Art. 5.
Per le finalita' di cui all' articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403 , e' autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedera', entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Per le finalita' di cui all' articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403 , e' autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedera', entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .