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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale con i seguenti magistrati dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2892/2023 promossa da:
con l'avv. PERUZZO FLAVIO e DE MARTIN MARIA Parte_1
CHIARA;
Ricorrente
Contro
con l'avv. TERRENTIN EMILIANO Controparte_1
Resistente
Oggetto: regolamentazione figli non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 21/11/2024):
1)in considerazione delle emergenze istruttorie e, propriamente, degli accertamenti, esiti e conclusioni contenute nella Relazione dell' 16 aprile 2024 Parte_2 assunta a prot. 60607 e Relazione dell' 20 agosto 2024 Parte_3 assunta a prot. 0138341, disporre l'affido super esclusivo di nato a [...] il Per_1
16 settembre 2021, alla IG.ra ; Parte_1
2) in considerazione delle emergenze istruttorie e, propriamente, le acclarate mancanze di responsabilità, cura, presenza e visita personale del IG. in favore del Controparte_1
1 minore dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del IG. Per_1
sul minore sussistendone i presupposti di cui all'Art. 330 Controparte_1 Per_1
c.c.;
3) assegnare la residenza famigliare di IL OV (PD), Via Giosuè Carducci
n. 1/C, di proprietà esclusiva della IG.ra , alla ricorrente, affinchè la Parte_1
stessa vi abiti unitamente a;
Per_1
4) disporre a carico del IG. contributo al mantenimento ordinario del Controparte_1
figlio minore nella misura di Euro 350,00 mensili, in aggiunta al 50% delle Per_1
spese straordinarie come indicate nel vigente protocollo del Tribunale di Padova
17/01/2017.
Per parte resistente (come da foglio di p.c. del 18/12/2024)
“ In via principale: aderendo, sul punto, alle conclusioni della ricorrente, disporre
l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre con Per_1 Parte_1
collocazione del minore presso la stessa e diritto di visita del padre a week-end alternati nella giornata di domenica, compatibilmente con la presenza a casa e la disponibilità di orari della SI , come concordato tra le parti all'udienza del 18/4/2024, con Pt_1
possibilità di contatto telefonico quotidiano;
- In via subordinata: disporre l'affidamento del figlio in via super-esclusiva Per_1
alla madre , confermando quanto già disposto in via provvisoria con Parte_1
ordinanza 25/10/2023, con collocazione del minore presso la stessa e diritto di visita del padre a weekend alternati nella giornata di domenica, compatibilmente con la presenza a casa e la disponibilità di orari della SI , come concordato tra le parti Pt_1 all'udienza del 18/4/2024, con possibilità di contatto telefonico quotidiano;
in ogni caso
- determinare l'ammontare del contributo mensile al mantenimento del minore Per_1
dovuto dal padre nella somma di euro 200,00 (duecento/00), come già disposto con ordinanza 25/10/2023, o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate bancarie da quest'ultima indicate;
- disporre il concorso di entrambi i genitori, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie come indicate nel protocollo del Tribunale di Padova da corrispondersi entro quindici giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa;
- disporre l'obbligo da parte di entrambi i genitori di comunicare ogni
2 cambiamento di residenza e/o domicilio e di informare su eventuali variazioni di recapiti telefonici e telematici;
- Spese e competenze di causa integralmente compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02.05.2023 , premesso che dalla relazione non Parte_1
matrimoniale con è nato (in data 16.09.2021) il figlio , ha Controparte_1 Per_1 chiesto l'affido in via esclusiva del minore con collocamento e residenza presso di sé, disciplina del diritto di visita paterno e contributo di mantenimento a carico del padre pari a €. 350 . Con le memorie integrative proponeva anche domanda di decadenza.
Allegava a sostegno che, dopo l'interruzione della convivenza (maggio 2022), il CP
si era disinteressato delle sorti del figlio, diradando le visite sino a interromperle e omettendo per molti mesi il versamento del contributo.
Il resistente si costituiva tardivamente in data 18.10.2023 allegando di avere CP
attraversato un periodo di forte disagio personale, legato anche a difficoltà lavorative, ma di avere poi (a partire da maggio 2023) cercato di fare fronte ai propri doveri, reperendo un nuovo lavoro e una nuova soluzione abitativa.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 20.10.2023.
