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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/12/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1437/2024 sub 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra An-
giuli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1437/2024 sub 1 R.G. affari contenziosi
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Casabona, alla via Luparella, n. 68, presso lo stu-
dio dell'avv. Domenico Scutifero (cod. fisc. – pec: dome- C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1
procura speciale del 2.3.2025 allegata all'istanza depositata nel fascicolo prin-
cipale il 2.3.2025;
-ricorrente-
1 E
P. IVA , in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, al Corso G.
Nicotera, n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana (cod. fisc. – pec: C.F._3
, che la rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente –
Controparte_2
- convenuto contumace -
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE intervenuto
Oggetto: Querela di falso in via incidentale.
All'udienza del 6.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisioni sulle conclu-
sioni ivi rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente tra-
scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con istanza depositata il 2.3.2025 nell'ambito del fascicolo R.G. n.
1437/2024 iscritto presso il Tribunale di Crotone, proponeva Parte_1
querela di falso in via incidentale avverso il “verbale di pronto soccorso tazione 12/11/2023 16:45; nato a [...] il [...] Controparte_3
C.F. Via G. Morelli 1A- Crotone -A.S.P. Crotone – Infor- CodiceFiscale_1
tuni/Incidenti: INC. IN ALTRI LUOGHI presa in carico effettuata da CP_4
in Pronto Soccorso il 12/11/2023 alle ore 16:51- Controparte_5
ffettuata da il 12/11/2023 alle ore 16:51- Per_1 Controparte_5
Prossima: il pz giunge in ps per essere caduta sulle scale rif trauma caviglia dx-
IL MEDICO DIMETTENTE irma Controparte_5 [...]
- Senza CP_5
firma del paziente”, esponendo: di aver subito danni al piede destro a causa di un sinistro provocato dall'autovettura BMW tg. EC068EP condotta in retro-
marcia da;
che quando egli si era recato presso il Pronto Soc- Controparte_2
corso dell'Ospedale di Crotone, il 12.11.2023, alle ore 12,46, a causa della con-
fusione ed agitazione creatasi per la presenza di altre persone richiedenti altre prestazioni mediche, nel verbale di Pronto Soccorso era riportato erroneamente dal dott. cittadino straniero, nel riquadro “anamne- Controparte_5
si”, la dicitura “caduta sulle scale”, anziché “incidente stradale vicino alle scale dell'abitazione”.
2. Nel corso dell'udienza del 31.3.2025, nell'ambito del procedimento
R.G. n. 1437/2024, il giudice autorizzava parte attrice alla proposizione della querela di falso in via incidentale e formulava interpello alla controparte costi-
tuita la quale dichiarava di volersi avvalere del documento Controparte_1
fatto oggetto di querela di falso. Era dunque, su ordine del giudice, aperto il
3 presente sub procedimento e disposta la comunicazione al Pubblico Ministero
(il quale interveniva nel procedimento principale con visto dell'8.4.2025), oltre che sospeso il procedimento principale.
3. Si costituiva nel sub procedimento con pro- Controparte_1
pria comparsa, eccependo l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibi-
lità della querela di falso, in quanto non era stata prodotta copia conforme all'originale del verbale di P.S. del 12.11.2023, ed in quanto le deduzioni del ri-
corrente erano del tutto generiche. Nel merito chiedeva il rigetto della querela di falso in quanto infondata. Eccepiva inoltre che la querela di falso avrebbe dovuto essere proposta in via principale anche nei confronti del soggetto nei confronti del quale avrebbe dovuto essere eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'improcedibilità, improponibilità e/o inammissibilità della querela di falso;
la nullità della stessa e inammissibilità per violazione dell'art. 221 co. 2 c.p.c.
per mancata indicazione degli elementi e delle prove sulla falsità;
l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di falsità
per mancanza di prove e per inammissibile deduzione di nuovi mezzi di prova e nuovi elementi;
il rigetto della domanda del ricorrente;
accertare che la legit-
timazione passiva compete anche al dott. con insu- Controparte_5
scettibilità di sanatoria.
4. Parte ricorrente depositava memoria difensiva in data 2.5.2025 impu-
gnando e contestando le avverse deduzioni.
4 5. A scioglimento della riserva del 5.5.2025, il giudice onerava parte ri-
corrente del deposito dell'originale del documento oggetto di querela di falso e ammetteva la prova orale.
6. Intervenuto il visto del P.M. in data 1.7.2025, all'udienza del 6.10.2025,
depositata la copia conforme del documento oggetto di querela di falso, esple-
tata la prova orale ammessa, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre affermare l'ammissibilità della querela in esame ai sensi dell'art. 221, comma 1, c.p.c., essendo stata la stessa proposta in via in-
cidentale, a mezzo di procuratore speciale, con istanza depositata nel procedi-
mento principale. Invero, come osservato dalla S.C., “in tema di querela di fal-
so, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c.,
ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza,
peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della quere-
la in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Cass. n. 16919 del 19.8.2015). Nella specie,
infatti, la procura speciale è stata conferita al difensore in calce all'istanza per
5 la proposizione della querela.
Appare inoltre opportuno precisare l'ammissibilità della proposta que-
rela anche ai sensi dell'art. 221 co. 2 c.p.c. in quanto l'atto di querela contiene l'indicazione degli elementi e delle prove offerte per dimostrare la falsità. La
querela è inoltre procedibile in quanto il difensore munito di procura speciale ha con apposita memoria ribadito la volontà di proseguire nell'intrapresa azione giudiziaria, contestando le difese formulate da controparte.
Occorre inoltre chiarire l'ammissibilità della proposta querela sotto un ulteriore profilo. Come è noto, una falsità ideologica in atto pubblico, in quanto tale denunciabile solo con querela di falso, è ravvisabile con esclusivo riferi-
mento alle dichiarazioni delle parti od agli altri fatti che il pubblico ufficiale at-
testa avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, così come previsto dall'art. 2700 c.c.
Con particolare riguardo alle certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera, esse sono assistite da fede privilegiata quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che le ha formate, alle dichiarazioni rese al medesimo e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avve-
nuti in sua presenza (cfr. Cass, 24.9.2015, n. 18868). Nella specie, sulla scorta dei complessivi atti e documenti di causa, si rinviene che il ricorrente ha dedot-
to la falsità del documento sul presupposto di non aver reso al medico le di-
chiarazioni riportate nel referto (relative alla caduta accidentale sulle scale).
Dunque, contestando le dichiarazioni rese e precisando di non aver sot-
6 toscritto il verbale di Pronto Soccorso, il ricorrente legittimamente si è avvalso dello strumento della querela di falso.
Deve ancora rilevarsi che l'interesse ad accertare la falsità del verbale in questione è strettamente connesso al giudizio risarcitorio instaurato dal Pt_1
contro il conducente del veicolo investitore e la compagnia assicuratrice, allo scopo di eliminare o comunque a rendere privo di forza probatoria il docu-
mento impugnato, in quanto suscettibile di determinare un falso convincimen-
to del giudice in tale distinto processo anche alla luce delle dichiarazioni in es-
so contenute. Dunque, è evidente che non ricorre la legittimazione passiva dell' o del medico che ha redatto il referto. Controparte_6
L'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento,
è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (Cass., 27.7.1992, n. 9013). L'interesse ad agire nella querela di falso è
quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sot-
tratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende,
del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento. Infatti,
legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione
7 ad una pretesa che su di esso si fondi (Cass., 17.4.1997, n. 3305); la legittima-
zione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento. Deve ritenersi, quindi,
che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione (Cass. n. 19413 del 2017).
Com'è noto, la querela di falso è un'istanza che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudi-
zialmente accertata. La finalità del procedimento è quindi quella di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa.
Ebbene, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
, conducente del veicolo investitore, ha confermato in Controparte_2
sede di interrogatorio formale la prospettazione del ricorrente, specificando come si è svolto il fatto storico e specificando anche che la dicitura “caduta dal-
le scale” era stata riportata nel verbale di Pronto Soccorso per mero errore ma-
teriale del ricevente la dichiarazione. Le dichiarazioni dei testi sentiti, invece, i quali hanno confermato il fatto storico, sono comunque irrilevanti ai fini della decisione, in quanto gli stessi non erano presenti al momento dell'accesso in pronto soccorso.
8 Assume inoltre rilevanza ai fini della fondatezza della domanda la cir-
costanza che dopo pochi giorni dall'accesso al Pronto Soccorso e non appena avvedutosi dell'errore nell'anamnesi il si sia affrettato a chiedere per Pt_1
iscritto la rettifica del verbale.
In accoglimento della proposta querela di falso, deve essere pertanto di-
chiarata la falsità della annotazione sull'anamnesi come sinistro occorso da
“caduta dalle scale”.
La regolamentazione delle spese di lite del presente subprocedimento sarà compiuta congiuntamente alla liquidazione nel fascicolo principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda di querela di falso proposta in via inci-
dentale (R.G. n. 1437/1/2024) da cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] il [...] nei confronti di C.F._1 [...]
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 P.IVA_1
e di ,contrariis rejectis, così provvede: Controparte_2 in accoglimento della domanda di , dichiara la falsità del Parte_1
verbale di pronto soccorso 2023037840 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Crotone, data e ora di accettazione 12/11/2023 16:45; nella parte in cui è scritto
“il pz giunge in ps per essere caduta sulle scale”;
9 spese al procedimento principale.
Così deciso in Crotone, in data 19.12.2025.
