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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7888 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12983/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12983/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 19 giugno 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.352 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la quale domicilia alla Via A. Diaz n. 11
- Parte appellante
E
(c.f.: ), (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.to Gustavo Pugliese (c.f. del C.F._4 Foro di S. Maria Capua Vetere, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Santa
Maria Capua Vetere alla Piazza Adriano n. 27.
- Parte appellata
E
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, rapp.ta e difesa Controparte_2
in primo grado dall'avv. Michele Farina presso cui elettivamente domicilia.
-Parte appellata contumace
Oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo
PEC, il ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere
n. 13298/2020 R.G., recante il n. r.g. 1124/2024, notificata in data 08.05.2024, con cui il veniva condannato al risarcimento dei danni, nella misura di € 3.419,71, per Parte_1
le lesioni riportate a , all'epoca minorenne, in qualità di studente CP_1
dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria e Superiore “G. Marconi”, in occasione di un sinistro verificatosi in data 06/04/2017. Mediante tale pronuncia, veniva inoltre respinta la domanda di manleva nei confronti della per intervenuta Controparte_2
prescrizione.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado i genitori del minore deducevano che quest'ultimo era rimasto vittima di un'aggressione da parte di un altro alunno durante un viaggio di istruzione, subendo lesioni alla mano.
Con la gravata sentenza è stata affermata la responsabilità contrattuale dell'appellante , ciò all'esito del richiamo ai principi giurisprudenziali operanti Parte_1
in materia di lesioni provocate da alunno ad altro alunno nel corso dell'orario scolastico.
- 2 - In diritto, il ha eccepito la violazione e falsa Parte_1
applicazione degli artt. 1218, 2048, 2697 c.c. e 116 c.p.c., deducendo l'erroneità della sentenza gravata, ritenendo non ascrivibile la responsabilità dell'evento all'Amm.ne scolastica.
Ha sostenuto invero che, nell'ipotesi di danno c.d. etero-cagionato, ossia cagionato all'allievo dal fatto illecito di un altro allievo, non sussiste in capo all'Amministrazione convenuta la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., per l'omessa vigilanza da parte del personale scolastico.
Pertanto, l'appellante ha sostenuto che, nel caso di specie, la responsabilità dell'Amministrazione in epigrafe dovesse escluderso per assenza del nesso di causalità tra l'asserita omessa o imperfetta vigilanza e il danno, a causa della ricorrenza del caso fortuito.
Ha poi evidenziato le circostanze per cui, alla data del sinistro, l'alunno fosse quasi maggiorenne, e che i docenti avessero comunque provveduto a far sedere lontani i ragazzi sul pullman, una volta accortisi che l'alunno era particolarmente Per_1
irrequieto.
Costituitisi in giudizio, i sig.ri , e hanno Parte_2 CP_1 Parte_3
preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di appello, per la mancanza dei requisiti di legge, dell'esatta indicazione dei motivi di gravame e dell'indicazione delle parti della sentenza che si vorrebbero riformare.
Nel merito, gli appellati hanno impugnato le avverse pretese, ritenute infondate in fatto e in diritto, sostenendo che i docenti non abbiano posto in essere tutte le cautele possibili volte a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso, evidenziando che il dalle dichiarazioni rese dal teste, non era seduto accanto ai docenti, né gli era Per_1
stato impedito di prendere le proprie cose poste nella parte del pullman in cui era seduto . CP_1
- 3 - Con ordinanza del 19.06.2025, la causa è stata rimessa in decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
********
L'appello risulta infondato e deve essere, pertanto, rigettato per i motivi che seguono.
Esso prende le mosse dall'affermazione secondo cui “il caso in esame integra un'ipotesi di danno c.d. etero-cagionato, e cioè cagionato all'allievo dal fatto illecito di un altro allievo, non sussista in capo all'Amministrazione convenuta la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., ossia la responsabilità in capo al personale scolastico per non aver vigilato diligentemente sull'alunno/a al fine di evitare che quest'ultimo/a cagionasse danno a sé medesimo/a (Cass. Civ., sez. III, n. 3695/2016;
Cass. civ., sez. III, n.14701/2016; Cass. civ., sent. n. 3242 del 02/03/ 2012; Cass. civ. Ord.
n. 24835 del 24/11/2011; Cass. civ., sent. n. 9346 del 27/06/2002). Ne deriva, nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 2048 c.2 c.c.” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello).
In breve, secondo il la responsabilità ex art. 1218 cod.civ. è invocabile Parte_1
solo nel caso di danno autocagionato; nel caso, invece, di danno eterocagionato, cioè di danno cagionato all'allievo da altro allievo, il titolo di responsabilità invocabile sarebbe quello fondato sull'art. 2048, comma 2, cod.civ.
Il motivo è, sotto tale profilo, infondato.
Il Giudice di Pace, invero, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione che ritiene indubbia la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 cod.civ. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la sentenza n. 10516 del 28/04/2017, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità tanto dell'istituto scolastico quanto dell'insegnante «atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale
- 4 - consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di 'contatto sociale'.
Una volta collocato sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori - dev'essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell'insieme dei profili di doverosità che discendono - con riguardo, rispettivamente, all'istituto e al singolo insegnante - dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all'individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)».
Non sono meritevoli di accoglimento le argomentazioni dell'appellante che invoca la decisione a sezioni unite n. 9346/2002, perché essa non era volta a determinare se il danno cagionato dall'alunno ad altro alunno fosse da sottoporre o meno alla disciplina aquiliana piuttosto che a quella contrattuale, ma solo se la presunzione di responsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2048 cod.civ. fosse applicabile al danno autocagionato.
Escludendolo, la Corte non ha affatto negato l'ipotizzabilità di una responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per i danni che l'allievo cagioni ad altri allievi o a terzi, derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza gravante sulla scuola, tant'è che precisa e ribadisce che l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, compresa quella di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.
- 5 - Ed è principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che l'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica;
a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 4/10/2013, n.
22752; Cass. 15/2/2011, n. 3680).
Dello stesso avviso è anche la Corte di Appello di Napoli che, con la recentissima sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2175 del 2025, ha ribadito che “è giurisprudenza costante della Corte regolatrice la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno – sia autocagionato che eterocagionato - per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la decisione n. 10516 del 28 aprile
2017, condivisa dalla successiva n. 32377 dell'8 novembre 2021, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto per l'instaurazione del vincolo negoziale che consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione. Una volta collocato sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria in oggetto – dev'essere verificato l'adempimento degli obblighi di prestazione che, nella fattispecie, si indicano sia nella vigilanza degli alunni (realmente dipendente dalla loro età) sia della sicurezza e incolumità degli allievi nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica”.
- 6 - Non può, pertanto, condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui il Parte_1
sarebbe tenuto esclusivamente a fornire la prova del verificarsi di un caso fortuito che, come tale, interrompe il nesso di causalità tra l'asserita omessa o imperfetta vigilanza e il danno;
a dire dell'Avvocatura “il personale docente si libera dalla presunzione di responsabilità provando di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta – in relazione all'età e al normale grado di maturazione degli alunni – rilevando che di aver adottato in via preventiva misure idonee ad evitare una situazione di pericolo e deducendo che l'imprevedibilità e la repentinità dell'accaduto ha precluso qualsiasi intervento impeditivo. A questo proposito, com'è noto, la giurisprudenza ritiene che la presunzione di inadempimento è superabile con la prova che “l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante” (Cassazione civile, sez. III, 21.11.2017, n. 27572). I docenti, dunque, pur intervenendo tempestivamente al fine di sedare gli animi dei propri alunni, per prevenire danni
(separando gli alunni nel corso del viaggio di ritorno sull'autobus), non sono stati capaci di evitare l'accaduto a causa della repentinità dei loro movimenti, potendo semplicemente prestare i primi soccorsi”.
Quand'anche volesse interpretarsi l'assunto in oggetto quale affermazione di puntuale adempimento delle obbligazioni di vigilanza e controllo, esso non appare condivisibile proprio per l'elementare evidenza, puntualmente sottolineata dal Giudice di prime cure, che, all'esito del grave litigio intervenuto tra i due alunni coinvolti nella vicenda, doveva esser cura degli insegnanti, nell'ambito di una elementare valutazione volta a prevenire nuove occasioni di conflitto, evitare che gli stessi venissero nuovamente a contatto in occasione della discesa dall'autobus.
Non è condivisibile l'assunto del Ministero secondo cui “non vi è chi non veda che tale onere era stato assolto mediante la separata collocazione dei due sull'autobus e che, soprattutto, tale onere non si può spingere sino alla coartazione fisica dell'alunno
- 7 - impeditiva di qualsivoglia movimento;
tale potendo essere per assurdo l'unico modo per
“evitare un incontro tra il e il . CP_1 Per_1
Invero al fine di evitare il sinistro sarebbe stato sufficiente non già coartare fisicamente l'alunno aggressore, bensì, banalmente, allontanarlo dall'appellato (come correttamente fatto) e sorvegliarlo affinchè non si recasse nuovamente nella porzione del pulmann ove era stato fatto sistemare il , regolando, infine, la discesa degli CP_1
alunni dal pullman in modo da accertarsi che i due non venissero nuovamente in contatto, proprio al fine di evitare il ripetersi di un'occasione di provocazione.
L'età degli alunni coinvolti (17 anni) e gli atteggiamenti aggressivi già precedentemente manifestatisi, lungi dall'attenuare i doveri di sorveglianza, avrebbe, invero, dovuto consigliare un più accorto controllo degli stessi, semplicemente volto ad evitare nuovi contatti ed ad evitare aggressioni fisiche.
Va, infine, evidenziato come il ben avrebbe potuto (e dovuto) agire in Parte_1
regresso nei confronti dei genitori del minore per riversare su questi ultimi gli Per_2
effetti economici pregiudizievoli derivanti dalla sentenza di condanna.
Pienamente condivisibili appaiono, pertanto, gli argomenti difensivi svolti sul punto dagli appellati in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio come sopra declinato.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano in favore Parte_1
dell'appellato (unico soggetto legittimato a costituirsi nel giudizio di CP_1
gravame, atteso il raggiungimento della maggiore età) come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della lite e tenendo conto dell'attività difensiva svolta, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- 8 - Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 1124/2024 pubbl. il
07/05/2024;
• condanna l'appellante alla refusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese relative al giudizio di appello che si liquidano in euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per il presente appello incidentale.
Così deciso in Napoli il 22/9/2025
Il Giudice
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Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12983/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 19 giugno 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.352 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la quale domicilia alla Via A. Diaz n. 11
- Parte appellante
E
(c.f.: ), (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.to Gustavo Pugliese (c.f. del C.F._4 Foro di S. Maria Capua Vetere, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Santa
Maria Capua Vetere alla Piazza Adriano n. 27.
- Parte appellata
E
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, rapp.ta e difesa Controparte_2
in primo grado dall'avv. Michele Farina presso cui elettivamente domicilia.
-Parte appellata contumace
Oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo
PEC, il ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere
n. 13298/2020 R.G., recante il n. r.g. 1124/2024, notificata in data 08.05.2024, con cui il veniva condannato al risarcimento dei danni, nella misura di € 3.419,71, per Parte_1
le lesioni riportate a , all'epoca minorenne, in qualità di studente CP_1
dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria e Superiore “G. Marconi”, in occasione di un sinistro verificatosi in data 06/04/2017. Mediante tale pronuncia, veniva inoltre respinta la domanda di manleva nei confronti della per intervenuta Controparte_2
prescrizione.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado i genitori del minore deducevano che quest'ultimo era rimasto vittima di un'aggressione da parte di un altro alunno durante un viaggio di istruzione, subendo lesioni alla mano.
Con la gravata sentenza è stata affermata la responsabilità contrattuale dell'appellante , ciò all'esito del richiamo ai principi giurisprudenziali operanti Parte_1
in materia di lesioni provocate da alunno ad altro alunno nel corso dell'orario scolastico.
- 2 - In diritto, il ha eccepito la violazione e falsa Parte_1
applicazione degli artt. 1218, 2048, 2697 c.c. e 116 c.p.c., deducendo l'erroneità della sentenza gravata, ritenendo non ascrivibile la responsabilità dell'evento all'Amm.ne scolastica.
Ha sostenuto invero che, nell'ipotesi di danno c.d. etero-cagionato, ossia cagionato all'allievo dal fatto illecito di un altro allievo, non sussiste in capo all'Amministrazione convenuta la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., per l'omessa vigilanza da parte del personale scolastico.
