TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/07/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14881/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANIZZA Parte_1 C.F._1 GIULIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PANIZZA GIULIA
ATTRICE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. (Bologna 19.12.1985) nei confronti di Parte_1 CP_1 ( 28.2.1989) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia e la
[...] CP_2 determinazione di un assegno di mantenimento per la loro bambina. Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio, sono genitori di (4.7.2013 – oggi 12 anni). Per_1 Dal ricorso 22.10.2024 Asserisce la ricorrente che la relazione ha avuto termine nel 2022, a causa del logorarsi del loro rapporto, con l'andare del tempo, a causa di continui litigi. Precisa che il partner ha sempre avuto un carattere aggressivo e litigioso (segno, a dire della donna, di immaturità), tanto da non avere mai svolto un vero ruolo paterno ed educativo nei confronti della figlia. Aggiunge che il ha, nel frattempo, intrapreso una nuova relazione affettiva con un'altra donna, CP_1 pur andando via da casa solo nel luglio 2023. Il padre assumerebbe atteggiamenti aggressivi e disinteressati verso la figlia, senza collaborare con la madre nella gestione di Per_1 pagina 1 di 6 La sostiene che tra i genitori vi era un accordo (scritto – cfr. doc. n.7) in virtù del quale il Parte_1 padre dovrebbe corrispondere alla madre, per il mantenimento della figlia, €.250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico spetterebbe alla madre al 100% (oggi ammontante a circa
€.190): nonostante l'accordo, il convenuto avrebbe omesso qualsivoglia contributo per il mantenimento della figlia. Conclude definendosi, allo stato, disoccupata. Chiede: l'affido super/esclusivo (o esclusivo) di un assegno per la figlia di €.300 oltre al 70% Per_1 delle spese straordinarie, la condanna al pagamento delle somme arretrate (secondo i termini dell'accordo stragiudiziale), con corresponsione dell'assegno unico interamente alla madre, non indica alcun calendario di visite del padre.
Il convenuto non si è costituito nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti. La notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, all'indirizzo (di cui al certificato di residenza del 18.2.2025) via Albertini Levante n.1 – Crevalcore – si è perfezionata per compiuta giacenza.
Proprio in conseguenza della sua mancata costituzione, la ricorrente si è poi limitata a depositare una sola ulteriore memoria (ex art.473-bis. 17 c.p.c.), nella quale ha sostanzialmente ribadito le sue posizioni già esposte avanzando altresì istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, la ricorrente – sentita personalmente
- ribadiva sostanzialmente le sue posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei propri atti di costituzione in giudizio.
Udienza 18.2.2025 Viene sentita la ricorrente:
<Non ho rapporti con lui da un po'. Lui ha lasciato la casa familiare nel luglio 2023, poi ci sono state sporadiche visite. Per messaggi io cerco di comunicare con lui, ma lui mi ha bloccato ovunque. Quando cerco di contattarlo per la bimba, devo contattare la sua nuova compagna, di cui ho il numero. La signora mi risponde: “poi ti faccio sapere” oppure “va bene, lo farò, quando posso” altre volte mi viene detto “no non lo faccio”. Il padre non ha visto la bambina da agosto 2023 fino al 04.02.24 – in quell'ultima occasione è stato un caso, perché eravamo a una festa di paese. Ci ha avvicinato la sua compagna e mi ha chiesto se il padre potesse vedere la figlia: io l'ho dovuta portare dal padre. Mia figlia non vuole vederlo, ma perché il padre non ha mai fatto niente per lei. Non so se è a conoscenza del procedimento. Il padre non versa nulla per la figlia. Sporadicamente mi versa l'assegno unico, che lui percepisce al 100%, sono circa 190 euro mensili. Ogni tanto me lo gira sulla Postepay, ma non è assiduo nei versamenti. È sempre la sua compagna che mi fa la ricarica. I versamenti sono altalenanti e sporadici. Quando abbiamo fatto richiesta di assegno unico, vivevamo ancora insieme, poi io non sapevo come muovermi. Io provo a dire a mia figlia di vedere il padre, ma lei non vuole, non se la sente e dice che il padre continua a non cercarla e quindi non vuole vedere. Quando il padre mi scrive se la figlia lo vuole sentire, io provo a chiederlo a nostra figlia, ma lei non vuole. Padre e figlia non si sentono nemmeno telefonicamente. Non sempre ottengo le firme che ci servirebbero: anche a scuola mi serviva la firma per un documento
– uno relativo al mezzo di trasporto che non è stato autorizzato dal padre e poi un'altra autorizzazione non firmata. Ho dovuto coinvolgere i Carabinieri per ottenere la firma. pagina 2 di 6 La scuola è consapevole del comportamento del padre e a volte accetta la sola firma della madre, altre volte invece no. Anche per fare la dichiarazione ISEE ho dovuto coinvolgere i carabinieri perché non voleva darmi i documenti. Lui lavora come elettricista, è un lavoro dipendente. Non so quanto guadagna. Vivo in affitto e pago un canone di 350 euro al mese. Il contratto è intestato a mio marito, con il quale convivo. Mi sono sposata nel novembre 2023 e abbiamo un'altra figlia di 15 mesi, . Io non lavoro.>> Per_2
