Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinari del Ministro degli affari esteri per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinari del Ministro degli affari esteri per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.