TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1601/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1601/2025 R.G. promosso con ricorso in data 15 luglio 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Rossetti n 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Scaglianti del Foro di Ferrara
e nato a [...] il [...], residente in [...]
51, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Colombari del Foro di Ferrara RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 15 luglio 2025, e , premettendo Parte_1 Parte_2
che con sentenza di divorzio n. 754/2024 dell'11/07/2024, il Tribunale di Ferrara (pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con sentenza parziale n. 220/2022) disponeva definitivamente in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore Per_1
(oggi di anni 6), accogliendo l'indicazione della C.T.U. nominata, Dott.ssa circa Per_2
l'opportunità di tenere fermi il controllo dell'ASP ed il sostegno in favore dei genitori e del bambino
1 al fine di consentire un graduale riavvicinamento tra padre e figlio, ed il superamento dell'allora rilevato momento di rifiuto del secondo verso il primo, dando atto che ad oggi la conflittualità genitoriale si è del tutto sopita e la relazione di con il padre finalmente “normalizzata”, Per_1
evidenziato il disagio del minore nel continuare a recarsi presso l'ASP (segnatamente verso la frequentazione e il monitoraggio degli specialisti dei locali Servizi Sociali), domandavano la modifica della sentenza di divorzio n. 754/2024 nel senso di revocare “il controllo dell'ASP sui progressi in itinere ed il sostegno in favore di genitori e bambino nella fase di consolidamento della relazione con il padre”.
Il S.S. territorialmente competente trasmetteva in data 17 settembre 2025, su apposita richiesta del giudice relatore, una relazione di aggiornamento con la quale dava atto che dagli accertamenti svolti
“è emerso un quadro familiare caratterizzato dall'attenuazione della conflittualità di coppia che per lungo tempo è esistita;
entrambi i genitori hanno riportato la stanchezza di portare avanti tensioni e liti, riferendo la volontà di trovare accordi tramite i propri avvocati. Ad oggi i genitori hanno riferito di riuscire a mantenere contatti regolari e con toni adeguati nel superiore interesse del minore. In merito al rapporto tra il minore ed il padre, quest'ultimo ha riferito che durante l'estate 2025 hanno organizzato alcuni momenti di visita in presenza della madre che sono stati positivi e ben voluti anche dal minore. Il minore è inserito nel contesto scolastico della Scuola Primaria di Ostellato e nel Per_3
tempo libero frequenta contesti sportivi quali nuoto e jujitsu. Alla luce di quanto sopra esposto il
Servizio sociale rimanda al Tribunale la possibilità di valutare che i rapporti tra il padre ed il minore vengano gestiti in autonomia dagli esercenti la responsabilità genitoriale ed il Servizio rimane disponibile qualora dovesse insorgere nuovamente la necessità”.
Si ritiene, pertanto, che non sussistano ragioni ostative all'accoglimento della domanda spiegata congiuntamente dalle parti, in quanto non contraria all'interesse della prole, anzi adeguata alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia.
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La parziale modifica della sentenza di divorzio n. 754/2024 del Tribunale di Ferrara nel senso di revocare la parte in cui prevede “il controllo dell'ASP sui progressi in itinere ed il sostegno in favore di genitori e bambino nella fase di consolidamento della relazione con il padre”.
Si comunichi alle parti e al S.S. competente.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 1° ottobre 2025.
2 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1601/2025 R.G. promosso con ricorso in data 15 luglio 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Rossetti n 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Scaglianti del Foro di Ferrara
e nato a [...] il [...], residente in [...]
51, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Colombari del Foro di Ferrara RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 15 luglio 2025, e , premettendo Parte_1 Parte_2
che con sentenza di divorzio n. 754/2024 dell'11/07/2024, il Tribunale di Ferrara (pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con sentenza parziale n. 220/2022) disponeva definitivamente in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore Per_1
(oggi di anni 6), accogliendo l'indicazione della C.T.U. nominata, Dott.ssa circa Per_2
l'opportunità di tenere fermi il controllo dell'ASP ed il sostegno in favore dei genitori e del bambino
1 al fine di consentire un graduale riavvicinamento tra padre e figlio, ed il superamento dell'allora rilevato momento di rifiuto del secondo verso il primo, dando atto che ad oggi la conflittualità genitoriale si è del tutto sopita e la relazione di con il padre finalmente “normalizzata”, Per_1
evidenziato il disagio del minore nel continuare a recarsi presso l'ASP (segnatamente verso la frequentazione e il monitoraggio degli specialisti dei locali Servizi Sociali), domandavano la modifica della sentenza di divorzio n. 754/2024 nel senso di revocare “il controllo dell'ASP sui progressi in itinere ed il sostegno in favore di genitori e bambino nella fase di consolidamento della relazione con il padre”.
Il S.S. territorialmente competente trasmetteva in data 17 settembre 2025, su apposita richiesta del giudice relatore, una relazione di aggiornamento con la quale dava atto che dagli accertamenti svolti
“è emerso un quadro familiare caratterizzato dall'attenuazione della conflittualità di coppia che per lungo tempo è esistita;
entrambi i genitori hanno riportato la stanchezza di portare avanti tensioni e liti, riferendo la volontà di trovare accordi tramite i propri avvocati. Ad oggi i genitori hanno riferito di riuscire a mantenere contatti regolari e con toni adeguati nel superiore interesse del minore. In merito al rapporto tra il minore ed il padre, quest'ultimo ha riferito che durante l'estate 2025 hanno organizzato alcuni momenti di visita in presenza della madre che sono stati positivi e ben voluti anche dal minore. Il minore è inserito nel contesto scolastico della Scuola Primaria di Ostellato e nel Per_3
tempo libero frequenta contesti sportivi quali nuoto e jujitsu. Alla luce di quanto sopra esposto il
Servizio sociale rimanda al Tribunale la possibilità di valutare che i rapporti tra il padre ed il minore vengano gestiti in autonomia dagli esercenti la responsabilità genitoriale ed il Servizio rimane disponibile qualora dovesse insorgere nuovamente la necessità”.
Si ritiene, pertanto, che non sussistano ragioni ostative all'accoglimento della domanda spiegata congiuntamente dalle parti, in quanto non contraria all'interesse della prole, anzi adeguata alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia.
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La parziale modifica della sentenza di divorzio n. 754/2024 del Tribunale di Ferrara nel senso di revocare la parte in cui prevede “il controllo dell'ASP sui progressi in itinere ed il sostegno in favore di genitori e bambino nella fase di consolidamento della relazione con il padre”.
Si comunichi alle parti e al S.S. competente.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 1° ottobre 2025.
2 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
3