Art. 7.
Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attivita' dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa puo' disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un commissario straordinario.
Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attengano alla struttura organica dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale sono assoggettati all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro.
Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attivita' dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa puo' disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un commissario straordinario.
Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attengano alla struttura organica dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale sono assoggettati all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro.