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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12217/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Anna ROSSINI e Irene C.F._1
FINARDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Ferrara, via Voltapaletto, n.15 e
nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Maurizio LAZZARI e C.F._2
WI EL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Bologna, via Farini, n. 28
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 5 settembre 2025.
pagina 1 di 3 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 4 settembre 1994 ad Argenta (FE). Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall' udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 30 aprile 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 2732/2024 pubblicata il 21 ottobre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Per_1 che lo stesso è maggiorenne. Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento in quanto le parti hanno dichiarato che lo stesso è economicamente autosufficiente. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata Parte_1
a Medicina (BO) il 5 novembre 1973 e nato ad [...] il 10 Parte_2 febbraio 1973, unitisi in matrimonio il 4 settembre 1994 ad Argenta (FE), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 41, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Argenta di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che le parti hanno dichiarato che il figlio, maggiorenne e convivente con la madre, è divenuto economicamente autonomo;
2) prende atto che le parti hanno concordato che, qualora volesse riprendere gli Per_1 studi universitari e si trovasse nella condizione di dover ridurre/sospendere il proprio impegno lavorativo, si impegneranno a supportarlo economicamente, corrispondendogli pagina 2 di 3 direttamente quanto necessario al suo sostentamento nonché a rimborsare nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie, purché previamente concordate e idoneamente documentate;
3) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Anna ROSSINI e Irene C.F._1
FINARDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Ferrara, via Voltapaletto, n.15 e
nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Maurizio LAZZARI e C.F._2
WI EL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Bologna, via Farini, n. 28
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 5 settembre 2025.
pagina 1 di 3 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 4 settembre 1994 ad Argenta (FE). Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall' udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 30 aprile 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 2732/2024 pubblicata il 21 ottobre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Per_1 che lo stesso è maggiorenne. Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento in quanto le parti hanno dichiarato che lo stesso è economicamente autosufficiente. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata Parte_1
a Medicina (BO) il 5 novembre 1973 e nato ad [...] il 10 Parte_2 febbraio 1973, unitisi in matrimonio il 4 settembre 1994 ad Argenta (FE), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 41, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Argenta di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che le parti hanno dichiarato che il figlio, maggiorenne e convivente con la madre, è divenuto economicamente autonomo;
2) prende atto che le parti hanno concordato che, qualora volesse riprendere gli Per_1 studi universitari e si trovasse nella condizione di dover ridurre/sospendere il proprio impegno lavorativo, si impegneranno a supportarlo economicamente, corrispondendogli pagina 2 di 3 direttamente quanto necessario al suo sostentamento nonché a rimborsare nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie, purché previamente concordate e idoneamente documentate;
3) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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