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27 settembre 1963
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18 luglio 1968
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12 maggio 2013
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Art. 15. ((Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di "integratore per mangimi" o di "integratore medicato per mangimi" ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:
a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;
b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;
c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
d) la data ed il numero di registrazione di cui allo articolo 8;
e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'articolo 8.
I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi)) .
a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;
b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;
c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
d) la data ed il numero di registrazione di cui allo articolo 8;
e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'articolo 8.
I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi)) .
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 30/04/1991 n. 415438 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 30 aprile 1991 · 4.512109
[…] decreto e, conseguentemente ... il rinnovo del pagamento della tassa di concessione governativa". Ha chiesto quindi l\'avviso della scrivente, in quanto l\'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 affida anche a questo Ministero la vigilanza per l\'applicazione di detta legge. Al riguardo si osserva che l\'art. 7 della legge 8 marzo 1968, n. 399 che
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