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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16309/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Nicotra Fabio che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Gay Roberto che la rappresenta e difende in virtù di Parte_2 procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in OSASIO il 14/09/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OSASIO (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia: l'11/02/2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 28.4.2021 omologato dal Tribunale di Asti in data 13.05.2021.
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OSASIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, i quali assumeranno Per_1 di comune accordo le decisioni di maggior interesse afferenti la stessa ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione. La minore manterrà la collocazione anagrafica e dimora principale presso l'abitazione della madre, ovvero nella casa coniugale in OS (TO), Vicolo Grella, n. 3.
DISPONE che il padre potrà incontrare la figlia, salvo diversi accordi con la coaffidataria, quantomeno:
- un weekend ogni due dalle ore 17,00 del sabato alle 22,00 della domenica, riportando la figlia dalla madre, con possibilità, in caso di richiesta della madre e previo assenso del padre, di anticipare il periodo di permanenza con il padre al venerdì dalle ore 17,00, anziché dalle ore 17,00 del sabato, sempre riportando la figlia dalla madre entro le 22,00 della domenica;
- il martedì pomeriggio dalle ore 17,00 sino alle 22,00, riportando la figlia dalla madre;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio e così di seguito alternativamente (S. Natale 2024 con il padre) con impegno dei coniugi a far sì che la figlia trascorra, ad anni alterni, la cena della Vigilia di Natale con un genitore e il pranzo del 25 dicembre con l'altro;
- durante le vacanze pasquali metà giorni con la madre e l'altra metà con il padre, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni (Pasqua 2024 con il padre); - durante le vacanze estive la figlia trascorrerà un periodo di 21 giorni, anche suddivisi in due periodi distinti, con ciascun genitore in epoca da concordare entro il 31 maggio, precisando che, nell'ipotesi in cui entro tale ultimo termine sia solo uno dei due genitori a segnalare la propria disponibilità, il genitore a cui è stato comunicato il periodo adeguerà di conseguenza il proprio;
- la minore trascorrerà le ulteriori festività infrasettimanali ed eventuali “ponti” alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare/”postare” immagini della/con la figlia su alcun social network o comunque su qualsiasi applicazione Per_1 informatica di messaggistica (ad esempio WhatsApp o altre) o con qualsiasi altra forma e/o modalità, senza il consenso scritto dell'altro genitore;
ai predetti è esclusivamente consentito l'inserimento di fotografie della figlia sul proprio personale “stato” di WhatsApp. E' assolutamente vietato a Per_1 terzi soggetti -anche se conviventi con i genitori- pubblicare/”postare” immagini di/con su Per_1 alcun social network o comunque su qualsiasi applicazione informatica di messaggistica (ad esempio
WhatsApp o altre) o con qualsiasi altra forma e/o modalità.
DISPONE l'assegnazione alla SI.ra , unitamente alla figlia minore, dell'immobile già Parte_2 costituente casa coniugale di OS (TO), Vicolo Grella, n. 3, di cui è intestatario il SI. Parte_1
, con la precisazione che al SI. verrà consentito il regolare accesso al cortile del
[...] Pt_1 predetto immobile ed esclusivamente all'area adibita ad uso magazzino per la sua attività di artigiano edile;
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra potrà stipare la legna da ardere nella tettoia Pt_2 coperta esterna e adiacente all'area destinata a magazzino edile del SI. ; Pt_1
DÀ ATTO che il SI. si impegna ad asportare definitivamente tutti i beni mobili di Parte_1 sua esclusiva proprietà ancora presenti sia nel locale uso ufficio ubicato a piano terra della casa coniugale -il cui utilizzo era stato concesso al predetto in sede di separazione consensuale, mentre non lo sarà più dalla data del presente ricorso- sia nella cantina che nel garage facente parte dell'abitazione, con relativa restituzione del mazzo di chiavi dell'immobile già costituente casa coniugale di OS (TO), Vicolo Grella, n. 3, attualmente ancora in possesso del SI. , il tutto Pt_1 entro e non oltre 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso;
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. possa portare via seco il tagliaerba in uno con Pt_1 tutte le attrezzature e gli utensili utilizzati per la cura e la manutenzione del prato e giardino esterno e facente parte della casa coniugale dalla data del deposito del ricorso;
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. , entro il termine di giorni 15 dalla data del Pt_1 deposito del ricorso, provveda a sue spese allo spostamento del rubinetto utilizzato per l'irrigazione del prato e giardino, attualmente posizionato all'interno dell'area destinata a magazzino edile del SI. ; Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra provvederà, a proprie spese, alla sostituzione Pt_2 dell'attuale telecomando che consente l'apertura del portone del passo carraio e dei garages, con un nuovo telecomando che consentirà al SI. l'apertura del solo portone del passo carraio;
