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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/12/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428/2024 R.G. promossa da
- (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Landro, giuste delibera e procura in atti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, in Piazza San Pt_1
I- NA e/o al domicilio telematico, in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
- (P.IVA ), Via Federico Controparte_1 P.IVA_2
Ozanam n. 3 di in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso Pt_1
per mandato in atti dall'avvocato Claudia Taverniti, elettivamente presso il suo studio, in via Natalelli n. 56/C Pt_1
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1623/2023 pubblicata il 31.10.2023, resa nel giudizio n. 477/2021 R.G., definitamente pronunciando, accoglieva la domanda proposta dal e per l'effetto: a) annullava l'ingiunzione di Controparte_1
pagamento n. 20 del 2/12/2020 emessa dal avente ad oggetto Parte_1
canoni servizio idrico;
b) accertava la prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione predetta, relativamente alle fatture n.ri 2106/2012, 2108/2012 e
2109/2012; c) condannava il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Ha proposto appello il con atto di citazione notificato il Parte_1
26.3.2024.
Si è costituito il ha domandato il rigetto dell'appello e, Controparte_1
per il caso di accoglimento del medesimo, ha proposto appello incidentale di cui infra, spese vinte.
All'udienza del 10.11.2025 la causa è stata posta in decisione, note conclusionali depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione conseguente alla nullità della notifica della diffida n. 98/2015.
Il Comune deduce in primo luogo che il non ha mai comunicato chi CP_1
fosse l'amministratore di condominio e ove fosse ubicato il suo studio, né ha fornito la prova di tale comunicazione.
2 In secondo luogo deduce che in materia di notifiche di atti ai condomini quali enti di gestione la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la notifica è valida nel caso in cui venga effettuata in locali condominiali, come ad esempio la portineria,
specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della relativa gestione.
Nel caso in esame, l'agente postale ha notificato la diffida a colei che si è qualificata quale addetta alla ricezione delle notificazioni del destinatario e la giurisprudenza ritiene in questi casi che il destinatario dell'atto debba provare, rigorosamente, che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in luogo del condominio.
Ma il ha contestato solo genericamente tale circostanza. CP_1
La giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata opera invece riferimento alla notifica ex articolo 140 cpc., con dichiarazione di irreperibilità ovvero la necessità,
affinché la notifica fosse valida mediante deposito presso la casa comunale e/o l'ufficio postale, di un previo tentativo di notifica presso l'amministratore ex articoli
138, 139 e 140 c.p.c.
Assume l'appellante principale che il caso che ci occupa è diverso e che la notifica si
è perfezionata il 3.11.2015, allorquando il plico è stato consegnato presso l'ufficio postale al soggetto qualificatosi come incaricato al servizio del destinatario, addetto alla ricezione delle notificazioni. Tale atto fa piena prova fino a querela di falso perché l'agente postale è un pubblico ufficiale, come da giurisprudenza consolidata.
Prosegue l'appellante nel senso che il primo giudice ha errato laddove ha ritenuto che il destinatario non avesse l'onere di provare che il soggetto che abbia ritirato
3 l'atto non sia titolato perché si deve considerare che il ha, in buona fede, Pt_1
ritenuto che l'atto sia stato consegnato a soggetto legittimato, né il ha CP_1
mai comunicato all'ente appellante chi sia l'amministratore ed il suo indirizzo.
Per altro verso il verbale assembleare, prodotto dal con la memoria ex CP_1
183 cpc, n. 2 cpc, è un atto interno e l'ente non poteva sapere chi fosse l'amministratore.
Deduce ancora il che il primo giudice ha errato nel sostenere che la Pt_1
comunicazione della diffida n. 98 del 2015 non fosse soggetta alle regole delle notifiche degli atti giudiziari, strumento che, invece, è alternativo alla raccomandata
Cont con presso l'ufficio postale.
Ebbene, come emerge per tabulas, il ha effettuato la notifica Parte_1
dell'atto a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario e quindi con atto giudiziario.
Inoltre, con nota prot. 130364 del 5.12.2017 (cfr. doc. 6), il Comune ha nuovamente diffidato il senza contestazione della ritualità, ma non è stata versata CP_1
alcuna somma né è stato comunicato l'elenco dei condomini morosi.
Ne consegue che il termine di prescrizione è stato interrotto il 4.4.2012
(riconoscimento e consegna fatture ricalcolate), poi il 3.11.2015 (notifica diffida
98/2015) ed infine il 6.12.2017 (diffida prot. n. 130364 del 5.12.2017): di conseguenza, il termine di prescrizione sarebbe spirato il 6.12.2022, successivamente al 2.12.2020, data dell'ingiunzione opposta.
Il motivo è infondato.
4 Decisiva è la questione attinente la validità o meno della notifica della diffida n.
98/2015 effettuata il 3.11.2015 a mani di una condomina, tale , per Persona_1
come si legge nell'avviso di ricevimento prodotto dal indicata Parte_1
dall'agente postale “al servizio del destinatario quale addetta alla ricezione delle notificazioni”.
Osserva la Corte che, a mente della giurisprudenza, la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria,
specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (Cass., trib., 25/10/2017,
n.25276; in termini II, 29/12/2016, n. 27352 e 16/5/2007, n.11303)
Sempre sul tema, la Cassazione ha affermato che il condominio di edifici non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione
5 condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta (II, 28/01/2000, n.976).
Nel caso a mani l'atto è stato consegnato ad un condomino senza che risulti l'esistenza di una portineria o altro locale destinato alla gestione delle attività di amministrazione del condominio e neppure lo stesso condomino risulta delegato dall'amministratore a riceversi le notifiche.
Inoltre, osserva questa Corte, manifesta appare la negligenza del Parte_1
nell'eseguire la notificazione della diffida n. 98/2015, tenuto conto che in ciascuna delle tre fatture del 2012 consegnate al dott. il 4.4.2012 è indicato Parte_2
espressamente, quale destinatario, in luogo del Condominio, la seguente dicitura:
“Amministrazioni condominiali SESA, Via Archimede n. 476 di , indirizzo Pt_1
che coincide esattamente con quello dell'amministratore dott. (vedi Parte_2
l'indirizzo della notifica della diffida del 2017 e dell'ingiunzione del 2020), che evidentemente faceva parte di dette Amministrazioni.
Pertanto, il era bene a conoscenza dell'indirizzo dell'amministratore, cui Pt_1
aveva consegnato le tre fatture del 2012 in data 4.4.2012, eppure l'Ente stesso ha indirizzato la diffida del 2015, decisiva ai fini della verifica della prescrizione o meno, al Condominio presso lo stabile condominiale.
Attesa l'invalidità di detta notifica il preteso credito comunale si deve dichiarare prescritto alla data del 4.4.2012 per i canoni dal 2002 al 3.4.2007 mentre l'interruzione dovuta a detta consegna (2012) di fatture è valida per gli anni successivi, dal 4.4.2007 fino al 31.12.2010. Successivamente alla consegna delle
6 fatture del 2012 la prima diffida validamente notificata correttamente è quella avvenuta il 5.12.2017 presso lo studio del dott. : da tanto deriva che anche i Pt_2
canoni idrici relativi al periodo successivo al 3.4.2007 si devono ritenere prescritti in quanto sono trascorsi, dal 4.4.2012, circa 5 anni ed 8 mesi prima dell'ulteriore valida diffida del 2017.
Per tutti questi motivi, pertanto, il primo motivo di appello è da rigettare.
Con il secondo motivo d'appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha condannato il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
L'appellante principale sostiene che, essendo errata la sentenza di primo grado, di conseguenza si deve riformare la stessa anche relativamente alle spese, poste a carico dell'ente anziché della controparte.
Il motivo è assorbito dalla regolazione delle spese, che segue appena avanti.
Infine, l'unico motivo di appello incidentale, proposto dal in subordine CP_1
all'accoglimento dell'appello principale, con il quale è stata dedotta l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove si afferma che non è stata contestata nel merito la quantificazione dei consumi, rimane evidentemente assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello principale.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, la Corte pone a carico del ed Parte_1
a favore del di Controparte_3 Pt_1
7 I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi minimi attesa la non complessità della causa,
tenuto conto dell'attività svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.996,00 di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 1.735,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1623/2023 pubblicata il
[...]
31.10.2023.
Condanna il a pagare al Parte_1 Controparte_3
di le spese di lite di questo grado di giudizio, nel complesso
[...] Pt_1
liquidate in euro 4.996,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
8 Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 18 dicembre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428/2024 R.G. promossa da
- (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Landro, giuste delibera e procura in atti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, in Piazza San Pt_1
I- NA e/o al domicilio telematico, in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
- (P.IVA ), Via Federico Controparte_1 P.IVA_2
Ozanam n. 3 di in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso Pt_1
per mandato in atti dall'avvocato Claudia Taverniti, elettivamente presso il suo studio, in via Natalelli n. 56/C Pt_1
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1623/2023 pubblicata il 31.10.2023, resa nel giudizio n. 477/2021 R.G., definitamente pronunciando, accoglieva la domanda proposta dal e per l'effetto: a) annullava l'ingiunzione di Controparte_1
pagamento n. 20 del 2/12/2020 emessa dal avente ad oggetto Parte_1
canoni servizio idrico;
b) accertava la prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione predetta, relativamente alle fatture n.ri 2106/2012, 2108/2012 e
2109/2012; c) condannava il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Ha proposto appello il con atto di citazione notificato il Parte_1
26.3.2024.
Si è costituito il ha domandato il rigetto dell'appello e, Controparte_1
per il caso di accoglimento del medesimo, ha proposto appello incidentale di cui infra, spese vinte.
All'udienza del 10.11.2025 la causa è stata posta in decisione, note conclusionali depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione conseguente alla nullità della notifica della diffida n. 98/2015.
Il Comune deduce in primo luogo che il non ha mai comunicato chi CP_1
fosse l'amministratore di condominio e ove fosse ubicato il suo studio, né ha fornito la prova di tale comunicazione.
2 In secondo luogo deduce che in materia di notifiche di atti ai condomini quali enti di gestione la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la notifica è valida nel caso in cui venga effettuata in locali condominiali, come ad esempio la portineria,
specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della relativa gestione.
Nel caso in esame, l'agente postale ha notificato la diffida a colei che si è qualificata quale addetta alla ricezione delle notificazioni del destinatario e la giurisprudenza ritiene in questi casi che il destinatario dell'atto debba provare, rigorosamente, che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in luogo del condominio.
Ma il ha contestato solo genericamente tale circostanza. CP_1
La giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata opera invece riferimento alla notifica ex articolo 140 cpc., con dichiarazione di irreperibilità ovvero la necessità,
affinché la notifica fosse valida mediante deposito presso la casa comunale e/o l'ufficio postale, di un previo tentativo di notifica presso l'amministratore ex articoli
138, 139 e 140 c.p.c.
Assume l'appellante principale che il caso che ci occupa è diverso e che la notifica si
è perfezionata il 3.11.2015, allorquando il plico è stato consegnato presso l'ufficio postale al soggetto qualificatosi come incaricato al servizio del destinatario, addetto alla ricezione delle notificazioni. Tale atto fa piena prova fino a querela di falso perché l'agente postale è un pubblico ufficiale, come da giurisprudenza consolidata.
Prosegue l'appellante nel senso che il primo giudice ha errato laddove ha ritenuto che il destinatario non avesse l'onere di provare che il soggetto che abbia ritirato
3 l'atto non sia titolato perché si deve considerare che il ha, in buona fede, Pt_1
ritenuto che l'atto sia stato consegnato a soggetto legittimato, né il ha CP_1
mai comunicato all'ente appellante chi sia l'amministratore ed il suo indirizzo.
Per altro verso il verbale assembleare, prodotto dal con la memoria ex CP_1
183 cpc, n. 2 cpc, è un atto interno e l'ente non poteva sapere chi fosse l'amministratore.
Deduce ancora il che il primo giudice ha errato nel sostenere che la Pt_1
comunicazione della diffida n. 98 del 2015 non fosse soggetta alle regole delle notifiche degli atti giudiziari, strumento che, invece, è alternativo alla raccomandata
Cont con presso l'ufficio postale.
Ebbene, come emerge per tabulas, il ha effettuato la notifica Parte_1
dell'atto a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario e quindi con atto giudiziario.
Inoltre, con nota prot. 130364 del 5.12.2017 (cfr. doc. 6), il Comune ha nuovamente diffidato il senza contestazione della ritualità, ma non è stata versata CP_1
alcuna somma né è stato comunicato l'elenco dei condomini morosi.
