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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2024, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7558/2022
Promossa da
C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte 1 (c.f.
NANCY RAPISARDA, nel cui studio in Pedara ha eletto domicilio, via San Giuseppe, 32
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/8/2022 la ricorrente esponeva di aver presentato in data 31/8/2021
domanda n. 2038900900096 per conseguire l'assegno sociale, rilevando che, tuttavia, la stessa fosse stata rigettata dall' CP_1 con comunicazione del 2/9/2021 nella quale era stata addotta la seguente motivazione: "L'esiguo importo dell'assegno di mantenimento è assimilabile ad un atto volontario di rinuncia alla percezione del reddito". Esponeva altresì che, anche in sede di riesame, l'ente avesse confermato la precedente decisione di diniego e che, in data 9/11/2021, la stessa avesse proposto ricorso amministrativo avverso detto ultimo provvedimento, evidenziando la sussistenza in capo alla stessa di tutti i requisiti di legge ai fini del conseguimento della prestazione richiesta.
Rilevava che, a tutt'oggi, non fosse pervenuta alcuna decisione da parte del Comitato Provinciale e si dichiarava in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995, commi 6 e 7,
dettato in tema di assegno sociale, e pertanto di avere l'età prevista dalla norma, la cittadinanza e la residenza italiana e di non superare le soglie annuali di reddito previste dalla legge, dalle quali si presumesse lo stato di bisogno. Sul punto dichiarava di non possedere altro reddito se non quello costituito dall'assegno di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge, pari a complessivi euro
1.200,00 annui, come da certificazione rilasciata dall' Organizzazione_1 che allegava. Sosteneva
che l'esiguità dell'assegno di mantenimento non presupponesse l'assenza dello stato di bisogno economico, richiamando a conferma dei propri assunti pronunzie della Corte di Cassazione.
Precisava al riguardo che la somma stabilita come mantenimento fosse frutto di un accordo fra i coniugi in sede di separazione consensuale, al fine di contemperare contrapposti interessi e di evitare inutili contenziosi, e che detta somma non dovesse essere intesa come rinuncia alla percezione di un reddito né come mancanza dello stato di bisogno, con la conseguenza che l'CP_1
avrebbe dovuto riconoscerle il diritto alla prestazione assistenziale in oggetto. Chiedeva pertanto il riconoscimento del diritto all'assegno sociale a far tempo dalla domanda amministrativa e, dunque,
la condanna dell' CP_1 al pagamento in suo favore della suddetta prestazione, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre alla condanna alle spese.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, con memoria dell'11/11/2022 si costituiva in giudizio l'CP_1. L'ente chiedeva, in via preliminare, che fosse accertata l'eventuale decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 4 del d.l. n. 384/1992 conv. in legge n. 438/1992.
Esponeva che la pensione sociale prevista dall'art. 26 comma 1 della L. 153/1969 avesse poi assunto la denominazione di assegno sociale e che fosse stata regolamentata dall'art. 3, comma 6,
della legge n. 335/1995. Rilevava che la prestazione in parola dovesse essere riconosciuta a norma di legge a chi fosse in possesso del requisito anagrafico, di quello reddituale nonché della residenza continuativa in Italia per almeno dieci anni. Deduceva che, pertanto, fosse una prestazione economica in favore di chi si trovasse in condizioni disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che fosse concessa con carattere di provvisorietà, previa verifica annuale dei requisiti reddituali e di residenza. Con riferimento al caso di specie, rilevava che la domanda amministrativa fosse stata respinta per insussistenza dello stato di bisogno economico,
non comprovato;
deduceva sul punto che fosse stata accertato che l'ex coniuge percepisse redditi pensionistici rilevanti e che fosse trascorso un breve lasso di tempo fra l'approvazione delle condizioni di separazione e la presentazione della domanda di assegno sociale. Evidenziava che la prestazione in oggetto avesse natura assistenziale e che dovesse essere riconosciuta solo in favore di coloro che versassero in effettivo stato di bisogno, incompatibile con la rinuncia al mantenimento o con l'accettazione di un mantenimento meramente simbolico, come nel caso di specie in cui fosse stato previsto un importo non proporzionato ai redditi della ricorrente né a quelli percepiti dall'ex coniuge, titolare prima di stipendio statale e poi di prestazioni pensionistiche di importo rilevante per gli anni 2020 e 2021. Deduceva che nella specie non fosse stato comprovato lo stato di bisogno,
