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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.13080 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. TEDESCHI ROBERTO per Parte_1
procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. TEDESCHI ROBERTO per Controparte_1
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.7.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1 i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2 la casa coniugale sita in Roma, via Giovanni Gemelli Careri n. 16, int. 8, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi di Parte_1 proprietà della stessa, avendo il marito già asportato tutti i propri mobili insieme ai propri effetti personali.
3 i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale avendo reciprocamente regolato tutti i rapporti.
4 i coniugi sono economicamente autosufficienti e, quindi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.”;
ritenuto che nulla osti alla ratifica delle condizioni concordate, con la specificazione che l'assegnazione della casa familiare alla moglie, in assenza di figli, va intesa quale mera attribuzione alla stessa del godimento esclusivo dell'immobile, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Ascoli Piceno il 21.09.2012, alle condizioni congiunte
[...]
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 57,
Parte 2, Serie C , Anno 2012);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.13080 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. TEDESCHI ROBERTO per Parte_1
procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. TEDESCHI ROBERTO per Controparte_1
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.7.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1 i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2 la casa coniugale sita in Roma, via Giovanni Gemelli Careri n. 16, int. 8, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi di Parte_1 proprietà della stessa, avendo il marito già asportato tutti i propri mobili insieme ai propri effetti personali.
3 i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale avendo reciprocamente regolato tutti i rapporti.
4 i coniugi sono economicamente autosufficienti e, quindi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.”;
ritenuto che nulla osti alla ratifica delle condizioni concordate, con la specificazione che l'assegnazione della casa familiare alla moglie, in assenza di figli, va intesa quale mera attribuzione alla stessa del godimento esclusivo dell'immobile, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Ascoli Piceno il 21.09.2012, alle condizioni congiunte
[...]
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 57,
Parte 2, Serie C , Anno 2012);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi