TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9019/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.3.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante N.R.G. 9019/2022 vertente
Tra
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) il 9.7.1970 ed ivi residente in [...],
Rappr. e dif. dall'Avv. Bruno MAVIGLIA (c.f.
) C.F._2
1 E
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2022, la parte opponente in epigrafe indicata chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta, invocando il rigetto dell'opposizione. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
2 c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Giudicante osserva che la parte ricorrente propone ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso ordinanza ingiunzione n. OI-000112685 recapitata il 2.08.2022, con cui veniva ingiunto alla ricorrente, nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale, il pagamento della somma di €
20.000,00 (oltre € 6,60 a titolo di spese notifica) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983,
n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n.638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2010), nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il cui testo di seguito si riporta: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
La parte opponente chiede l'annullamento dell'Ordinanza
Ingiunzione impugnata e la declaratoria della non debenza delle
3 somme ingiunte in pagamento, eccependo la violazione art. 14 legge 689/1981 e del termine di gg.90 per la contestazione e la notificazione e conseguente decadenza e/o estinzione della paventata obbligazione di pagamento, nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni.
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità delle eccezioni formulate da parte opponente relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, poiché l'iter amministrativo seguito dall nell'adozione del provvedimento è corretto e CP_1
immune da vizi, avendo l emesso e motivato tale atto in CP_2
conformità alla specifica disciplina legale sopra richiamata.
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981, e ad esso non trova applicazione la legge n.
241 del 1990 (Cass. 26 giugno 2019, n. 17088; Cass. 4 marzo
2015, n. 4363).
Sulla eccezione di estinzione della sanzione per omessa notificazione della violazione entro il termine di novanta giorni dall'accertamento e sull'eccezione di decadenza ex art. 14 l. n.
689/1981, si osserva quanto segue.
Il Giudicante ritiene che il termine di cui al richiamato art. 14 non sia applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica,
e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Sul punto è opportuno richiamare quanto statuito dalla Corte
d'Appello di Bari, in fattispecie analoga con sentenza del 3.4.2025 in causa recante n.r.g. 118/2024, la cui motivazione
4 integralmente si condivide ed in questa sede si richiama: “Non coglie nel senso l'assunto di parte appellante secondo cui la potestà sanzionatoria avrebbe dovuto essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione D. Lgs. n. 8/2016, e quindi a decorrere dal
06.02.2016. Trattandosi di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 di detto decreto con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto in parola. Difatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 D. Lgs. n.
8/2016, “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” come nel caso di specie;
invece, i successivi comma 2 e 3, disciplinano i casi in cui “i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili” e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed eventualmente delle sanzioni accessorie. Quanto ai procedimenti penali di cui al comma 1, come quello per cui è causa, deve aversi riguardo al disposto di cui all'art. 9, co. 1, D. Lgs. n. 8/2016, secondo cui “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il
5 reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.” I successivi commi del medesimo articolo dispongono: “4.
L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato
è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Appare evidente, dalla mera lettura dell'articolato normativo dianzi esposto, che, se l'ultimo comma dell'art. 14 D.
Lgs. n. 8/2016, di cui la ne lamenta la violazione, per le Parte_2
fattispecie costituenti illecito amministrativo, dispone espressamente l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute “per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l'art. 9, per le fattispecie costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D. Lgs. n. 8/2016, non prevede, viceversa, espressamente che, alla mancata osservanza del termine di notificazione al diretto interessato della commessa violazione in novanta e/o trecentosettanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, consegua altrettanto l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute. Difatti, è stato opportunamente osservato che,
“dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità
Amministrativa; pertanto tale termine, ad avviso della Corte, in
6 difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio” (Corte
d'App. Milano, Sez. Lav., 14/02/2020, n. 123). È stato, altresì, precisato che “nei casi in cui, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità giudiziaria subentri l'Autorità amministrativa nella competenza ad infliggere la sanzione, l'iniziale decorso del termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione
è subordinato al realizzarsi dell'indispensabile “passaggio di consegne”. Come pure ribadito dall' appellato, “al riguardo CP_1
occorre sottolineare che Autorità Giudiziaria e Autorità
Amministrativa costituiscono due Ordini o Poteri dello Stato separati ed autonomi, così che nel caso di specie non operano i generali principi di irrilevanza del decorso temporale causato dai meccanismi di ripartizione interna dei compiti, tra i vari rami o uffici di un'Amministrazione, e di intangibilità delle posizioni soggettive dei privati, rispetto alle disfunzioni burocratiche ed al mancato coordinamento tra detti uffici. Al contrario, l'espressa disposizione legislativa che subordina l'iniziale decorso del termine in questione all'avvenuta trasmissione degli atti dall'una all'altra
Autorità, evidenzia una ratio legis volta ad assegnare rilievo giuridico “esterno” al perfezionarsi di siffatta operazione” (così, in termini, Trib. Bari, Sez. Lav., 20.02.2024, n. 685). In conseguenza, fermo restando che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il dies
a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia
7 acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (così tra le tante Cass. n.
27702 del 2019; cfr. altresì, solo per citare le più recenti, Cass. n.
29404 del 2022 e Cass. n. 28273 del 2022), è evidente la differente ratio legis sottesa alle disposizioni in esame. Per le ipotesi di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 689/1941 di illecito previsto ab origine come reato e successivamente depenalizzato, come quello per cui è causa, il legislatore, consapevole che, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali relativi a omissioni contributive non ancora definiti, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'Autorità amministrativa, al precipuo al fine di evitare che, dalla eventuale tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa, potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute. Viceversa, per le ipotesi di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 689/1941 di illecito qualificato ab origine quale illecito amministrativo, il legislatore ha espressamente previsto che all'omessa o tardiva contestazione delle violazioni consegua la decadenza della potestà sanzionatoria dell'Autorità amministrativa procedente e l'automatica estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute. D'altronde,
“nessuna disposizione in seno al decreto legislativo n. 8/2016
8 sancisce espressamente l'effetto estintivo dell'obbligazione per il caso della tardiva trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria all'Autorità amministrativa, né si può sostenere l'applicazione analogica a tale fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 14 l. n.
689/81, che, in quanto disciplinante un'ipotesi sostanziale di decadenza dalla potestà sanzionatoria, è norma di stretta interpretazione, dunque insuscettibile di applicazione analogica”
(Corte d'App. Ancona, Sez. Lav., 29/03/2021, n. 94; nello stesso senso, Trib. Monza, Sez. I, 25/01/2021, n. 149). In conseguenza, poiché l'accertata omissione, da parte della del Parte_2
versamento delle ritenute contributive ed assistenziali sottese alle ordinanze ingiunzioni opposte, riguarda complessivamente il periodo dal 3/2009 al 12/2011, è evidente che, trattandosi di illeciti previsti ab origine come reato e successivamente depenalizzati, non potrà trovare ingresso l'invocato regime decadenziale di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 689/1981, bensì la disciplina di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 689/1981, secondo cui, come nel caso di specie, l'Autorità amministrativa non decade dalla potestà sanzionatoria conferitele purché, non appena notiziata dei commessi illeciti, provveda al relativo recupero entro il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 di depenalizzazione e, quindi, dal
06.02.2016. Inconferente deve ritenersi, pertanto, anche l'ulteriore richiamo alla circolare n. 32 del 25.02.2022, asseritamente CP_1
violata a dire della limitandosi quest'ultima a fornire Parte_2
“disposizioni operative preordinate all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di fondatezza dell'accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini
9 normativamente previsti, nonché all'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con precipuo riferimento agli illeciti di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 689/1981, tra i quali non rientrano, per quanto dianzi, quelli per cui è causa.
6. In assenza di ulteriori censori, l'appello va rigettato e la sentenza gravata confermata in ogni parte.”
Poiché l'accertata omissione, da parte della ricorrente, del versamento delle ritenute contributive ed assistenziali sottese alle ordinanze ingiunzioni opposte, riguarda complessivamente il periodo relativo all'anno 2010, è evidente che, trattandosi di illeciti previsti ab origine come reato e successivamente depenalizzati, non potrà trovare ingresso l'invocato regime decadenziale di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 689/1981, bensì la disciplina di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 689/1981, secondo cui, come nel caso di specie, l'Autorità amministrativa non decade dalla potestà sanzionatoria conferitele purché, non appena notiziata dei commessi illeciti, provveda al relativo recupero entro il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 di depenalizzazione e, quindi, dal
06.02.2016.
