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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
- Dott.ssa Rita CAROSELLA Presidente
-Dott. Federico SCIOLI Consigliere
-Avv. Eriberto DI BLASIO Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 73/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Cerulli, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti.
Appellante
CONTRO
C.F. , e C.F. , entrambi Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Liguori giusta procura in atti
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 345/2021 del Tribunale Ordinario di Larino, pubblicata in data
6.9.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Per l'appellante, Sig. : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, contrariis reiectis, ed Parte_1 in accoglimento del proposto gravame Nel merito - accertare e dichiarare il danno patito dal Sig. Parte_1
a seguito della illecita temporanea interruzione del diritto di servitù di passaggio posto in essere in suo danno dalla coadiuvata dallo e, per l'effetto - condannare i convenuti, in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, al pagamento della somma di € 38.304,00 a titolo di risarcimento danni patiti dal per il Parte_1
mancato raccolto ed il mancato reddito dell'annata agraria 2016/2017 ovvero per non aver lo stesso potuto eseguire i lavori di aratura, ripasso e semina sui propri terreni a causa della illecita temporanea interruzione della servitù di passaggio posta in essere in suo danno dalla coadiuvata dallo Controparte_1 CP_2
o in altra diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare i
1 convenuti, sempre in solido tra loro, alla immediata rimessione dei luoghi allo stato primitivo a loro esclusive spese;
in ogni caso - condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per gli appellati, Sig.ri e “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere Controparte_1 CP_2
le conclusioni ed eccezioni riportate nella comparsa di costituzione del 2 ottobre 2017 e, per l'effetto, rigettare
l'appello proposto, siccome inammissibile e comunque infondato;
con condanna alle spese del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 - Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2017, il Sig. conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Larino i Sig.ri e chiedendo il risarcimento dei danni per la somma Controparte_1 CP_2
di € 38.304,00, oltre alla rimessione in pristino dei luoghi, a causa dell'asserita illecita interruzione di una servitù di passaggio insistente su un fondo di proprietà dei convenuti, avvenuta mediante aratura della strada vicinale.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la fondatezza della domanda, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Sig. e l'improcedibilità della domanda per CP_2
il mancato esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita. Nel merito, negavano di aver impedito il passaggio, sostenendo di aver sempre ripristinato la pista dopo l'aratura e contestando la quantificazione del danno.
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 345/2021, rigettava le eccezioni preliminari dei convenuti ma, pur ritenendo provata l'interruzione del passaggio da parte degli stessi, respingeva le domande attoree. In particolare, il Giudice di prime cure riteneva non fornita la prova del danno patrimoniale lamentato, giudicando generica la testimonianza e la consulenza di parte prodotte dall'attore, e parimenti non provata la necessità della riduzione in pristino. Le spese di lite venivano interamente compensate tra le parti, ravvisando nell'illecito comportamento dei convenuti una delle "gravi ragioni" previste dall'art. 92 c.p.c. .
§ 2 - Avverso tale sentenza ha proposto appello il Sig. con atto del 17 febbraio 2022, eccependo: Parte_1
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1079 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1079 e 2697 c.c. e
115 e 116 c.p.c., per la mancata condanna alla riduzione in pristino dei luoghi;
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 116 c.p.c., per l'illegittima compensazione delle spese di lite.
Si sono costituiti gli appellati, Sig.ri e i quali hanno eccepito Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, riproponendo le eccezioni preliminari già disattese in primo grado.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 - Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati. L'atto di gravame [appello.pdf] individua con sufficiente chiarezza le parti della sentenza impugnata oggetto di censura, le modifiche richieste e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle stesse, in conformità con i requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c. L'appellante ha chiaramente contestato il rigetto delle domande di risarcimento e di ripristino, nonché la statuizione sulle spese, consentendo a questa Corte di comprendere appieno l'oggetto del giudizio di impugnazione.
Sulle eccezioni preliminari riproposte dagli appellati. Anche le eccezioni preliminari riproposte dagli appellati, relative al difetto di legittimazione passiva del Sig. e all'improcedibilità della domanda, CP_2 devono essere respinte. Correttamente il Giudice di prime cure ha escluso l'obbligatorietà della mediazione, in quanto la domanda principale ha natura risarcitoria e non verte sull'esistenza o le modalità di esercizio della servitù, che non sono in contestazione . Quanto alla legittimazione passiva del Sig. essa CP_2
sussiste non in quanto proprietario del fondo servente, ma quale presunto coautore dell'illecito aquiliano
(l'aratura impeditiva del passaggio), essendo stato citato in giudizio per rispondere, in solido con la Sig.ra
, del danno cagionato ex art. 2043 c.c. Controparte_1
§ 4 – Con il primo motivo di impugnazione, come detto, l'appellante ha eccepito il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni. A tal proposito si deduce che il Tribunale di Larino, pur avendo accertato l'illecito comportamento dei convenuti e statuito che, a causa di tale comportamento, "l'interruzione dell'esercizio del diritto di servitù lamentata dal abbia avuto luogo", ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto Pt_1
di prova del danno. Va, in merito, evidenziato che, parte appellante (attore in primo grado) al fine di vedere accolta la propria domanda risarcitoria, avrebbe dovuto, innanzitutto, provare che, a causa dell'aratura della parte di terreno in cui insiste la servitù di passaggio, non ha potuto procedere alla lavorazione dei suoi terreni o, quanto meno, di aver dovuto esercitare tale coltivazione solo parzialmente, con conseguente effettiva diminuzione della produttività (inferiore raccolto dei prodotti ivi coltivati).
Orbene, tale prova non è stata fornita. Non può, infatti, attribuirsi valore probatorio alla C.T.P. redatta dal geom. , il quale ha provveduto ad elaborare una stima tecnica di una Persona_1
diminuzione della produttività, stima, però, fondata su circostanze di fatto “ipotetiche”. Non è stata fornita, infatti, una prova dell'effettiva quantità di prodotti ricavati nelle annate in cui il terreno è stato coltivato in maniera piena, né della inferiore quantità asseritamente ricavata nelle annate nelle quali parte attrice assume di non aver potuto coltivare a pieno il proprio fondo.
Nemmeno è stato provato che, effettivamente, l'aratura della parte di terreno destinata al passaggio dei mezzi agricoli abbia, effettivamente, impedito il passaggio.
Le testimonianze assunte, infatti, hanno solo confermato la momentanea aratura di tale parte di terreno, ma hanno altresì fatto rilevare che tale zona fosse stata oggetto di “ricompattatura” del terreno, in
3 modo da permettere il passaggio dei mezzi agricoli, anche se alcuni testi hanno affermato (come sostenuto dalla stessa parte attrice) che fosse stato il a ricompattare il terreno, mentre altri testi hanno Per_2 affermato che tale operazione fosse stata posta in essere dalla stessa parte convenuta, subito dopo aver effettuato l'aratura. Lo stesso attore, inoltre, afferma che al terreno in questione ha anche avuto accesso attraverso un tratturo ivi esistente, quando non ha potuto accedervi attraverso il passaggio per cui è causa
(circostanza che si verificava anche in caso di pioggia, laddove il passaggio de quo risultava impraticabile) non dimostrando, però, che tale circostanza abbia comportato un disagio nell'esercizio del proprio diritto di proprietà e di coltivazione del terreno ovvero una limitazione di tali diritti.
Quanto innanzi comporta il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto, in mancanza della prova sull'an, non può procedersi nemmeno alla quantificazione del danno, nemmeno in via equitativa.
5 – In merito al secondo motivo di appello (mancata disposizione della riduzione in pristino), l'art. 1079 c.c. conferisce al titolare della servitù il diritto di chiedere, oltre al risarcimento dei danni, la cessazione degli eventuali impedimenti e la "rimessione delle cose in pristino". Il Tribunale ha rigettato tale domanda ritenendo l'occupazione "transitoria e peraltro episodica" e non provato che la strada fosse stata resa
"inutilizzabile o comunque modificata" . Tale motivazione è condivisibile seppure con le precisazioni che seguono.
Al di là delle motivazioni formulate dal giudice di primo grado, al fine di potersi disporre il ripristino dello stato dei luoghi, occorre la prova che turbativa persista, altrimenti verrebbe a mancare l'oggetto stesso del ripristino.
Nel caso di specie, non è stato provato, nemmeno in primo grado, che l'aratura e, quindi,
l'impedimento del passaggio fosse in atto, anzi, come innanzi precisato, è emerso che, di volta in volta, il terreno è stato ricompattato (seppure ognuna delle parti ritiene abbia provveduto a tale operazione a propria cura e spese).
La relativa domanda, quindi, non può essere accolta.
§ 6 – Il terzo motivo di appello (illegittima compensazione delle spese) va rigettato. Si ritiene, infatti, corretta e condivisibile la motivazione formulata dal Giudice di primo grado sul punto, in quanto ha giustamente evidenziato, da un lato, il comportamento scorretto del convenuto, consistente in una temporanea occupazione del fondo oggetto della servitù e, dall'altro lato, il rigetto delle domande attoree.
§ 7 – Le spese del presente grado di giudizio, considerato il rigetto dell'appello, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento al valore della controversia (indeterminato, complessità bassa) e all'ultimo atto difensivo espletato. Va precisato che la condanna alle spese è unica per entrambi gli appellati (per solidarietà attiva) che si sono costituiti con un unico atto e con lo stesso difensore, seppure depositato separatamente per ognuno di essi, cosa che si è verificata anche per gli altri atti processuali (comparse conclusionali e di replica).
4 Ricorrono altresì i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 345/2021 del Tribunale di Larino, ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore degli appellati, che liquida in complessivi €. 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.;
3) dà atto del rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Rita CAROSELLA
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