TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 3795/2024, promosso con ricorso depositato in data 1.8.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Margherita Salzer giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Venezia Mestre, via Torre Belfredo
n. 55/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CO Tonon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in San Donà di Piave, via
Jesolo n. 38; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 13.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Dichiarare la separazione personale delle parti ( nata a [...] [...] Parte_1
cf. ) ) e ( nato a [...] il [...] C.F._3 CP_1
). CodiceFiscale_4
2) Darsi atto che le parti concordano l'affidamento condiviso ex art. 316 c.c ad entrambe le parti dei figli CO ed
, con loro permanenza anagrafica presso la madre e nella abitazione delle stessa e la seguente tempistica di visita Per_1
paterna a partire dai fine settimana delle settimane pari ( ad esempio 8-9 marzo , 22-23 marzo , 5-6 aprile, 19-20 aprile e ) così via :
2-A) a fine settimane alternati : per dal sabato ad ore 12 e per CO dal rientro da scuola fino alla domenica ad Per_1
ore 18 .
2-B)Ogni settimana trascorrerà con il padre il pomeriggio del lunedì dalla uscita da scuola (ad ore 13.00 circa) Per_1
salvo che non si rechi a pranzo da qualche compagna di classe, nel qual caso vi sarà uno slittamento di un paio di ore , e del mercoledì dalle ore 16 sempre sino alle ore 19.30 .
2-C) Nel periodo estivo coincidente con il termine delle lezioni scolastiche (che è variabile) , sino all'inizio delle stesse ( anch'esso in giornata variabile), l'orario di rientro a casa da parte di avverrà dopo cena e quindi ad ore 20.30 . Per_1
2-D) CO invece per ragioni di età e di autonomia personale avrà maggiore flessibilità nei suoi tempi di permanenza presso il padre anche in ragione della attuale vicinanza tra le due abitazioni , tempi di cui comunque la madre dovrà sempre essere informata con anticipo .
2-E) Le parti concorderanno di volta in volta chi accompagnerà i figli a scuola.
2-F)Per le festività natalizie :
2 - il padre trascorrerà con i figli in via alternata alla madre : per l'anno 2025 l'intera giornata del 24 Dicembre e quindi dalla mattina del giorno 1 gennaio sino al 6 gennaio mentre i figli rimarranno con la madre dalla mattina del 25 dicembre fino al mattino del 1 gennaio e cosi sarà in via alternata di anno in anno tra i genitori,
2-G)per le festività pasquali : il padre terrà con sè i figli CO ed ad anni alterni per un periodo continuativo che per un anno decorrerà dal Per_1
termine delle lezioni scolastiche all'intera giornata di Pasqua e per un altro anno dalla mattina ad ore 9.30 del lunedì in Albis sino al rientro a scuola dei figli,
2-H)per il periodo estivo, da intendersi lo stesso per i mesi che decorrono dal termine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo, per 15 ( quindici ) giorni consecutivi e una possibile ulteriore settimana da comunicare quanto al periodo prescelto entro il mese di aprile di ogni anno
2-I)ad anni alterni con la madre od il padre la settimana di vacanza scolastica coincidente con il Carnevale,
2-L)la giornata del compleanno paterno verrà trascorso dai figli con il padre, mentre nella giornata del loro compleanno
CO ed , ad anni alterni, pranzeranno con un genitore e ceneranno con l'altro, così da permettere loro di Per_1
trascorrere del tempo in tali giornate sia con il padre che con la madre.
3) Darsi atto che le parti concordano che ,al fine di conservare i rapporti di CO ed con il ramo famigliare Per_1
paterno nonna e zia che abitano in Croazia , il padre compatibilmente agli impegni scolastici ,sportivi dei figli e alle loro condizioni di salute potrà recarsi a far loro visita con i figli nei suoi tempi di permanenza almeno quattro volte all'anno .
Da detti periodi vanno escluse le festività natalizie , quelle pasquali e le vacanze estive.
Le parti si concedono sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o si altro valido documento per
l'espatrio.
In tali ipotesi consegnerà ad i documenti validi per l'espatrio di CO ed che le Parte_1 CP_1 Per_1
verranno riconsegnati senza ritardo al rientro.
Le parti concordano che ogni altro soggiorno all'estero dovrà essere oggetto di ulteriore specifico accordo .
3 4) La casa famigliare ubicata in OG VE , Via Ragusa 8/b sarà assegnata a che ne è Parte_1
proprietaria esclusiva con asporto di quanto di proprietà di dovesse esservi ancora nei locali entro il mese di CP_2
marzo 2025.
5) contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di E.500,00 ( E.250,00 per CP_1
figlio ) da versarsi entro il giorno 8 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a
[...]
di cui gli verranno forniti gli estremi , se non conosciuti . Pt_1
Detto Importo sarà aggiornabile annualmente in base ai coefficienti Istat con suo primo aggiornamento a febbraio 2026.
6) inoltre pagherà in via diretta o rimborserà a il 50% delle spese extra cosi come CP_2 Parte_1
dettagliate e descritte nel Protocollo del Tribunale di Treviso che si rendano necessarie per i figli CO ed e che Per_1
verranno individuate e richieste come previsto dal medesimo Protocollo.
7) riconoscere la spettanza dello assegno unico o di analogo beneficio in favore della sola CP_1 Parte_1
6) Spese di lite compensate nella causa n.3795/2024 r.g.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.8.2024, la signora chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale, dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con il signor il 27.6.2009 a CP_1
OG VE e che dalla loro unione erano nati i figli CO in data 26.10.2009 ed il Per_1
2.8.2017.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 5.8.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza del 15.1.2025 per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
4 Si costituiva in giudizio in data 18.11.2024 il signor , aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie, ma con rigetto delle domande dalla medesima formulate ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 15.1.2025, dopo lunga discussione, esse ipotizzavano la possibilità di definire consensualmente la vertenza e, per tale ragione, chiedevano un rinvio per formalizzare l'accordo.
All'udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti davano atto del perfezionamento dell'accordo e precisavano conclusioni congiunte, rinunciando alla discussione orale della causa.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OG VE è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della prole.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_3
5 1) Dichiara la separazione personale delle parti (nata a [...] [...] cf. Parte_1
) e (nato a [...] il [...] c.f. C.F._3 CP_1
), mantrimonio contratto a OG VE il 27.6.2018 e trascritto al n. 20, C.F._5
parte II, serie A, anno 2009 del relativo registro.
2) Dà atto che le parti concordano l'affidamento condiviso ex art. 316 c.c ad entrambe le parti dei figli
CO ed con loro permanenza anagrafica presso la madre e nella abitazione delle stessa e la Per_1
seguente tempistica di visita paterna a partire dai fine settimana delle settimane pari ( ad esempio 8-9 marzo , 22-23 marzo , 5-6 aprile, 19-20 aprile e ) così via :
2-A) a fine settimane alternati : per al sabato ad ore 12 e per CO dal rientro da scuola fino Per_1
alla domenica ad ore 18 .
2-B)Ogni settimana trascorrerà con il padre il pomeriggio del lunedì dalla uscita da scuola (ad Per_1
ore 13.00 circa) salvo che non si rechi a pranzo da qualche compagna di classe, nel qual caso vi sarà uno slittamento di un paio di ore , e del mercoledì dalle ore 16 sempre sino alle ore 19.30 .
2-C) Nel periodo estivo coincidente con il termine delle lezioni scolastiche (che è variabile) , sino all'inizio delle stesse ( anch'esso in giornata variabile), l'orario di rientro a casa da parte di Per_1
avverrà dopo cena e quindi ad ore 20.30 .
2-D) CO invece per ragioni di età e di autonomia personale avrà maggiore flessibilità nei suoi tempi di permanenza presso il padre anche in ragione della attuale vicinanza tra le due abitazioni , tempi di cui comunque la madre dovrà sempre essere informata con anticipo .
2-E) Le parti concorderanno di volta in volta chi accompagnerà i figli a scuola.
2-F)Per le festività natalizie :
- il padre trascorrerà con i figli in via alternata alla madre : per l'anno 2025 l'intera giornata del 24
Dicembre e quindi dalla mattina del giorno 1 gennaio sino al 6 gennaio mentre i figli rimarranno con la madre dalla mattina del 25 dicembre fino al mattino del 1 gennaio e cosi sarà in via alternata di anno in anno tra i genitori,
6 2-G)per le festività pasquali : il padre terrà con sè i figli CO ed d anni alterni per un periodo continuativo che per un anno Per_1
decorrerà dal termine delle lezioni scolastiche all'intera giornata di Pasqua e per un altro anno dalla mattina ad ore 9.30 del lunedì in Albis sino al rientro a scuola dei figli,
2-H)per il periodo estivo, da intendersi lo stesso per i mesi che decorrono dal termine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo, per 15 ( quindici ) giorni consecutivi e una possibile ulteriore settimana da comunicare quanto al periodo prescelto entro il mese di aprile di ogni anno
2-I)ad anni alterni con la madre od il padre la settimana di vacanza scolastica coincidente con il
Carnevale,
2-L)la giornata del compleanno paterno verrà trascorso dai figli con il padre, mentre nella giornata del loro compleanno CO ed , ad anni alterni, pranzeranno con un genitore e ceneranno con Per_1
l'altro, così da permettere loro di trascorrere del tempo in tali giornate sia con il padre che con la madre.
3) Dà atto che le parti concordano che, al fine di conservare i rapporti di CO ed on il ramo Per_1
famigliare paterno nonna e zia che abitano in Croazia, il padre compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi dei figli e alle loro condizioni di salute potrà recarsi a far loro visita con i figli nei suoi tempi di permanenza almeno quattro volte all'anno.
Da detti periodi vanno escluse le festività natalizie, quelle pasquali e le vacanze estive.
Le parti si concedono sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o si altro valido documento per l'espatrio.
In tali ipotesi consegnerà ad i documenti validi per l'espatrio di CO Parte_1 CP_1
ed he le verranno riconsegnati senza ritardo al rientro. Per_1
Le parti concordano che ogni altro soggiorno all'estero dovrà essere oggetto di ulteriore specifico accordo .
7 4) La casa famigliare ubicata in OG VE, Via Ragusa 8/b è assegnata a che ne è Parte_1
proprietaria esclusiva con asporto di quanto di proprietà di dovesse esservi ancora nei CP_2
locali entro il mese di marzo 2025.
5) contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di E.500,00 ( CP_1
E.250,00 per figlio ) da versarsi entro il giorno 8 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a di cui gli verranno forniti gli estremi, se non conosciuti . Parte_1
Detto Importo sarà aggiornabile annualmente in base ai coefficienti Istat con suo primo aggiornamento a febbraio 2026.
6) inoltre pagherà in via diretta o rimborserà a il 50% delle spese extra CP_2 Parte_1
cosi come dettagliate e descritte nel Protocollo del Tribunale di Treviso che si rendano necessarie per i figli CO ed e che verranno individuate e richieste come previsto dal medesimo Protocollo. Per_1
7) Dà atto che riconosce la spettanza dello assegno unico o di analogo beneficio in CP_1
favore della sola . Parte_1
6) Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OG VE di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 3795/2024, promosso con ricorso depositato in data 1.8.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Margherita Salzer giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Venezia Mestre, via Torre Belfredo
n. 55/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CO Tonon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in San Donà di Piave, via
Jesolo n. 38; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 13.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Dichiarare la separazione personale delle parti ( nata a [...] [...] Parte_1
cf. ) ) e ( nato a [...] il [...] C.F._3 CP_1
). CodiceFiscale_4
2) Darsi atto che le parti concordano l'affidamento condiviso ex art. 316 c.c ad entrambe le parti dei figli CO ed
, con loro permanenza anagrafica presso la madre e nella abitazione delle stessa e la seguente tempistica di visita Per_1
paterna a partire dai fine settimana delle settimane pari ( ad esempio 8-9 marzo , 22-23 marzo , 5-6 aprile, 19-20 aprile e ) così via :
2-A) a fine settimane alternati : per dal sabato ad ore 12 e per CO dal rientro da scuola fino alla domenica ad Per_1
ore 18 .
2-B)Ogni settimana trascorrerà con il padre il pomeriggio del lunedì dalla uscita da scuola (ad ore 13.00 circa) Per_1
salvo che non si rechi a pranzo da qualche compagna di classe, nel qual caso vi sarà uno slittamento di un paio di ore , e del mercoledì dalle ore 16 sempre sino alle ore 19.30 .
