Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 14155 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. GIAISI ANGELA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. Adriana Giovanna Rizzo) CP_1
Resistente
◊
All'udienza del 28/02/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle
CP_ spese di giudizio in favore dell
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire del diritto alla pensione di inabilità (100
%) o, in subordine, all'assegno mensile di assistenza (74 %);
- premesso che il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
-premesso che, regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio, chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro attualmente in vigore.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese CP_1
delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di quest'ultimo.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
ammessa a godere del beneficio del gratuito patrocinio, liquidati come da separato decreto.
Dichiara che i convenuti non sono tenuti a rifondere le spese come sopra liquidate allo Stato
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28.2.2025
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro