Versione
6 giugno 1984
6 giugno 1984
Art. 5.
Per le finalita' di cui all' articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403 , e' autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedera', entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Per le finalita' di cui all' articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403 , e' autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedera', entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/2013, n. 9736Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente - Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere - Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 1038/2010 proposto da: RE RE CREDIT SERVICING S.P.A. 08360630159 in persona del proprio Direttore Generale Sig. MONTUSCHI STEFANO, UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A. 03656170960 in persona del Vicedirettore Generale Sig. VENTURINI ROBERTO, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 093391006 società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP PARIBAS S.A. PARIGI in …Leggi di più...
- necessità·
- sospensione del corso degli interessi anche per la quota dovuta dallo stato·
- cooperativa agricola·
- liquidazione coatta·
- concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 6 della legge n. 194 del 1984·
- credito agrario·
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