Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 252.
(Frode in forniture in tempo di guerra)
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nello articolo precedente e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.
(Frode in forniture in tempo di guerra)
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nello articolo precedente e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.
Commentari • 9
- 1. Art. 252 c.p., Frode in forniture in tempo di guerraVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 15 settembre 2023 · 205.51012
L'articolo 252 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato "Frode in forniture in tempo di guerra”. Il testo aggiornato dell'art. 252 c.p. dispone: “Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2018, n. 5222Provvedimento: […] Il ricorrente deduce seguenti motivi di annullamento, così sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione dell'art. 252 cod. proc. pen. e motivazione apparente in ordine alle censure dedotte in sede di riesame, avendo il Tribunale ritenuto, in modo apodittico, […] Pertanto, indipendentemente, dalla argomentazione del Tribunale e dall'uso di formule sacramentali nel descrivere l'attività di sequestro, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 252 cod. pen., non avendo tra l'altro dedotto il ricorrente quale specifica formalità sia stata omessa in sede di sequestro. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- violazione di legge·
- art. 325 cod. proc. pen.·
- motivazione apparente·
- art. 252 cod. proc. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- fumus commissi delicti·
- sequestro probatorio·
- ricorso per cassazione