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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 31397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31397 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19323/2023 R.G. proposto da: MO LA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL RISORGIMENTO 36, presso lo studio DEl’avvocato ALESSANDRO TUCCI, che lo rappresenta e difende con gli avvocati ANDREA CASTELLI e TULLIO CASTELLI, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro PARROCCHIA DI S. MA DI VALVERDE IN PADERNELLO, in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO BERTONI, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec DE difensore;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 31397 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 02/12/2025 avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1136/2023 depositata il 5 luglio 2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza DE 13/11/2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Udito il Procuratore Generale dr. Fulvio Troncone Udito l’avv. Alessandro Tucci per il ricorrente Udito l’avv. Enrico Bertoni per la controricorrente FATTI DI CAUSA UD ES convenne innanzi al Tribunale di Brescia la Parrocchia di S. RI di DE in Padernello di Borgo San Giacomo, chiedendo che venisse accertato il suo diritto di proprietà DE dipinto completo di cornice, olio su tela di cm 102 x 79,5 denominato “l’Allegoria DEla Fede”, attribuito al pittore bresciano Alessandro ON detto il ET (1492-1554) e, previo tale accertamento, che ne venisse ordinata la restituzione da parte DE custode giudiziario nominato dal GIP DE Tribunale di Brescia, il quale aveva disposto che l’opera pittorica rimanesse sotto sequestro nelle more DEla definizione DE processo civile sull’appartenenza DE bene, ex art. 263 co. 3 c.p.p. Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto DEla domanda attorea ed in via riconvenzionale che venisse accertata la proprietà DE dipinto e DEla cornice in suo favore. In esito all’istruttoria, svolta mediante produzione di documenti, assunzione di prove testimoniali e l’espletamento di una CTU, il giudice adito accolse la domanda attorea, ritenendo che l’atto di compravendita intervenuto tra tale OL e l’odierno ricorrente avesse per oggetto un bene che, per effetto DEl’intervenuta usucapione decennale da parte DE venditore e dei precedenti acquirenti, non potesse più ritenersi di proprietà DEl’ente ecclesiastico. L’atto di compravendita doveva, inoltre, considerarsi soggetto esclusivamente alle norme a tutela DEle cose di interesse storico e artistico, norme che stabiliscono la mera nullità relativa DEl’atto invocabile solamente dallo Stato. La Corte d’appello di Brescia, all’esito DE giudizio di secondo grado, accolse il gravame svolto dalla Parrocchia di S. RI di DE in Padernello e riformò in toto la sentenza DE Tribunale. Il giudice di seconde cure ritenne che il Tribunale avesse errato “nell’affermare che l’acquisto di ER era stato effettuato da chi era proprietario” dovendosi considerare tale non il parroco bensì la parrocchia;
inoltre “ciò che più rileva è che la legge DE 1939 vieta la traditio DE bene fra privati in mancanza di denuncia al Ministro DEla Pubblica Istruzione (art. 32)…”. Da ciò conseguiva che il possesso sia DE OL che DE ES non fosse mai sorto. La Corte distrettuale ritenne altresì fondato il terzo motivo d’appello, dovendosi considerare non relativa bensì assoluta la nullità DEla originaria cessione DE dipinto dal parroco DEla Parrocchia al primo acquirente (ER). Nel caso di specie il giudice di prime cure - dovendosi applicare ratione temporis la legge DE 1939 n. 1089 - aveva, dunque, errato nel ritenere che potesse solamente lo Stato rilevare la nullità in caso di alienazione di beni di interesse storico e artistico di sua proprietà, “essendo intervenuta una cesura fra il primo atto di cessione, allorché il bene apparteneva a un ente legalmente riconosciuto quale la Parrocchia, e quello successivo a OL, allorché il bene apparteneva ormai ad un privato”. Non poteva inoltre considerarsi sussistente l’ipotesi di cui all’art. 1161 c.c. per difetto DE requisito di buona fede al momento DEl’acquisto, dovendosi ritenere che il ES potesse essere consapevole DEl’origine illecita DE dipinto, non avendo effettuato i dovuti controlli. UD ES ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Resiste con controricorso la Parrocchia di S. RI di DE in Padernello. Il Procuratore Generale. ha concluso per il rigetto DE ricorso. In prossimità DEl’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima doglianza, proposta ai sensi DEl’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 30 e 32 legge n. 1089/39, per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente che non esistesse un valido possesso in capo al dante causa DE ES ed a quest’ultimo, in quanto la “traditio sarebbe stata vietata dall’art. 32 L.n. 1089/39”. Il motivo è infondato. La censura manca di confrontarsi con la motivazione DEla sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie il regime DEla nullità assoluta, secondo il principio per cui la nullità DEle alienazioni DEle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti legalmente riconosciuti compiute in assenza DEla prescritta preventiva autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 61 DEla l n. 1089 DE 1939, è di carattere assoluto e, pertanto, può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Sez. 2, n. 11032 DE 5 aprile 2022). 2. Attraverso il secondo mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi DEl’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il ES denuncia la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 61, 23 e 26 legge n. 1089/39, nonché DEl’art. 4 legge n. 222/1985, per aver la Corte distrettuale affermato erroneamente la nullità assoluta DEl’alienazione DE dipinto dalla Parrocchia al ER, poi al OL ed infine al ES, nonostante tale nullità non sussistesse, trattandosi di bene mai catalogato e non incluso tra i beni di interesse storico artistico dall’allora Sovrintendenza. Nel caso di specie, dunque, sarebbe errato parlare di nullità assoluta, dovendosi di contro parlare di nullità relativa, con la conseguenza che, non essendovi stata all’epoca alcuna eccezione da parte DElo Stato, l’originaria alienazione DE dipinto, così come le successive, avrebbero dovuto considerarsi valide ed efficaci. Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. In tema di soggettività degli enti ecclesiastici, il riconoscimento, agli effetti civili, DEla personalità giuridica DEla parrocchia con la pubblicazione DE decreto DE Ministero DEl'Interno, ai sensi DEl'art. 29 DEla legge n. 222 DE 1985, ha comportato non già l'estinzione di quel soggetto e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente evolutivo-modificativa di quello stesso soggetto che, fino alla pubblicazione DE decreto ministeriale, aveva natura di ente ecclesiastico di fatto, come tale, soggetto di diritto "rilevante" per l'ordinamento statuale quale centro di imputazione di diritti ed obblighi, con conseguente assoggettamento alle norme di diritto comune (Sez. 1, n. 14247 DE 4 giugno 2018; Sez. 2, n. 17552/2013 in motiv.). Conseguentemente, la disciplina applicabile era già la legge n. 1089/1939, che vincolava anche gli enti religiosi e che imponeva l’autorizzazione ministeriale all’alienazione. Infatti, di enti ecclesiastici in generale parla l’art. 8 DEla citata legge (“Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro DEla pubblica istruzione, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze DE culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica”). La mancanza di autorizzazione determinava fin da allora la nullità assoluta DEl’atto di alienazione e il divieto di traditio, a prescindere dal fatto che quella parrocchia fosse civilmente riconosciuta: la legge operava erga omnes sui beni, indipendentemente dal soggetto proprietario, poiché la tutela era incentrata sul bene culturale, non sulla natura giuridica DE soggetto. Del resto, la Parrocchia come tale è, già in forza DE diritto canonico, un ente ecclesiastico, riconosciuto anche all’epoca dei fatti (vigente il Codex Juris Canonici DE 1917, can. 100 § 3), tanto che – secondo l’art. 7 comma 2° DEla legge n. 121/1985 – “la Repubblica italiana, su domanda DEl’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme DE diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto”. Ne deriva che le limitazioni ai poteri di rappresentanza e l'assenza di controlli, laddove previsti dal diritto canonico o oggetto di pubblicazione, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di conoscenza o ignoranza e dalla colpevolezza o no di tale ignoranza da parte di detti terzi, esclusa altresì ogni rilevanza di eventuali comportamenti tolleranti DEl'ente, essendo inapplicabile il principio di affidamento (Sez. 2, n. 19411 DE 14 luglio 2025). E tanto a voler sottacere che la contestazione circa la qualità di ente legalmente riconosciuto in capo alla Parrocchia implica un accertamento di fatto, dedotto per la prima volta in sede di legittimità e dunque inammissibile. La censura è altresì inammissibile nella parte in cui contesta a posteriori il contenuto DEl’inventario, che descriverebbe non l’originale, ma la copia DEl’opera. Infatti, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa DE documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica DEla sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini DEla decisione (Sez. 5, n. 13625 DE 21 maggio 2019). Nel caso di specie, non risulta né dalla sentenza impugnata né dagli atti DE giudizio di gravame che la questione sia stata sollevata in appello. 3. Con il terzo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione e comunque la falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1161, 1147 e 2967 c.c. nonché DEl’art. 115 c.p.c., oltre l’omessa motivazione su un punto decisivo DEla controversia in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per aver i giudici di secondo grado affermato la mala fede DE possesso DE ES in assenza di prova sul punto. Invero, secondo il ricorrente, essendo presunta la buona fede DE ricorrente ex art. 1147 c.c., sarebbe stato onere DEla resistente fornire la prova contraria. Nel caso di specie, tuttavia, non solo la resistente non aveva assolto l’onere sulla stessa gravante, ma la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che alcuna prova DEla mala fede era stata dedotta a carico DE dante causa OL, divenuto proprietario DE dipinto per usucapione, derivandone che l’acquisto DE ES sarebbe stato da considerare valido, indipendentemente dall’accertamento DEla buona fede DE predetto. Inoltre, i giudici di secondo grado avrebbero omesso qualsiasi motivazione circa la questione fondamentale DEl’asserita corrispondenza fra il dipinto sequestrato e l’originale, accertamento, invero, essenziale per affermare l’asserita mala fede DE ES. Il motivo è inammissibile. La censura si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte DEla Corte di appello. E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione DEle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale DE giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione DEla vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma DEl'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame DE materiale istruttorio mediante la valutazione DEla maggiore o minore attendibilità DEle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte DE giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 DE 30 settembre 2020). In punto di diritto, occorre ricordare che il travisamento DEla prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi DEl'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione DEl'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore DE giudice di merito cada non sulla valutazione DEla prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione DE contenuto oggettivo DEla medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità DEla decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 DE 6 aprile 2023). Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie. In altri termini, la differente lettura DEle risultanze istruttorie proposta dal ES s’infrange contro il principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione DEle valutazioni e DE convincimento DE giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini DE giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 DE 25 ottobre 2013). È, in conclusione, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione DE vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 DE 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 DE 4 marzo 2021). 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione DEl’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 c.c. e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., oltre che omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per “non aver la Corte di merito esaminato né considerato le contestazioni DEl’appellato circa la originalità DE dipinto e l’inesistenza di qualsiasi prova a sostegno DEla proprietà DE dipinto in capo alla Parrocchia nonostante l’onere probatorio sulla stessa gravante”. Il motivo è inammissibile. Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione DEl'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione DE caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione DEl'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame DEla questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Sez. 5, n. 27551 DE 23 ottobre 2024). Nessuna DEle ipotesi riconducibili alla violazione DEl’art. 112 c.p.c. ricorre nella specie, posto che lo stesso ES ha affermato come la Corte di merito non avrebbe “esaminato né considerato le contestazioni DEl’appellato circa l’originalità DE dipinto e l’inesistenza di qualsiasi prova a sostegno DEla proprietà DE dipinto in capo alla Parrocchia nonostante l’onere probatorio sulla stessa gravante”. D’altro lato, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo DEla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso DEla controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto DEle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 DE 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 DE 29 ottobre 2018). Nella specie, non viene denunciato un singolo fatto storico ma vengono mosse una serie di contestazioni circa l’originalità DE quadro e la sua appartenenza. 