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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/11/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1893/2023 R.G., vertente tra:
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
LL BR ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta procura in atti;
ATTRICE contro (C.F. e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIAMBARBA MICHELE ed C.F._2 elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: alla udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini;
per l'attrice:
“come da atto introduttivo”; per i convenuti:
“Voglia il Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, premesse le declaratorie necessarie: - respingere tutte le domande avversarie in quanto generiche, inammissibili;
- respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto ed in quanto fra le opposte Parti non vi sono immobili di proprietà comune e/o in condominio o, se vi sono, esse non sono divisibili e/o comodamente divisibili per i motivi esposti;
- in via subordinata, qualora il Tribunale accerti la sussistenza fra le opposte Parti di proprietà comuni e/o in condominio, i convenuti non si oppongono allo
1 scioglimento della comunione mediante vendita a terzi dei beni comuni al prezzo di mercato, con ripartizione del ricavato secondo le quote di rispettiva proprietà che il Tribunale vorrà determinare;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese di lite e di cancellazione della trascrizione della citazione, come da nota che si produrrà; - condannare inoltre controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché al versamento ai convenuti di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia prende le mosse dalla apertura della successione di Per_1
, deceduto in data 21.09.2020, il quale aveva disposto delle proprie
[...] sostanze con testamento pubblico redatto il 27.11.2019, a ministero del notaio
. Persona_2
L'attrice (legataria) conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
(eredi universali), esponendo, per ciò che rileva ai fini del Controparte_2 decidere, che:
- il de cuius aveva nominato eredi i nipoti e Controparte_1 CP_2
e aveva legato alla attrice la di lui casa di abitazione ed alcuni
[...] fabbricati agricoli (precisamente quelli evidenziati in giallo nella planimetria catastale allegata al testamento sub. lett. A;
doc. 1 attrice);
- il testamento aveva il seguente contenuto:
2 - per effetto della suddetta successione, gli eredi sono proprietari, oltre che dei fabbricati rurali ubicati sul mappale 371 e non oggetto di legato alla attrice (perché non contrassegnati con tratteggio in giallo nella planimetria allegata sub lett. A al testamento), di una serie di lotti di terreni agricoli, contigui e circostanti il predetto mappale 371;
- il fondo (e cioè il sedime dell'intero mappale 371) su cui si ergono i fabbricati legati alla attrice e quelli ereditati da e Controparte_1
sarebbe in comunione tra gli eredi e la legataria;
Controparte_2
- in particolare, il suddetto fondo consente l'accesso sia ai fabbricati ricevuti in legato dalla attrice sia a quelli ereditati dai convenuti, costituendo la corte dei suddetti fabbricati;
- il rapporto di accessorietà che lega il fondo/corte ai fabbricati renderebbe applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 1117bis c.c.;
- il cortile, salvo titolo contrario, ricadrebbe nella presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c.;
- il bene sarebbe oggetto di comunione condominiale e divisibile ai sensi dell'art. 1119 c.c.. L'attrice, quindi, chiedeva: di dichiarare la divisione giudiziale in natura del fondo sito in Conventello (RA) via Carraia Beltrami, censito al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sezione Sant'Alberto, al foglio 83, mappale 371, previo accertamento della proprietà comune tra gli eredi e la legataria del medesimo o in subordine, di ordinare la vendita dell'intero mappale 371, con vittoria di spese.
e si costituivano in giudizio ed esponevano, per quanto CP_1 Controparte_2 rileva ai fini del decidere, che:
- i fabbricati legati alla Sig.ra si trovano su un appezzamento ad Pt_1 uso agricolo a Conventello, confinante con la Via Grattacoppa, di forma approssimativamente trapezoidale;
sul confine con la strada, quasi a metà, è situato l'unico cancello di ingresso superato il quale ci si trova nella corte su cui affacciano sulla destra la casa oggetto di legato, sulla sinistra il fabbricato ad uso ricovero attrezzi;
più in fondo, sul lato opposto alla strada, si trovano un ampio capannone e altri fabbricati più piccoli ad uso ricovero attrezzi;
sul lato all'estrema destra, dietro la casa, vi è un lungo e basso edificio un tempo destinato al pollaio, mentre sul confine all'estrema sinistra, dietro il fabbricato ad uso servizi oggetto di legato, vi sono alcuni filari di vite in buone condizioni;
- alla attrice sono stati legati il fabbricato adibito ad abitazione (del valore stimato dal perito di parte convenuta in circa €. 25.000,00), che si trova sulla destra entrando dal cancello, e il fabbricato rurale ad uso strumentale, posto sulla sinistra;
3 - il testatore ha individuato con estrema precisione i beni oggetto di legato e, con riferimento ai fabbricati rurali ad uso strumentale - censiti al foglio 83, mappale 371, subalterno 2 - ha legato solo quelli evidenziati in giallo nella planimetria catastale;
- è da escludersi, quindi, che il testatore abbia inteso attribuire alla attrice beni diversi da quelli espressamente indicati;
- la fattispecie sarebbe da ricondurre non all'art. 1117bis c.p.c., come preteso dalla attrice, ma alla costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.;
- inoltre, l'attrice non ha neppure individuato l'area del mappale 371 su cui, secondo la tesi dalla stessa sostenuta, si sarebbe creata una comproprietà, perché strumentale sia ai fabbricati legati alla attrice che a quelli ereditati dai convenuti;
- a tutto concedere, l'area in comproprietà potrebbe estendersi solo alle parti che servono ad accedere agli immobili legati, ma certamente non potrebbe estendersi alla vigna e al terreno circostante i fabbricati di proprietà degli eredi;
- la divisione della “corte”, da intendersi quale spazio situato tra i fabbricati, non sarebbe possibile in natura, perché il transito attraverso la suddetta area è necessario anche per raggiungere, dall'unico cancello di ingresso, il capannone e gli altri fabbricati rurali di proprietà dei convenuti;
- infine, la divisione sarebbe impedita anche dall'art.1119 c.c. Tanto premesso, chiedevano il rigetto delle domande attoree. Alla udienza del 28.2.2024, considerata la specifica eccezione dei convenuti sul punto, la scrivente assegnava termine per esperire la procedura di mediazione, invitando le parti a partecipare attivamente, con effettivo confronto sulle questioni controverse e risolvere bonariamente il contenzioso (valutati la natura e il valore economico dello stesso), anche tramite l'ausilio tecnico previsto dall'art. 8, co. 7, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (con possibilità delle parti di convenire la producibilità in giudizio della relazione, in caso di prosecuzione della lite). Tale procedura aveva esito negativo, come i successivi tentativi di confronto avvenuti sia in udienza sia tramite il deposito di una proposta conciliativa di parte attrice (nota del 14.5.2025), non accettata dalla controparte per le ragioni illustrate con la nota del 14.6.2025. La causa, documentalmente istruita, giunge oggi in decisione a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
*** Le domande della attrice sono infondate.
***
4 Il confronto tra la descrizione dello stato dei luoghi offerta dai convenuti nella comparsa di risposta (e sopra riportata)1, la foto allegata sub doc. 6 alla comparsa e la planimetria catastale (allegata sia alla proposta di divisione depositata dall'attrice con note del 15.5.2025, sia dai convenuti sub doc. 32) consente di apprezzare l'infondatezza della pretesa attorea avente ad oggetto la comproprietà ex artt. 1117bis e 1117 c.c. sull'intero mappale 317. Si riporta di seguito la foto sub doc. 6, per una immediata percezione dello stato dei luoghi e della collocazione dei fabbricati legati alla attrice.
Nella suddetta foto è possibile osservare (coerentemente con la descrizione offerta dai convenuti):
- l'unico cancello di accesso al fondo (contrassegnato con una “X” gialla);
- sulla destra (contrassegnata in rosso con lettera “A”), l'abitazione legata alla attrice;
- sulla sinistra (contrassegnata in rosso con lettera “F”, il fabbricato rurale ad uso strumentale legato alla attrice;
1 Stato dei luoghi che trova conferma anche nelle allegazioni difensive della attrice, pur non avendolo ella compiutamente descritto.