alla Pt_1 consegna del nuovo telecomando il SI. dovrà, contestualmente, restituire alla SI.ra Pt_1 Pt_2 quello attualmente in suo possesso;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese delle utenze domestiche siano interamente a carico della SI.ra , così come già stabilito in sede di separazione consensuale;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti concordano che i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimangano nella disponibilità esclusiva della SI.ra Pt_2
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'avrà con sé e che il SI. corrisponda alla SI.ra quale Per_1 Parte_1 Parte_2 concorso al mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 350,00, comprensivi dei buoni pasto scolastici, importo da versare entro il 5 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. corrisponde già detto importo sin dal Parte_1 mese di Dicembre 2023;
DISPONE che le parti ripartiscano fra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie medico-sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche per i figli, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Asti del 7/07/2017;
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra percepisca per intero l'assegno unico e Parte_2 che entrambi usufruiscano in pari misura delle detrazioni fiscali;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere, alla sottoscrizione dell'accordo, entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla hanno a richiedere e/o pretendere l'un l'altro a titolo di alimenti e/o mantenimento e dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale in sede di separazione consensuale e, salvo quanto ivi indicato previsto e concordato, di non aver nulla a pretendere l'un dall'altro per qualsiasi ragione o titolo;
DÀ ATTO che le parti si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto ed esprimono il proprio assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia che potrà Per_1 espatriare con ciascun genitore separatamente;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/03/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16309/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Nicotra Fabio che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Gay Roberto che la rappresenta e difende in virtù di Parte_2 procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in OSASIO il 14/09/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OSASIO (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia: l'11/02/2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 28.4.2021 omologato dal Tribunale di Asti in data 13.05.2021.
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OSASIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, i quali assumeranno Per_1 di comune accordo le decisioni di maggior interesse afferenti la stessa ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione. La minore manterrà la collocazione anagrafica e dimora principale presso l'abitazione della madre, ovvero nella casa coniugale in OS (TO), Vicolo Grella, n. 3.
DISPONE che il padre potrà incontrare la figlia, salvo diversi accordi con la coaffidataria, quantomeno:
- un weekend ogni due dalle ore 17,00 del sabato alle 22,00 della domenica, riportando la figlia dalla madre, con possibilità, in caso di richiesta della madre e previo assenso del padre, di anticipare il periodo di permanenza con il padre al venerdì dalle ore 17,00, anziché dalle ore 17,00 del sabato, sempre riportando la figlia dalla madre entro le 22,00 della domenica;
- il martedì pomeriggio dalle ore 17,00 sino alle 22,00, riportando la figlia dalla madre;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio e così di seguito alternativamente (S. Natale 2024 con il padre) con impegno dei coniugi a far sì che la figlia trascorra, ad anni alterni, la cena della Vigilia di Natale con un genitore e il pranzo del 25 dicembre con l'altro;
- durante le vacanze pasquali metà giorni con la madre e l'altra metà con il padre, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni (Pasqua 2024 con il padre); - durante le vacanze estive la figlia trascorrerà un periodo di 21 giorni, anche suddivisi in due periodi distinti, con ciascun genitore in epoca da concordare entro il 31 maggio, precisando che, nell'ipotesi in cui entro tale ultimo termine sia solo uno dei due genitori a segnalare la propria disponibilità, il genitore a cui è stato comunicato il periodo adeguerà di conseguenza il proprio;
- la minore trascorrerà le ulteriori festività infrasettimanali ed eventuali “ponti” alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare/”postare” immagini della/con la figlia su alcun social network o comunque su qualsiasi applicazione Per_1 informatica di messaggistica (ad esempio WhatsApp o altre) o con qualsiasi altra forma e/o modalità, senza il consenso scritto dell'altro genitore;
ai predetti è esclusivamente consentito l'inserimento di fotografie della figlia sul proprio personale “stato” di WhatsApp. E' assolutamente vietato a Per_1 terzi soggetti -anche se conviventi con i genitori- pubblicare/”postare” immagini di/con su Per_1 alcun social network o comunque su qualsiasi applicazione informatica di messaggistica (ad esempio
WhatsApp o altre) o con qualsiasi altra forma e/o modalità.