All'udienza la parte ricorrente rinunciava alla domanda di decadenza inizialmente proposta. Le parti raggiungevano un primo parziale accordo sui seguenti punti:
1. diritto di visita paterno (“il padre vedrà il figlio il mercoledì pomeriggio dalle 16:30 alle 19 nonché il sabato a weekend alternati dalle 16:30 alle 19. Le visite avverranno alla presenza o della mamma o dei nonni materni. Se per questioni lavorative il padre non potrà vedere il figlio, dovrà comunicarlo alla madre entro due giorni prima.
2. entrambe le parti danno il consenso a effettuare un percorso presso i Servizi sociali per il sostegno alla genitorialità”.
All'esito il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1.affida il figlio minore in via super-esclusiva alla madre Persona_2 Parte_1
;
[...]
2. dispone la collocazione del minore presso la madre;
3. il padre vedrà il figlio il mercoledì pomeriggio dalle 16:30 alle 19 nonché il sabato a weekend alternati dalle 16:30 alle 19. Le visite avverranno alla presenza o della mamma o dei nonni materni. Se per questioni lavorative il padre non potrà vedere il figlio, dovrà comunicarlo alla madre entro due giorni prima.
4. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1
3 la somma di € 200,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni Per_1
mese, annualmente rivalutabile secondo indici Istat oltre il 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Padova;
5. dispone la presa in carico del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali territorialmente competenti rispetto al luogo di residenza del figlio (IL OV) affinché, previ gli opportuni colloqui con i genitori ed i componenti dei rispettivi nuclei familiari e lo svolgimento di ogni approfondimento ritenuto necessario, descrivano la situazione del minore e la personalità di entrambi i genitori;
verifichino altresì la rispettiva idoneità a svolgere il ruolo di genitore, la sussistenza di familiari di riferimento in grado di coadiuvare le parti, fornendo al Tribunale ogni utile indicazione in relazione alle modalità di affidamento, collocamento ed esercizio di visita da parte del genitore non collocatario
(anche indicando se il calendario attuale sia conforme all'interesse del minore, con facoltà del Servizio di attivare modalità e tempi diversi al fine di verificare se possano essere ampliati i tempi di visita paterni).
La causa veniva istruita mediante l'incarico ai s.s. che depositavano le relazioni del
16.4.2024 e del 20.8.2024.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di rimessione al
Collegio al 20.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Quanto ai provvedimenti a tutela del minore si osserva quanto segue.
La ricorrente chiede la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale con affido super-esclusivo alla madre;
il padre chiede l'affido esclusivo alla madre.
In particolare, la ricorrente a sostegno della domanda di decadenza allega, da un lato, la mancata adesione del al percorso valutativo e il suo mancato rispetto al CP
calendario di visita pattuito, quali manifestazioni di inaffidabilità e disinteresse nei confronti del minore, e, dall'altro, la certificata diagnosi di deficit cognitivo quale grave pregiudizio patito dal figlio.
Sul punto occorre premettere che, come noto, la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale deriva dall'esigenza di tutelare l'incolumità dei minori quando la stessa è a rischio a causa della condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori e occorre, pertanto, garantire al minore una serena crescita ed un sano e corretto sviluppo
4 psico-fisico. Il provvedimento, dunque, ha carattere non di sanzione a comportamenti inadempienti, ma piuttosto preventivo, in quanto mira ad evitare il ripetersi di situazioni lesive già verificatesi e ad evitarne la protrazione degli effetti.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “la decadenza dalla responsabilità genitoriale presuppone che la condotta tenuta dal genitore sia oggettivamente lesiva dei doveri sul medesimo incombenti nei confronti dei figli (artt. 316 e 316 bis .c.c, art. 30
Cost.) E tuttavia, la decadenza può essere pronunciata solo se e nella misura in cui dalla condotta omissiva e commissiva tenuta dal genitore, in violazione dei doveri su di esso gravanti, sia derivato al minore un pregiudizio grave di natura fisica o morale” (ex multis
Cass. civ. n. 17099 del 2019; in senso conforme, cfr. Cass. civ. n. 14145 del 2017)
Tanto premesso, il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda di decadenza avanzata dalla ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, gli elementi raccolti nel corso del giudizio, e in particolare la mancata adesione del al percorso e il mancato rispetto del calendario di visita – CP
sebbene costituiscano comportamenti sintomatici di gravi carenze nelle capacità genitoriali
– non possono essere posti in correlazione col pregiudizio lamentato ovverosia con la diagnosi di “disturbo evolutivo globale non specificato” del minore (di cui al verbale
UVMD, certificazione e diagnosi funzionale dell'alunno in situazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica della datato 12.09.2024). E infatti alcun Parte_2
nesso risulta provato tra la condotta di disinteresse del e la condizione del figlio CP
rappresentata dalla parte ricorrente.