5 - tutti gli altri fabbricati rurali (contrassegnati con una “X” nera) non oggetto di legato e, quindi, ereditati dai convenuti;
- sulla sinistra, i filari di vite. Tale individuazione dei fabbricati legati alla all'interno del mappale Pt_1
371 trova corrispondenza nella planimetria catastale (depositata dai convenuti sub doc. 32 e dalla attrice sub doc. 1 allegato alle note del 14.5.2025, pur con le annotazioni volte ad illustrare la sua proposta di divisione):
Dall'esame dello stato dei luoghi, emerge ictu oculi la infondatezza della pretesa proprietà condominiale dell'intero mappale 371: non si vede perché la
“presunzione” di condominialità dovrebbe operare su tutto il mappale, ivi compresa l'area posta sulla sinistra rispetto a quella occupata dai fabbricati, sulla quale insistono i filari di vite. Va in proposito osservato che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, viene intesa come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola funzione di consentirne l'accesso, o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture (Cass. 31995/2022; Cass. Sez. 2, 08/09/2021, n. 24189; Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852; Cass. Sez. 2, 15/02/2018, n. 3739; Cass. Sez. 2, 02/08/2010, n. 17993; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16241).
6 Nel caso in esame, quindi, la “presunzione legale” di comunione, stabilita dall'art. 1117 c.c., al più potrebbe operare con riferimento alla più circoscritta porzione compresa tra il cancello e i fabbricati di cui sopra, funzionalmente destinata a consentire l'accesso a tutti i fabbricati insistenti sul fondo, oltre che a dare luce e aria ai medesimi. Al contrario, la porzione collocata sulla sinistra, destinata a vigneto, oltre che non
“compresa tra” i fabbricati di proprietà degli odierni contendenti, non può ritenersi in alcun modo strutturalmente e funzionalmente destinata a servizio dei predetti fabbricati (che non la circondano). In altri termini, l'area occupata dai filari di vite, oltre che non compresa tra i fabbricati, non risulta affatto accessoria ai medesimi, ma si pone strumentalmente, materialmente e funzionalmente in contiguità con i restanti terreni agricoli (primo fra tutti il mappale 3172) ereditati dai convenuti (come risulta anche dalla suddetta foto e dal doc. 5 allegato alle note depositate dall'attrice il 14.5.2025) e confinanti con la particella 371 secondo le stesse allegazioni attoree. Quanto esposto è sufficiente al rigetto delle domande formulate dalla , Pt_1 aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà comune di tutto il mappale 372 e la divisione del medesimo.
*** Per mera diffusione di motivazione, va osservato altresì che l'infondatezza della domanda può apprezzarsi anche con riferimento al diritto alla divisione del preteso bene condominiale (cortile compreso tra i fabbricati della attrice e i fabbricati dei convenuti). Va in proposito osservato che, secondo l'art. 1119 c.c. (rubricato “indivisibilità”),
“le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”. La regola posta dalla suddetta norma, quindi, è la indivisibilità. La Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n. 220 del 2012, va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria
- "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio"; quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria” (Cass. 26041/2019). La pronuncia è stata di recente ribadita nei seguenti termini: “… In sintesi, in punto di diritto, va ribadito che in materia di divisione di 2 Vd. la già citata planimetria catastale e il doc. 5 allegato alle note depositata dall'attrice il 14.5.2025. 7 beni comuni, pur contemplando l'art. 1119 c.c. una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini (in omaggio al minor "favor"del legislatore per la divisione condominiale), tuttavia ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato (cfr., di recente, Cass. n. 4010 del 2020 e Cass. n. 4840 del 2021) …” (in motivazione, Cass. 4817/2024). In altri termini, coerentemente con il disfavore riservato alla divisione condominiale, la divisione è possibile solo se, in esito alla stessa, le parti divise mantengano la funzione originaria, senza alcuna incidenza negativa sulla fruizione da parte di ciascun comproprietario. Nel caso oggetto di giudizio, la divisione dell'area compresa tra il cancello di accesso al fondo e fabbricati sullo stesso insistenti renderebbe sicuramente più incomodo l'uso del bene, considerato che priverebbe una delle due parti in causa dell'unico accesso esistente sulla pubblica via. Ciò trova conferma nella stessa proposta di divisione formulata dalla attrice3 (doc. 1 depositato il 14.5.2025), che oltre a privare i convenuti dell'unico accesso oggi esistente, verosimilmente imporrebbe loro di effettuare interventi e modifiche sui fabbricati, quali quelli descritti dalla difesa dei convenuti con le note autorizzate del 14.6.2025, per renderli accessibili dalla via pubblica. Del resto, ciò trova conferma nella ultima foto di cui al doc. 3 di parte attrice (deposito del 14.5.2025), nella quale è possibile osservare il pollaio, privo di ingrasso sul lato contrassegnato con una freccia (che nelle intenzioni della difesa attorea dovrebbe, al contrario, dimostrare, l'accessibilità dalla via pubblica). In definitiva, sulla base del semplice esame dello stato dei luoghi emergente dalle foto e planimetrie in atti, è da escludersi che gli odierni contendenti potrebbero trarre la medesima utilità per le rispettive proprietà esclusive dalla divisione del cortile circondato dalle rispettive proprietà essendo evidente, al contrario, l'incidenza negativa che la divisione avrebbe sulla fruizione del bene.
