Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22784/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PEDRAZZANI BARBARA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cremona C.so V. Emanuele II, n. 28
e
(c.f. ), con l'avv. PEDRAZZANI BARBARA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cremona C.so V. Emanuele II, n. 28
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Seniga in data 16/07/2006, trascritto in data 18/07/2006 nei registri dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 9, parte II, serie A;
2) dichiarare che la casa familiare sita in Alfianello alla Via Ignazio Pietta n. 3 di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà assegnata, completa degli elementi d'arredo che la costituiscono, Parte_2
alla Sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minorenni e , Parte_1 Per_1 Per_2
sino a quando anche uno solo dei figli continuerà a risiedervi;
3) dichiarare che i figli minori e , che formalmente risiederanno con la madre Per_1 Per_2
nell'abitazione sita in Alfianello alla Via Ignazio Pietta n.3, verranno affidati ad entrambi i genitori
In ogni caso il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sè i figli minori un pomeriggio infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, nonché un fine settimana ogni
15 giorni dal venerdì sera dalle ore 19.00 sino alle ore 20.00 della domenica sera, oltre a 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo delle vacanze estive. A questo proposito, i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente ogni anno e comunque entro il 31 maggio, il periodo di vacanze prescelto onde consentire una adeguata prenotazione delle ferie.
Per quanto riguarda i periodi delle vacanze natalizie e pasquali, i bambini trascorreranno ad anni alterni il Natale con l'uno e la Vigilia con l'altro dei genitori, anche secondo le tradizioni familiari, nonché metà della vacanza scolastica natalizia con un genitore e metà con l'altro e così pure nelle vacanze pasquali con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. I genitori concorderanno di volta in volta e per tempo il periodo prescelto.
4) dichiarare che il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento dei figli minori e , tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni Per_1 Per_2
mese la somma complessiva di Eu. 700,00 (Eu. 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Nonché provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie, comunque da documentare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'altro genitore a mezzo bonifico bancario. Sono da intendersi spese straordinarie:
Spese relative alla salute: senza preventivo accordo tra i genitori le visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante, tickets sanitari, logopedista presso centro mutuabile (previo accordo, invece, se con possibilità di miglior servizio se richiesto privatamente) farmaci omeopatici o particolari o prodotti per allergie ed intolleranze;
con preventivo accordo tra i genitori le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, servizi anche erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
Spese relative all'istruzione: senza preventivo accordo tra i genitori le tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, corsi di recupero e lezioni private se consigliate dalla scuola per difficoltà dei minori;
con preventivo accordo tra i genitori il materiale scolastico di particolare valore economico (ad es. strumento musicale, personal computer, strumenti elettronici..) che si rendesse necessario sulla base della scelta di indirizzo dell'istituto scolastico, lasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, alloggio presso la sede universitaria, corsi di specializzazione e master;
Spese per la custodia dei minori;
senza il preventivo accordo tra ì genitori le spese per il tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola nonché di custodia dei minori (baby-sitter); se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: senza il preventivo accordo dei genitori almeno una attività ricreativa/artistica o sportiva a scelta dei minori;
con preventivo accordo tra i «tenitori altre attività sportive o ricreative/artistiche oltre alla prima scelta dei minori, nonché pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Si precisa ulteriormente che nei casi di spese di importo consistente che richiedono il consenso di entrambi i genitori (per es spesa dentistica, montatura occhiali da vista), una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, gli stessi provvederanno congiuntamente al versamento della quota di spettanza di ciascuno rivolgendosi ognuno dei genitori direttamente al professionista così da essere entrambi informati circa le esigenze dei minori.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove previsto, non venga espresso entro 7 giorni dai ricevimento della presente della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
In caso di risposta negativa, la stessa dovrà essere comunicata per iscritto spiegandone le ragioni.
Rimangono ovviamente esclusi dalla necessità di preventivo accordo, i casi necessari, urgenti ed indifferibili.
5) dichiarare che l'assegno unico verrà percepito al 100% a favore della madre, presso la quale sono collocati i minori. Le detrazioni fiscali per figli a carico vengono ripartite nella misura del 50%
a favore di ciascun genitore e così pure le spese deducibili sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore nell'interesse dei figli minori.
6) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non richiedono nulla a titolo di mantenimento personale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 25.11.2024, e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Seniga (BS) il
16.7.2006, da cui erano nati i figli il 2.10.2008 e il 14.4.2012, premettendo che, dopo Per_1 Per_2
la comparizione delle parti in data 20.10.2020 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 26.10.2020 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte. Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2020), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Seniga (BS) il 16.7.2006, trascritto nel registro degli atti di Pt_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, parte II^, serie A, n. 9;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.