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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1825/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lorenzo
elettivamente domiciliato presso Comune Di San Lorenzo Comune 89069 San Lorenzo RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 274 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7559/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU per l'anno 2019 n. 274 del 14.12.2024 - Protocollo n. 9011 del 14.12.2024, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 27.12.2024 dal Comune di San Lorenzo (RC), relativo all'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019.
Parte ricorrente deduce l'erroneità dell'avviso, tenuto conto che la richiesta per gli immobili indicati in ricorso con il n. 3 (foglio 62 – particella 811 – sub 7 - rendita catastale € 194,19 – possesso 50%) e con il n. 4 (foglio 62 – particella 811 – sub 8 - rendita catastale € 194,19 – possesso 50%), formulata per 12 mesi, non è esatta;
infatti la ricorrente specifica che: l'immobile sito in Nominativo_1 foglio 62 – particella 811 – sub 7 - è stato venduto dalla ricorrente in data 10.09.2018; l'immobile sito in Nominativo_1 - foglio 62 – particella 811 – sub 8 è stato posseduto dalla ricorrente solo sino al 7.06.2019.
Quindi l'IMU non doveva essere versata per come rilevata e calcolata dal Comune, ma l'importo dovuto ammonta a € 974,29 (in luogo dei richiesti € 1.248,00).
Non si è costituito in giudizio il Comune di San Lorenzo.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, va in parte accolto.
Parte ricorrente, nella contumacia comunale, ha idoneamente dimostrato la dovutezza della minor somma (rispetto alla richiesta contenuta nell'avviso opposto) di € 974,29.
La diminuzione origina dalla dimostrata vendita del sub 7 nel 2018 e dal parziale possesso del sub 8 nel
2019, per cui l'avviso è parzialmente legittimo, decurtando la richiesta notificata alla contribuente fino alla somma effettivamente dovuta, prima indicata, pari a € 974,29.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente, per come indicato in motivazione, il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1825/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lorenzo
elettivamente domiciliato presso Comune Di San Lorenzo Comune 89069 San Lorenzo RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 274 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7559/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU per l'anno 2019 n. 274 del 14.12.2024 - Protocollo n. 9011 del 14.12.2024, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 27.12.2024 dal Comune di San Lorenzo (RC), relativo all'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019.
Parte ricorrente deduce l'erroneità dell'avviso, tenuto conto che la richiesta per gli immobili indicati in ricorso con il n. 3 (foglio 62 – particella 811 – sub 7 - rendita catastale € 194,19 – possesso 50%) e con il n. 4 (foglio 62 – particella 811 – sub 8 - rendita catastale € 194,19 – possesso 50%), formulata per 12 mesi, non è esatta;
infatti la ricorrente specifica che: l'immobile sito in Nominativo_1 foglio 62 – particella 811 – sub 7 - è stato venduto dalla ricorrente in data 10.09.2018; l'immobile sito in Nominativo_1 - foglio 62 – particella 811 – sub 8 è stato posseduto dalla ricorrente solo sino al 7.06.2019.
Quindi l'IMU non doveva essere versata per come rilevata e calcolata dal Comune, ma l'importo dovuto ammonta a € 974,29 (in luogo dei richiesti € 1.248,00).
Non si è costituito in giudizio il Comune di San Lorenzo.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, va in parte accolto.
Parte ricorrente, nella contumacia comunale, ha idoneamente dimostrato la dovutezza della minor somma (rispetto alla richiesta contenuta nell'avviso opposto) di € 974,29.
La diminuzione origina dalla dimostrata vendita del sub 7 nel 2018 e dal parziale possesso del sub 8 nel
2019, per cui l'avviso è parzialmente legittimo, decurtando la richiesta notificata alla contribuente fino alla somma effettivamente dovuta, prima indicata, pari a € 974,29.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente, per come indicato in motivazione, il ricorso e compensa le spese di giudizio.