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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1593/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1593/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AO TA (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Carlo Cattaneo n. C.F._2
24, è elettivamente domiciliata e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AO Parte_2 C.F._3
TA (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Carlo Cattaneo n. 24, è C.F._2 elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: regolamentazione rapporti more uxorio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I Signori e , come sopra rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 chiedono pagina 1 di 4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni
1. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia continuerà ad avere la residenza abituale presso la casa familiare di BU (LC) Via Dante Alighieri n.14, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Tutte le decisioni concernenti attività o richieste della figlia dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori senza che ciascuno ne discuta preventivamente con . CP_1
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia secondo le modalità fissate nel citato accordo, come a seguire:
starà con il padre un giorno per settimana, giorno da stabilire di volta in volta secondo i suoi CP_1 impegni, dall'uscita della scuola, ove sarà prelevata dal padre, sino al giorno successivo all'entrata a scuola dove sarà accompagnata dal padre. Starà ugualmente con il padre due fine settimana al mese dall'uscita della scuola il venerdì sino alle ore 21.00 della domenica successiva;
Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie starà ad anni alterni con uno dei genitori. Nel periodo in esame l'altro genitore terrà con sè CP_1 la bambina per i giorni successivi nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno.
Nel periodo starà con uno dei genitori ad anni alterni. Persona_1
Nel periodo estivo trascorrerà con il padre per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto e i CP_1 giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 15 del mese precedente. A Ferragosto
starà con uno dei genitori ad anni alterni. CP_1
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, nell'interesse della figlia e per comprovate esigenze.
3. Il padre corrisponderà la somma di € 342,42 (trecentoquarantadue/42) così rivalutata ex indici istat, mensili a titolo di mantenimento della figlia (decorrenza rivalutazione importo mensile €300,00 settembre 2021): la somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell' indice Istat;
Gli Assegni familiari ANF (Assegno unico e universale per i figli) per saranno Parte_3 richiesti e percepiti dalla madre.
pagina 2 di 4 Tutte le spese straordinarie saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50%.
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale.
4. I genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposta e alle CP_1 quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro.
5. I genitori si impegnano a crescere ed educare la figlia con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi.
Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 5.11.2025, e Parte_1 Pt_2
proponevano domanda di regolamentazione dei rapporti relativi alla figlia nata da una
[...] relazione more uxorio, premettendo: che i ricorrenti intrattenevano una relazione sentimentale da cui nasceva la figlia , in data 17.9.2014, e che la relazione affettiva era terminata Parte_3 nell'anno 2021 su accordo delle parti. Rassegnavano pertanto le predette conclusioni congiunte.
Con decreto del 10.11.2025, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 16.12.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative alla figlia minore
, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti Per_2 economici in modo conforme ai preminenti interessi della stessa;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché in ragione dell'età.
La domanda congiunta dei genitori può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in pagina 3 di 4 epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto sopra trascritte inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle ulteriori condizioni da intendersi qui trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1593/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AO TA (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Carlo Cattaneo n. C.F._2
24, è elettivamente domiciliata e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AO Parte_2 C.F._3
TA (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Carlo Cattaneo n. 24, è C.F._2 elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: regolamentazione rapporti more uxorio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I Signori e , come sopra rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 chiedono pagina 1 di 4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni
1. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia continuerà ad avere la residenza abituale presso la casa familiare di BU (LC) Via Dante Alighieri n.14, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Tutte le decisioni concernenti attività o richieste della figlia dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori senza che ciascuno ne discuta preventivamente con . CP_1
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia secondo le modalità fissate nel citato accordo, come a seguire:
starà con il padre un giorno per settimana, giorno da stabilire di volta in volta secondo i suoi CP_1 impegni, dall'uscita della scuola, ove sarà prelevata dal padre, sino al giorno successivo all'entrata a scuola dove sarà accompagnata dal padre. Starà ugualmente con il padre due fine settimana al mese dall'uscita della scuola il venerdì sino alle ore 21.00 della domenica successiva;
Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie starà ad anni alterni con uno dei genitori. Nel periodo in esame l'altro genitore terrà con sè CP_1 la bambina per i giorni successivi nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno.
Nel periodo starà con uno dei genitori ad anni alterni. Persona_1
Nel periodo estivo trascorrerà con il padre per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto e i CP_1 giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 15 del mese precedente. A Ferragosto
starà con uno dei genitori ad anni alterni. CP_1
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, nell'interesse della figlia e per comprovate esigenze.
3. Il padre corrisponderà la somma di € 342,42 (trecentoquarantadue/42) così rivalutata ex indici istat, mensili a titolo di mantenimento della figlia (decorrenza rivalutazione importo mensile €300,00 settembre 2021): la somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell' indice Istat;
Gli Assegni familiari ANF (Assegno unico e universale per i figli) per saranno Parte_3 richiesti e percepiti dalla madre.
pagina 2 di 4 Tutte le spese straordinarie saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50%.
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale.
4. I genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposta e alle CP_1 quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro.
5. I genitori si impegnano a crescere ed educare la figlia con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi.
Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 5.11.2025, e Parte_1 Pt_2
proponevano domanda di regolamentazione dei rapporti relativi alla figlia nata da una
[...] relazione more uxorio, premettendo: che i ricorrenti intrattenevano una relazione sentimentale da cui nasceva la figlia , in data 17.9.2014, e che la relazione affettiva era terminata Parte_3 nell'anno 2021 su accordo delle parti. Rassegnavano pertanto le predette conclusioni congiunte.
Con decreto del 10.11.2025, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 16.12.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative alla figlia minore
, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti Per_2 economici in modo conforme ai preminenti interessi della stessa;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché in ragione dell'età.
La domanda congiunta dei genitori può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in pagina 3 di 4 epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto sopra trascritte inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle ulteriori condizioni da intendersi qui trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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