*** Per tutto quanto esposto le domande formulate dalla attrice devono essere rigettate, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Esse si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile compreso tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00), a valori prossimi medi per le fasi di studio e introduttiva, prossimi ai minimi per le fasi istruttoria e decisoria (in considerazione dell'assenza di istruttoria costituenda e della oralità della fase decisoria), tenendo conto della totale omogeneità di posizione dei convenuti. 3 Proposta che, peraltro, muove dall'eroneo assunto della comproprietà sull'intero mappale. 8 *** Deve essere respinta, infine, l'Istanza dei convenuti ex art. 96 c.p.c. non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave, atteso che le domande attoree, pur destituite di fondamento, non sono state introdotte per fini abusivi né integrano un comportamento processuale gravemente colposo e hanno fatto seguito a diversi tentativi (falliti) di componimento bonario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, in solido tra loro, liquidate in €.5.500,00 per compensi oltre 15%, IVA e CPA, se e come dovuti per legge. Così deciso in Ravenna, il 28.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1893/2023 R.G., vertente tra:
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
LL BR ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta procura in atti;
ATTRICE contro (C.F. e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIAMBARBA MICHELE ed C.F._2 elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: alla udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini;
per l'attrice:
“come da atto introduttivo”; per i convenuti:
“Voglia il Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, premesse le declaratorie necessarie: - respingere tutte le domande avversarie in quanto generiche, inammissibili;
- respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto ed in quanto fra le opposte Parti non vi sono immobili di proprietà comune e/o in condominio o, se vi sono, esse non sono divisibili e/o comodamente divisibili per i motivi esposti;
- in via subordinata, qualora il Tribunale accerti la sussistenza fra le opposte Parti di proprietà comuni e/o in condominio, i convenuti non si oppongono allo
1 scioglimento della comunione mediante vendita a terzi dei beni comuni al prezzo di mercato, con ripartizione del ricavato secondo le quote di rispettiva proprietà che il Tribunale vorrà determinare;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese di lite e di cancellazione della trascrizione della citazione, come da nota che si produrrà; - condannare inoltre controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché al versamento ai convenuti di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia prende le mosse dalla apertura della successione di Per_1
, deceduto in data 21.09.2020, il quale aveva disposto delle proprie
[...] sostanze con testamento pubblico redatto il 27.11.2019, a ministero del notaio
. Persona_2
L'attrice (legataria) conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
(eredi universali), esponendo, per ciò che rileva ai fini del Controparte_2 decidere, che:
- il de cuius aveva nominato eredi i nipoti e Controparte_1 CP_2
e aveva legato alla attrice la di lui casa di abitazione ed alcuni
[...] fabbricati agricoli (precisamente quelli evidenziati in giallo nella planimetria catastale allegata al testamento sub. lett. A;
doc. 1 attrice);
- il testamento aveva il seguente contenuto:
2 - per effetto della suddetta successione, gli eredi sono proprietari, oltre che dei fabbricati rurali ubicati sul mappale 371 e non oggetto di legato alla attrice (perché non contrassegnati con tratteggio in giallo nella planimetria allegata sub lett. A al testamento), di una serie di lotti di terreni agricoli, contigui e circostanti il predetto mappale 371;
- il fondo (e cioè il sedime dell'intero mappale 371) su cui si ergono i fabbricati legati alla attrice e quelli ereditati da e Controparte_1
sarebbe in comunione tra gli eredi e la legataria;
Controparte_2
- in particolare, il suddetto fondo consente l'accesso sia ai fabbricati ricevuti in legato dalla attrice sia a quelli ereditati dai convenuti, costituendo la corte dei suddetti fabbricati;
- il rapporto di accessorietà che lega il fondo/corte ai fabbricati renderebbe applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 1117bis c.c.;
- il cortile, salvo titolo contrario, ricadrebbe nella presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c.;
- il bene sarebbe oggetto di comunione condominiale e divisibile ai sensi dell'art. 1119 c.c.. L'attrice, quindi, chiedeva: di dichiarare la divisione giudiziale in natura del fondo sito in Conventello (RA) via Carraia Beltrami, censito al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sezione Sant'Alberto, al foglio 83, mappale 371, previo accertamento della proprietà comune tra gli eredi e la legataria del medesimo o in subordine, di ordinare la vendita dell'intero mappale 371, con vittoria di spese.
e si costituivano in giudizio ed esponevano, per quanto CP_1 Controparte_2 rileva ai fini del decidere, che:
- i fabbricati legati alla Sig.ra si trovano su un appezzamento ad Pt_1 uso agricolo a Conventello, confinante con la Via Grattacoppa, di forma approssimativamente trapezoidale;
sul confine con la strada, quasi a metà, è situato l'unico cancello di ingresso superato il quale ci si trova nella corte su cui affacciano sulla destra la casa oggetto di legato, sulla sinistra il fabbricato ad uso ricovero attrezzi;
più in fondo, sul lato opposto alla strada, si trovano un ampio capannone e altri fabbricati più piccoli ad uso ricovero attrezzi;
sul lato all'estrema destra, dietro la casa, vi è un lungo e basso edificio un tempo destinato al pollaio, mentre sul confine all'estrema sinistra, dietro il fabbricato ad uso servizi oggetto di legato, vi sono alcuni filari di vite in buone condizioni;
- alla attrice sono stati legati il fabbricato adibito ad abitazione (del valore stimato dal perito di parte convenuta in circa €. 25.000,00), che si trova sulla destra entrando dal cancello, e il fabbricato rurale ad uso strumentale, posto sulla sinistra;
3 - il testatore ha individuato con estrema precisione i beni oggetto di legato e, con riferimento ai fabbricati rurali ad uso strumentale - censiti al foglio 83, mappale 371, subalterno 2 - ha legato solo quelli evidenziati in giallo nella planimetria catastale;
- è da escludersi, quindi, che il testatore abbia inteso attribuire alla attrice beni diversi da quelli espressamente indicati;
- la fattispecie sarebbe da ricondurre non all'art. 1117bis c.p.c., come preteso dalla attrice, ma alla costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.;
- inoltre, l'attrice non ha neppure individuato l'area del mappale 371 su cui, secondo la tesi dalla stessa sostenuta, si sarebbe creata una comproprietà, perché strumentale sia ai fabbricati legati alla attrice che a quelli ereditati dai convenuti;
- a tutto concedere, l'area in comproprietà potrebbe estendersi solo alle parti che servono ad accedere agli immobili legati, ma certamente non potrebbe estendersi alla vigna e al terreno circostante i fabbricati di proprietà degli eredi;
- la divisione della “corte”, da intendersi quale spazio situato tra i fabbricati, non sarebbe possibile in natura, perché il transito attraverso la suddetta area è necessario anche per raggiungere, dall'unico cancello di ingresso, il capannone e gli altri fabbricati rurali di proprietà dei convenuti;
- infine, la divisione sarebbe impedita anche dall'art.1119 c.c. Tanto premesso, chiedevano il rigetto delle domande attoree. Alla udienza del 28.2.2024, considerata la specifica eccezione dei convenuti sul punto, la scrivente assegnava termine per esperire la procedura di mediazione, invitando le parti a partecipare attivamente, con effettivo confronto sulle questioni controverse e risolvere bonariamente il contenzioso (valutati la natura e il valore economico dello stesso), anche tramite l'ausilio tecnico previsto dall'art. 8, co. 7, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (con possibilità delle parti di convenire la producibilità in giudizio della relazione, in caso di prosecuzione della lite). Tale procedura aveva esito negativo, come i successivi tentativi di confronto avvenuti sia in udienza sia tramite il deposito di una proposta conciliativa di parte attrice (nota del 14.5.2025), non accettata dalla controparte per le ragioni illustrate con la nota del 14.6.2025. La causa, documentalmente istruita, giunge oggi in decisione a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
*** Le domande della attrice sono infondate.
***
4 Il confronto tra la descrizione dello stato dei luoghi offerta dai convenuti nella comparsa di risposta (e sopra riportata)1, la foto allegata sub doc. 6 alla comparsa e la planimetria catastale (allegata sia alla proposta di divisione depositata dall'attrice con note del 15.5.2025, sia dai convenuti sub doc. 32) consente di apprezzare l'infondatezza della pretesa attorea avente ad oggetto la comproprietà ex artt. 1117bis e 1117 c.c. sull'intero mappale 317. Si riporta di seguito la foto sub doc. 6, per una immediata percezione dello stato dei luoghi e della collocazione dei fabbricati legati alla attrice.
Nella suddetta foto è possibile osservare (coerentemente con la descrizione offerta dai convenuti):
- l'unico cancello di accesso al fondo (contrassegnato con una “X” gialla);
- sulla destra (contrassegnata in rosso con lettera “A”), l'abitazione legata alla attrice;
- sulla sinistra (contrassegnata in rosso con lettera “F”, il fabbricato rurale ad uso strumentale legato alla attrice;
1 Stato dei luoghi che trova conferma anche nelle allegazioni difensive della attrice, pur non avendolo ella compiutamente descritto.
5 - tutti gli altri fabbricati rurali (contrassegnati con una “X” nera) non oggetto di legato e, quindi, ereditati dai convenuti;
- sulla sinistra, i filari di vite. Tale individuazione dei fabbricati legati alla all'interno del mappale Pt_1
371 trova corrispondenza nella planimetria catastale (depositata dai convenuti sub doc. 32 e dalla attrice sub doc. 1 allegato alle note del 14.5.2025, pur con le annotazioni volte ad illustrare la sua proposta di divisione):
Dall'esame dello stato dei luoghi, emerge ictu oculi la infondatezza della pretesa proprietà condominiale dell'intero mappale 371: non si vede perché la
“presunzione” di condominialità dovrebbe operare su tutto il mappale, ivi compresa l'area posta sulla sinistra rispetto a quella occupata dai fabbricati, sulla quale insistono i filari di vite. Va in proposito osservato che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, viene intesa come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola funzione di consentirne l'accesso, o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture (Cass. 31995/2022; Cass. Sez. 2, 08/09/2021, n. 24189; Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852; Cass. Sez. 2, 15/02/2018, n. 3739; Cass. Sez. 2, 02/08/2010, n. 17993; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16241).
6 Nel caso in esame, quindi, la “presunzione legale” di comunione, stabilita dall'art. 1117 c.c., al più potrebbe operare con riferimento alla più circoscritta porzione compresa tra il cancello e i fabbricati di cui sopra, funzionalmente destinata a consentire l'accesso a tutti i fabbricati insistenti sul fondo, oltre che a dare luce e aria ai medesimi. Al contrario, la porzione collocata sulla sinistra, destinata a vigneto, oltre che non
“compresa tra” i fabbricati di proprietà degli odierni contendenti, non può ritenersi in alcun modo strutturalmente e funzionalmente destinata a servizio dei predetti fabbricati (che non la circondano). In altri termini, l'area occupata dai filari di vite, oltre che non compresa tra i fabbricati, non risulta affatto accessoria ai medesimi, ma si pone strumentalmente, materialmente e funzionalmente in contiguità con i restanti terreni agricoli (primo fra tutti il mappale 3172) ereditati dai convenuti (come risulta anche dalla suddetta foto e dal doc. 5 allegato alle note depositate dall'attrice il 14.5.2025) e confinanti con la particella 371 secondo le stesse allegazioni attoree. Quanto esposto è sufficiente al rigetto delle domande formulate dalla , Pt_1 aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà comune di tutto il mappale 372 e la divisione del medesimo.
*** Per mera diffusione di motivazione, va osservato altresì che l'infondatezza della domanda può apprezzarsi anche con riferimento al diritto alla divisione del preteso bene condominiale (cortile compreso tra i fabbricati della attrice e i fabbricati dei convenuti). Va in proposito osservato che, secondo l'art. 1119 c.c. (rubricato “indivisibilità”),
“le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”. La regola posta dalla suddetta norma, quindi, è la indivisibilità. La Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n. 220 del 2012, va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria
- "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio"; quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria” (Cass. 26041/2019). La pronuncia è stata di recente ribadita nei seguenti termini: “… In sintesi, in punto di diritto, va ribadito che in materia di divisione di 2 Vd. la già citata planimetria catastale e il doc. 5 allegato alle note depositata dall'attrice il 14.5.2025. 7 beni comuni, pur contemplando l'art. 1119 c.c. una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini (in omaggio al minor "favor"del legislatore per la divisione condominiale), tuttavia ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato (cfr., di recente, Cass. n. 4010 del 2020 e Cass. n. 4840 del 2021) …” (in motivazione, Cass. 4817/2024). In altri termini, coerentemente con il disfavore riservato alla divisione condominiale, la divisione è possibile solo se, in esito alla stessa, le parti divise mantengano la funzione originaria, senza alcuna incidenza negativa sulla fruizione da parte di ciascun comproprietario. Nel caso oggetto di giudizio, la divisione dell'area compresa tra il cancello di accesso al fondo e fabbricati sullo stesso insistenti renderebbe sicuramente più incomodo l'uso del bene, considerato che priverebbe una delle due parti in causa dell'unico accesso esistente sulla pubblica via. Ciò trova conferma nella stessa proposta di divisione formulata dalla attrice3 (doc. 1 depositato il 14.5.2025), che oltre a privare i convenuti dell'unico accesso oggi esistente, verosimilmente imporrebbe loro di effettuare interventi e modifiche sui fabbricati, quali quelli descritti dalla difesa dei convenuti con le note autorizzate del 14.6.2025, per renderli accessibili dalla via pubblica. Del resto, ciò trova conferma nella ultima foto di cui al doc. 3 di parte attrice (deposito del 14.5.2025), nella quale è possibile osservare il pollaio, privo di ingrasso sul lato contrassegnato con una freccia (che nelle intenzioni della difesa attorea dovrebbe, al contrario, dimostrare, l'accessibilità dalla via pubblica). In definitiva, sulla base del semplice esame dello stato dei luoghi emergente dalle foto e planimetrie in atti, è da escludersi che gli odierni contendenti potrebbero trarre la medesima utilità per le rispettive proprietà esclusive dalla divisione del cortile circondato dalle rispettive proprietà essendo evidente, al contrario, l'incidenza negativa che la divisione avrebbe sulla fruizione del bene.
*** Per tutto quanto esposto le domande formulate dalla attrice devono essere rigettate, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Esse si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile compreso tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00), a valori prossimi medi per le fasi di studio e introduttiva, prossimi ai minimi per le fasi istruttoria e decisoria (in considerazione dell'assenza di istruttoria costituenda e della oralità della fase decisoria), tenendo conto della totale omogeneità di posizione dei convenuti. 3 Proposta che, peraltro, muove dall'eroneo assunto della comproprietà sull'intero mappale. 8 *** Deve essere respinta, infine, l'Istanza dei convenuti ex art. 96 c.p.c. non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave, atteso che le domande attoree, pur destituite di fondamento, non sono state introdotte per fini abusivi né integrano un comportamento processuale gravemente colposo e hanno fatto seguito a diversi tentativi (falliti) di componimento bonario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, in solido tra loro, liquidate in €.5.500,00 per compensi oltre 15%, IVA e CPA, se e come dovuti per legge. Così deciso in Ravenna, il 28.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
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