quale requisito necessario a norma di legge, ed evidenziava la natura meramente sussidiaria della prestazione, spettante solo in assenza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Insisteva pertanto nell'infondatezza della domanda sulla base di pronunce della giurisprudenza di merito che riportava. Invocava inoltre l'applicazione nella specie dei principi processualistici in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c., osservando che gravasse sulla parte che intendesse far valere il diritto l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa. Eccepiva al riguardo che la ricorrente non avesse provato la sussistenza dello stato di bisogno né degli altri requisiti previsti dalla normativa in esame, non essendo sufficiente sul piano probatorio la produzione delle certificazioni reddituali, trattandosi di documenti non idonei a provare lo stato di bisogno in quanto non dessero contezza del reddito percepibile con l'assegno di mantenimento.
Ribadiva pertanto che, nella specie, la determinazione in sede di separazione di un importo a titolo di mantenimento non commisurato agli effettivi mezzi di sostentamento equivalesse a riconoscimento dello stato di autosufficienza economica, con la conseguenza che la successiva richiesta di assegno sociale non potesse essere accolta. Chiedeva dunque che, previa verifica dell'eventuale decadenza dall'azione giudiziaria, fosse rigettato il ricorso siccome inammissibile ed infondato.
La ricorrente depositava note di trattazione, con le quali insisteva nella sussistenza dello stato di bisogno atteso il mancato superamento delle soglie annuali di reddito previste dalla legge, come da relativa agli anni 2020 e 2021. Sulla scorta di pronuncecertificazione dell' Organizzazione_1
della giurisprudenza di merito, osservava che nella specie assumesse rilievo unicamente il dato oggettivo della mancata percezione di un reddito, in quanto lo stato di bisogno devesse ritenersi presunto dal legislatore sulla base delle soglie reddituali. Evidenziava che nell'accordo di separazione non fosse presente alcuna dichiarazione di autosufficienza e che detto accordo fosse il risultato di una scelta conciliativa adottata dai coniugi per evitare contenziosi.
Con successive note del 23/11/2023 la ricorrente insisteva nella sussistenza di tutti i requisiti di legge osservando, quanto al contestato stato di bisogno, che non assumesse rilievo un reddito potenziale mai percepito quanto piuttosto lo stato di bisogno effettivo, risultante dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, secondo quanto previsto dal disposto normativo. Riportava quanto statuito di recente dalla Suprema Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento della prestazione, assumesse rilievo “la mera oggettività dello stato di bisogno, non rilevando né la colpevole causazione dello stesso né l'esistenza di ulteriori obbligati al mantenimento e/o agli alimenti”. Insisteva dunque nell'accoglimento del ricorso evidenziando che,
contrariamente a quanto sostenuto dall'ente resistente, la domanda di assegno sociale fosse stata presentata dopo ben tre anni dalla separazione.
Con provvedimento del 30/11/2023 veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della causa;
con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza del 20 marzo 2024 fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte, entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
*****
Va innanzitutto dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria sollevata dall' CP 1.
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 19
settembre 1992, 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, operante ratione temporis ed anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in legge 15 luglio 2011, n.
111, dispone quanto segue: "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo
1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma". Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultano agli stessi dovute. L' Controparte_2 è tenuto ad
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria". Ciò posto, si osserva che, come statuito di recente dal Tribunale di Cosenza con la sentenza n.
49/2021, alle controversie in materia di assegno sociale va applicato il termine di decadenza di tre anni.
Orbene, le vicende oggetto di causa sono le seguenti: la domanda amministrativa della ricorrente è
stata presentata all' CP_1 in data 31/8/2021; con provvedimento del 2/9/2021 oggi impugnato
1'CP_1 ha comunicato che non fosse stato possibile accogliere la domanda per il seguente motivo:
"L'esiguo importo dell'assegno di mantenimento è assimilabile ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito"; con nota del 17/9/2021, l'ente ha comunicato la conferma del precedente provvedimento di reiezione;
avverso detto ultimo provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo del 9/11/2021 sul quale non è intervenuta alcuna decisione da parte
Organizzazione_2 ; la stessa ha, infine, depositato il ricorso giudiziario innanzi all'intestato del
Tribunale in data 24/8/2022.
E' evidente, dunque, che al momento della proposizione dell'azione giudiziaria in data 24/8/2022
non fosse ancora decorso il termine di tre anni dalla presentazione della domanda amministrativa all' CP 1.
Ciò posto, l'oggetto del contendere si incentra sulla misura dell'assegno di mantenimento accettata dalla ricorrente in sede di separazione, allorquando la stessa ha sottoscritto un accordo di separazione che prevedeva l'obbligo di versamento in suo favore e a titolo di mantenimento di soli euro 100,00 mensili.
Ritiene l' CP_2 che la determinazione del suddetto importo, in quanto esiguo, equivalga ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito e, dunque, al riconoscimento di una situazione di
"autosufficienza economica”, impedendo di ravvisare nella specie lo stato di bisogno, considerato come requisito costitutivo della pretesa azionata.
Ed invero, come già anticipato, con nota del 2/9/2021 1'CP_1 ha comunicato che non fosse stato possibile accogliere la domanda per il seguente motivo: "L'esiguo importo dell'assegno di mantenimento è assimilabile ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito"; successivamente, con nota del 17/9/2021, l'ente ha comunicato la conferma del precedente provvedimento di reiezione, mantenendo immutata la propria posizione.
Or, quanto assunto dall'ente, sebbene accolto da parte della giurisprudenza di merito, non può
essere condiviso.
Occorre innanzitutto muovere dal dettato normativo.
L'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995 dispone che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia,
che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è
corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari,
per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi,
al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
In breve, la norma dispone che, a decorrere dall'1/1/1996, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato “assegno sociale".
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali,
nel caso di specie incontestate.
Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento o l'accettazione di un mantenimento non adeguato in sede di concorde richiesta di separazione, atteso che tali rinunce (totali o parziali) risultano molto spesso formulate per evitare l'alea delle spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso (in tal senso, si condivide quanto affermato da Trib. Vallo della Lucania, Sez. lavoro,
Sent., 17/09/2014).
Ciò premesso, sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza Cass. Sez. 6-
L, 09/07/2020, n. 14513 e, più di recente, con la sentenza Cass. Sez. L., 15/09/2021, n. 24954,
entrambe riportate nell'ordinanza Cass., Sez. 6, 26/07/2022, n. 23305, riguardanti fattispecie analoghe a quella in esame.
In particolare, come osservato da Cass. Sez.
6-L, n. 14513 del 2020, cit., “La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato di bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/1995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. (...) Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale,
quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. (...) In
definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo),
ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese".
Come ulteriormente chiarito da Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021, cit., "Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, 1. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.
La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguiti nell'anno solare di riferimento” dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito", aggiungendosi, assai incisivamente, che
"tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3,
comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32,
nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercè delle vischiosità dei rapporti familiari,
impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati".
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della prestazione, è la mera oggettività dello stato di bisogno, non rilevando né la colpevole causazione dello stesso né l'esistenza di ulteriori obbligati al mantenimento e/o agli alimenti (Cass. 13/3/2023,
n. 7235). Sulla scorta dei suindicati interventi giurisprudenziali, deve ritenersi erroneo il provvedimento dell' CP 1 che ha rigettato la domanda sul rilievo che l'accettazione, in sede di separazione, di un assegno di mantenimento non adeguato potesse equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valesse ad escludere la configurabilità del predetto requisito.
Né, alla luce di quanto detto, può assumere rilievo la circostanza evidenziata dall' CP_1 (cfr. modelli
730/2021 e 730/2022 riferiti all'ex coniuge, signor Persona 2 ), secondo cui detto ultimo fosse stato titolare di redditi rilevanti che derivassero prima dalla percezione di stipendio statale e poi da trattamento pensionistico erogato in suo favore.
Ne consegue che deve essere riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto all'ottenimento della prestazione invocata, in considerazione della prova dalla stessa offerta in ordine alla sussistenza del requisito anagrafico, di residenza (cfr. certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dal
Comune di Gravina di Catania) e reddituale (cfr. certificato dell' Organizzazione_1 di
insussistenza di redditi negli anni d'imposta 2020 e 2021).
Rileva inoltre nella specie la circostanza che, in sede di separazione, non sia stata resa alcuna dichiarazione di autosufficienza economica da parte della ricorrente (come si evince dal documento contenente l'accordo di separazione); si osserva ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, la domanda per il conseguimento della prestazione risulta presentata dopo tre anni (il
31/8/2021) rispetto al momento in cui è stata resa la dichiarazione di conferma delle condizioni di separazione (6/8/2018), ben potendosi presumere che, in quest'arco di tempo, la situazione economica della ricorrente per qualsiasi ragione potesse essere mutata.
Il ricorso è pertanto meritevole di accoglimento e l' CP_2 va condannato alla corresponsione dell'assegno sociale nella misura di legge, con i relativi accessori. Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia prima dei recenti interventi della Corte di Cassazione, si ritiene sussistano validi motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara il diritto della ricorrente all'ottenimento della prestazione invocata e, per l'effetto,
condanna l' CP_1 alla corresponsione della stessa nella misura di legge, con i relativi accessori;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 20 marzo 2024
Il Giudice Onorario Dott.ssa
Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7558/2022
Promossa da
C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte 1 (c.f.
NANCY RAPISARDA, nel cui studio in Pedara ha eletto domicilio, via San Giuseppe, 32
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/8/2022 la ricorrente esponeva di aver presentato in data 31/8/2021
domanda n. 2038900900096 per conseguire l'assegno sociale, rilevando che, tuttavia, la stessa fosse stata rigettata dall' CP_1 con comunicazione del 2/9/2021 nella quale era stata addotta la seguente motivazione: "L'esiguo importo dell'assegno di mantenimento è assimilabile ad un atto volontario di rinuncia alla percezione del reddito". Esponeva altresì che, anche in sede di riesame, l'ente avesse confermato la precedente decisione di diniego e che, in data 9/11/2021, la stessa avesse proposto ricorso amministrativo avverso detto ultimo provvedimento, evidenziando la sussistenza in capo alla stessa di tutti i requisiti di legge ai fini del conseguimento della prestazione richiesta.
Rilevava che, a tutt'oggi, non fosse pervenuta alcuna decisione da parte del Comitato Provinciale e si dichiarava in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995, commi 6 e 7,
dettato in tema di assegno sociale, e pertanto di avere l'età prevista dalla norma, la cittadinanza e la residenza italiana e di non superare le soglie annuali di reddito previste dalla legge, dalle quali si presumesse lo stato di bisogno. Sul punto dichiarava di non possedere altro reddito se non quello costituito dall'assegno di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge, pari a complessivi euro
1.200,00 annui, come da certificazione rilasciata dall' Organizzazione_1 che allegava. Sosteneva
che l'esiguità dell'assegno di mantenimento non presupponesse l'assenza dello stato di bisogno economico, richiamando a conferma dei propri assunti pronunzie della Corte di Cassazione.
Precisava al riguardo che la somma stabilita come mantenimento fosse frutto di un accordo fra i coniugi in sede di separazione consensuale, al fine di contemperare contrapposti interessi e di evitare inutili contenziosi, e che detta somma non dovesse essere intesa come rinuncia alla percezione di un reddito né come mancanza dello stato di bisogno, con la conseguenza che l'CP_1
avrebbe dovuto riconoscerle il diritto alla prestazione assistenziale in oggetto. Chiedeva pertanto il riconoscimento del diritto all'assegno sociale a far tempo dalla domanda amministrativa e, dunque,
la condanna dell' CP_1 al pagamento in suo favore della suddetta prestazione, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre alla condanna alle spese.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, con memoria dell'11/11/2022 si costituiva in giudizio l'CP_1. L'ente chiedeva, in via preliminare, che fosse accertata l'eventuale decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 4 del d.l. n. 384/1992 conv. in legge n. 438/1992.
Esponeva che la pensione sociale prevista dall'art. 26 comma 1 della L. 153/1969 avesse poi assunto la denominazione di assegno sociale e che fosse stata regolamentata dall'art. 3, comma 6,
della legge n. 335/1995. Rilevava che la prestazione in parola dovesse essere riconosciuta a norma di legge a chi fosse in possesso del requisito anagrafico, di quello reddituale nonché della residenza continuativa in Italia per almeno dieci anni. Deduceva che, pertanto, fosse una prestazione economica in favore di chi si trovasse in condizioni disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che fosse concessa con carattere di provvisorietà, previa verifica annuale dei requisiti reddituali e di residenza. Con riferimento al caso di specie, rilevava che la domanda amministrativa fosse stata respinta per insussistenza dello stato di bisogno economico,
non comprovato;
deduceva sul punto che fosse stata accertato che l'ex coniuge percepisse redditi pensionistici rilevanti e che fosse trascorso un breve lasso di tempo fra l'approvazione delle condizioni di separazione e la presentazione della domanda di assegno sociale. Evidenziava che la prestazione in oggetto avesse natura assistenziale e che dovesse essere riconosciuta solo in favore di coloro che versassero in effettivo stato di bisogno, incompatibile con la rinuncia al mantenimento o con l'accettazione di un mantenimento meramente simbolico, come nel caso di specie in cui fosse stato previsto un importo non proporzionato ai redditi della ricorrente né a quelli percepiti dall'ex coniuge, titolare prima di stipendio statale e poi di prestazioni pensionistiche di importo rilevante per gli anni 2020 e 2021. Deduceva che nella specie non fosse stato comprovato lo stato di bisogno,
quale requisito necessario a norma di legge, ed evidenziava la natura meramente sussidiaria della prestazione, spettante solo in assenza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Insisteva pertanto nell'infondatezza della domanda sulla base di pronunce della giurisprudenza di merito che riportava. Invocava inoltre l'applicazione nella specie dei principi processualistici in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c., osservando che gravasse sulla parte che intendesse far valere il diritto l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa. Eccepiva al riguardo che la ricorrente non avesse provato la sussistenza dello stato di bisogno né degli altri requisiti previsti dalla normativa in esame, non essendo sufficiente sul piano probatorio la produzione delle certificazioni reddituali, trattandosi di documenti non idonei a provare lo stato di bisogno in quanto non dessero contezza del reddito percepibile con l'assegno di mantenimento.
Ribadiva pertanto che, nella specie, la determinazione in sede di separazione di un importo a titolo di mantenimento non commisurato agli effettivi mezzi di sostentamento equivalesse a riconoscimento dello stato di autosufficienza economica, con la conseguenza che la successiva richiesta di assegno sociale non potesse essere accolta. Chiedeva dunque che, previa verifica dell'eventuale decadenza dall'azione giudiziaria, fosse rigettato il ricorso siccome inammissibile ed infondato.