Ne consegue che il termine di prescrizione è stato interrotto il 4.4.2012
(riconoscimento e consegna fatture ricalcolate), poi il 3.11.2015 (notifica diffida
98/2015) ed infine il 6.12.2017 (diffida prot. n. 130364 del 5.12.2017): di conseguenza, il termine di prescrizione sarebbe spirato il 6.12.2022, successivamente al 2.12.2020, data dell'ingiunzione opposta.
Il motivo è infondato.
4 Decisiva è la questione attinente la validità o meno della notifica della diffida n.
98/2015 effettuata il 3.11.2015 a mani di una condomina, tale , per Persona_1
come si legge nell'avviso di ricevimento prodotto dal indicata Parte_1
dall'agente postale “al servizio del destinatario quale addetta alla ricezione delle notificazioni”.
Osserva la Corte che, a mente della giurisprudenza, la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria,
specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (Cass., trib., 25/10/2017,
n.25276; in termini II, 29/12/2016, n. 27352 e 16/5/2007, n.11303)
Sempre sul tema, la Cassazione ha affermato che il condominio di edifici non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione
5 condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta (II, 28/01/2000, n.976).
Nel caso a mani l'atto è stato consegnato ad un condomino senza che risulti l'esistenza di una portineria o altro locale destinato alla gestione delle attività di amministrazione del condominio e neppure lo stesso condomino risulta delegato dall'amministratore a riceversi le notifiche.
Inoltre, osserva questa Corte, manifesta appare la negligenza del Parte_1
nell'eseguire la notificazione della diffida n. 98/2015, tenuto conto che in ciascuna delle tre fatture del 2012 consegnate al dott. il 4.4.2012 è indicato Parte_2
espressamente, quale destinatario, in luogo del Condominio, la seguente dicitura:
“Amministrazioni condominiali SESA, Via Archimede n. 476 di , indirizzo Pt_1
che coincide esattamente con quello dell'amministratore dott. (vedi Parte_2
l'indirizzo della notifica della diffida del 2017 e dell'ingiunzione del 2020), che evidentemente faceva parte di dette Amministrazioni.
Pertanto, il era bene a conoscenza dell'indirizzo dell'amministratore, cui Pt_1
aveva consegnato le tre fatture del 2012 in data 4.4.2012, eppure l'Ente stesso ha indirizzato la diffida del 2015, decisiva ai fini della verifica della prescrizione o meno, al Condominio presso lo stabile condominiale.
Attesa l'invalidità di detta notifica il preteso credito comunale si deve dichiarare prescritto alla data del 4.4.2012 per i canoni dal 2002 al 3.4.2007 mentre l'interruzione dovuta a detta consegna (2012) di fatture è valida per gli anni successivi, dal 4.4.2007 fino al 31.12.2010. Successivamente alla consegna delle
6 fatture del 2012 la prima diffida validamente notificata correttamente è quella avvenuta il 5.12.2017 presso lo studio del dott. : da tanto deriva che anche i Pt_2
canoni idrici relativi al periodo successivo al 3.4.2007 si devono ritenere prescritti in quanto sono trascorsi, dal 4.4.2012, circa 5 anni ed 8 mesi prima dell'ulteriore valida diffida del 2017.
Per tutti questi motivi, pertanto, il primo motivo di appello è da rigettare.
Con il secondo motivo d'appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha condannato il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
L'appellante principale sostiene che, essendo errata la sentenza di primo grado, di conseguenza si deve riformare la stessa anche relativamente alle spese, poste a carico dell'ente anziché della controparte.
Il motivo è assorbito dalla regolazione delle spese, che segue appena avanti.
Infine, l'unico motivo di appello incidentale, proposto dal in subordine CP_1
all'accoglimento dell'appello principale, con il quale è stata dedotta l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove si afferma che non è stata contestata nel merito la quantificazione dei consumi, rimane evidentemente assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello principale.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, la Corte pone a carico del ed Parte_1
a favore del di Controparte_3 Pt_1
7 I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi minimi attesa la non complessità della causa,
tenuto conto dell'attività svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.996,00 di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 1.735,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1623/2023 pubblicata il
[...]
31.10.2023.
Condanna il a pagare al Parte_1 Controparte_3
di le spese di lite di questo grado di giudizio, nel complesso
[...] Pt_1
liquidate in euro 4.996,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
8 Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 18 dicembre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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