Le condotte del (mancata adesione al percorso valutativo ed il mancato rispetto CP
dei tempi di visita pattuiti tra le parti e recepiti nella ordinanza 27.10.2023) sono invece senz'altro dati bastevoli ad un giudizio negativo circa le capacità genitoriali del resistente e alla conseguente conferma del provvedimento di affido super-esclusivo del minore alla madre.
Dalla relazione del s.s. incaricato (rel. del 20.08.2024) risulta infatti che il , dopo CP
l'emanazione dell'ordinanza 27.10.2023, ha effettuato un unico colloquio con servizi e che, successivamente, “non è stato possibile proseguire il percorso valutativo in quanto gli appuntamenti concordati sono stati di volta in volta disdetti”; i servizi hanno precisato sul punto che “dai pochi elementi conoscitivi acquisiti si è potuto evincere una scarsa motivazione del resistente a fruire di uno spazio fisico e mentale per sviluppare un pensiero relativamente alla sua funzione paterna che ad oggi risulta essere assente”.
5 IGnificativo a tale riguardo il fatto che il abbia riferito, per quanto concerne i CP
contatti con il figlio , di non vederlo e sentirlo dal 16 dicembre 2023 ed abbia Per_1
affermato di non essere attualmente nelle condizioni di poter garantire la sua presenza per incontrare il figlio per questioni lavorative/economiche ed organizzative. Tale atteggiamento (che non può ritenersi giustificato nemmeno a fronte delle motivazioni addotte dal circa la mancata disponibilità di un'auto, gli assorbenti impegni CP
lavorativi e le frizioni con la famiglia della ) manifesta il disimpegno del padre nei Pt_1
confronti del figlio e ciò in continuità con i medesimi comportamenti già lamentati dalla ricorrente sin dal primo atto del presente ricorso. La situazione non si è modificata né a fronte dell'intervento dei servizi né a fronte di una maggiore stabilità lavorativa e abitativa che il resistente è riuscito a raggiungere nel tempo di svolgimento del presente giudizio
(reperendo un nuovo lavoro e una nuova collocazione abitativa presso la compagna).
Alla luce di tali circostanze, il s.s. ha espresso un giudizio prognostico negativo della situazione in generale e del legame padre-figlio nello specifico.
In considerazione di tale situazione, ovverosia della inesistenza di un rapporto padre-figlio e della attuale incapacità del di rendersi fattivamente presente nella vita di CP
, è necessario, a tutela del minore, confermare l'affido super-esclusivo del Per_1
medesimo alla madre . In conseguenza la casa familiare deve essere Parte_1
assegnata alla madre.
Quanto al diritto di visita paterno, si rileva che l'assenza di valutazione delle capacità genitoriali del resistente e il mancato rispetto da parte sua del calendario di visita originariamente previsto costituiscono condizioni ostative alla previsione di tempi di visita padre-figlio, dovendosi subordinare l'eventuale ripresa del rapporto al fatto che il CP
si attivi presso i servizi sociali competenti sul luogo di residenza del minore (IL
OV); in tale eventualità i Servizi, previa valutazione positiva delle capacità genitoriali del , individueranno i tempi e le modalità di visita più tutelanti per il CP
minore.