Pertanto, l'appellante ha sostenuto che, nel caso di specie, la responsabilità dell'Amministrazione in epigrafe dovesse escluderso per assenza del nesso di causalità tra l'asserita omessa o imperfetta vigilanza e il danno, a causa della ricorrenza del caso fortuito.
Ha poi evidenziato le circostanze per cui, alla data del sinistro, l'alunno fosse quasi maggiorenne, e che i docenti avessero comunque provveduto a far sedere lontani i ragazzi sul pullman, una volta accortisi che l'alunno era particolarmente Per_1
irrequieto.
Costituitisi in giudizio, i sig.ri , e hanno Parte_2 CP_1 Parte_3
preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di appello, per la mancanza dei requisiti di legge, dell'esatta indicazione dei motivi di gravame e dell'indicazione delle parti della sentenza che si vorrebbero riformare.
Nel merito, gli appellati hanno impugnato le avverse pretese, ritenute infondate in fatto e in diritto, sostenendo che i docenti non abbiano posto in essere tutte le cautele possibili volte a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso, evidenziando che il dalle dichiarazioni rese dal teste, non era seduto accanto ai docenti, né gli era Per_1
stato impedito di prendere le proprie cose poste nella parte del pullman in cui era seduto . CP_1
- 3 - Con ordinanza del 19.06.2025, la causa è stata rimessa in decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
********
L'appello risulta infondato e deve essere, pertanto, rigettato per i motivi che seguono.
Esso prende le mosse dall'affermazione secondo cui “il caso in esame integra un'ipotesi di danno c.d. etero-cagionato, e cioè cagionato all'allievo dal fatto illecito di un altro allievo, non sussista in capo all'Amministrazione convenuta la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., ossia la responsabilità in capo al personale scolastico per non aver vigilato diligentemente sull'alunno/a al fine di evitare che quest'ultimo/a cagionasse danno a sé medesimo/a (Cass. Civ., sez. III, n. 3695/2016;
Cass. civ., sez. III, n.14701/2016; Cass. civ., sent. n. 3242 del 02/03/ 2012; Cass. civ. Ord.
n. 24835 del 24/11/2011; Cass. civ., sent. n. 9346 del 27/06/2002). Ne deriva, nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 2048 c.2 c.c.” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello).
In breve, secondo il la responsabilità ex art. 1218 cod.civ. è invocabile Parte_1
solo nel caso di danno autocagionato; nel caso, invece, di danno eterocagionato, cioè di danno cagionato all'allievo da altro allievo, il titolo di responsabilità invocabile sarebbe quello fondato sull'art. 2048, comma 2, cod.civ.
Il motivo è, sotto tale profilo, infondato.
Il Giudice di Pace, invero, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione che ritiene indubbia la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 cod.civ. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la sentenza n. 10516 del 28/04/2017, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità tanto dell'istituto scolastico quanto dell'insegnante «atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale
- 4 - consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di 'contatto sociale'.
Una volta collocato sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori - dev'essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell'insieme dei profili di doverosità che discendono - con riguardo, rispettivamente, all'istituto e al singolo insegnante - dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all'individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)».
Non sono meritevoli di accoglimento le argomentazioni dell'appellante che invoca la decisione a sezioni unite n. 9346/2002, perché essa non era volta a determinare se il danno cagionato dall'alunno ad altro alunno fosse da sottoporre o meno alla disciplina aquiliana piuttosto che a quella contrattuale, ma solo se la presunzione di responsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2048 cod.civ. fosse applicabile al danno autocagionato.
Escludendolo, la Corte non ha affatto negato l'ipotizzabilità di una responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per i danni che l'allievo cagioni ad altri allievi o a terzi, derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza gravante sulla scuola, tant'è che precisa e ribadisce che l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, compresa quella di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.
- 5 - Ed è principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che l'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica;
a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 4/10/2013, n.
22752; Cass. 15/2/2011, n. 3680).
Dello stesso avviso è anche la Corte di Appello di Napoli che, con la recentissima sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2175 del 2025, ha ribadito che “è giurisprudenza costante della Corte regolatrice la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno – sia autocagionato che eterocagionato - per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la decisione n. 10516 del 28 aprile
2017, condivisa dalla successiva n. 32377 dell'8 novembre 2021, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto per l'instaurazione del vincolo negoziale che consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione. Una volta collocato sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria in oggetto – dev'essere verificato l'adempimento degli obblighi di prestazione che, nella fattispecie, si indicano sia nella vigilanza degli alunni (realmente dipendente dalla loro età) sia della sicurezza e incolumità degli allievi nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica”.
- 6 - Non può, pertanto, condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui il Parte_1
sarebbe tenuto esclusivamente a fornire la prova del verificarsi di un caso fortuito che, come tale, interrompe il nesso di causalità tra l'asserita omessa o imperfetta vigilanza e il danno;
a dire dell'Avvocatura “il personale docente si libera dalla presunzione di responsabilità provando di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta – in relazione all'età e al normale grado di maturazione degli alunni – rilevando che di aver adottato in via preventiva misure idonee ad evitare una situazione di pericolo e deducendo che l'imprevedibilità e la repentinità dell'accaduto ha precluso qualsiasi intervento impeditivo. A questo proposito, com'è noto, la giurisprudenza ritiene che la presunzione di inadempimento è superabile con la prova che “l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante” (Cassazione civile, sez. III, 21.11.2017, n. 27572). I docenti, dunque, pur intervenendo tempestivamente al fine di sedare gli animi dei propri alunni, per prevenire danni
(separando gli alunni nel corso del viaggio di ritorno sull'autobus), non sono stati capaci di evitare l'accaduto a causa della repentinità dei loro movimenti, potendo semplicemente prestare i primi soccorsi”.
Quand'anche volesse interpretarsi l'assunto in oggetto quale affermazione di puntuale adempimento delle obbligazioni di vigilanza e controllo, esso non appare condivisibile proprio per l'elementare evidenza, puntualmente sottolineata dal Giudice di prime cure, che, all'esito del grave litigio intervenuto tra i due alunni coinvolti nella vicenda, doveva esser cura degli insegnanti, nell'ambito di una elementare valutazione volta a prevenire nuove occasioni di conflitto, evitare che gli stessi venissero nuovamente a contatto in occasione della discesa dall'autobus.
Non è condivisibile l'assunto del Ministero secondo cui “non vi è chi non veda che tale onere era stato assolto mediante la separata collocazione dei due sull'autobus e che, soprattutto, tale onere non si può spingere sino alla coartazione fisica dell'alunno
- 7 - impeditiva di qualsivoglia movimento;
tale potendo essere per assurdo l'unico modo per
“evitare un incontro tra il e il . CP_1 Per_1
Invero al fine di evitare il sinistro sarebbe stato sufficiente non già coartare fisicamente l'alunno aggressore, bensì, banalmente, allontanarlo dall'appellato (come correttamente fatto) e sorvegliarlo affinchè non si recasse nuovamente nella porzione del pulmann ove era stato fatto sistemare il , regolando, infine, la discesa degli CP_1
alunni dal pullman in modo da accertarsi che i due non venissero nuovamente in contatto, proprio al fine di evitare il ripetersi di un'occasione di provocazione.
L'età degli alunni coinvolti (17 anni) e gli atteggiamenti aggressivi già precedentemente manifestatisi, lungi dall'attenuare i doveri di sorveglianza, avrebbe, invero, dovuto consigliare un più accorto controllo degli stessi, semplicemente volto ad evitare nuovi contatti ed ad evitare aggressioni fisiche.
Va, infine, evidenziato come il ben avrebbe potuto (e dovuto) agire in Parte_1
regresso nei confronti dei genitori del minore per riversare su questi ultimi gli Per_2
effetti economici pregiudizievoli derivanti dalla sentenza di condanna.
Pienamente condivisibili appaiono, pertanto, gli argomenti difensivi svolti sul punto dagli appellati in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio come sopra declinato.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano in favore Parte_1
dell'appellato (unico soggetto legittimato a costituirsi nel giudizio di CP_1
gravame, atteso il raggiungimento della maggiore età) come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della lite e tenendo conto dell'attività difensiva svolta, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- 8 - Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 1124/2024 pubbl. il
07/05/2024;
• condanna l'appellante alla refusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese relative al giudizio di appello che si liquidano in euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per il presente appello incidentale.
Così deciso in Napoli il 22/9/2025
Il Giudice
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