Sentenza 8 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2019, n. 10271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10271 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2018 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG PERLA LORI per il rigetto del ricorso. L'avvocato VILLA PAOLA che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 5/06/2018, il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza con cui il 15/05/2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per reati (del 2016) ex artt.110 e 314 cod. pen. (capi 1, 8 e 12), ex artt. 61 n. 9, 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R n. 309/1990 (capo 2), ex artt. 61 n. 9, 110 e 368 cod. pen. (capo 3), ex artt. 61 n. 2, 110 e 479 cod. (capi 5, 6, 9, 1, 13, 14), ex artt. 81, comma 2, 110 e 323 cod. pen. (capi 11, 15), ex art. 319 (capo 16) a IM LI, maresciallo dei Carabinieri, nei cui confronti si procede anche ex artt. 110 e 606 cod. pen. (capo 4), come decritti nelle imputazioni provvisorie. Nel provvedimento del Tribunale si precisa che la ricostruzione dei fatti considerati nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari deriva dalla prosecuzione degli accertamenti che avevano condotto a emettere una precedente misura di custodia cautelare in carcere poi sostituita con gli arresti domiciliari.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di LI non si contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ma si chiede l'annullamento dell'ordinanza per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la necessità della custodia cautelare in carcere, deducendo, in particolare, che LI è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 6/0412017 poi sostituita il 2/05/2017 con gli arresti L domiciliari nell'ambito di un procedimento in cui è stato condannato e relativo a fatti posteriori rispetto a quelli per i quali si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo profilo, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha adeguatamente considerato che: LI ha interrotto le sue condotte solo a seguito della esecuzione della misura cautelare;
egli ha dato soltanto l'apparenza di una resipiscenza al fine di contenere gli esiti per lui negativi del giudizio;
il fatto che abbia già subito una condanna non elide il rischio di recidiva se si considerano le complicità che egli ha instaurato con altri militari, ricevendo profitti, in qualità di organizzatore di una rete criminale, anche in relazione a operazioni alle quali non ha partecipato.a Quanto secondo profilo, concernente la necessità della custodia cautelare in carcere, il Tribunale ha considerato che LI ha instaurato un clima di ritorsioni e può contare sulla "collaborazione di soggetti e forse colleghi non ancora compiutamente individuati al fine di avvicinare e indurre le parti offese ed ietti a ritrattare e a minimizzare i fatti" e, su questa base, ha non irragionevolmente argomentato che solo la custodia cautelare in carcere può impedire effettivamente contatti e accordi mentre sono ancora in corso le indagini per ricostruire i molteplici episodi delittuosi, per cui (anche se non risultano sue violazioni della misura degli arresti domiciliari applicata in altro procedimento in relazione a fatti successivi a quelli per i quali si procede) misure meno afflittive - anche per l'assenza di scrupoli che lo ha condotto a attuare condotte calunniose che hanno provocato condanne a pene detentive - non soddisfarebbero le esigenze del caso (p. 11-13).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma, 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 28/11/2018 Il Consigli