DISPONE l'assegnazione alla SI.ra , unitamente alla figlia minore, dell'immobile già Parte_2 costituente casa coniugale di OS (TO), Vicolo Grella, n. 3, di cui è intestatario il SI. Parte_1
, con la precisazione che al SI. verrà consentito il regolare accesso al cortile del
[...] Pt_1 predetto immobile ed esclusivamente all'area adibita ad uso magazzino per la sua attività di artigiano edile;
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra potrà stipare la legna da ardere nella tettoia Pt_2 coperta esterna e adiacente all'area destinata a magazzino edile del SI. ; Pt_1
DÀ ATTO che il SI. si impegna ad asportare definitivamente tutti i beni mobili di Parte_1 sua esclusiva proprietà ancora presenti sia nel locale uso ufficio ubicato a piano terra della casa coniugale -il cui utilizzo era stato concesso al predetto in sede di separazione consensuale, mentre non lo sarà più dalla data del presente ricorso- sia nella cantina che nel garage facente parte dell'abitazione, con relativa restituzione del mazzo di chiavi dell'immobile già costituente casa coniugale di OS (TO), Vicolo Grella, n. 3, attualmente ancora in possesso del SI. , il tutto Pt_1 entro e non oltre 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso;
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. possa portare via seco il tagliaerba in uno con Pt_1 tutte le attrezzature e gli utensili utilizzati per la cura e la manutenzione del prato e giardino esterno e facente parte della casa coniugale dalla data del deposito del ricorso;
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. , entro il termine di giorni 15 dalla data del Pt_1 deposito del ricorso, provveda a sue spese allo spostamento del rubinetto utilizzato per l'irrigazione del prato e giardino, attualmente posizionato all'interno dell'area destinata a magazzino edile del SI. ; Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra provvederà, a proprie spese, alla sostituzione Pt_2 dell'attuale telecomando che consente l'apertura del portone del passo carraio e dei garages, con un nuovo telecomando che consentirà al SI. l'apertura del solo portone del passo carraio;
alla Pt_1 consegna del nuovo telecomando il SI. dovrà, contestualmente, restituire alla SI.ra Pt_1 Pt_2 quello attualmente in suo possesso;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese delle utenze domestiche siano interamente a carico della SI.ra , così come già stabilito in sede di separazione consensuale;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti concordano che i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimangano nella disponibilità esclusiva della SI.ra Pt_2
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'avrà con sé e che il SI. corrisponda alla SI.ra quale Per_1 Parte_1 Parte_2 concorso al mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 350,00, comprensivi dei buoni pasto scolastici, importo da versare entro il 5 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. corrisponde già detto importo sin dal Parte_1 mese di Dicembre 2023;
DISPONE che le parti ripartiscano fra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie medico-sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche per i figli, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Asti del 7/07/2017;
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra percepisca per intero l'assegno unico e Parte_2 che entrambi usufruiscano in pari misura delle detrazioni fiscali;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere, alla sottoscrizione dell'accordo, entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla hanno a richiedere e/o pretendere l'un l'altro a titolo di alimenti e/o mantenimento e dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale in sede di separazione consensuale e, salvo quanto ivi indicato previsto e concordato, di non aver nulla a pretendere l'un dall'altro per qualsiasi ragione o titolo;
DÀ ATTO che le parti si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto ed esprimono il proprio assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia che potrà Per_1 espatriare con ciascun genitore separatamente;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/03/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.