2-C) Nel periodo estivo coincidente con il termine delle lezioni scolastiche (che è variabile) , sino all'inizio delle stesse ( anch'esso in giornata variabile), l'orario di rientro a casa da parte di avverrà dopo cena e quindi ad ore 20.30 . Per_1
2-D) CO invece per ragioni di età e di autonomia personale avrà maggiore flessibilità nei suoi tempi di permanenza presso il padre anche in ragione della attuale vicinanza tra le due abitazioni , tempi di cui comunque la madre dovrà sempre essere informata con anticipo .
2-E) Le parti concorderanno di volta in volta chi accompagnerà i figli a scuola.
2-F)Per le festività natalizie :
2 - il padre trascorrerà con i figli in via alternata alla madre : per l'anno 2025 l'intera giornata del 24 Dicembre e quindi dalla mattina del giorno 1 gennaio sino al 6 gennaio mentre i figli rimarranno con la madre dalla mattina del 25 dicembre fino al mattino del 1 gennaio e cosi sarà in via alternata di anno in anno tra i genitori,
2-G)per le festività pasquali : il padre terrà con sè i figli CO ed ad anni alterni per un periodo continuativo che per un anno decorrerà dal Per_1
termine delle lezioni scolastiche all'intera giornata di Pasqua e per un altro anno dalla mattina ad ore 9.30 del lunedì in Albis sino al rientro a scuola dei figli,
2-H)per il periodo estivo, da intendersi lo stesso per i mesi che decorrono dal termine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo, per 15 ( quindici ) giorni consecutivi e una possibile ulteriore settimana da comunicare quanto al periodo prescelto entro il mese di aprile di ogni anno
2-I)ad anni alterni con la madre od il padre la settimana di vacanza scolastica coincidente con il Carnevale,
2-L)la giornata del compleanno paterno verrà trascorso dai figli con il padre, mentre nella giornata del loro compleanno
CO ed , ad anni alterni, pranzeranno con un genitore e ceneranno con l'altro, così da permettere loro di Per_1
trascorrere del tempo in tali giornate sia con il padre che con la madre.
3) Darsi atto che le parti concordano che ,al fine di conservare i rapporti di CO ed con il ramo famigliare Per_1
paterno nonna e zia che abitano in Croazia , il padre compatibilmente agli impegni scolastici ,sportivi dei figli e alle loro condizioni di salute potrà recarsi a far loro visita con i figli nei suoi tempi di permanenza almeno quattro volte all'anno .
Da detti periodi vanno escluse le festività natalizie , quelle pasquali e le vacanze estive.
Le parti si concedono sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o si altro valido documento per
l'espatrio.
In tali ipotesi consegnerà ad i documenti validi per l'espatrio di CO ed che le Parte_1 CP_1 Per_1
verranno riconsegnati senza ritardo al rientro.
Le parti concordano che ogni altro soggiorno all'estero dovrà essere oggetto di ulteriore specifico accordo .
3 4) La casa famigliare ubicata in OG VE , Via Ragusa 8/b sarà assegnata a che ne è Parte_1
proprietaria esclusiva con asporto di quanto di proprietà di dovesse esservi ancora nei locali entro il mese di CP_2
marzo 2025.
5) contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di E.500,00 ( E.250,00 per CP_1
figlio ) da versarsi entro il giorno 8 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a
[...]
di cui gli verranno forniti gli estremi , se non conosciuti . Pt_1
Detto Importo sarà aggiornabile annualmente in base ai coefficienti Istat con suo primo aggiornamento a febbraio 2026.
6) inoltre pagherà in via diretta o rimborserà a il 50% delle spese extra cosi come CP_2 Parte_1
dettagliate e descritte nel Protocollo del Tribunale di Treviso che si rendano necessarie per i figli CO ed e che Per_1
verranno individuate e richieste come previsto dal medesimo Protocollo.
7) riconoscere la spettanza dello assegno unico o di analogo beneficio in favore della sola CP_1 Parte_1
6) Spese di lite compensate nella causa n.3795/2024 r.g.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.8.2024, la signora chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale, dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con il signor il 27.6.2009 a CP_1
OG VE e che dalla loro unione erano nati i figli CO in data 26.10.2009 ed il Per_1
2.8.2017.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 5.8.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza del 15.1.2025 per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
4 Si costituiva in giudizio in data 18.11.2024 il signor , aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie, ma con rigetto delle domande dalla medesima formulate ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 15.1.2025, dopo lunga discussione, esse ipotizzavano la possibilità di definire consensualmente la vertenza e, per tale ragione, chiedevano un rinvio per formalizzare l'accordo.