10
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023037840 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, data e ora di accet-
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra An-
giuli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1437/2024 sub 1 R.G. affari contenziosi
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Casabona, alla via Luparella, n. 68, presso lo stu-
dio dell'avv. Domenico Scutifero (cod. fisc. – pec: dome- C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1
procura speciale del 2.3.2025 allegata all'istanza depositata nel fascicolo prin-
cipale il 2.3.2025;
-ricorrente-
1 E
P. IVA , in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, al Corso G.
Nicotera, n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana (cod. fisc. – pec: C.F._3
, che la rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente –
Controparte_2
- convenuto contumace -
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE intervenuto
Oggetto: Querela di falso in via incidentale.
All'udienza del 6.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisioni sulle conclu-
sioni ivi rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente tra-
scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con istanza depositata il 2.3.2025 nell'ambito del fascicolo R.G. n.
1437/2024 iscritto presso il Tribunale di Crotone, proponeva Parte_1
querela di falso in via incidentale avverso il “verbale di pronto soccorso tazione 12/11/2023 16:45; nato a [...] il [...] Controparte_3
C.F. Via G. Morelli 1A- Crotone -A.S.P. Crotone – Infor- CodiceFiscale_1
tuni/Incidenti: INC. IN ALTRI LUOGHI presa in carico effettuata da CP_4
in Pronto Soccorso il 12/11/2023 alle ore 16:51- Controparte_5
ffettuata da il 12/11/2023 alle ore 16:51- Per_1 Controparte_5
Prossima: il pz giunge in ps per essere caduta sulle scale rif trauma caviglia dx-
IL MEDICO DIMETTENTE irma Controparte_5 [...]
- Senza CP_5
firma del paziente”, esponendo: di aver subito danni al piede destro a causa di un sinistro provocato dall'autovettura BMW tg. EC068EP condotta in retro-
marcia da;
che quando egli si era recato presso il Pronto Soc- Controparte_2
corso dell'Ospedale di Crotone, il 12.11.2023, alle ore 12,46, a causa della con-
fusione ed agitazione creatasi per la presenza di altre persone richiedenti altre prestazioni mediche, nel verbale di Pronto Soccorso era riportato erroneamente dal dott. cittadino straniero, nel riquadro “anamne- Controparte_5
si”, la dicitura “caduta sulle scale”, anziché “incidente stradale vicino alle scale dell'abitazione”.
2. Nel corso dell'udienza del 31.3.2025, nell'ambito del procedimento
R.G. n. 1437/2024, il giudice autorizzava parte attrice alla proposizione della querela di falso in via incidentale e formulava interpello alla controparte costi-
tuita la quale dichiarava di volersi avvalere del documento Controparte_1
fatto oggetto di querela di falso. Era dunque, su ordine del giudice, aperto il
3 presente sub procedimento e disposta la comunicazione al Pubblico Ministero
(il quale interveniva nel procedimento principale con visto dell'8.4.2025), oltre che sospeso il procedimento principale.
3. Si costituiva nel sub procedimento con pro- Controparte_1
pria comparsa, eccependo l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibi-
lità della querela di falso, in quanto non era stata prodotta copia conforme all'originale del verbale di P.S. del 12.11.2023, ed in quanto le deduzioni del ri-
corrente erano del tutto generiche. Nel merito chiedeva il rigetto della querela di falso in quanto infondata. Eccepiva inoltre che la querela di falso avrebbe dovuto essere proposta in via principale anche nei confronti del soggetto nei confronti del quale avrebbe dovuto essere eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'improcedibilità, improponibilità e/o inammissibilità della querela di falso;
la nullità della stessa e inammissibilità per violazione dell'art. 221 co. 2 c.p.c.
per mancata indicazione degli elementi e delle prove sulla falsità;
l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di falsità
per mancanza di prove e per inammissibile deduzione di nuovi mezzi di prova e nuovi elementi;
il rigetto della domanda del ricorrente;
accertare che la legit-
timazione passiva compete anche al dott. con insu- Controparte_5
scettibilità di sanatoria.
4. Parte ricorrente depositava memoria difensiva in data 2.5.2025 impu-
gnando e contestando le avverse deduzioni.
4 5. A scioglimento della riserva del 5.5.2025, il giudice onerava parte ri-
corrente del deposito dell'originale del documento oggetto di querela di falso e ammetteva la prova orale.
6. Intervenuto il visto del P.M. in data 1.7.2025, all'udienza del 6.10.2025,
depositata la copia conforme del documento oggetto di querela di falso, esple-
tata la prova orale ammessa, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre affermare l'ammissibilità della querela in esame ai sensi dell'art. 221, comma 1, c.p.c., essendo stata la stessa proposta in via in-
cidentale, a mezzo di procuratore speciale, con istanza depositata nel procedi-
mento principale. Invero, come osservato dalla S.C., “in tema di querela di fal-
so, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c.,
ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza,
peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della quere-
la in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Cass. n. 16919 del 19.8.2015). Nella specie,
infatti, la procura speciale è stata conferita al difensore in calce all'istanza per
5 la proposizione della querela.
