Ordinanza collegiale 30 dicembre 2016
Ordinanza presidenziale 15 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 30 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza presidenziale 15/10/2021, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2021
N. 10527/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10527 del 2006, proposto dai signori BA SQ, ES VA, BA AR rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Gaeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;
contro
i signori AL AN, AL TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Letizia Romano, Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Diletta Bocchini in Roma, via Nerazzini, 5;
nei confronti
del Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Massimo Angelini in Roma, piazza Cavour, 17;
per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 2060/2006, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Rilevato che il presente giudizio è stato incardinato nel 2006 e va definito non appena possibile;
Visto l’art. 80, comma 3 bis, del codice del processo amministrativo;
Vista l’ordinanza n. 5553 del 2016, con cui questa sezione ha disposto la sospensione del giudizio per querela di falso dinanzi al Tribunale civile di Nocera Inferiore;
Rilevato che non risulta agli atti se il giudizio innanzi al Tribunale civile di Nocera Inferiore è stato definito;
Rilevato che, per il buon andamento della giustizia, è indispensabile che le parti collaborino con gli uffici giudiziari, per evitare spreco di risorse e per consentire la più sollecita definizione dei giudizi;
Considerato che occorre chiedere alle parti private e pubbliche del presente giudizio il deposito di distinte articolate relazioni, da cui si possano desumere se vi è ancora interesse alla definizione del giudizio e se ha avuto esito il giudizio presso il Tribunale civile di Nocera Inferiore, potendosi desumere elementi univoci sulla sopravvenuta carenza di interesse, nel caso di mancato riscontro della presente istruttoria;
Rilevato che, per il caso in cui sia dichiarata la sussistenza dell’interesse, va depositata la nota spese, per la conseguente liquidazione;
Considerato che ai predetti adempimenti le parti private e pubbliche dovranno provvedere entro il termine di quaranta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il presidente della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in via interlocutoria nel giudizio d’appello indicato in epigrafe e salva ogni diversa o ulteriore statuizione del Collegio, dispone gli incombenti istruttori elencati in motivazione e fissa per il deposito dei relativi atti il termine di quaranta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Così deciso il giorno 14 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Luigi Maruotti |
IL SEGRETARIO