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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/07/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 858/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CARACCIOLO FRANCESCA;
Ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PROVENZANO FRANCESCO;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.2.2025 e ritualmente notificato
, nella qualità di genitore di Parte_1 [...] conveniva in giudizio l' Persona_1 [...]
deducendo che, a seguito della Controparte_2 pubblicazione del bando del 19.4.2024 “Interventi Socio assistenziali in favore di persone in condizione di disabilità gravissima – Fondo non autosufficienza anno 2019” a favore dei familiari caregiver, aveva tempestivamente presentato domanda a favore del figlio minore, affetto da patologie gravissime.
Aggiungeva che a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie del 26.11.2024 la suddetta domanda era risultata esclusa ed il minore qualificato tra i “soggetti non idonei”, a causa di una asserita incompletezza della documentazione allegata alla domanda (attestazione ISEE in corso di validità).
Cont Dedotta l'erroneità della determinazione assunta dall' confermata anche a seguito di una nuova trasmissione della documentazione ritenuta mancante, la ricorrente concludeva chiedendo “Dichiarare che la minore è Persona_1 titolare dei requisiti sia oggettivi che soggettivi, per come indetti dal Bando, al fine di poter riconosciuto soggetto idoneo ad accedere al fondo di non autosufficienza anno 2019 a favore dei familiari caregiver;
Per l'effetto ordinare il pagamento di tutte somme previste a favore dei ricorrenti sino al soddisfacimento integrale, poiché l'esclusione al fondo è di esclusiva colpa e negligenza della resistente per CP_4 non aver valutato la documentazione prodotta”.
Si costituiva l' e in Controparte_2 via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario, nel merito deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva fissata per la discussione e la decisione all'udienza del 9.7.2025 e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni. Le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta Si Controparte_2 richiama una pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sez. VI, sentenza n. 2698 del 29 aprile 2022) da cui possono trarsi, a contrario per come di seguito indicato, argomenti dai quali risulta evidente che la fattispecie in esame rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo. “In via prioritaria va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal La stessa è fondata, CP_5 considerato che l'oggetto del presente contenzioso è la sola pretesa alla corretta liquidazione del quantum dovuto dal CP_6
a titolo di arretrati per l'assegno di cura già riconosciuto alla IG.ra , a seguito dell'istruttoria tecnica compiuta (e CP_5 non messa in discussione) e sulla base delle presupposte delibere e decreti regionali di riparto e assegnazione delle relative risorse. Il presente contenzioso non riguarda invero misure organizzative con le quali l'Amministrazione ha inteso regolare il servizio o ripartire i fondi, né la valutazione multidisciplinare della disabile o l'aggiornamento del progetto individuale e la rivalutazione della condizione della disabile, bensì solo la mancata liquidazione di quanto si ritiene dovuto al soggetto cui è già stato riconosciuto l'assegno di cura. Nel caso in questione, quindi, il diritto della ricorrente è già stato "conformato" e si controverte sulla mancata liquidazione del quantum dovuto, questione che attiene ad una fase meramente esecutiva che, secondo i criteri di riparto delineati dalla
Sezioni Unite della Cassazione, esula dalla giurisdizione di questo Tar, non venendo in questione la spendita di poteri autoritativi da parte dell'Amministrazione. Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione in materia (tra le altre cfr.
Cassaz. Sez. Un., ord. n. 20164 del 2020; n. 32416 del 2021; n.
20586 del 2008; n. 15377 del 2009), infatti, alla luce del noto arresto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2014, l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi va individuato avendo comunque riguardo alla circostanza che l'Amministrazione agisca o meno con la spendita di pubblici poteri (cfr. anche Tar
Napoli, sent. n. 5720 del 2020 su fattispecie analoga). Per cui, una volta che sia stato riconosciuto e già conformato, anche tenendo conto delle risorse disponibili, il diritto all'erogazione dell'assegno di cura a favore del disabile, le controversie attinenti al quantum da liquidare a tale titolo, riguardando una fase meramente esecutiva e non comportando la spendita di poteri autoritativi, restano estranee al perimetro della giurisdizione esclusiva e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario”. Nel caso esaminato dal TAR Campania la giurisdizione del Giudice Ordinario è stata affermata in ragione della circostanza che “il diritto della ricorrente è già stato
"conformato" e si controverte sulla mancata liquidazione del quantum dovuto, questione che attiene ad una fase meramente esecutiva”. Nel caso di specie, per contro, il diritto della parte ricorrente non è in alcun modo “conformato” e la questione controversa attiene all'esercizio del potere amministrativo, potere che si assume essere stato usato erroneamente ed illegittimamente Il riconoscimento della situazione soggettiva di cui si lamenta la lesione, necessariamente comporta una valutazione dell'esercizio di poteri discrezionali, che la P.A. convenuta è chiamata ad utilizzare ai fini di una verifica delle condizioni previste dal bando per l'inserimento nella graduatoria e la conseguente fruizione delle previste prestazioni assistenziali. Nell'art. 6 – Criteri per la formazione della graduatoria – del bando FNA 2019 è così previsto: “Al fine della formazione della graduatoria dovranno essere utilizzati i criteri di seguito indicati: Velocità di progressione della malattia e/o livello di cura ad alta complessità e con intensità elevata, includendo nelle suddette ipotesi, tra gli altri, ed in conformità a quanto previsto dal
D.M. 26 settembre 2016, i malati portatori di tracheo - peg e/o in ventilazione assistita e quelli in stato vegetativo puro
(ALLEGATO “A1” LINEE di indirizzo per la valutazione sanitaria);
• Situazione economica finanziaria del richiedente (valore ISEE più basso); • In ipotesi di parità di condizioni, verranno in soccorso l'esame delle condizioni ambientali e familiari del richiedente, nonché altri indicatori di disagio economico e
Cont sociale. A tal fine l' potrà utilizzare le schede sociali finalizzate alla valutazione delle condizioni socio – ambientali e familiari”. Indipendentemente dalla specifica ragione che ha
Cont condotto l' all'esclusione della parte ricorrente, è, allora, evidente che la formazione della graduatoria postula l'esercizio di poteri autoritativi e di una discrezionalità che non è solo tecnica ma anche amministrativa (“esame delle condizioni ambientali e familiari del richiedente, nonché altri indicatori di disagio economico e sociale”) la cui valutazione è, pertanto, riservata alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Deve, dunque, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 11.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino