrizzate La traiettoria del rigo nelle firme è “a tegola discendente”, in quanto ognuna delle parole scende indipendentemente dal rigo;
inoltre, risulta tendenzialmente mantenuta la traiettoria del rigo, nonostante le irregolarità. Il tratto presenta diseguaglianze di pressione di qualità e la scrittura risulta per lo più legata, essendovi un minimo di alzate di penna. Il testamento in verifica presenta indici di rallentamento, con immissione di angoli alla base delle lettere e nei collegamenti delle lettere, con segni di stentatezza. La c.t.u. ha, poi, rilevato la presenza di “segni liberi” (ossia quegli elementi accessori e di dettaglio della scrittura che, sfuggendo generalmente all'attenzione, assumono un maggior “peso segnaletico” a livello peritale), nella lettera “A” (che evidenzia un tratto verticale aggiuntivo alla lettera) e nella lettera “s” (che presenta un piccolo anello nel corpo della lettera). Nel condurre l'analisi comparativa, la c.t.u. ha evidenziato la presenza di numerosi segni di analogia tra il testamento in verifica e le scritture comparative (segnatamente indicate a p. 4, relazione c.t.u.), quali gli elementi di tensione nei raccordi, la personalizzazione nel tracciare le lettere “A” e “S”, la chiusura a sinistra e la merlatura degli ovali, la dimensione medio-grande delle scritture comparative, la sopraelevazione della lettera “r”, la leggera inclinazione della scrittura
e il raddrizzamento delle lettere iniziali del nome e del cognome, la traiettoria del rigo “a tegola discendente” e il tendenziale mantenimento della traiettoria del rigo. Inoltre, la continuità del tratto è risultata legata, la velocità presenta indici di rallentamento anche avuto riguardo alle firme in comparazione, ed è stata riscontrata la presenza dei medesimi “segni liberi”. La c.t.u. ha, quindi, riscontrato le similarità presenti nei generi analizzati, specie con riguardo a quelli più difficili da imitare, quali la conduzione del rigo di base, l'impostazione spaziale e i segni liberi, all'uopo evidenziando che «Detti
pagina 6 di 10 segni sono sostanziali e non riproducibili in caso di imitazione della scrittura. Per la legge della direzione attentiva di le modifiche intenzionali hanno per oggetto i Pt_3
tratti che attirano di più l'attenzione. I tratti che attirano maggiormente l'attenzione sono le maiuscole, le iniziali di parola, la dimensione delle lettere. Sfuggono all'attenzione gli elementi accessori come le minuterie grafiche, l'impostazione spaziale, la traiettoria delle righe» (cfr. pag. 34, relazione di c.t.u.). Nell'espletamento del mandato, la dott.ssa
ha rilevato come la c.t.p. dell'attrice sia stata condotta senza il supporto di Per_2
scritture comparative, evidenziando, altresì, che la stessa impostazione spaziale del testamento con la comparativa conferma il margine diseguale di destra e quello allineato di sinistra, e presenta coerenza persino nelle cancellature (cfr. pp. 34 e 35, relazione
c.t.u.). In ordine alla condizione involutiva dell'anziano testatore, segnalata dal c.t.p. dell'attrice, la c.t.u. ha posto in evidenza il fatto che, nonostante la situazione clinica del de cuius abbia reso difficoltosa la stesura del testamento, lo stesso era un insegnante e, dunque, un soggetto con una “buona abilità scrittoria”, come confermato dall'analisi della firma apposta su di un assegno datato 17.10.2006, ossia di epoca successiva alla redazione del testamento in verifica. 8.6. - Le conclusioni cui è pervenuta la nominata
c.t.u. appaiono condivisibili. La scrittura del testamento in verifica appare intrinsecamente coerente, in quanto presenta diffusamente al suo interno numerosi tratti di somiglianza e di continuità, oltre ad elementi di personalizzazione difficilmente imitabili da terzi. Le pur riscontrabili difficoltà grafo-motorie appaiono giustificate dalle condizioni cliniche del testatore al momento della redazione della scheda testamentaria, essendo pacifico tra le parti che, alla data del 28.10.2005, il predetto si trovasse allettato, in serie condizioni di salute, presso l'ospedale “Umberto I” di Siracusa, come peraltro documentato in atti. L'analisi comparata del testamento in verifica con le scritture di incontestata provenienza dal de cuius ha, infine, confermato la riferibilità dell'intera scheda testamentaria alla mano di ”: nel ribadire le conclusioni cui Controparte_17
pagina 7 di 10 è giunto il perito dell'Ufficio, il Tribunale ha rimarcato l'esaustività della metodologia seguita nell'elaborato peritale che ha “confermato la riferibilità dell'intera scheda testamentaria alla mano di ” sottolineando viepiù la inattendibilità Controparte_17
del ragionamento palesato nella c.t.p. grafologica commissionata dall'odierna appellante proprio per il fatto che essa si era basata su premesse astratte non suffragate da alcuna scrittura di comparazione da cui potere attingere stilemi e tratti grafici provenienti dalla mano del soggetto della cui paternità nella redazione dello scritto si trattava.
La Corte condivide appieno la motivazione sopra riportata osservando come le difformità di scrittura enfatizzate dalla difesa di parte appellante, asseritamente interessanti la scheda testamentaria, non siano degne di rilievo e comunque non siano tali da far dubitare della riferibilità dell'intero testo alla mano del defunto che, lo si ricorda, Controparte_17
in vita ha ricoperto il ruolo di docente di scuola secondaria superiore ed è stato soggetto qualificato dal punto di vista professionale: le difformità della grafia della lettera maiuscola “s” nella parola “Siracusa”, ubicata in calce al testo, rispetto alla lettera minuscola “s” della parola “sottoscritto” ubicata all'inizio del testo, e dei grafemi “0” e
“1” riportati nella data di nascita e nella data di emissione del testo, lungi dal far propendere per la tesi della duplicità di mani che hanno concorso a redigere il testamento, si spiegano con la difficoltà che ha incontrato il redattore “al momento della redazione della scheda testamentaria, essendo pacifico tra le parti che, alla data del 28.10.2005, il predetto si trovasse allettato, in serie condizioni di salute, presso l'ospedale “Umberto I” di Siracusa”, essendo apparsa la scrittura del testamento “intrinsecamente coerente, in quanto presenta diffusamente al suo interno numerosi tratti di somiglianza e di continuità, oltre ad elementi di personalizzazione difficilmente imitabili da terzi”.
In definitiva l'appellante ha sollecitato una diversa interpretazione della Pt_1
complessiva fattura della scheda testamentaria che, alla luce della coerenza delle pagina 8 di 10 risultanze della c.t.u. e della valorizzazione di quest'ultima in sede motivazionale ad opera del giudice di primo grado, non può trovare fausto sbocco nella presente sede.
Devesi in definitiva confermare la sentenza n. 258/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a nella Parte_1
misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa.
La palese infondatezza del gravame impone la revoca dell'ammissione di Parte_1
al Patrocinio a spese dello Stato giusta applicazione dell'art. 136, secondo
[...]
comma, del Testo Unico sulle spese di giustizia 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1221/2022 R.G., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
, , ed;
Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
2. Rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza n. Parte_1
258/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa che conferma;
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado liquidate in Euro 9.991,00 (Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 3.045,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Dispone la revoca dell'ammissione di al Patrocinio a Parte_1
spese dello Stato;
pagina 9 di 10 5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di
[...]
, dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 28 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giacomo Rota Dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1221/2022
PROMOSSA DA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Avola al Corso Giuseppe Garibaldi n. 130 presso lo studio dell'avv. Paolo Signorello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catania, Via Controparte_1 C.F._2
Papale n. 26 presso lo studio dell'avv. Salvatore Grande che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E CONTRO
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, ed CP_14 CP_15 Controparte_16
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , ed Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
, per sentire accertare la nullità del testamento olografo redatto in data 28 ottobre
[...]
