Articolo 7 della Legge 29 maggio 1954, n. 340
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 luglio 1954
Art. 7.
Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attivita' dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa puo' disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un commissario straordinario.
Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attengano alla struttura organica dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale sono assoggettati all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro.
Entrata in vigore il 13 luglio 1954