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Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/09/2024, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio il giorno 6 giugno 2024, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 1665/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, nato a [...], il [...](C. F. n. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Armando Cipolletta (C. F. n. ) presso il cui CodiceFiscale_2
studio elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli, alla via Napoli n. 87, (comunicazioni presso il seguente indirizzo pec: ovvero al seguente n. di Email_1
telefax 081.742.2049 )
-appellante-
E
non costituita Controparte_1
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4888/2020, pubblicata il giorno 15.12.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 1.06.2021 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso istante al fine di ottenere la condanna dell al pagamento della somma di € 2.884,12, oltre interessi e rivalutazione Controparte_2 monetaria per l'incremento dell'attività lavorativa di assistenza ai malati ricoverati nella terapia del
1 dolore, nel periodo gennaio 2015-marzo 2016. Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto l'infondatezza della domanda in ragione del difetto di autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario.
Lamentava l'appellante l'erroneità della pronuncia del giudice di primo grado e ne chiedeva la riforma, con vittoria di spese di lite.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Con provvedimento del 2.02.2024 era disposto lo scardinamento del procedimento dal ruolo del e l'assegnazione al . Parte_2 Parte_3
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), si disponeva la trattazione cartolare del procedimento, sostituendosi l'udienza del
23.05.2024 con lo scambio di note scritte. Indi, preso atto dell'inerzia di parte, si disponeva il rinvio in prosieguo al 6.06.2024. All'esito, la causa era riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante abbia serbato una condotta inerte.
Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c. in data 23.06.2021 (in tempo utile rispetto all'udienza fissata in data 6.04.2023); sia dei decreti relativi ai rinvii d'ufficio che di quello di scardinamento e nuova assegnazione;
sia del decreto di trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) con rinvio al
23.05.2024 (comunicato il 15.04.2024), sia del rinvio ex art. 348 c.p.c. disposto all'esito dell'udienza del 23.05.2024 (comunicato il 24.05.2024) per mancato deposito delle note di parte appellante (con ordinanza con cui si faceva espresso avvertimento della possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti all'inerzia- non ha presentato le note di trattazione scritta, condotta che equivale all'assenza della parte nella prima udienza di discussione, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
2 Nulla sulle spese tenuto conto della mancata costituzione di parte appellata.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado;
3) da atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per entrambe le parti.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 6 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio il giorno 6 giugno 2024, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 1665/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, nato a [...], il [...](C. F. n. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Armando Cipolletta (C. F. n. ) presso il cui CodiceFiscale_2
studio elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli, alla via Napoli n. 87, (comunicazioni presso il seguente indirizzo pec: ovvero al seguente n. di Email_1
telefax 081.742.2049 )
-appellante-
E
non costituita Controparte_1
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4888/2020, pubblicata il giorno 15.12.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 1.06.2021 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso istante al fine di ottenere la condanna dell al pagamento della somma di € 2.884,12, oltre interessi e rivalutazione Controparte_2 monetaria per l'incremento dell'attività lavorativa di assistenza ai malati ricoverati nella terapia del
1 dolore, nel periodo gennaio 2015-marzo 2016. Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto l'infondatezza della domanda in ragione del difetto di autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario.
Lamentava l'appellante l'erroneità della pronuncia del giudice di primo grado e ne chiedeva la riforma, con vittoria di spese di lite.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Con provvedimento del 2.02.2024 era disposto lo scardinamento del procedimento dal ruolo del e l'assegnazione al . Parte_2 Parte_3
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), si disponeva la trattazione cartolare del procedimento, sostituendosi l'udienza del
23.05.2024 con lo scambio di note scritte. Indi, preso atto dell'inerzia di parte, si disponeva il rinvio in prosieguo al 6.06.2024. All'esito, la causa era riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante abbia serbato una condotta inerte.
Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c. in data 23.06.2021 (in tempo utile rispetto all'udienza fissata in data 6.04.2023); sia dei decreti relativi ai rinvii d'ufficio che di quello di scardinamento e nuova assegnazione;
sia del decreto di trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) con rinvio al
23.05.2024 (comunicato il 15.04.2024), sia del rinvio ex art. 348 c.p.c. disposto all'esito dell'udienza del 23.05.2024 (comunicato il 24.05.2024) per mancato deposito delle note di parte appellante (con ordinanza con cui si faceva espresso avvertimento della possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti all'inerzia- non ha presentato le note di trattazione scritta, condotta che equivale all'assenza della parte nella prima udienza di discussione, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
2 Nulla sulle spese tenuto conto della mancata costituzione di parte appellata.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado;
3) da atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per entrambe le parti.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 6 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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