Accoglimento
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05507/2025REG.PROV.COLL.
N. 09217/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9217 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Federica Berrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzina Mandaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Calabria e -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 548/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il signor -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, avente sede in -OMISSIS-, iscritta in data 9 dicembre 2019 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria ed esercente la prevalente attività di coltivazione di semi oleosi, è stato attinto da una informativa antimafia emessa in data 20 luglio 2023 con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha espresso a suo carico una valutazione interdittiva, ritenendo sussistente un attuale e concreto pericolo di condizionamento da parte della cosca di ‘ndrangheta denominata -OMISSIS-( -OMISSIS- ) - -OMISSIS-( -OMISSIS- ), operante nel comune di -OMISSIS- e zone limitrofe.
1.1. – Il quadro indiziario su cui poggia la prognosi sfavorevole della Prefettura si è imperniato, in primis , sul vincolo parentale “di sangue” intercorrente, tra gli altri, con il padre, -OMISSIS-, asseritamente gravato da pregiudizi per associazione di tipo mafioso e porto illegale di strumenti atti ad offendere; con il fratello, -OMISSIS--OMISSIS-, con cui avrebbe effettuato numerosi colloqui in carcere durante la sua detenzione, soggetto pluripregiudicato per reati, anche in forma associativa, in materia di stupefacenti; con i cugini -OMISSIS--OMISSIS-(cl. -OMISSIS-– noto come -OMISSIS-), -OMISSIS--OMISSIS-(cl.-OMISSIS-– noto come -OMISSIS- ) e -OMISSIS-, ritenuti personaggi apicali della cosca -OMISSIS-( -OMISSIS- ) - -OMISSIS-( -OMISSIS- ). Tale quadro si è arricchito altresì dei plurimi controlli di polizia (dal 2007 al 2022) del signor -OMISSIS-con soggetti pregiudicati ovvero controindicati per reati associativi di tipo mafioso e finalizzati al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché esponenti della cosca di ‘ndrangheta -OMISSIS---OMISSIS-nonché delle cointeressenze lavorative intercorrenti tra -OMISSIS-, quale amministratore unico della società -OMISSIS-, cessionaria di ramo di azienda da altra impresa – la -OMISSIS- – gestita da -OMISSIS-, soggetto controindicato. -OMISSIS- avrebbe avuto tra i propri dipendenti lo stesso -OMISSIS- e -OMISSIS-, a sua volta proveniente da contesto familiare controindicato per reati in tema di sostanze stupefacenti ed associazione a delinquere, e denunciato per reati di ‘ndrangheta ( ex art. 12- quinquies D.L. 306/92), auto-riciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
2. – Il sig. -OMISSIS-ha avversato il provvedimento in prime cure denunciandone l’abnormità fondata su una serie di equivoci, fraintendimenti, scambi di persona, che inficerebbero totalmente il nucleo portante su cui esso si basa, ossia la contiguità e ancor più la sua appartenenza alla ‘ndrangheta calabrese della famiglia -OMISSIS---OMISSIS-e, comunque, l’esposizione all’eventualità di subire il condizionamento della mafia locale.
2.1. – Il TAR per la Calabria, dopo aver ripercorso le coordinate ermeneutiche che contraddistinguono il peculiare sindacato del giudice amministrativo sulle interdittive antimafia, ha respinto il gravame ritenendo il giudizio prefettizio scevro dai prospettati vizi di legittimità. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che, stante la natura individuale dell’attività imprenditoriale interdetta e tenuto conto della peculiarità del contesto socio-economico di riferimento, in uno al ruolo cardine assunto dai legami familiari nell’archetipo della cd. cosca di ‘ndrangheta, il giudizio prognostico operato dalla Prefettura di Reggio Calabria non sarebbe emendabile essendo supportato da specifiche e puntuali circostanze di fatto le quali, complessivamente considerate, risultano logicamente e ragionevolmente sintomatiche dell’attuale e concreto pericolo che l’impresa sia condizionabile dalla cosca di ‘ndrangheta -OMISSIS---OMISSIS-operante nel cd. mandamento jonico, coincidente con i territori della Locride.