La ricorrente depositava note di trattazione, con le quali insisteva nella sussistenza dello stato di bisogno atteso il mancato superamento delle soglie annuali di reddito previste dalla legge, come da relativa agli anni 2020 e 2021. Sulla scorta di pronuncecertificazione dell' Organizzazione_1
della giurisprudenza di merito, osservava che nella specie assumesse rilievo unicamente il dato oggettivo della mancata percezione di un reddito, in quanto lo stato di bisogno devesse ritenersi presunto dal legislatore sulla base delle soglie reddituali. Evidenziava che nell'accordo di separazione non fosse presente alcuna dichiarazione di autosufficienza e che detto accordo fosse il risultato di una scelta conciliativa adottata dai coniugi per evitare contenziosi.
Con successive note del 23/11/2023 la ricorrente insisteva nella sussistenza di tutti i requisiti di legge osservando, quanto al contestato stato di bisogno, che non assumesse rilievo un reddito potenziale mai percepito quanto piuttosto lo stato di bisogno effettivo, risultante dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, secondo quanto previsto dal disposto normativo. Riportava quanto statuito di recente dalla Suprema Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento della prestazione, assumesse rilievo “la mera oggettività dello stato di bisogno, non rilevando né la colpevole causazione dello stesso né l'esistenza di ulteriori obbligati al mantenimento e/o agli alimenti”. Insisteva dunque nell'accoglimento del ricorso evidenziando che,
contrariamente a quanto sostenuto dall'ente resistente, la domanda di assegno sociale fosse stata presentata dopo ben tre anni dalla separazione.
Con provvedimento del 30/11/2023 veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della causa;
con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza del 20 marzo 2024 fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte, entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
*****
Va innanzitutto dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria sollevata dall' CP 1.
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 19
settembre 1992, 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, operante ratione temporis ed anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in legge 15 luglio 2011, n.
111, dispone quanto segue: "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo
1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma". Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultano agli stessi dovute. L' Controparte_2 è tenuto ad
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria". Ciò posto, si osserva che, come statuito di recente dal Tribunale di Cosenza con la sentenza n.
49/2021, alle controversie in materia di assegno sociale va applicato il termine di decadenza di tre anni.
Orbene, le vicende oggetto di causa sono le seguenti: la domanda amministrativa della ricorrente è
stata presentata all' CP_1 in data 31/8/2021; con provvedimento del 2/9/2021 oggi impugnato
1'CP_1 ha comunicato che non fosse stato possibile accogliere la domanda per il seguente motivo:
"L'esiguo importo dell'assegno di mantenimento è assimilabile ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito"; con nota del 17/9/2021, l'ente ha comunicato la conferma del precedente provvedimento di reiezione;
avverso detto ultimo provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo del 9/11/2021 sul quale non è intervenuta alcuna decisione da parte
Organizzazione_2 ; la stessa ha, infine, depositato il ricorso giudiziario innanzi all'intestato del
Tribunale in data 24/8/2022.
E' evidente, dunque, che al momento della proposizione dell'azione giudiziaria in data 24/8/2022
non fosse ancora decorso il termine di tre anni dalla presentazione della domanda amministrativa all' CP 1.
Ciò posto, l'oggetto del contendere si incentra sulla misura dell'assegno di mantenimento accettata dalla ricorrente in sede di separazione, allorquando la stessa ha sottoscritto un accordo di separazione che prevedeva l'obbligo di versamento in suo favore e a titolo di mantenimento di soli euro 100,00 mensili.
Ritiene l' CP_2 che la determinazione del suddetto importo, in quanto esiguo, equivalga ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito e, dunque, al riconoscimento di una situazione di
"autosufficienza economica”, impedendo di ravvisare nella specie lo stato di bisogno, considerato come requisito costitutivo della pretesa azionata.
Ed invero, come già anticipato, con nota del 2/9/2021 1'CP_1 ha comunicato che non fosse stato possibile accogliere la domanda per il seguente motivo: "L'esiguo importo dell'assegno di mantenimento è assimilabile ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito"; successivamente, con nota del 17/9/2021, l'ente ha comunicato la conferma del precedente provvedimento di reiezione, mantenendo immutata la propria posizione.
Or, quanto assunto dall'ente, sebbene accolto da parte della giurisprudenza di merito, non può
essere condiviso.