A ciò aggiungasi che poiché trattasi di violazioni riferibili al periodo anteriore al 06/02/2016, data di entrata in vigore del d. lgs 8/2016, l'Istituto ha provveduto ad inviare in data
28/04/2017, notificata il 08/06/2017, una nuova comunicazione di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge 638/83, successiva alla prima diffida, che risulta essere stata notificata al ricorrente in data 20/12/2012, interrompendo in tal modo i termini prescrizionali di cui all'art. 28, l. 689/1981, così come
10 modificato dall'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17/03/2020,
n.18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27. La diffida del 2017 è stata notificata il 08/06/2017: considerati i tre mesi concessi dalla diffida per il pagamento, più i mesi di sospensione covid disposti dall'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17/03/2020, tutti i termini prescrizionali sono fatti salvi e pertanto l ha CP_2
provveduto ad emettere, in maniera legittima, l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Infondata è poi l'eccezione relativa all'asserita indeterminatezza dei criteri di quantificazione della sanzione, con conseguente istanza di riduzione dell'importo dovuto. Ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ufficio competente ha determinato l'importo avendo riguardo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è massima, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, atteso che il fondamento della disciplina in esame è da rinvenire nell'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori (Cass. 22 gennaio 2020, n. 13107).
Unitamente alla gravità della violazione è stata poi valutata l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché la personalità e le condizioni economiche del trasgressore, tenendo altresì conto, in forza dell'art. 8 bis della stessa legge n.
689 del 1981, della eventuale reiterazione delle violazioni.
Infine, i rilievi di parte opponente sulla mancanza di proporzionalità tra violazione commessa e non contestata e sanzione irrogata sono destituiti di ogni fondamento avendo l' emesso una sanzione assai lontana dal massimo edittale CP_2
di legge (Euro 50.000) essendo l'entita' della stessa stata
11 predeterminate dal legislatore italiano secondo una sua libera scelta che non si pone in contrasto con alcuna disposizione comunitaria, essendo oltretutto l'entita' della sanzione proporzionata al disvalore del comportamento sanzionato.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
In ultimo, si osserva che, alla luce del msg Hermes 3516/2022 e dei chiarimenti forniti dalla DCE Entrate, l'importo della sanzione amministrativa è stato rideterminato dall ed ammonta a € CP_1
10.000,00, trattandosi di importo minimo previsto dalla norma
(importo trattenute omesse anno 2010 1.074,00 x coefficiente
1,2= € 1.288,80 < a €10.000,00. Si legge testualmente nella comunicazione di rideterminazione dell'importo riferibile alla
Ordinanza Ingiunzione opposta che “… si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 10.000,00. In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 5.000,00, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo…”.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tre le parti.
12 Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta come dovute le somme (ri)quantificate ai sensi dell'art. 23 D.L. 48/2023;
- condanna la parte ricorrente a pagare, in favore della parte resistente costituita, le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.3.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante N.R.G. 9019/2022 vertente
Tra
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) il 9.7.1970 ed ivi residente in [...],
Rappr. e dif. dall'Avv. Bruno MAVIGLIA (c.f.
) C.F._2
1 E
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2022, la parte opponente in epigrafe indicata chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta, invocando il rigetto dell'opposizione. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
2 c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Giudicante osserva che la parte ricorrente propone ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso ordinanza ingiunzione n. OI-000112685 recapitata il 2.08.2022, con cui veniva ingiunto alla ricorrente, nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale, il pagamento della somma di €
20.000,00 (oltre € 6,60 a titolo di spese notifica) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983,
n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n.638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2010), nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il cui testo di seguito si riporta: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
La parte opponente chiede l'annullamento dell'Ordinanza
Ingiunzione impugnata e la declaratoria della non debenza delle
3 somme ingiunte in pagamento, eccependo la violazione art. 14 legge 689/1981 e del termine di gg.90 per la contestazione e la notificazione e conseguente decadenza e/o estinzione della paventata obbligazione di pagamento, nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni.
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità delle eccezioni formulate da parte opponente relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, poiché l'iter amministrativo seguito dall nell'adozione del provvedimento è corretto e CP_1
immune da vizi, avendo l emesso e motivato tale atto in CP_2
conformità alla specifica disciplina legale sopra richiamata.
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981, e ad esso non trova applicazione la legge n.
241 del 1990 (Cass. 26 giugno 2019, n. 17088; Cass. 4 marzo
2015, n. 4363).
Sulla eccezione di estinzione della sanzione per omessa notificazione della violazione entro il termine di novanta giorni dall'accertamento e sull'eccezione di decadenza ex art. 14 l. n.
689/1981, si osserva quanto segue.
Il Giudicante ritiene che il termine di cui al richiamato art. 14 non sia applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica,
e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Sul punto è opportuno richiamare quanto statuito dalla Corte
d'Appello di Bari, in fattispecie analoga con sentenza del 3.4.2025 in causa recante n.r.g. 118/2024, la cui motivazione
4 integralmente si condivide ed in questa sede si richiama: “Non coglie nel senso l'assunto di parte appellante secondo cui la potestà sanzionatoria avrebbe dovuto essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione D. Lgs. n. 8/2016, e quindi a decorrere dal
06.02.2016. Trattandosi di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 di detto decreto con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto in parola. Difatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 D. Lgs. n.
8/2016, “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” come nel caso di specie;
invece, i successivi comma 2 e 3, disciplinano i casi in cui “i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili” e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed eventualmente delle sanzioni accessorie. Quanto ai procedimenti penali di cui al comma 1, come quello per cui è causa, deve aversi riguardo al disposto di cui all'art. 9, co. 1, D. Lgs. n. 8/2016, secondo cui “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il
5 reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.” I successivi commi del medesimo articolo dispongono: “4.
L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato
è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Appare evidente, dalla mera lettura dell'articolato normativo dianzi esposto, che, se l'ultimo comma dell'art. 14 D.
Lgs. n. 8/2016, di cui la ne lamenta la violazione, per le Parte_2
fattispecie costituenti illecito amministrativo, dispone espressamente l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute “per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l'art. 9, per le fattispecie costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D. Lgs. n. 8/2016, non prevede, viceversa, espressamente che, alla mancata osservanza del termine di notificazione al diretto interessato della commessa violazione in novanta e/o trecentosettanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, consegua altrettanto l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute. Difatti, è stato opportunamente osservato che,
“dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità
Amministrativa; pertanto tale termine, ad avviso della Corte, in
6 difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio” (Corte
d'App. Milano, Sez. Lav., 14/02/2020, n. 123). È stato, altresì, precisato che “nei casi in cui, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità giudiziaria subentri l'Autorità amministrativa nella competenza ad infliggere la sanzione, l'iniziale decorso del termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione
è subordinato al realizzarsi dell'indispensabile “passaggio di consegne”. Come pure ribadito dall' appellato, “al riguardo CP_1
occorre sottolineare che Autorità Giudiziaria e Autorità
Amministrativa costituiscono due Ordini o Poteri dello Stato separati ed autonomi, così che nel caso di specie non operano i generali principi di irrilevanza del decorso temporale causato dai meccanismi di ripartizione interna dei compiti, tra i vari rami o uffici di un'Amministrazione, e di intangibilità delle posizioni soggettive dei privati, rispetto alle disfunzioni burocratiche ed al mancato coordinamento tra detti uffici. Al contrario, l'espressa disposizione legislativa che subordina l'iniziale decorso del termine in questione all'avvenuta trasmissione degli atti dall'una all'altra
Autorità, evidenzia una ratio legis volta ad assegnare rilievo giuridico “esterno” al perfezionarsi di siffatta operazione” (così, in termini, Trib. Bari, Sez. Lav., 20.02.2024, n. 685). In conseguenza, fermo restando che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il dies
a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia
7 acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (così tra le tante Cass. n.
27702 del 2019; cfr. altresì, solo per citare le più recenti, Cass. n.
29404 del 2022 e Cass. n. 28273 del 2022), è evidente la differente ratio legis sottesa alle disposizioni in esame. Per le ipotesi di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 689/1941 di illecito previsto ab origine come reato e successivamente depenalizzato, come quello per cui è causa, il legislatore, consapevole che, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali relativi a omissioni contributive non ancora definiti, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'Autorità amministrativa, al precipuo al fine di evitare che, dalla eventuale tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa, potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute. Viceversa, per le ipotesi di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 689/1941 di illecito qualificato ab origine quale illecito amministrativo, il legislatore ha espressamente previsto che all'omessa o tardiva contestazione delle violazioni consegua la decadenza della potestà sanzionatoria dell'Autorità amministrativa procedente e l'automatica estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute. D'altronde,
“nessuna disposizione in seno al decreto legislativo n. 8/2016
8 sancisce espressamente l'effetto estintivo dell'obbligazione per il caso della tardiva trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria all'Autorità amministrativa, né si può sostenere l'applicazione analogica a tale fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 14 l. n.
689/81, che, in quanto disciplinante un'ipotesi sostanziale di decadenza dalla potestà sanzionatoria, è norma di stretta interpretazione, dunque insuscettibile di applicazione analogica”
(Corte d'App. Ancona, Sez. Lav., 29/03/2021, n. 94; nello stesso senso, Trib. Monza, Sez. I, 25/01/2021, n. 149). In conseguenza, poiché l'accertata omissione, da parte della del Parte_2
versamento delle ritenute contributive ed assistenziali sottese alle ordinanze ingiunzioni opposte, riguarda complessivamente il periodo dal 3/2009 al 12/2011, è evidente che, trattandosi di illeciti previsti ab origine come reato e successivamente depenalizzati, non potrà trovare ingresso l'invocato regime decadenziale di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 689/1981, bensì la disciplina di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 689/1981, secondo cui, come nel caso di specie, l'Autorità amministrativa non decade dalla potestà sanzionatoria conferitele purché, non appena notiziata dei commessi illeciti, provveda al relativo recupero entro il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 di depenalizzazione e, quindi, dal
06.02.2016. Inconferente deve ritenersi, pertanto, anche l'ulteriore richiamo alla circolare n. 32 del 25.02.2022, asseritamente CP_1
violata a dire della limitandosi quest'ultima a fornire Parte_2
“disposizioni operative preordinate all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di fondatezza dell'accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini
9 normativamente previsti, nonché all'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con precipuo riferimento agli illeciti di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 689/1981, tra i quali non rientrano, per quanto dianzi, quelli per cui è causa.
6. In assenza di ulteriori censori, l'appello va rigettato e la sentenza gravata confermata in ogni parte.”
Poiché l'accertata omissione, da parte della ricorrente, del versamento delle ritenute contributive ed assistenziali sottese alle ordinanze ingiunzioni opposte, riguarda complessivamente il periodo relativo all'anno 2010, è evidente che, trattandosi di illeciti previsti ab origine come reato e successivamente depenalizzati, non potrà trovare ingresso l'invocato regime decadenziale di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 689/1981, bensì la disciplina di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 689/1981, secondo cui, come nel caso di specie, l'Autorità amministrativa non decade dalla potestà sanzionatoria conferitele purché, non appena notiziata dei commessi illeciti, provveda al relativo recupero entro il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 di depenalizzazione e, quindi, dal
06.02.2016.
A ciò aggiungasi che poiché trattasi di violazioni riferibili al periodo anteriore al 06/02/2016, data di entrata in vigore del d. lgs 8/2016, l'Istituto ha provveduto ad inviare in data
28/04/2017, notificata il 08/06/2017, una nuova comunicazione di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge 638/83, successiva alla prima diffida, che risulta essere stata notificata al ricorrente in data 20/12/2012, interrompendo in tal modo i termini prescrizionali di cui all'art. 28, l. 689/1981, così come
10 modificato dall'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17/03/2020,
n.18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27. La diffida del 2017 è stata notificata il 08/06/2017: considerati i tre mesi concessi dalla diffida per il pagamento, più i mesi di sospensione covid disposti dall'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17/03/2020, tutti i termini prescrizionali sono fatti salvi e pertanto l ha CP_2
provveduto ad emettere, in maniera legittima, l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Infondata è poi l'eccezione relativa all'asserita indeterminatezza dei criteri di quantificazione della sanzione, con conseguente istanza di riduzione dell'importo dovuto. Ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ufficio competente ha determinato l'importo avendo riguardo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è massima, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, atteso che il fondamento della disciplina in esame è da rinvenire nell'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori (Cass. 22 gennaio 2020, n. 13107).
Unitamente alla gravità della violazione è stata poi valutata l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché la personalità e le condizioni economiche del trasgressore, tenendo altresì conto, in forza dell'art. 8 bis della stessa legge n.
689 del 1981, della eventuale reiterazione delle violazioni.
Infine, i rilievi di parte opponente sulla mancanza di proporzionalità tra violazione commessa e non contestata e sanzione irrogata sono destituiti di ogni fondamento avendo l' emesso una sanzione assai lontana dal massimo edittale CP_2
di legge (Euro 50.000) essendo l'entita' della stessa stata
11 predeterminate dal legislatore italiano secondo una sua libera scelta che non si pone in contrasto con alcuna disposizione comunitaria, essendo oltretutto l'entita' della sanzione proporzionata al disvalore del comportamento sanzionato.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
In ultimo, si osserva che, alla luce del msg Hermes 3516/2022 e dei chiarimenti forniti dalla DCE Entrate, l'importo della sanzione amministrativa è stato rideterminato dall ed ammonta a € CP_1
10.000,00, trattandosi di importo minimo previsto dalla norma
(importo trattenute omesse anno 2010 1.074,00 x coefficiente
1,2= € 1.288,80 < a €10.000,00. Si legge testualmente nella comunicazione di rideterminazione dell'importo riferibile alla
Ordinanza Ingiunzione opposta che “… si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 10.000,00. In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 5.000,00, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo…”.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tre le parti.
12 Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta come dovute le somme (ri)quantificate ai sensi dell'art. 23 D.L. 48/2023;
- condanna la parte ricorrente a pagare, in favore della parte resistente costituita, le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
13