Quanto, infine, al contributo di mantenimento per il minore si osserva quanto segue.
La ricorrente è lavoratrice dipendente con qualifica di OSS e stipendio mensile pari a euro
1.350 circa;
è gravata dalla rata del mutuo per l'abitazione pari a euro 315,15 nonché da un'ulteriore rata pari a euro 260,00 mensili per un finanziamento;
a seguito del provvedimento di affido esclusivo ha diritto a percepire per l'intero l'assegno unico.
Il padre, rispetto al momento in cui è stato dato avvio al presente procedimento, risulta
6 avere consolidato la propria situazione lavorativa (avendo dapprima svolto attività come magazziniere e successivamente come addetto alla consegna di bevande in ambito regionale ed extraregionale) e abitativa (avendo reperito stabile dimora presso la nuova compagna) .
Alla luce di tale raggiunta stabilità, della assenza di indici di incapacità lavorativa in capo al padre e del fatto che, in esito al fallimento del percorso intrapreso con i s.s., non vi sono all'attualità tempi di visita del genitore non collocatario sicché l'onere di accudimento del minore grava totalmente sulla figura materna, appare congruo disporre, a modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante il versamento di una somma pari a euro 300 mensili oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite sono compensate in ragione della natura del giudizio e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1.affida il minore in via super-esclusiva alla madre Persona_2 Parte_1
con collocamento presso l'abitazione materna;
2. assegna la casa familiare sita in IL OV via Carducci n. 1/C a
[...]
Parte_1
3. rigetta la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale svolta da parte ricorrente;
4. incarica i servizi sociali competenti in ragione del luogo di residenza del minore, ove il padre ne faccia richiesta, di individuare i tempi e le modalità di visita più tutelanti per il minore, previa positiva valutazione delle capacità genitoriali del resistente
[...]
; CP
5. dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore con una somma pari a euro 300 mensili con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie di quel protocollo del Tribunale di Padova;
6. spese compensate
7 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Barbara De Munari
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale con i seguenti magistrati dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2892/2023 promossa da:
con l'avv. PERUZZO FLAVIO e DE MARTIN MARIA Parte_1
CHIARA;
Ricorrente
Contro
con l'avv. TERRENTIN EMILIANO Controparte_1
Resistente
Oggetto: regolamentazione figli non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 21/11/2024):
1)in considerazione delle emergenze istruttorie e, propriamente, degli accertamenti, esiti e conclusioni contenute nella Relazione dell' 16 aprile 2024 Parte_2 assunta a prot. 60607 e Relazione dell' 20 agosto 2024 Parte_3 assunta a prot. 0138341, disporre l'affido super esclusivo di nato a [...] il Per_1
16 settembre 2021, alla IG.ra ; Parte_1
2) in considerazione delle emergenze istruttorie e, propriamente, le acclarate mancanze di responsabilità, cura, presenza e visita personale del IG. in favore del Controparte_1
1 minore dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del IG. Per_1
sul minore sussistendone i presupposti di cui all'Art. 330 Controparte_1 Per_1
c.c.;
3) assegnare la residenza famigliare di IL OV (PD), Via Giosuè Carducci
n. 1/C, di proprietà esclusiva della IG.ra , alla ricorrente, affinchè la Parte_1
stessa vi abiti unitamente a;
Per_1
4) disporre a carico del IG. contributo al mantenimento ordinario del Controparte_1
figlio minore nella misura di Euro 350,00 mensili, in aggiunta al 50% delle Per_1
spese straordinarie come indicate nel vigente protocollo del Tribunale di Padova
17/01/2017.
Per parte resistente (come da foglio di p.c. del 18/12/2024)
“ In via principale: aderendo, sul punto, alle conclusioni della ricorrente, disporre
l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre con Per_1 Parte_1
collocazione del minore presso la stessa e diritto di visita del padre a week-end alternati nella giornata di domenica, compatibilmente con la presenza a casa e la disponibilità di orari della SI , come concordato tra le parti all'udienza del 18/4/2024, con Pt_1
possibilità di contatto telefonico quotidiano;
- In via subordinata: disporre l'affidamento del figlio in via super-esclusiva Per_1
alla madre , confermando quanto già disposto in via provvisoria con Parte_1
ordinanza 25/10/2023, con collocazione del minore presso la stessa e diritto di visita del padre a weekend alternati nella giornata di domenica, compatibilmente con la presenza a casa e la disponibilità di orari della SI , come concordato tra le parti Pt_1 all'udienza del 18/4/2024, con possibilità di contatto telefonico quotidiano;
in ogni caso
- determinare l'ammontare del contributo mensile al mantenimento del minore Per_1
dovuto dal padre nella somma di euro 200,00 (duecento/00), come già disposto con ordinanza 25/10/2023, o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate bancarie da quest'ultima indicate;
- disporre il concorso di entrambi i genitori, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie come indicate nel protocollo del Tribunale di Padova da corrispondersi entro quindici giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa;
- disporre l'obbligo da parte di entrambi i genitori di comunicare ogni
2 cambiamento di residenza e/o domicilio e di informare su eventuali variazioni di recapiti telefonici e telematici;
- Spese e competenze di causa integralmente compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02.05.2023 , premesso che dalla relazione non Parte_1
matrimoniale con è nato (in data 16.09.2021) il figlio , ha Controparte_1 Per_1 chiesto l'affido in via esclusiva del minore con collocamento e residenza presso di sé, disciplina del diritto di visita paterno e contributo di mantenimento a carico del padre pari a €. 350 . Con le memorie integrative proponeva anche domanda di decadenza.
Allegava a sostegno che, dopo l'interruzione della convivenza (maggio 2022), il CP
si era disinteressato delle sorti del figlio, diradando le visite sino a interromperle e omettendo per molti mesi il versamento del contributo.
Il resistente si costituiva tardivamente in data 18.10.2023 allegando di avere CP
attraversato un periodo di forte disagio personale, legato anche a difficoltà lavorative, ma di avere poi (a partire da maggio 2023) cercato di fare fronte ai propri doveri, reperendo un nuovo lavoro e una nuova soluzione abitativa.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 20.10.2023.
All'udienza la parte ricorrente rinunciava alla domanda di decadenza inizialmente proposta. Le parti raggiungevano un primo parziale accordo sui seguenti punti:
1. diritto di visita paterno (“il padre vedrà il figlio il mercoledì pomeriggio dalle 16:30 alle 19 nonché il sabato a weekend alternati dalle 16:30 alle 19. Le visite avverranno alla presenza o della mamma o dei nonni materni. Se per questioni lavorative il padre non potrà vedere il figlio, dovrà comunicarlo alla madre entro due giorni prima.
2. entrambe le parti danno il consenso a effettuare un percorso presso i Servizi sociali per il sostegno alla genitorialità”.
All'esito il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1.affida il figlio minore in via super-esclusiva alla madre Persona_2 Parte_1
;
[...]
2. dispone la collocazione del minore presso la madre;
3. il padre vedrà il figlio il mercoledì pomeriggio dalle 16:30 alle 19 nonché il sabato a weekend alternati dalle 16:30 alle 19. Le visite avverranno alla presenza o della mamma o dei nonni materni. Se per questioni lavorative il padre non potrà vedere il figlio, dovrà comunicarlo alla madre entro due giorni prima.
4. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1
3 la somma di € 200,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni Per_1
mese, annualmente rivalutabile secondo indici Istat oltre il 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Padova;
5. dispone la presa in carico del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali territorialmente competenti rispetto al luogo di residenza del figlio (IL OV) affinché, previ gli opportuni colloqui con i genitori ed i componenti dei rispettivi nuclei familiari e lo svolgimento di ogni approfondimento ritenuto necessario, descrivano la situazione del minore e la personalità di entrambi i genitori;
verifichino altresì la rispettiva idoneità a svolgere il ruolo di genitore, la sussistenza di familiari di riferimento in grado di coadiuvare le parti, fornendo al Tribunale ogni utile indicazione in relazione alle modalità di affidamento, collocamento ed esercizio di visita da parte del genitore non collocatario
(anche indicando se il calendario attuale sia conforme all'interesse del minore, con facoltà del Servizio di attivare modalità e tempi diversi al fine di verificare se possano essere ampliati i tempi di visita paterni).