Occorre innanzitutto muovere dal dettato normativo.
L'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995 dispone che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia,
che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è
corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari,
per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi,
al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
In breve, la norma dispone che, a decorrere dall'1/1/1996, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato “assegno sociale".
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali,
nel caso di specie incontestate.
Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento o l'accettazione di un mantenimento non adeguato in sede di concorde richiesta di separazione, atteso che tali rinunce (totali o parziali) risultano molto spesso formulate per evitare l'alea delle spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso (in tal senso, si condivide quanto affermato da Trib. Vallo della Lucania, Sez. lavoro,
Sent., 17/09/2014).
Ciò premesso, sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza Cass. Sez. 6-
L, 09/07/2020, n. 14513 e, più di recente, con la sentenza Cass. Sez. L., 15/09/2021, n. 24954,
entrambe riportate nell'ordinanza Cass., Sez. 6, 26/07/2022, n. 23305, riguardanti fattispecie analoghe a quella in esame.
In particolare, come osservato da Cass. Sez.
6-L, n. 14513 del 2020, cit., “La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato di bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/1995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. (...) Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale,
quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. (...) In
definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo),
ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese".
Come ulteriormente chiarito da Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021, cit., "Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, 1. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.
La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguiti nell'anno solare di riferimento” dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito", aggiungendosi, assai incisivamente, che
"tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3,
comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32,
nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercè delle vischiosità dei rapporti familiari,
impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati".
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della prestazione, è la mera oggettività dello stato di bisogno, non rilevando né la colpevole causazione dello stesso né l'esistenza di ulteriori obbligati al mantenimento e/o agli alimenti (Cass. 13/3/2023,
n. 7235). Sulla scorta dei suindicati interventi giurisprudenziali, deve ritenersi erroneo il provvedimento dell' CP 1 che ha rigettato la domanda sul rilievo che l'accettazione, in sede di separazione, di un assegno di mantenimento non adeguato potesse equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valesse ad escludere la configurabilità del predetto requisito.
Né, alla luce di quanto detto, può assumere rilievo la circostanza evidenziata dall' CP_1 (cfr. modelli
730/2021 e 730/2022 riferiti all'ex coniuge, signor Persona 2 ), secondo cui detto ultimo fosse stato titolare di redditi rilevanti che derivassero prima dalla percezione di stipendio statale e poi da trattamento pensionistico erogato in suo favore.
Ne consegue che deve essere riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto all'ottenimento della prestazione invocata, in considerazione della prova dalla stessa offerta in ordine alla sussistenza del requisito anagrafico, di residenza (cfr. certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dal
Comune di Gravina di Catania) e reddituale (cfr. certificato dell' Organizzazione_1 di
insussistenza di redditi negli anni d'imposta 2020 e 2021).
Rileva inoltre nella specie la circostanza che, in sede di separazione, non sia stata resa alcuna dichiarazione di autosufficienza economica da parte della ricorrente (come si evince dal documento contenente l'accordo di separazione); si osserva ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, la domanda per il conseguimento della prestazione risulta presentata dopo tre anni (il
31/8/2021) rispetto al momento in cui è stata resa la dichiarazione di conferma delle condizioni di separazione (6/8/2018), ben potendosi presumere che, in quest'arco di tempo, la situazione economica della ricorrente per qualsiasi ragione potesse essere mutata.
Il ricorso è pertanto meritevole di accoglimento e l' CP_2 va condannato alla corresponsione dell'assegno sociale nella misura di legge, con i relativi accessori. Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia prima dei recenti interventi della Corte di Cassazione, si ritiene sussistano validi motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara il diritto della ricorrente all'ottenimento della prestazione invocata e, per l'effetto,
condanna l' CP_1 alla corresponsione della stessa nella misura di legge, con i relativi accessori;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 20 marzo 2024
Il Giudice Onorario Dott.ssa
Carmela Letizia Formaggio