Alla stessa udienza il giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.: Dichiarava la contumacia del convenuto e, in tema di provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.1 cpc, così provvedeva:
“Ritenuto che il convenuto non ha neppure ritirato l'atto notificatogli presso la sua residenza, così dimostrando totale disinteresse per la propria figlia, confermando, al momento, le allegazioni di cui al ricorso proposto dalla madre della minore;
ritenuto che
l'assenza pressoché totale nella vita della figlia (di 11 anni) da parte del padre rappresenta una grave carenza nell'esercizio della genitorialità;
ritenuto che
, al momento, non si hanno elementi più concreti circa le capacità di reddito del padre;
ritenuto che
in conseguenza delle odierne determinazioni in tema di affido della minore, l'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla madre: dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, anche riguardo ad ogni Per_1 decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.); dispone la sua collocazione presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre, da prendere di volta in volta e senza forzatura per la figlia;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.250,00 (centocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).”
Era, inoltre, affidato incarico al Servizio sociale territorialmente competente per un sostegno alla genitorialità, con particolare riferimento al padre, e per un eventuale supporto psicologico alla minore ove necessario, con termine fino per il deposito di una relazione sulla condizione della minore.
Istruita la causa, anche con accertamenti disposti d'ufficio sui redditi del convenuto (vista la presenza di una figlia minore), la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni della ricorrente. La minore non è stata sentita, in quanto ancora undicenne al momento. Le conclusioni della Parte_1 Come da ricorso introduttivo.
È anche pervenuta, nelle more, una relazione del servizio sociale incaricato dal giudice, che è di rilievo ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario. Una sua sintesi DE è stata certificata all'età di 9 anni in base alla L104, è seguita da neuropsichiatria infantile, nonostante ciò, è ben inserita nel contesto sociale. La madre pare affaticata nella gestione di non ricevendo dal padre alcun mantenimento e non Per_1 potendosi interfacciare con lui per trovare un accordo rispetto alla figlia.
pagina 3 di 6 Qualora il padre collaborasse, il Servizio potrebbe sostenerlo per favorire la ripresa dei rapporti con la figlia, rinforzandolo rispetto alle sue evidenti fragilità. I contenuti che lo mettono in difficoltà non sembrano essere legati alle questioni economiche (ad esempio il mancato mantenimento della figlia), quanto piuttosto alle richieste materne di dare a più attenzioni. Per_1
L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori). Nel caso in esame, il disinteresse del padre per la figlia è palese: egli la vede solo sporadicamente e non si interessa di lei, neppure dal punto di vista economico. Nella presente situazione, inoltre, tutte le scelte per le necessità di vita di non possono che essere prese in totale autonomia dalla madre: Per_1 da quelle inerenti la salute, a quelle riguardanti la scuola (per considerare solo quelle più impellenti), rispetto alle quali il solo affido esclusivo non consentirebbe alla madre di poter agire liberamente. È meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda di affido c.d. “super-esclusivo”: esattamente trattandosi di affido esclusivo rafforzato, comprendendo anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (ai sensi degli artt.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.). Lo stesso servizio sociale ha evidenziato come, se il padre si attivasse in qualche modo
Il collocamento della figlia non può che essere confermato presso la madre, secondo una situazione già esistente e consolidatasi. Le visite del padre possono essere previste solo se lo stesso si attiverà, in accordo con la madre, al momento senza pernotto, non essendoci ancora mai stato. Gli aspetti economici La ricorrente asserisce di non lavorare: oggi si è sposata, per cui si deve ritenere sia essenzialmente mantenuta dal marito. La casa in cui vive il nuovo nucleo familiare è condotta in locazione con contratto intestato a suo marito.
Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Il Giudice, essendo rimasto contumace il convenuto, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri di ufficio, in presenza di un minore, per verificare eventuali capacità economiche del padre, autorizzando la parte ricorrente a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps eventuali posizioni contributive o lavorative del convenuto. Si è così appreso che ha capacità lavorative. Dalla documentazione acquisita è, infatti, CP_1 risultato: CU 2021 = lavoro subordinato a tempo indeterminato, al mese netti circa €.1.000 (gg.334) CU 2022 = lavoro subordinato a tempo indeterminato, al mese netti circa €.
1.000 al mese (gg.365) CU 2023 = lavoro subordinato a tempo indeterminato (gg.59) tot. €.1.600 (circa) Mod.730/24 = al mese netti circa €.
1.215 CU 2025 = lavoro subordinato a tempo determinato (gg.47) tot. €.1.380 (circa)
pagina 4 di 6 Pertanto, considerato che il suo rapporto con la bambina, in termini di frequentazione, è quasi inesistente, l'assegno per il mantenimento della figlia minore a favore del genitore collocatario, si può determinare – considerando l'età della figlia della coppia, le capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore – in €.250 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In conseguenza all'affido esclusivo (rafforzato) l'assegno unico sarà percepito dalla madre al 100%. Sulla domanda relativa agli arretrati Ad avviso del Collegio la domanda non è fondata. La ricorrente ha depositato copia di una scrittura privata sulla quale fonda la sua domanda (cfr. doc. n.7). Ai sensi dell'art.215, 1° co., n.1) c.p.c., la scrittura privata prodotta dalla ricorrente (doc.7) si deve intendere riconosciuta, stante la contumacia del convenuto. L'assenza di data non ne limita il valore probatorio, potendosi la data provata con qualsiasi mezzo. Nella fattispecie, si comprende come una indicazione temporale certa rivesta rilevanza in relazione alla domanda della ricorrente di corresponsione di arretrati per il mantenimento della figlia. Ebbene, al riguardo nessun elemento neppure presuntivo è stato fornito dalla , sulla quale incombeva il relativo onere probatorio. Parte_1 La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si è opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione indeterminabile - complessità bassa, valore minimo (vista la semplicità della causa e la mancata costituzione del convenuto); non c'è stata discussione (con redazione di atti).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.) dispone la sua collocazione presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre, da prendere di volta in volta e senza forzatura per la figlia;
affida incarico al servizio sociale per favorire una progressiva ripresa dei rapporti padre-figlia, con un percorso di sostegno alla genitorialità e, se necessario, un supporto psicologico per la bambina;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.250,00 (centocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo pagina 5 di 6 esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.2.356,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi anche al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 18.7.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14881/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANIZZA Parte_1 C.F._1 GIULIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PANIZZA GIULIA
ATTRICE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. (Bologna 19.12.1985) nei confronti di Parte_1 CP_1 ( 28.2.1989) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia e la
[...] CP_2 determinazione di un assegno di mantenimento per la loro bambina. Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio, sono genitori di (4.7.2013 – oggi 12 anni). Per_1 Dal ricorso 22.10.2024 Asserisce la ricorrente che la relazione ha avuto termine nel 2022, a causa del logorarsi del loro rapporto, con l'andare del tempo, a causa di continui litigi. Precisa che il partner ha sempre avuto un carattere aggressivo e litigioso (segno, a dire della donna, di immaturità), tanto da non avere mai svolto un vero ruolo paterno ed educativo nei confronti della figlia. Aggiunge che il ha, nel frattempo, intrapreso una nuova relazione affettiva con un'altra donna, CP_1 pur andando via da casa solo nel luglio 2023. Il padre assumerebbe atteggiamenti aggressivi e disinteressati verso la figlia, senza collaborare con la madre nella gestione di Per_1 pagina 1 di 6 La sostiene che tra i genitori vi era un accordo (scritto – cfr. doc. n.7) in virtù del quale il Parte_1 padre dovrebbe corrispondere alla madre, per il mantenimento della figlia, €.250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico spetterebbe alla madre al 100% (oggi ammontante a circa
€.190): nonostante l'accordo, il convenuto avrebbe omesso qualsivoglia contributo per il mantenimento della figlia. Conclude definendosi, allo stato, disoccupata. Chiede: l'affido super/esclusivo (o esclusivo) di un assegno per la figlia di €.300 oltre al 70% Per_1 delle spese straordinarie, la condanna al pagamento delle somme arretrate (secondo i termini dell'accordo stragiudiziale), con corresponsione dell'assegno unico interamente alla madre, non indica alcun calendario di visite del padre.
Il convenuto non si è costituito nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti. La notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, all'indirizzo (di cui al certificato di residenza del 18.2.2025) via Albertini Levante n.1 – Crevalcore – si è perfezionata per compiuta giacenza.
Proprio in conseguenza della sua mancata costituzione, la ricorrente si è poi limitata a depositare una sola ulteriore memoria (ex art.473-bis. 17 c.p.c.), nella quale ha sostanzialmente ribadito le sue posizioni già esposte avanzando altresì istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, la ricorrente – sentita personalmente
- ribadiva sostanzialmente le sue posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei propri atti di costituzione in giudizio.
Udienza 18.2.2025 Viene sentita la ricorrente:
<Non ho rapporti con lui da un po'. Lui ha lasciato la casa familiare nel luglio 2023, poi ci sono state sporadiche visite. Per messaggi io cerco di comunicare con lui, ma lui mi ha bloccato ovunque. Quando cerco di contattarlo per la bimba, devo contattare la sua nuova compagna, di cui ho il numero. La signora mi risponde: “poi ti faccio sapere” oppure “va bene, lo farò, quando posso” altre volte mi viene detto “no non lo faccio”. Il padre non ha visto la bambina da agosto 2023 fino al 04.02.24 – in quell'ultima occasione è stato un caso, perché eravamo a una festa di paese. Ci ha avvicinato la sua compagna e mi ha chiesto se il padre potesse vedere la figlia: io l'ho dovuta portare dal padre. Mia figlia non vuole vederlo, ma perché il padre non ha mai fatto niente per lei. Non so se è a conoscenza del procedimento. Il padre non versa nulla per la figlia. Sporadicamente mi versa l'assegno unico, che lui percepisce al 100%, sono circa 190 euro mensili. Ogni tanto me lo gira sulla Postepay, ma non è assiduo nei versamenti. È sempre la sua compagna che mi fa la ricarica. I versamenti sono altalenanti e sporadici. Quando abbiamo fatto richiesta di assegno unico, vivevamo ancora insieme, poi io non sapevo come muovermi. Io provo a dire a mia figlia di vedere il padre, ma lei non vuole, non se la sente e dice che il padre continua a non cercarla e quindi non vuole vedere. Quando il padre mi scrive se la figlia lo vuole sentire, io provo a chiederlo a nostra figlia, ma lei non vuole. Padre e figlia non si sentono nemmeno telefonicamente. Non sempre ottengo le firme che ci servirebbero: anche a scuola mi serviva la firma per un documento
– uno relativo al mezzo di trasporto che non è stato autorizzato dal padre e poi un'altra autorizzazione non firmata. Ho dovuto coinvolgere i Carabinieri per ottenere la firma. pagina 2 di 6 La scuola è consapevole del comportamento del padre e a volte accetta la sola firma della madre, altre volte invece no. Anche per fare la dichiarazione ISEE ho dovuto coinvolgere i carabinieri perché non voleva darmi i documenti. Lui lavora come elettricista, è un lavoro dipendente. Non so quanto guadagna. Vivo in affitto e pago un canone di 350 euro al mese. Il contratto è intestato a mio marito, con il quale convivo. Mi sono sposata nel novembre 2023 e abbiamo un'altra figlia di 15 mesi, . Io non lavoro.>> Per_2
Alla stessa udienza il giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.: Dichiarava la contumacia del convenuto e, in tema di provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.1 cpc, così provvedeva:
“Ritenuto che il convenuto non ha neppure ritirato l'atto notificatogli presso la sua residenza, così dimostrando totale disinteresse per la propria figlia, confermando, al momento, le allegazioni di cui al ricorso proposto dalla madre della minore;
ritenuto che
l'assenza pressoché totale nella vita della figlia (di 11 anni) da parte del padre rappresenta una grave carenza nell'esercizio della genitorialità;
ritenuto che
, al momento, non si hanno elementi più concreti circa le capacità di reddito del padre;
ritenuto che
in conseguenza delle odierne determinazioni in tema di affido della minore, l'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla madre: dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, anche riguardo ad ogni Per_1 decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.); dispone la sua collocazione presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre, da prendere di volta in volta e senza forzatura per la figlia;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.250,00 (centocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).”
Era, inoltre, affidato incarico al Servizio sociale territorialmente competente per un sostegno alla genitorialità, con particolare riferimento al padre, e per un eventuale supporto psicologico alla minore ove necessario, con termine fino per il deposito di una relazione sulla condizione della minore.
Istruita la causa, anche con accertamenti disposti d'ufficio sui redditi del convenuto (vista la presenza di una figlia minore), la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni della ricorrente. La minore non è stata sentita, in quanto ancora undicenne al momento. Le conclusioni della Parte_1 Come da ricorso introduttivo.
È anche pervenuta, nelle more, una relazione del servizio sociale incaricato dal giudice, che è di rilievo ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario. Una sua sintesi DE è stata certificata all'età di 9 anni in base alla L104, è seguita da neuropsichiatria infantile, nonostante ciò, è ben inserita nel contesto sociale. La madre pare affaticata nella gestione di non ricevendo dal padre alcun mantenimento e non Per_1 potendosi interfacciare con lui per trovare un accordo rispetto alla figlia.
pagina 3 di 6 Qualora il padre collaborasse, il Servizio potrebbe sostenerlo per favorire la ripresa dei rapporti con la figlia, rinforzandolo rispetto alle sue evidenti fragilità. I contenuti che lo mettono in difficoltà non sembrano essere legati alle questioni economiche (ad esempio il mancato mantenimento della figlia), quanto piuttosto alle richieste materne di dare a più attenzioni. Per_1
L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori). Nel caso in esame, il disinteresse del padre per la figlia è palese: egli la vede solo sporadicamente e non si interessa di lei, neppure dal punto di vista economico. Nella presente situazione, inoltre, tutte le scelte per le necessità di vita di non possono che essere prese in totale autonomia dalla madre: Per_1 da quelle inerenti la salute, a quelle riguardanti la scuola (per considerare solo quelle più impellenti), rispetto alle quali il solo affido esclusivo non consentirebbe alla madre di poter agire liberamente. È meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda di affido c.d. “super-esclusivo”: esattamente trattandosi di affido esclusivo rafforzato, comprendendo anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (ai sensi degli artt.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.). Lo stesso servizio sociale ha evidenziato come, se il padre si attivasse in qualche modo
Il collocamento della figlia non può che essere confermato presso la madre, secondo una situazione già esistente e consolidatasi. Le visite del padre possono essere previste solo se lo stesso si attiverà, in accordo con la madre, al momento senza pernotto, non essendoci ancora mai stato. Gli aspetti economici La ricorrente asserisce di non lavorare: oggi si è sposata, per cui si deve ritenere sia essenzialmente mantenuta dal marito. La casa in cui vive il nuovo nucleo familiare è condotta in locazione con contratto intestato a suo marito.
Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Il Giudice, essendo rimasto contumace il convenuto, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri di ufficio, in presenza di un minore, per verificare eventuali capacità economiche del padre, autorizzando la parte ricorrente a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps eventuali posizioni contributive o lavorative del convenuto. Si è così appreso che ha capacità lavorative. Dalla documentazione acquisita è, infatti, CP_1 risultato: CU 2021 = lavoro subordinato a tempo indeterminato, al mese netti circa €.1.000 (gg.334) CU 2022 = lavoro subordinato a tempo indeterminato, al mese netti circa €.
1.000 al mese (gg.365) CU 2023 = lavoro subordinato a tempo indeterminato (gg.59) tot. €.1.600 (circa) Mod.730/24 = al mese netti circa €.
1.215 CU 2025 = lavoro subordinato a tempo determinato (gg.47) tot. €.1.380 (circa)
pagina 4 di 6 Pertanto, considerato che il suo rapporto con la bambina, in termini di frequentazione, è quasi inesistente, l'assegno per il mantenimento della figlia minore a favore del genitore collocatario, si può determinare – considerando l'età della figlia della coppia, le capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore – in €.250 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In conseguenza all'affido esclusivo (rafforzato) l'assegno unico sarà percepito dalla madre al 100%. Sulla domanda relativa agli arretrati Ad avviso del Collegio la domanda non è fondata. La ricorrente ha depositato copia di una scrittura privata sulla quale fonda la sua domanda (cfr. doc. n.7). Ai sensi dell'art.215, 1° co., n.1) c.p.c., la scrittura privata prodotta dalla ricorrente (doc.7) si deve intendere riconosciuta, stante la contumacia del convenuto. L'assenza di data non ne limita il valore probatorio, potendosi la data provata con qualsiasi mezzo. Nella fattispecie, si comprende come una indicazione temporale certa rivesta rilevanza in relazione alla domanda della ricorrente di corresponsione di arretrati per il mantenimento della figlia. Ebbene, al riguardo nessun elemento neppure presuntivo è stato fornito dalla , sulla quale incombeva il relativo onere probatorio. Parte_1 La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si è opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione indeterminabile - complessità bassa, valore minimo (vista la semplicità della causa e la mancata costituzione del convenuto); non c'è stata discussione (con redazione di atti).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.) dispone la sua collocazione presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre, da prendere di volta in volta e senza forzatura per la figlia;
affida incarico al servizio sociale per favorire una progressiva ripresa dei rapporti padre-figlia, con un percorso di sostegno alla genitorialità e, se necessario, un supporto psicologico per la bambina;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.250,00 (centocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo pagina 5 di 6 esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.2.356,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi anche al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 18.7.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6