2.2. – Segnatamente, secondo la lettura offerta dal TAR, pur tenendo in disparte le controindicazioni addebitate dalla Prefettura ai genitori dell’imprenditore ed i contestati legami intercorrenti con i signori -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-– con i quali non vi sarebbe alcun rapporto né di parentela diretta né di frequentazione – il percorso di vita professionale del signor -OMISSIS-, le sue esperienze lavorative maturate sì al di fuori dalla Calabria (Roma), ma in un contesto nel quale orbitano soggetti ritenuti vicini alle cosche di ‘ndrangheta operanti nel cd. mandamento jonico, le sue significative e consolidate relazioni con individui parimenti pregiudicati per reati in tema di sostanze stupefacenti (tra gli altri, il sig. -OMISSIS--OMISSIS-e il relativo nucleo familiare), ivi incluso il fratello -OMISSIS-, ed infine i numerosi e stratificati controlli di polizia con soggetti pregiudicati/controindicati anche per reati di ‘ndrangheta comporrebbero un quadro indiziario che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, avuto riguardo alla peculiarità del contesto socio-economico di riferimento, risulterebbe idoneo a supportare la valutazione interdittiva in contestazione.
3. – Il ricorrente ha, quindi, appellato la decisione di prime cure innanzi a questo Consiglio di Stato, previa domanda sospensiva.
Nel gravame, in sostanziale riproposizione dei nuclei censori svolti nel ricorso introduttivo, l’appellante appunta le proprie censure sulla carenza istruttoria del provvedimento: in particolare, nel primo motivo obietta che la famiglia di appartenenza - madre, padre e fratello citati nel provvedimento - non avrebbe nulla a che vedere con la matrice ‘ndranghetista della famiglia -OMISSIS-e che i soggetti -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, indicati come suoi cugini, in verità, non lo sarebbero e non avrebbero con lui alcun rapporto di parentela, trattandosi di fatali omonimie. Inoltre, la breve parentesi di socio nella società -OMISSIS-, consistita nella gestione di un bar a -OMISSIS-nel periodo 10 giugno 2017-8 febbraio 2018 - non varrebbe a fondare la sussistenza di una cointeressenza economica dell’appellante con la mafia presente nel mandamento jonico, mentre i rapporti con i signori -OMISSIS-, dipendenti del bar in epoche diverse, non sarebbero compatibili temporalmente col periodo di titolarità dell’attività da parte dell’appellante; dipoi, i numerosi contatti elencati con soggetti controindicati non troverebbero riscontro nei certificati dei casellari o sarebbero meramente estemporanei o legati all’attività professionale di tirocinante forense abilitato.
Col secondo motivo, l’appellante denuncia l’asserito errore commesso dalla Prefettura - e poi eventualmente dal TAR nel non ritenere per questo ex se illegittimo il provvedimento interdittivo - laddove avrebbe valorizzato inesistenti legami di sangue dell’appellante con la famiglia di ‘ndrangheta -OMISSIS-( -OMISSIS- ) e -OMISSIS-( -OMISSIS- ): sarebbe, infatti, comprovabile per tabulas l’assoluta incensuratezza dei genitori dell’appellante, in particolare del padre -OMISSIS-scambiato per un suo omonimo (lo -OMISSIS-), invece, gravemente colpito da pregiudizi penali; del pari, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-– ritenuti personaggi apicali della cosca -OMISSIS-e -OMISSIS-e indicati come cugini dell’appellante – non avrebbero invece con -OMISSIS- alcun legame di parentela, né alcuna relazione affettiva, di frequentazione o di cointeressenza.
Con il terzo e ultimo motivo l’appellante insiste per l’irripetibilità delle somme a dispetto dei provvedimenti della Regione Calabria, di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-, che avevano disposto revoche e decadenze contrattuali in conseguenza dell’emanazione dell’interdittiva.
4. – Il Ministero dell’interno si è costituito nel giudizio di appello per il tramite della difesa erariale e ha svolto motivati argomenti a sostegno della reiezione del gravame.
Si è costituito altresì il Comune di -OMISSIS- che ha posto l’accento, in chiave difensiva, sul carattere necessitato del recesso dall’atto di concessione in affitto di terreni agricoli sottoscritto in data 2 agosto 2016 con l’appellante.
5. – In occasione della discussione camerale per la trattazione della domanda cautelare, le parti hanno convenuto per l’abbinamento della trattazione al merito.
Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 10 aprile 2025 e conseguentemente incamerata per la decisione.
DIRITTO
1. – Si controverte di una informativa antimafia emessa a carico di una impresa individuale esercente la prevalente attività di coltivazione di semi oleosi in conseguenza di un composito quadro indiziario composto da relazioni parentali, cointeressenze economiche e frequentazioni con soggetti pregiudicati a valenza controindicante tali da rendere, secondo l’avviso della Prefettura di Reggio Calabria, più probabile che non il rischio di infiltrazione criminale di matrice ‘ndranghetista nelle scelte e negli indirizzi strategici dell’impresa. L’emanazione dell’interdittiva ha determinato, a cascata, le revoche di precedenti provvedimenti favorevoli adottati dal Comune di -OMISSIS-, dalla Regione Calabria e da ARCEA.