2005, pubblicato il 26-2-2007 per atto del Notaio con il quale Persona_1
il de cuius aveva nominato erede universale il di lui nipote Controparte_17 CP_1
e, conseguentemente, per sentire dichiarare aperta la successione ab intestato
[...]
del predetto de cuius in favore di tutte le parti in causa.
Si è costituito nel giudizio di primo grado unicamente il convenuto Controparte_1
instando per la inammissibilità della domanda proposta da parte attrice e, quanto al merito, per la declaratoria di intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento ex adverso intrapresa ai sensi dell'art. 606 c.c. nonché per il rigetto della predetta domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Istruito il giudizio mediante espletamento di c.t.u. grafologica a firma dott. Per_2
che ha concluso per l'autografia della scheda testamentaria del de cuius
[...] [...]
, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 CP_17
aprile 2021 e successivamente decisa con la sentenza n. 258/2022, emessa in data
10.2.2022 e pubblicata il 15.2.2022, con la quale il Tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda azionata dall'attrice condannando quest'ultima alla Parte_1
refusione delle spese di lite.
Con atto notificato il 9 settembre 2022 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 258/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa censurandone il contenuto sia nella parte in cui il deciso non aveva dichiarato la nullità della c.t.u. viziata,
a suo dire, per il fatto che, nell'avere affermato l'autografia della scheda testamentaria del pagina 2 di 10 de cuius , aveva utilizzato scritture di comparazione di incerta Controparte_17
provenienza il cui utilizzo non aveva fornito oggetto del mandato peritale, per il fatto che aveva accertato non tanto che l'intera scheda testamentaria fosse riconducibile o meno alla stessa persona quanto piuttosto che tale scheda fosse riconducibile al de cuius
, e per la evidente compressione del principio del contraddittorio tra Controparte_17
le parti essendosi avvalsa di documentazione non previamente indicata al momento del conferimento del mandato, sia nella parte in cui il deciso aveva sposato acriticamente le conclusioni cui era giunto la c.t.u. senza avere tenuto conto dei rilievi mossi dal proprio consulente di parte dott. e condensati nella relazione datata19 marzo Persona_3
2012.
Si è costituito nel giudizio di appello unicamente contestando in fatto e Controparte_1
diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'appello: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 3 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, La Corte reputa di disattendere l'appello azionato da
[...]
per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
La strategia difensiva di parte appellante è stata tutta indirizzata a sconfessare le risultanze della c.t.u. a firma dott. espletata in corso di causa sia quanto alla stessa Persona_2
fattura dell'elaborato peritale che è stato tacciato di nullità, sia quanto alle conclusioni cui essa è pervenuta avendo la parte appellante richiamato, a critica della c.t.u., i rilievi palesati dal proprio consulente di parte dott. nella relazione datata 19 Persona_3
marzo 2012: di tali censure è agevole la confutazione.
Non risulta vero il fatto che il quesito demandato al consulente d'Ufficio abbia pretermesso l'utilizzo delle scritture di comparazione la cui analisi ha costituito ferma censura ad opera di parte appellante: nella misura in cui il quesito aveva chiesto di verificare “se il corpo, la data, il luogo e la sottoscrizione del testamento olografo attribuito ad siano riconducibili alla medesima persona” avuto Controparte_17
pagina 3 di 10 riguardo anche alle perizie di parte depositate in atti, il Tribunale ha implicitamente autorizzato il consulente ad utilizzare quali scritture di comparazione tutti i documenti depositati dal convenuto in primo grado con la seconda memoria di cui Controparte_1
all'art. 183 c.p.c., vecchio conio, documenti la cui ammissibilità non è del resto stata messa in dubbio dalla difesa dell'appellante in quanto tempestivamente depositati in atti: su tali documenti la difesa della ha avuto ampia possibilità di interloquire, il che Pt_1
elide qualsivoglia profilo di nullità concernente la lesione del diritto di difesa o del diritto al contraddittorio che nella specie non è stato minimamente conculcato. Del tutto correttamente pertanto il c.t.u. ha utilizzato nell'espletamento delle proprie indagini i documenti di comparazione indicati in seno alla perizia d'Ufficio.
Inconferente appare poi l'assunto difensivo della nella parte in cui ha dubitato Pt_1
della provenienza di parte delle scritture di comparazione utilizzate dal c.t.u. – quali le richieste inoltrate dal defunto all per Controparte_17 Parte_2
i dipendenti statali od al Provveditorato agli studi, l'istanza di dimissioni dal servizio, la richiesta di riliquidazione della buona uscita o la richiesta di definizione agevolata ai fini
ICI - per il fatto che la sottoscrizione di tali atti non fosse stata attestata da un pubblico ufficiale, non rivestendo la mancanza di tale attestazione causa ostativa all'utilizzo del documento ai fini della comparazione delle grafie e della riferibilità della scheda testamentaria al suo sottoscrittore. Non meritevole di accoglimento appare infine la doglianza secondo cui il perito d'Ufficio non avrebbe dovuto verificare se l'intero testo della scheda testamentaria fosse riconducibile al defunto ma, Controparte_17
piuttosto, avrebbe dovuto verificare se l'intero testo del testamento fosse riconducibile o meno ad un'unica mano, e ciò sulla base dell'assunto sostenuto dall'odierna appellante secondo cui l'indicazione del luogo, della data e della sottoscrizione del testamento apposti in calce alla scheda testamentaria erano da ricondurre a soggetto diverso da quello che aveva redatto la disposizione attributiva dello status di erede in capo al nella CP_1
pagina 4 di 10 misura in cui il c.t.u. ha accertato che il contenuto dell'intera scheda testamentaria è stato redatto dal defunto è stato di conseguenza affermato come l'intero Controparte_17
testo della scheda, ivi compreso l'indicazione del luogo, della data e della sottoscrizione del testamento, siano stati vergati dalla stessa mano, di talché è stata data piena risposta alla censura di parte appellante nel senso di ritenere l'intero tenore del testamento riconducibile all'unica mano del testatore Controparte_17
Alcuna censura di nullità può pertanto essere mossa all'elaborato peritale a firma dott.
. Persona_2
Quanto alle conclusioni cui è giunto la c.t.u., il Tribunale ha dato compiuto risalto all'iter motivazionale che ha guidato la mano del perito dell'Ufficio nel giungere ad affermare l'autografia della scheda testamentaria del de cuius nella misura in Controparte_17
cui ha affermato che “Dopo avere esplicitato il metodo di indagine, la dott.ssa Per_2
ha proceduto ad analizzare in dettaglio il testamento in verifica e le scritture comparative, proseguendo con il raffronto tra il primo e le seconde. All'esame strumentale condotto attraverso ispezione a luce trasmessa, ispezione a luce radente e ispezione in ultravioletto
e infrarosso, il testamento in verifica è risultato privo di anomalie di sorta, disomogeneità nella consistenza della carta, logorii sulla superficie cartacea o cancellature con solventi chimici, segni di abrasione, macchie di alcun genere, sovrapposizione di inchiostri di tipo diverso o di inchiostro su matita. In ordine alla fluidità dello scritto, la c.t.u. ha evidenziato una iniziale stentatezza nel tracciare le prime righe dello scritto che è andata distendendosi nelle righe successive. Dopo avere evidenziato la presenza di alcuni elementi di personalizzazione della scrittura in alcune lettere, quali la “A” e la “S”, ha rilevato che gli ovali - ossia le parti più o meno circolari di alcune lettere nel corpo della scrittura - appaiono chiusi a sinistra e merlati, cioè presentano un'apertura sulla parte superiore degli ovali che, invece, dovrebbero essere chiusi. Ha, poi, evidenziato che la scrittura del testamento è medio-grande, che la grafia è disuguale (ossia presenta
pagina 5 di 10 variabilità dell'ampiezza, tanto verticale quanto orizzontale), e che la distanza tra le parole è compatta e molto compatta. La grafia è risultata leggermente inclinata, in quanto
l'angolo si situa tra 85° e 75°, mentre le lettere iniziali del nome e del cognome sono raddrizzate La traiettoria del rigo nelle firme è “a tegola discendente”, in quanto ognuna delle parole scende indipendentemente dal rigo;
inoltre, risulta tendenzialmente mantenuta la traiettoria del rigo, nonostante le irregolarità. Il tratto presenta diseguaglianze di pressione di qualità e la scrittura risulta per lo più legata, essendovi un minimo di alzate di penna. Il testamento in verifica presenta indici di rallentamento, con immissione di angoli alla base delle lettere e nei collegamenti delle lettere, con segni di stentatezza. La c.t.u. ha, poi, rilevato la presenza di “segni liberi” (ossia quegli elementi accessori e di dettaglio della scrittura che, sfuggendo generalmente all'attenzione, assumono un maggior “peso segnaletico” a livello peritale), nella lettera “A” (che evidenzia un tratto verticale aggiuntivo alla lettera) e nella lettera “s” (che presenta un piccolo anello nel corpo della lettera). Nel condurre l'analisi comparativa, la c.t.u. ha evidenziato la presenza di numerosi segni di analogia tra il testamento in verifica e le scritture comparative (segnatamente indicate a p. 4, relazione c.t.u.), quali gli elementi di tensione nei raccordi, la personalizzazione nel tracciare le lettere “A” e “S”, la chiusura a sinistra e la merlatura degli ovali, la dimensione medio-grande delle scritture comparative, la sopraelevazione della lettera “r”, la leggera inclinazione della scrittura
e il raddrizzamento delle lettere iniziali del nome e del cognome, la traiettoria del rigo “a tegola discendente” e il tendenziale mantenimento della traiettoria del rigo. Inoltre, la continuità del tratto è risultata legata, la velocità presenta indici di rallentamento anche avuto riguardo alle firme in comparazione, ed è stata riscontrata la presenza dei medesimi “segni liberi”. La c.t.u. ha, quindi, riscontrato le similarità presenti nei generi analizzati, specie con riguardo a quelli più difficili da imitare, quali la conduzione del rigo di base, l'impostazione spaziale e i segni liberi, all'uopo evidenziando che «Detti
pagina 6 di 10 segni sono sostanziali e non riproducibili in caso di imitazione della scrittura. Per la legge della direzione attentiva di le modifiche intenzionali hanno per oggetto i Pt_3
tratti che attirano di più l'attenzione. I tratti che attirano maggiormente l'attenzione sono le maiuscole, le iniziali di parola, la dimensione delle lettere. Sfuggono all'attenzione gli elementi accessori come le minuterie grafiche, l'impostazione spaziale, la traiettoria delle righe» (cfr. pag. 34, relazione di c.t.u.). Nell'espletamento del mandato, la dott.ssa
ha rilevato come la c.t.p. dell'attrice sia stata condotta senza il supporto di Per_2
scritture comparative, evidenziando, altresì, che la stessa impostazione spaziale del testamento con la comparativa conferma il margine diseguale di destra e quello allineato di sinistra, e presenta coerenza persino nelle cancellature (cfr. pp. 34 e 35, relazione
c.t.u.). In ordine alla condizione involutiva dell'anziano testatore, segnalata dal c.t.p. dell'attrice, la c.t.u. ha posto in evidenza il fatto che, nonostante la situazione clinica del de cuius abbia reso difficoltosa la stesura del testamento, lo stesso era un insegnante e, dunque, un soggetto con una “buona abilità scrittoria”, come confermato dall'analisi della firma apposta su di un assegno datato 17.10.2006, ossia di epoca successiva alla redazione del testamento in verifica. 8.6. - Le conclusioni cui è pervenuta la nominata
c.t.u. appaiono condivisibili. La scrittura del testamento in verifica appare intrinsecamente coerente, in quanto presenta diffusamente al suo interno numerosi tratti di somiglianza e di continuità, oltre ad elementi di personalizzazione difficilmente imitabili da terzi. Le pur riscontrabili difficoltà grafo-motorie appaiono giustificate dalle condizioni cliniche del testatore al momento della redazione della scheda testamentaria, essendo pacifico tra le parti che, alla data del 28.10.2005, il predetto si trovasse allettato, in serie condizioni di salute, presso l'ospedale “Umberto I” di Siracusa, come peraltro documentato in atti. L'analisi comparata del testamento in verifica con le scritture di incontestata provenienza dal de cuius ha, infine, confermato la riferibilità dell'intera scheda testamentaria alla mano di ”: nel ribadire le conclusioni cui Controparte_17
pagina 7 di 10 è giunto il perito dell'Ufficio, il Tribunale ha rimarcato l'esaustività della metodologia seguita nell'elaborato peritale che ha “confermato la riferibilità dell'intera scheda testamentaria alla mano di ” sottolineando viepiù la inattendibilità Controparte_17
del ragionamento palesato nella c.t.p. grafologica commissionata dall'odierna appellante proprio per il fatto che essa si era basata su premesse astratte non suffragate da alcuna scrittura di comparazione da cui potere attingere stilemi e tratti grafici provenienti dalla mano del soggetto della cui paternità nella redazione dello scritto si trattava.
La Corte condivide appieno la motivazione sopra riportata osservando come le difformità di scrittura enfatizzate dalla difesa di parte appellante, asseritamente interessanti la scheda testamentaria, non siano degne di rilievo e comunque non siano tali da far dubitare della riferibilità dell'intero testo alla mano del defunto che, lo si ricorda, Controparte_17
in vita ha ricoperto il ruolo di docente di scuola secondaria superiore ed è stato soggetto qualificato dal punto di vista professionale: le difformità della grafia della lettera maiuscola “s” nella parola “Siracusa”, ubicata in calce al testo, rispetto alla lettera minuscola “s” della parola “sottoscritto” ubicata all'inizio del testo, e dei grafemi “0” e
“1” riportati nella data di nascita e nella data di emissione del testo, lungi dal far propendere per la tesi della duplicità di mani che hanno concorso a redigere il testamento, si spiegano con la difficoltà che ha incontrato il redattore “al momento della redazione della scheda testamentaria, essendo pacifico tra le parti che, alla data del 28.10.2005, il predetto si trovasse allettato, in serie condizioni di salute, presso l'ospedale “Umberto I” di Siracusa”, essendo apparsa la scrittura del testamento “intrinsecamente coerente, in quanto presenta diffusamente al suo interno numerosi tratti di somiglianza e di continuità, oltre ad elementi di personalizzazione difficilmente imitabili da terzi”.
In definitiva l'appellante ha sollecitato una diversa interpretazione della Pt_1
complessiva fattura della scheda testamentaria che, alla luce della coerenza delle pagina 8 di 10 risultanze della c.t.u. e della valorizzazione di quest'ultima in sede motivazionale ad opera del giudice di primo grado, non può trovare fausto sbocco nella presente sede.
Devesi in definitiva confermare la sentenza n. 258/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a nella Parte_1
misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa.
La palese infondatezza del gravame impone la revoca dell'ammissione di Parte_1
al Patrocinio a spese dello Stato giusta applicazione dell'art. 136, secondo
[...]
comma, del Testo Unico sulle spese di giustizia 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1221/2022 R.G., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
, , ed;
Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
2. Rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza n. Parte_1
258/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa che conferma;
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado liquidate in Euro 9.991,00 (Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 3.045,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Dispone la revoca dell'ammissione di al Patrocinio a Parte_1
spese dello Stato;
pagina 9 di 10 5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di
[...]
, dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 28 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giacomo Rota Dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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