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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/10/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO -Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI - Giudice (Coordinatrice Prima
Sez.Civ.) dott.ssa Giacoma FANIZZA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 478/2025 R.G., in data 03/02/2025, riservata alla udienza del 10/07/2025 e rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del
25/07/2025, avente per oggetto “mutamento di sesso”, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Nicola D'Altilia, pagina 1 di 7
- Ricorrente -
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 164/1982 e D.lgs n. 150/2011 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Foggia “l'autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e/o secondari;
la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Vieste (FG) di procedere alla conseguente rettificazione e correzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove indicato il “sesso maschile” sia rettificato e inteso “sesso femminile” e laddove è indicato il nome “ sia rettificato e inteso in “ . Pt_1 Per_1
L'istante esponeva:
1) di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, ma di aver manifestato sin dagli anni dell'infanzia una persistente identificazione con il genere femminile, adottando in maniera del tutto naturale comportamenti, ruoli ed espressioni di genere femminili, difatti è riconosciuto e chiamato in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile Per_1
2) di esternare la propria identità psico-sessuale come femmina, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
3) che il percorso diagnostico al quale si è sottoposto ha portato alla diagnosi di “Disforia di genere”, con esclusione di altre diagnosi differenziali e una identificazione stabile nel genere femminile;
4) di avere intrapreso percorso di transizione terapeutico endocrinologo che include la terapia ormonale “cross-sex”;
pagina 2 di 7 5) che la giurisprudenza, anche costituzionale, è ormai univoca nel ritenere che, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è obbligatorio e necessario sottoporsi ad intervento chirurgico per modificare i caratteri sessuali anatomici primari e la possibilità di richiedere contestualmente sia l'autorizzazione all'intervento chirurgico che la successiva rettificazione anagrafica.
Alla stregua di tali deduzioni la difesa dell'istante chiedeva che fosse autorizzato l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e/o secondari e disposta la rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile nonché il mutamento del nome da a Pt_1 Per_1
Ritenendo non necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa all'udienza del 10 luglio 2025 veniva riservata per la decisione e rimessa al Collegio con provvedimento del
25/07/2025.
Ritiene il collegio che la domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso sia fondata e vada accolta.
Infatti, ricorrono tutte le condizioni a tal fine richieste dall'art. 1, comma 1, legge 14 aprile 1982 n. 164, a tenore del quale “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nel caso di specie, l'istante non è sposato e non ha figli;
sin da maggio 2023 si è rivolto al
CRR per la disforia di Genere del Policlinico di Bari per intraprendere l'iter di affermazione di genere;
la relazione psicologica a firma della dott.ssa Persona_2
conferma che il ricorrente soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere o
Incongruenza di Genere per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso;
peraltro, l'istante ha dapprima avviato un percorso di affermazione sociale e successivamente anche un percorso medicalizzato con l'assunzione di terapia ormonale femminilizzante (cross-sex); infatti, risulta indubbio come il comportamento, la gestualità,
l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili come emerso pagina 3 di 7 anche in sede di comparizione personale avanti al G.I., benché non riportato a verbale.
Risulta, quindi, radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile avendo raggiunto piena consapevolezza della propria condizione oltre che piena conoscenza delle procedure e dei passaggi inerenti il percorso di riattribuzione chirurgica cui aspira.
Concludendo, come evidenziato nella predetta relazione psicologica, vi è un vero e proprio vissuto primario oltre che piena coscienza, situazione che legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi della legge n. 164/82.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr.
Cass. 20-07-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione medica prodotta, dal fatto che si è sottoposto a terapia ormonale, che non mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile ovvero a tenere comportamenti e atteggiamenti da femmina, oltreché a Per_1 indossare un abbigliamento tipicamente femminile e che ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che il ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale femminilizzante e l'autorizzazione alla riattribuzione chirurgica.
Occorre rilevare che, in linea con la più recente evoluzione dei diritti fondamentali della persona, si è ormai consolidato nella giurisprudenza anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso,
l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari
(cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, CP_1
. . Pertanto, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi menzionati,
[...] Per_3
il Collegio è concorde nel ritenere che l'effettuazione dell'intervento chirurgico non può considerarsi presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica:
l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale, non pagina 4 di 7 morfologica. Difatti, il tenore letterale della normativa in tema di “rettifica di attribuzione di sesso” non specifica quale tipo di trattamento medico-chirurgico sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né differenzia la disciplina a seconda che si sia in presenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo che incide sui caratteri primari di genere o di trattamenti ormonali che modificano i caratteri secondari.
La lettura in chiave evolutiva della disciplina in materia è stata confermata dalle direttive della Corte di Cassazione, secondo cui è necessario valorizzare l'emersione dei diritti delle persone transessuali consentendo loro di poter scegliere il percorso medico - psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere
(Cass. 20 luglio 2015 n. 15138). Questo mutamento necessita di un rigoroso controllo da parte del giudice il quale è chiamato a verificare se vi sia un percorso di autodeterminazione dell'interessato, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici interessati;
solo così l'organo giudicante potrà autorizzare il predetto mutamento in coerenza con il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) mediante la comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi.
In conclusione, il percorso individuale così delineato, induce a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali (in tal senso, Cass. 15138-2015). Merita quindi accoglimento la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che dalla relazione psicologica emerge come la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto esteriore e di una personalità interiore vissuti da sempre come femminile, fa emergere profondi disagi nella vita di relazione dell'istante. L'acquisizione della nuova identità di genere da parte del ricorrente è il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile, ormai compiutosi e come evincibile dalla decisa e consapevole volontà di giungere a tale approdo dopo aver già intrapreso un percorso psicologico e pagina 5 di 7 medicalizzato, e avendo maturato la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico, il tutto appurato anche attraverso l'interrogatorio libero dello stesso dinanzi al giudice in sede di udienza di comparizione.
Nel caso di specie, a seguito del “visto” del P.M., si autorizza il trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili e appare adeguatamente accertata la necessità altresì di autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici onde assicurare la piena tutela della salute psico-fisica del ricorrente nelle more dell'intervento (in tal senso si sono espressi Trib. Bari 17 novembre-4 dicembre 2015 n.
5467; Trib. Lucca 6-21 giugno 2016 n. 1347; Trib. Modena 14 gennaio-3 febbraio 2016 n.
230; Trib. Roma 2-12-2016). Pertanto, dovrà procedersi alla modifica anagrafica del nome, in quanto strettamente consequenziale alla disponenda rettifica del sesso, atteso che il nome deve corrispondere al sesso (ex art. 5 Legge n. 164/1982). In ossequio al disposto dell'art. 31 d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vieste di procedere alla rettificazione nei registri dell'anagrafe del sesso e del nome al medesimo attribuiti alla nascita, come in dispositivo.
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione civile, in accoglimento della domanda proposta, definitivamente pronunciando nel giudizio di “mutamento di sesso” iscritto al n. 478/2025
R.G., tra e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parte_1
Foggia, visto il parere favorevole del P.M., così provvede:
autorizza C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
01/10/2003 a San Giovanni Rotondo (FG) e ivi residente a[...] domiciliata presso residence MIPA, alla rettifica del sesso da maschile a femminile e alla modifica del nome da a Pt_1 Per_1
pagina 6 di 7 autorizza il ricorrente a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vieste (FG) di apportare le rettificazioni nel relativo atto di nascita, con attribuzione del sesso da “maschile” a
“femminile” e del nome di “ in luogo di “ ; Per_1 Pt_1
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in camera di consiglio in Foggia, il 23.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Giacoma Fanizza Dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO -Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI - Giudice (Coordinatrice Prima
Sez.Civ.) dott.ssa Giacoma FANIZZA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 478/2025 R.G., in data 03/02/2025, riservata alla udienza del 10/07/2025 e rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del
25/07/2025, avente per oggetto “mutamento di sesso”, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Nicola D'Altilia, pagina 1 di 7
- Ricorrente -
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 164/1982 e D.lgs n. 150/2011 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Foggia “l'autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e/o secondari;
la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Vieste (FG) di procedere alla conseguente rettificazione e correzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove indicato il “sesso maschile” sia rettificato e inteso “sesso femminile” e laddove è indicato il nome “ sia rettificato e inteso in “ . Pt_1 Per_1
L'istante esponeva:
1) di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, ma di aver manifestato sin dagli anni dell'infanzia una persistente identificazione con il genere femminile, adottando in maniera del tutto naturale comportamenti, ruoli ed espressioni di genere femminili, difatti è riconosciuto e chiamato in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile Per_1
2) di esternare la propria identità psico-sessuale come femmina, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
3) che il percorso diagnostico al quale si è sottoposto ha portato alla diagnosi di “Disforia di genere”, con esclusione di altre diagnosi differenziali e una identificazione stabile nel genere femminile;
4) di avere intrapreso percorso di transizione terapeutico endocrinologo che include la terapia ormonale “cross-sex”;
pagina 2 di 7 5) che la giurisprudenza, anche costituzionale, è ormai univoca nel ritenere che, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è obbligatorio e necessario sottoporsi ad intervento chirurgico per modificare i caratteri sessuali anatomici primari e la possibilità di richiedere contestualmente sia l'autorizzazione all'intervento chirurgico che la successiva rettificazione anagrafica.
Alla stregua di tali deduzioni la difesa dell'istante chiedeva che fosse autorizzato l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e/o secondari e disposta la rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile nonché il mutamento del nome da a Pt_1 Per_1
Ritenendo non necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa all'udienza del 10 luglio 2025 veniva riservata per la decisione e rimessa al Collegio con provvedimento del
25/07/2025.
Ritiene il collegio che la domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso sia fondata e vada accolta.
Infatti, ricorrono tutte le condizioni a tal fine richieste dall'art. 1, comma 1, legge 14 aprile 1982 n. 164, a tenore del quale “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nel caso di specie, l'istante non è sposato e non ha figli;
sin da maggio 2023 si è rivolto al
CRR per la disforia di Genere del Policlinico di Bari per intraprendere l'iter di affermazione di genere;
la relazione psicologica a firma della dott.ssa Persona_2
conferma che il ricorrente soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere o
Incongruenza di Genere per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso;
peraltro, l'istante ha dapprima avviato un percorso di affermazione sociale e successivamente anche un percorso medicalizzato con l'assunzione di terapia ormonale femminilizzante (cross-sex); infatti, risulta indubbio come il comportamento, la gestualità,
l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili come emerso pagina 3 di 7 anche in sede di comparizione personale avanti al G.I., benché non riportato a verbale.
Risulta, quindi, radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile avendo raggiunto piena consapevolezza della propria condizione oltre che piena conoscenza delle procedure e dei passaggi inerenti il percorso di riattribuzione chirurgica cui aspira.
Concludendo, come evidenziato nella predetta relazione psicologica, vi è un vero e proprio vissuto primario oltre che piena coscienza, situazione che legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi della legge n. 164/82.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr.
Cass. 20-07-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione medica prodotta, dal fatto che si è sottoposto a terapia ormonale, che non mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile ovvero a tenere comportamenti e atteggiamenti da femmina, oltreché a Per_1 indossare un abbigliamento tipicamente femminile e che ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che il ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale femminilizzante e l'autorizzazione alla riattribuzione chirurgica.
Occorre rilevare che, in linea con la più recente evoluzione dei diritti fondamentali della persona, si è ormai consolidato nella giurisprudenza anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso,
l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari
(cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, CP_1
. . Pertanto, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi menzionati,
[...] Per_3
il Collegio è concorde nel ritenere che l'effettuazione dell'intervento chirurgico non può considerarsi presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica:
l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale, non pagina 4 di 7 morfologica. Difatti, il tenore letterale della normativa in tema di “rettifica di attribuzione di sesso” non specifica quale tipo di trattamento medico-chirurgico sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né differenzia la disciplina a seconda che si sia in presenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo che incide sui caratteri primari di genere o di trattamenti ormonali che modificano i caratteri secondari.
La lettura in chiave evolutiva della disciplina in materia è stata confermata dalle direttive della Corte di Cassazione, secondo cui è necessario valorizzare l'emersione dei diritti delle persone transessuali consentendo loro di poter scegliere il percorso medico - psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere
(Cass. 20 luglio 2015 n. 15138). Questo mutamento necessita di un rigoroso controllo da parte del giudice il quale è chiamato a verificare se vi sia un percorso di autodeterminazione dell'interessato, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici interessati;
solo così l'organo giudicante potrà autorizzare il predetto mutamento in coerenza con il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) mediante la comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi.
In conclusione, il percorso individuale così delineato, induce a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali (in tal senso, Cass. 15138-2015). Merita quindi accoglimento la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che dalla relazione psicologica emerge come la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto esteriore e di una personalità interiore vissuti da sempre come femminile, fa emergere profondi disagi nella vita di relazione dell'istante. L'acquisizione della nuova identità di genere da parte del ricorrente è il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile, ormai compiutosi e come evincibile dalla decisa e consapevole volontà di giungere a tale approdo dopo aver già intrapreso un percorso psicologico e pagina 5 di 7 medicalizzato, e avendo maturato la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico, il tutto appurato anche attraverso l'interrogatorio libero dello stesso dinanzi al giudice in sede di udienza di comparizione.
Nel caso di specie, a seguito del “visto” del P.M., si autorizza il trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili e appare adeguatamente accertata la necessità altresì di autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici onde assicurare la piena tutela della salute psico-fisica del ricorrente nelle more dell'intervento (in tal senso si sono espressi Trib. Bari 17 novembre-4 dicembre 2015 n.
5467; Trib. Lucca 6-21 giugno 2016 n. 1347; Trib. Modena 14 gennaio-3 febbraio 2016 n.
230; Trib. Roma 2-12-2016). Pertanto, dovrà procedersi alla modifica anagrafica del nome, in quanto strettamente consequenziale alla disponenda rettifica del sesso, atteso che il nome deve corrispondere al sesso (ex art. 5 Legge n. 164/1982). In ossequio al disposto dell'art. 31 d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vieste di procedere alla rettificazione nei registri dell'anagrafe del sesso e del nome al medesimo attribuiti alla nascita, come in dispositivo.
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione civile, in accoglimento della domanda proposta, definitivamente pronunciando nel giudizio di “mutamento di sesso” iscritto al n. 478/2025
R.G., tra e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parte_1
Foggia, visto il parere favorevole del P.M., così provvede:
autorizza C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
01/10/2003 a San Giovanni Rotondo (FG) e ivi residente a[...] domiciliata presso residence MIPA, alla rettifica del sesso da maschile a femminile e alla modifica del nome da a Pt_1 Per_1
pagina 6 di 7 autorizza il ricorrente a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vieste (FG) di apportare le rettificazioni nel relativo atto di nascita, con attribuzione del sesso da “maschile” a
“femminile” e del nome di “ in luogo di “ ; Per_1 Pt_1
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in camera di consiglio in Foggia, il 23.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Giacoma Fanizza Dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7