Appare inoltre opportuno precisare l'ammissibilità della proposta que-
rela anche ai sensi dell'art. 221 co. 2 c.p.c. in quanto l'atto di querela contiene l'indicazione degli elementi e delle prove offerte per dimostrare la falsità. La
querela è inoltre procedibile in quanto il difensore munito di procura speciale ha con apposita memoria ribadito la volontà di proseguire nell'intrapresa azione giudiziaria, contestando le difese formulate da controparte.
Occorre inoltre chiarire l'ammissibilità della proposta querela sotto un ulteriore profilo. Come è noto, una falsità ideologica in atto pubblico, in quanto tale denunciabile solo con querela di falso, è ravvisabile con esclusivo riferi-
mento alle dichiarazioni delle parti od agli altri fatti che il pubblico ufficiale at-
testa avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, così come previsto dall'art. 2700 c.c.
Con particolare riguardo alle certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera, esse sono assistite da fede privilegiata quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che le ha formate, alle dichiarazioni rese al medesimo e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avve-
nuti in sua presenza (cfr. Cass, 24.9.2015, n. 18868). Nella specie, sulla scorta dei complessivi atti e documenti di causa, si rinviene che il ricorrente ha dedot-
to la falsità del documento sul presupposto di non aver reso al medico le di-
chiarazioni riportate nel referto (relative alla caduta accidentale sulle scale).
Dunque, contestando le dichiarazioni rese e precisando di non aver sot-
6 toscritto il verbale di Pronto Soccorso, il ricorrente legittimamente si è avvalso dello strumento della querela di falso.
Deve ancora rilevarsi che l'interesse ad accertare la falsità del verbale in questione è strettamente connesso al giudizio risarcitorio instaurato dal Pt_1
contro il conducente del veicolo investitore e la compagnia assicuratrice, allo scopo di eliminare o comunque a rendere privo di forza probatoria il docu-
mento impugnato, in quanto suscettibile di determinare un falso convincimen-
to del giudice in tale distinto processo anche alla luce delle dichiarazioni in es-
so contenute. Dunque, è evidente che non ricorre la legittimazione passiva dell' o del medico che ha redatto il referto. Controparte_6
L'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento,
è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (Cass., 27.7.1992, n. 9013). L'interesse ad agire nella querela di falso è
quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sot-
tratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende,
del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento. Infatti,
legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione
7 ad una pretesa che su di esso si fondi (Cass., 17.4.1997, n. 3305); la legittima-
zione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento. Deve ritenersi, quindi,
che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione (Cass. n. 19413 del 2017).
Com'è noto, la querela di falso è un'istanza che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudi-
zialmente accertata. La finalità del procedimento è quindi quella di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa.
Ebbene, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
, conducente del veicolo investitore, ha confermato in Controparte_2
sede di interrogatorio formale la prospettazione del ricorrente, specificando come si è svolto il fatto storico e specificando anche che la dicitura “caduta dal-
le scale” era stata riportata nel verbale di Pronto Soccorso per mero errore ma-
teriale del ricevente la dichiarazione. Le dichiarazioni dei testi sentiti, invece, i quali hanno confermato il fatto storico, sono comunque irrilevanti ai fini della decisione, in quanto gli stessi non erano presenti al momento dell'accesso in pronto soccorso.
8 Assume inoltre rilevanza ai fini della fondatezza della domanda la cir-
costanza che dopo pochi giorni dall'accesso al Pronto Soccorso e non appena avvedutosi dell'errore nell'anamnesi il si sia affrettato a chiedere per Pt_1
iscritto la rettifica del verbale.
In accoglimento della proposta querela di falso, deve essere pertanto di-
chiarata la falsità della annotazione sull'anamnesi come sinistro occorso da
“caduta dalle scale”.
La regolamentazione delle spese di lite del presente subprocedimento sarà compiuta congiuntamente alla liquidazione nel fascicolo principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda di querela di falso proposta in via inci-
dentale (R.G. n. 1437/1/2024) da cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] il [...] nei confronti di C.F._1 [...]
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 P.IVA_1
e di ,contrariis rejectis, così provvede: Controparte_2 in accoglimento della domanda di , dichiara la falsità del Parte_1
verbale di pronto soccorso 2023037840 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Crotone, data e ora di accettazione 12/11/2023 16:45; nella parte in cui è scritto
“il pz giunge in ps per essere caduta sulle scale”;
9 spese al procedimento principale.
Così deciso in Crotone, in data 19.12.2025.
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Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
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2023037840 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, data e ora di accet-
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