La causa veniva istruita mediante l'incarico ai s.s. che depositavano le relazioni del
16.4.2024 e del 20.8.2024.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di rimessione al
Collegio al 20.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Quanto ai provvedimenti a tutela del minore si osserva quanto segue.
La ricorrente chiede la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale con affido super-esclusivo alla madre;
il padre chiede l'affido esclusivo alla madre.
In particolare, la ricorrente a sostegno della domanda di decadenza allega, da un lato, la mancata adesione del al percorso valutativo e il suo mancato rispetto al CP
calendario di visita pattuito, quali manifestazioni di inaffidabilità e disinteresse nei confronti del minore, e, dall'altro, la certificata diagnosi di deficit cognitivo quale grave pregiudizio patito dal figlio.
Sul punto occorre premettere che, come noto, la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale deriva dall'esigenza di tutelare l'incolumità dei minori quando la stessa è a rischio a causa della condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori e occorre, pertanto, garantire al minore una serena crescita ed un sano e corretto sviluppo
4 psico-fisico. Il provvedimento, dunque, ha carattere non di sanzione a comportamenti inadempienti, ma piuttosto preventivo, in quanto mira ad evitare il ripetersi di situazioni lesive già verificatesi e ad evitarne la protrazione degli effetti.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “la decadenza dalla responsabilità genitoriale presuppone che la condotta tenuta dal genitore sia oggettivamente lesiva dei doveri sul medesimo incombenti nei confronti dei figli (artt. 316 e 316 bis .c.c, art. 30
Cost.) E tuttavia, la decadenza può essere pronunciata solo se e nella misura in cui dalla condotta omissiva e commissiva tenuta dal genitore, in violazione dei doveri su di esso gravanti, sia derivato al minore un pregiudizio grave di natura fisica o morale” (ex multis
Cass. civ. n. 17099 del 2019; in senso conforme, cfr. Cass. civ. n. 14145 del 2017)
Tanto premesso, il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda di decadenza avanzata dalla ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, gli elementi raccolti nel corso del giudizio, e in particolare la mancata adesione del al percorso e il mancato rispetto del calendario di visita – CP
sebbene costituiscano comportamenti sintomatici di gravi carenze nelle capacità genitoriali
– non possono essere posti in correlazione col pregiudizio lamentato ovverosia con la diagnosi di “disturbo evolutivo globale non specificato” del minore (di cui al verbale
UVMD, certificazione e diagnosi funzionale dell'alunno in situazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica della datato 12.09.2024). E infatti alcun Parte_2
nesso risulta provato tra la condotta di disinteresse del e la condizione del figlio CP
rappresentata dalla parte ricorrente.
Le condotte del (mancata adesione al percorso valutativo ed il mancato rispetto CP
dei tempi di visita pattuiti tra le parti e recepiti nella ordinanza 27.10.2023) sono invece senz'altro dati bastevoli ad un giudizio negativo circa le capacità genitoriali del resistente e alla conseguente conferma del provvedimento di affido super-esclusivo del minore alla madre.
Dalla relazione del s.s. incaricato (rel. del 20.08.2024) risulta infatti che il , dopo CP
l'emanazione dell'ordinanza 27.10.2023, ha effettuato un unico colloquio con servizi e che, successivamente, “non è stato possibile proseguire il percorso valutativo in quanto gli appuntamenti concordati sono stati di volta in volta disdetti”; i servizi hanno precisato sul punto che “dai pochi elementi conoscitivi acquisiti si è potuto evincere una scarsa motivazione del resistente a fruire di uno spazio fisico e mentale per sviluppare un pensiero relativamente alla sua funzione paterna che ad oggi risulta essere assente”.