5. Con l’ultima censura il ricorrente assume, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità DEla sentenza per violazione DEl’art. 112 c.p.c. per aver la Corte d’appello omesso di esaminare le eccezioni svolte dal ES nella propria comparsa di costituzione in appello, relativamente alla CTU svolta in primo grado ed all’utilizzo di documenti non versati in atti. Il motivo è inammissibile. Per un verso, in tema di giudizio di cassazione, l'omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un "error in procedendo", per omessa pronuncia in violazione DEl'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco nei gradi di merito e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l'indicazione specifica DEl'atto difensivo o DE verbale di udienza in cui era stata proposta (Sez. 3, n. 16899 DE 13 giugno 2023). Al contrario, nel ricorso si parla genericamente di “contestazione in toto DEle affermazioni in fatto in quanto nelle stesse si continua a fare riferimento a fatti e documenti che sono parte di quel procedimento”. Per altro verso, con particolare riguardo alla documentazione utilizzata dal consulente tecnico d’ufficio, va considerato che, sempre in tema di ricorso per cassazione, la parte che lamenti l'acritica adesione DE giudice di merito alle conclusioni DE consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza DE ricorso per cassazione ed al carattere limitato DE mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi DEla relazione e riportando il contenuto specifico DEle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento DEl'incidenza causale DE difetto di motivazione (Sez. 3, n. 19989 DE 13 luglio 2021). Nel caso di specie, manca totalmente la trascrizione dei passaggi DEla relazione da cui sia possibile verificare il contenuto DEle doglianze. Al rigetto DE ricorso segue la condanna DE ES alla rifusione DEle spese processuali in favore DEla controricorrente Parrocchia di S. RI di DE in Padernello. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio DE versamento DE contributo unificato, se dovuto, da parte DE ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. Condanna UD ES al pagamento DEle spese processuali a favore DEla Parrocchia di S. RI di DE in Padernello, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000 (seimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario DEle spese generali in misura DE 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che UD ES è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025, nella camera di consiglio DEle Seconda Sezione Civile. IL PRESIDENTE OR OR IL CONSIGLIERE ESTENSORE RO CC
-ricorrente- contro PARROCCHIA DI S. MA DI VALVERDE IN PADERNELLO, in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO BERTONI, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec DE difensore;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 31397 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 02/12/2025 avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1136/2023 depositata il 5 luglio 2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza DE 13/11/2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Udito il Procuratore Generale dr. Fulvio Troncone Udito l’avv. Alessandro Tucci per il ricorrente Udito l’avv. Enrico Bertoni per la controricorrente FATTI DI CAUSA UD ES convenne innanzi al Tribunale di Brescia la Parrocchia di S. RI di DE in Padernello di Borgo San Giacomo, chiedendo che venisse accertato il suo diritto di proprietà DE dipinto completo di cornice, olio su tela di cm 102 x 79,5 denominato “l’Allegoria DEla Fede”, attribuito al pittore bresciano Alessandro ON detto il ET (1492-1554) e, previo tale accertamento, che ne venisse ordinata la restituzione da parte DE custode giudiziario nominato dal GIP DE Tribunale di Brescia, il quale aveva disposto che l’opera pittorica rimanesse sotto sequestro nelle more DEla definizione DE processo civile sull’appartenenza DE bene, ex art. 263 co. 3 c.p.p. Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto DEla domanda attorea ed in via riconvenzionale che venisse accertata la proprietà DE dipinto e DEla cornice in suo favore. In esito all’istruttoria, svolta mediante produzione di documenti, assunzione di prove testimoniali e l’espletamento di una CTU, il giudice adito accolse la domanda attorea, ritenendo che l’atto di compravendita intervenuto tra tale OL e l’odierno ricorrente avesse per oggetto un bene che, per effetto DEl’intervenuta usucapione decennale da parte DE venditore e dei precedenti acquirenti, non potesse più ritenersi di proprietà DEl’ente ecclesiastico. L’atto di compravendita doveva, inoltre, considerarsi soggetto esclusivamente alle norme a tutela DEle cose di interesse storico e artistico, norme che stabiliscono la mera nullità relativa DEl’atto invocabile solamente dallo Stato. La Corte d’appello di Brescia, all’esito DE giudizio di secondo grado, accolse il gravame svolto dalla Parrocchia di S. RI di DE in Padernello e riformò in toto la sentenza DE Tribunale. Il giudice di seconde cure ritenne che il Tribunale avesse errato “nell’affermare che l’acquisto di ER era stato effettuato da chi era proprietario” dovendosi considerare tale non il parroco bensì la parrocchia;
inoltre “ciò che più rileva è che la legge DE 1939 vieta la traditio DE bene fra privati in mancanza di denuncia al Ministro DEla Pubblica Istruzione (art. 32)…”. Da ciò conseguiva che il possesso sia DE OL che DE ES non fosse mai sorto. La Corte distrettuale ritenne altresì fondato il terzo motivo d’appello, dovendosi considerare non relativa bensì assoluta la nullità DEla originaria cessione DE dipinto dal parroco DEla Parrocchia al primo acquirente (ER). Nel caso di specie il giudice di prime cure - dovendosi applicare ratione temporis la legge DE 1939 n. 1089 - aveva, dunque, errato nel ritenere che potesse solamente lo Stato rilevare la nullità in caso di alienazione di beni di interesse storico e artistico di sua proprietà, “essendo intervenuta una cesura fra il primo atto di cessione, allorché il bene apparteneva a un ente legalmente riconosciuto quale la Parrocchia, e quello successivo a OL, allorché il bene apparteneva ormai ad un privato”. Non poteva inoltre considerarsi sussistente l’ipotesi di cui all’art. 1161 c.c. per difetto DE requisito di buona fede al momento DEl’acquisto, dovendosi ritenere che il ES potesse essere consapevole DEl’origine illecita DE dipinto, non avendo effettuato i dovuti controlli. UD ES ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Resiste con controricorso la Parrocchia di S. RI di DE in Padernello. Il Procuratore Generale. ha concluso per il rigetto DE ricorso. In prossimità DEl’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima doglianza, proposta ai sensi DEl’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 30 e 32 legge n. 1089/39, per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente che non esistesse un valido possesso in capo al dante causa DE ES ed a quest’ultimo, in quanto la “traditio sarebbe stata vietata dall’art. 32 L.n. 1089/39”. Il motivo è infondato. La censura manca di confrontarsi con la motivazione DEla sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie il regime DEla nullità assoluta, secondo il principio per cui la nullità DEle alienazioni DEle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti legalmente riconosciuti compiute in assenza DEla prescritta preventiva autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 61 DEla l n. 1089 DE 1939, è di carattere assoluto e, pertanto, può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Sez. 2, n. 11032 DE 5 aprile 2022). 2. Attraverso il secondo mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi DEl’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il ES denuncia la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 61, 23 e 26 legge n. 1089/39, nonché DEl’art. 4 legge n. 222/1985, per aver la Corte distrettuale affermato erroneamente la nullità assoluta DEl’alienazione DE dipinto dalla Parrocchia al ER, poi al OL ed infine al ES, nonostante tale nullità non sussistesse, trattandosi di bene mai catalogato e non incluso tra i beni di interesse storico artistico dall’allora Sovrintendenza. Nel caso di specie, dunque, sarebbe errato parlare di nullità assoluta, dovendosi di contro parlare di nullità relativa, con la conseguenza che, non essendovi stata all’epoca alcuna eccezione da parte DElo Stato, l’originaria alienazione DE dipinto, così come le successive, avrebbero dovuto considerarsi valide ed efficaci. Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. In tema di soggettività degli enti ecclesiastici, il riconoscimento, agli effetti civili, DEla personalità giuridica DEla parrocchia con la pubblicazione DE decreto DE Ministero DEl'Interno, ai sensi DEl'art. 29 DEla legge n. 222 DE 1985, ha comportato non già l'estinzione di quel soggetto e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente evolutivo-modificativa di quello stesso soggetto che, fino alla pubblicazione DE decreto ministeriale, aveva natura di ente ecclesiastico di fatto, come tale, soggetto di diritto "rilevante" per l'ordinamento statuale quale centro di imputazione di diritti ed obblighi, con conseguente assoggettamento alle norme di diritto comune (Sez. 1, n. 14247 DE 4 giugno 2018; Sez. 2, n. 17552/2013 in motiv.). Conseguentemente, la disciplina applicabile era già la legge n. 1089/1939, che vincolava anche gli enti religiosi e che imponeva l’autorizzazione ministeriale all’alienazione. Infatti, di enti ecclesiastici in generale parla l’art. 8 DEla citata legge (“Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro DEla pubblica istruzione, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze DE culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica”). La mancanza di autorizzazione determinava fin da allora la nullità assoluta DEl’atto di alienazione e il divieto di traditio, a prescindere dal fatto che quella parrocchia fosse civilmente riconosciuta: la legge operava erga omnes sui beni, indipendentemente dal soggetto proprietario, poiché la tutela era incentrata sul bene culturale, non sulla natura giuridica DE soggetto. Del resto, la Parrocchia come tale è, già in forza DE diritto canonico, un ente ecclesiastico, riconosciuto anche all’epoca dei fatti (vigente il Codex Juris Canonici DE 1917, can. 100 § 3), tanto che – secondo l’art. 7 comma 2° DEla legge n. 121/1985 – “la Repubblica italiana, su domanda DEl’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme DE diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto”. Ne deriva che le limitazioni ai poteri di rappresentanza e l'assenza di controlli, laddove previsti dal diritto canonico o oggetto di pubblicazione, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di conoscenza o ignoranza e dalla colpevolezza o no di tale ignoranza da parte di detti terzi, esclusa altresì ogni rilevanza di eventuali comportamenti tolleranti DEl'ente, essendo inapplicabile il principio di affidamento (Sez. 2, n. 19411 DE 14 luglio 2025). E tanto a voler sottacere che la contestazione circa la qualità di ente legalmente riconosciuto in capo alla Parrocchia implica un accertamento di fatto, dedotto per la prima volta in sede di legittimità e dunque inammissibile. La censura è altresì inammissibile nella parte in cui contesta a posteriori il contenuto DEl’inventario, che descriverebbe non l’originale, ma la copia DEl’opera. Infatti, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa DE documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica DEla sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini DEla decisione (Sez. 5, n. 13625 DE 21 maggio 2019). Nel caso di specie, non risulta né dalla sentenza impugnata né dagli atti DE giudizio di gravame che la questione sia stata sollevata in appello. 3. Con il terzo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione e comunque la falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1161, 1147 e 2967 c.c. nonché DEl’art. 115 c.p.c., oltre l’omessa motivazione su un punto decisivo DEla controversia in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per aver i giudici di secondo grado affermato la mala fede DE possesso DE ES in assenza di prova sul punto. Invero, secondo il ricorrente, essendo presunta la buona fede DE ricorrente ex art. 1147 c.c., sarebbe stato onere DEla resistente fornire la prova contraria. Nel caso di specie, tuttavia, non solo la resistente non aveva assolto l’onere sulla stessa gravante, ma la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che alcuna prova DEla mala fede era stata dedotta a carico DE dante causa OL, divenuto proprietario DE dipinto per usucapione, derivandone che l’acquisto DE ES sarebbe stato da considerare valido, indipendentemente dall’accertamento DEla buona fede DE predetto. Inoltre, i giudici di secondo grado avrebbero omesso qualsiasi motivazione circa la questione fondamentale DEl’asserita corrispondenza fra il dipinto sequestrato e l’originale, accertamento, invero, essenziale per affermare l’asserita mala fede DE ES. Il motivo è inammissibile. La censura si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte DEla Corte di appello. E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione DEle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale DE giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione DEla vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma DEl'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame DE materiale istruttorio mediante la valutazione DEla maggiore o minore attendibilità DEle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte DE giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 DE 30 settembre 2020). In punto di diritto, occorre ricordare che il travisamento DEla prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi DEl'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione DEl'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore DE giudice di merito cada non sulla valutazione DEla prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione DE contenuto oggettivo DEla medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità DEla decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 DE 6 aprile 2023). Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie. In altri termini, la differente lettura DEle risultanze istruttorie proposta dal ES s’infrange contro il principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione DEle valutazioni e DE convincimento DE giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini DE giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 DE 25 ottobre 2013). È, in conclusione, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione DE vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 DE 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 DE 4 marzo 2021). 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione DEl’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 c.c. e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., oltre che omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per “non aver la Corte di merito esaminato né considerato le contestazioni DEl’appellato circa la originalità DE dipinto e l’inesistenza di qualsiasi prova a sostegno DEla proprietà DE dipinto in capo alla Parrocchia nonostante l’onere probatorio sulla stessa gravante”. Il motivo è inammissibile. Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione DEl'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione DE caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione DEl'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame DEla questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Sez. 5, n. 27551 DE 23 ottobre 2024). Nessuna DEle ipotesi riconducibili alla violazione DEl’art. 112 c.p.c. ricorre nella specie, posto che lo stesso ES ha affermato come la Corte di merito non avrebbe “esaminato né considerato le contestazioni DEl’appellato circa l’originalità DE dipinto e l’inesistenza di qualsiasi prova a sostegno DEla proprietà DE dipinto in capo alla Parrocchia nonostante l’onere probatorio sulla stessa gravante”. D’altro lato, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo DEla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso DEla controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto DEle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 DE 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 DE 29 ottobre 2018). Nella specie, non viene denunciato un singolo fatto storico ma vengono mosse una serie di contestazioni circa l’originalità DE quadro e la sua appartenenza. 5. Con l’ultima censura il ricorrente assume, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità DEla sentenza per violazione DEl’art. 112 c.p.c. per aver la Corte d’appello omesso di esaminare le eccezioni svolte dal ES nella propria comparsa di costituzione in appello, relativamente alla CTU svolta in primo grado ed all’utilizzo di documenti non versati in atti. Il motivo è inammissibile. Per un verso, in tema di giudizio di cassazione, l'omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un "error in procedendo", per omessa pronuncia in violazione DEl'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco nei gradi di merito e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l'indicazione specifica DEl'atto difensivo o DE verbale di udienza in cui era stata proposta (Sez. 3, n. 16899 DE 13 giugno 2023). Al contrario, nel ricorso si parla genericamente di “contestazione in toto DEle affermazioni in fatto in quanto nelle stesse si continua a fare riferimento a fatti e documenti che sono parte di quel procedimento”. Per altro verso, con particolare riguardo alla documentazione utilizzata dal consulente tecnico d’ufficio, va considerato che, sempre in tema di ricorso per cassazione, la parte che lamenti l'acritica adesione DE giudice di merito alle conclusioni DE consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza DE ricorso per cassazione ed al carattere limitato DE mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi DEla relazione e riportando il contenuto specifico DEle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento DEl'incidenza causale DE difetto di motivazione (Sez. 3, n. 19989 DE 13 luglio 2021). Nel caso di specie, manca totalmente la trascrizione dei passaggi DEla relazione da cui sia possibile verificare il contenuto DEle doglianze. Al rigetto DE ricorso segue la condanna DE ES alla rifusione DEle spese processuali in favore DEla controricorrente Parrocchia di S. RI di DE in Padernello. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio DE versamento DE contributo unificato, se dovuto, da parte DE ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. Condanna UD ES al pagamento DEle spese processuali a favore DEla Parrocchia di S. RI di DE in Padernello, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000 (seimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario DEle spese generali in misura DE 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che UD ES è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025, nella camera di consiglio DEle Seconda Sezione Civile. IL PRESIDENTE OR OR IL CONSIGLIERE ESTENSORE RO CC