2. – La giurisprudenza amministrativa sulla materia della documentazione antimafia individua nell’informativa prefettizia la pietra angolare del diritto amministrativo della prevenzione nell’azione di contrasto delle infiltrazioni delle consorterie criminali nel tessuto socio-economico del Paese. Senza necessità di ripercorrere i capisaldi generali di inquadramento teorico e applicativo dell’istituto, il Collegio, nello scrutinare la fattispecie concreta, si soffermerà sull’intensità dell’onere motivazionale gravante sull’Autorità prefettizia in sede di emissione del provvedimento interdittivo, il quale, per i precipui effetti che sortisce sui rapporti amministrativi e contrattuali dell’operatore economico, si rivela particolarmente afflittivo per l’attività di impresa.
2.1. – L’impianto motivazionale dell’informazione antimafia deve fornire una rappresentazione complessiva degli elementi di permeabilità criminale che possono influire anche indirettamente sull'attività dell’impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso; il quadro indiziario dell'infiltrazione mafiosa, posto a base dell’informativa, deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del " più probabile che non ", il giudice amministrativo, chiamato a verificare l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste tenuto conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona specificamente dedotte a sostegno dell’adottato provvedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2018, n. 3506). Più in particolare, il sindacato del giudice sulla valutazione compiuta dall’autorità prefettizia di sussistenza del pericolo mafioso deve incentrarsi sull’atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall’autorità, come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale ma, piuttosto, l’esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell’attività economica del Paese. Infatti, gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri; tutto ciò comporta l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2025, n. 5079; Id., 7 ottobre 2024, n. 8052; Id., 3 luglio 2024, n. 5896; Id., 10 aprile 2024, n. 3263).
2.2. – Il sindacato giurisdizionale, pur dovendo valutare il giudizio prefettizio nella sua complessità, deve tuttavia tener conto di discrasie e inesattezze fattuali nella cornice di un ragionamento così sottile e delicato come il sillogismo indiziario a carattere inferenziale. Il pur ampio e comprensivo standard probatorio della cd. “probabilità cruciale” non può prescindere infatti da un compendio indiziario basato su una pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che corroborino cumulativamente la prognosi inferenziale sul rischio infiltrativo. Il venir meno di uno o più indizi, specie se centrali, comporta giocoforza il depotenziamento dell’intero ragionamento sillogistico con l’onere di rieditare la valutazione amministrativa apprezzandone l’incidenza sull’esito del giudizio prognostico, i cui esiti, come chiarito, sono severamente afflittivi per l’attività di impresa.
3. – Quanto alla rilevanza del rapporto parentale, si premette in diritto quanto segue.
3.1. – Il rapporto parentale è assurto a situazione sintomatica qualificata del rischio infiltrativo sin dalla sistematizzazione inaugurata dalla pronuncia Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, nell’ottica di un “ sistema di tassatività sostanziale ” che, sviluppando e completando le indicazioni legislative, ha messo al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale l’istituto dell’informativa antimafia, e la grave limitazione della libertà di impresa che ne deriva (così Corte cost. 29 gennaio 2020, n. 57). La giurisprudenza ha affermato che “ specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una « influenza reciproca » di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia', sicché in una ‘famiglia' mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del ‘capofamiglia' e dell'associazione ” (Cons. Stato, n. 1743/2016).
Nella pressoché costante elaborazione successiva si è confermata la rilevanza del rapporto parentale ai fini dell’emanazione dell'informazione antimafia solo nel caso in cui lo stesso, data la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una regia familiare ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 30 marzo 2023, n. 3285)
3.2. – Poste queste coordinate ermeneutiche e venendo al caso di specie, il Collegio rileva che nel caso di specie la Prefettura di Reggio Calabria, nel ravvisare il rischio di possibili situazioni di infiltrazione mafiosa a danno dell’impresa appellante, è incorsa in gravi e ripetuti travisamenti di persona, plausibilmente correlati a fatali omonimie, che privano di fondamento i rapporti parentali addotti dal Prefetto a base del sillogismo indiziario.
In primo luogo, va sottolineato il dato di fatto che i genitori di -OMISSIS- – differentemente dalle allegazioni dell’amministrazione - sono completamente incensurati come comprovato per tabulas dalla produzione nel fascicolo del giudizio di primo grado dei rispettivi certificati del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. Al riguardo il giudice di prime cure ha ritenuto di lasciare significativamente “ in disparte ” le controindicazioni addebitate ai genitori dell’imprenditore, e la stessa difesa erariale si è astenuta dal formulare una contestazione formale di tali circostanze di fatto limitandosi a contestarne l’incidenza dirimente sull’esito del giudizio prognostico (“ Son dunque da respingere tutte le difese avversarie volte a dimostrare che talune relazioni parentali e taluni dei precedenti penali dei soggetti variamente indicati nelle informative, non terrebbero conto di alcuni dettagli di fatto, idonei, secondo il ricorrente, a depotenziare il quadro indiziario ”) per poi trarre le proprie conclusioni prescindendo tout court da tali rilievi.
Del pari, non è contestato e può ritenersi pienamente provato che l’ulteriore legame parentale coi signori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-– ritenuti personaggi apicali della cosca -OMISSIS-( -OMISSIS- ) e -OMISSIS-( -OMISSIS- ), non è provato. Tali soggetti risultano indicati erroneamente come cugini dell’imprenditore, ma non è alcun provato legame di parentela, né alcuna relazione affettiva, e nemmeno di frequentazione o di cointeressenza. Di ciò dà pacificamente atto il primo giudice al punto 17 della decisione gravata laddove statuisce che non vi sarebbe alcun rapporto né di parentela diretta, né di frequentazione.
3.3. – Ne discende incontrovertibilmente che il contesto familiare dell’imprenditore, ben diversamente dagli assunti prefettizi, è scevro da elementi di controindicazione mafiosa, all’infuori degli incontestati precedenti criminali del fratello -OMISSIS-in materia di stupefacenti.
Tali carenze istruttorie sono da ritenersi pacifiche e non possono essere derubricate come ininfluenti nell’economia complessiva del sillogismo indiziario vuoi, in punto di principio, per il ridetto carattere unitario e sintetico dell’apprezzamento demandato all’Autorità prefettizia vuoi, in linea di fatto, per la centralità rivestita da tali specifici rapporti parentali nello schema sillogistico sviluppato in concreto relativamente alla permeabilità mafiosa dell’impresa appellante. Prova ne è che nella trama motivazionale del provvedimento i rapporti parentali si presentano, già in esordio, come alcuni dei pilastri portanti del sillogismo indiziario corroborando l’assunto che il titolare dell’impresa appellante sarebbe “ inserito in un contesto familiare intraneo e/o contiguo alla criminalità organizzata della zona di riferimento, in particolare alla famiglia di ‘ndrangheta -OMISSIS-(-OMISSIS-) e -OMISSIS-(-OMISSIS-) operante nel comune di -OMISSIS- e zone limitrofe ”.
In senso pressoché concorde lo stesso giudice di prime cure ha giudicato come non emendabile il provvedimento prefettizio “ stante la natura individuale dell’attività imprenditoriale interdetta e tenuto conto della peculiarità del contesto socio-economico di riferimento, in uno al ruolo cardine assunto dai legami familiari nell’archetipo della cd. cosca di ‘ndrangheta ”.
Orbene, tale assunto viene a cadere in conseguenza del comprovato travisamento dei ridetti rapporti parentali per via delle rilevate omonimie di tal ché la pregnanza sintomatica del compendio indiziario non può che esserne depotenziata col riflesso di inficiare la intera tenuta del giudizio prognostico, diversamente da quanto opinato dal primo giudice.
3.4. – Tanto basta, a parere del Collegio, per accogliere il secondo motivo di appello, espressamente centrato su tale grave e dirimente difetto istruttorio che vale ad inficiare l’intero sillogismo indiziario determinando la caducazione del provvedimento impugnato.
4. – Il venir meno per annullamento in sede giurisdizionale dell’interdittiva prefettizia si riverbera necessariamente sui provvedimenti di revoca, recesso e decadenza assunti a valle dal Comune di -OMISSIS-, dalla Regione Calabria e da -OMISSIS-– e impugnati col terzo motivo di appello -, i quali non possono che esserne travolti in forza della natura di atti dovuti e vincolati, consequenziali all’emanazione dell’interdittiva, secondo quanto previsto dell’art. 94, co. 2 d.lgs. n. 159/2011.
5. – Conclusivamente, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, in accoglimento del ricorso introduttivo, sono annullati i provvedimenti impugnati.
6. – La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati in prime cure.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.