5 IGnificativo a tale riguardo il fatto che il abbia riferito, per quanto concerne i CP
contatti con il figlio , di non vederlo e sentirlo dal 16 dicembre 2023 ed abbia Per_1
affermato di non essere attualmente nelle condizioni di poter garantire la sua presenza per incontrare il figlio per questioni lavorative/economiche ed organizzative. Tale atteggiamento (che non può ritenersi giustificato nemmeno a fronte delle motivazioni addotte dal circa la mancata disponibilità di un'auto, gli assorbenti impegni CP
lavorativi e le frizioni con la famiglia della ) manifesta il disimpegno del padre nei Pt_1
confronti del figlio e ciò in continuità con i medesimi comportamenti già lamentati dalla ricorrente sin dal primo atto del presente ricorso. La situazione non si è modificata né a fronte dell'intervento dei servizi né a fronte di una maggiore stabilità lavorativa e abitativa che il resistente è riuscito a raggiungere nel tempo di svolgimento del presente giudizio
(reperendo un nuovo lavoro e una nuova collocazione abitativa presso la compagna).
Alla luce di tali circostanze, il s.s. ha espresso un giudizio prognostico negativo della situazione in generale e del legame padre-figlio nello specifico.
In considerazione di tale situazione, ovverosia della inesistenza di un rapporto padre-figlio e della attuale incapacità del di rendersi fattivamente presente nella vita di CP
, è necessario, a tutela del minore, confermare l'affido super-esclusivo del Per_1
medesimo alla madre . In conseguenza la casa familiare deve essere Parte_1
assegnata alla madre.
Quanto al diritto di visita paterno, si rileva che l'assenza di valutazione delle capacità genitoriali del resistente e il mancato rispetto da parte sua del calendario di visita originariamente previsto costituiscono condizioni ostative alla previsione di tempi di visita padre-figlio, dovendosi subordinare l'eventuale ripresa del rapporto al fatto che il CP
si attivi presso i servizi sociali competenti sul luogo di residenza del minore (IL
OV); in tale eventualità i Servizi, previa valutazione positiva delle capacità genitoriali del , individueranno i tempi e le modalità di visita più tutelanti per il CP
minore.
Quanto, infine, al contributo di mantenimento per il minore si osserva quanto segue.
La ricorrente è lavoratrice dipendente con qualifica di OSS e stipendio mensile pari a euro
1.350 circa;
è gravata dalla rata del mutuo per l'abitazione pari a euro 315,15 nonché da un'ulteriore rata pari a euro 260,00 mensili per un finanziamento;
a seguito del provvedimento di affido esclusivo ha diritto a percepire per l'intero l'assegno unico.
Il padre, rispetto al momento in cui è stato dato avvio al presente procedimento, risulta
6 avere consolidato la propria situazione lavorativa (avendo dapprima svolto attività come magazziniere e successivamente come addetto alla consegna di bevande in ambito regionale ed extraregionale) e abitativa (avendo reperito stabile dimora presso la nuova compagna) .
Alla luce di tale raggiunta stabilità, della assenza di indici di incapacità lavorativa in capo al padre e del fatto che, in esito al fallimento del percorso intrapreso con i s.s., non vi sono all'attualità tempi di visita del genitore non collocatario sicché l'onere di accudimento del minore grava totalmente sulla figura materna, appare congruo disporre, a modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante il versamento di una somma pari a euro 300 mensili oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite sono compensate in ragione della natura del giudizio e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1.affida il minore in via super-esclusiva alla madre Persona_2 Parte_1
con collocamento presso l'abitazione materna;
2. assegna la casa familiare sita in IL OV via Carducci n. 1/C a
[...]
Parte_1
3. rigetta la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale svolta da parte ricorrente;
4. incarica i servizi sociali competenti in ragione del luogo di residenza del minore, ove il padre ne faccia richiesta, di individuare i tempi e le modalità di visita più tutelanti per il minore, previa positiva valutazione delle capacità genitoriali del resistente
[...]
; CP
5. dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore con una somma pari a euro 300 mensili con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie di quel protocollo del Tribunale di Padova;
6. spese compensate
7 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Barbara De Munari
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