All'udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti davano atto del perfezionamento dell'accordo e precisavano conclusioni congiunte, rinunciando alla discussione orale della causa.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OG VE è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della prole.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_3
5 1) Dichiara la separazione personale delle parti (nata a [...] [...] cf. Parte_1
) e (nato a [...] il [...] c.f. C.F._3 CP_1
), mantrimonio contratto a OG VE il 27.6.2018 e trascritto al n. 20, C.F._5
parte II, serie A, anno 2009 del relativo registro.
2) Dà atto che le parti concordano l'affidamento condiviso ex art. 316 c.c ad entrambe le parti dei figli
CO ed con loro permanenza anagrafica presso la madre e nella abitazione delle stessa e la Per_1
seguente tempistica di visita paterna a partire dai fine settimana delle settimane pari ( ad esempio 8-9 marzo , 22-23 marzo , 5-6 aprile, 19-20 aprile e ) così via :
2-A) a fine settimane alternati : per al sabato ad ore 12 e per CO dal rientro da scuola fino Per_1
alla domenica ad ore 18 .
2-B)Ogni settimana trascorrerà con il padre il pomeriggio del lunedì dalla uscita da scuola (ad Per_1
ore 13.00 circa) salvo che non si rechi a pranzo da qualche compagna di classe, nel qual caso vi sarà uno slittamento di un paio di ore , e del mercoledì dalle ore 16 sempre sino alle ore 19.30 .
2-C) Nel periodo estivo coincidente con il termine delle lezioni scolastiche (che è variabile) , sino all'inizio delle stesse ( anch'esso in giornata variabile), l'orario di rientro a casa da parte di Per_1
avverrà dopo cena e quindi ad ore 20.30 .
2-D) CO invece per ragioni di età e di autonomia personale avrà maggiore flessibilità nei suoi tempi di permanenza presso il padre anche in ragione della attuale vicinanza tra le due abitazioni , tempi di cui comunque la madre dovrà sempre essere informata con anticipo .
2-E) Le parti concorderanno di volta in volta chi accompagnerà i figli a scuola.
2-F)Per le festività natalizie :
- il padre trascorrerà con i figli in via alternata alla madre : per l'anno 2025 l'intera giornata del 24
Dicembre e quindi dalla mattina del giorno 1 gennaio sino al 6 gennaio mentre i figli rimarranno con la madre dalla mattina del 25 dicembre fino al mattino del 1 gennaio e cosi sarà in via alternata di anno in anno tra i genitori,
6 2-G)per le festività pasquali : il padre terrà con sè i figli CO ed d anni alterni per un periodo continuativo che per un anno Per_1
decorrerà dal termine delle lezioni scolastiche all'intera giornata di Pasqua e per un altro anno dalla mattina ad ore 9.30 del lunedì in Albis sino al rientro a scuola dei figli,
2-H)per il periodo estivo, da intendersi lo stesso per i mesi che decorrono dal termine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo, per 15 ( quindici ) giorni consecutivi e una possibile ulteriore settimana da comunicare quanto al periodo prescelto entro il mese di aprile di ogni anno
2-I)ad anni alterni con la madre od il padre la settimana di vacanza scolastica coincidente con il
Carnevale,
2-L)la giornata del compleanno paterno verrà trascorso dai figli con il padre, mentre nella giornata del loro compleanno CO ed , ad anni alterni, pranzeranno con un genitore e ceneranno con Per_1
l'altro, così da permettere loro di trascorrere del tempo in tali giornate sia con il padre che con la madre.
3) Dà atto che le parti concordano che, al fine di conservare i rapporti di CO ed on il ramo Per_1
famigliare paterno nonna e zia che abitano in Croazia, il padre compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi dei figli e alle loro condizioni di salute potrà recarsi a far loro visita con i figli nei suoi tempi di permanenza almeno quattro volte all'anno.
Da detti periodi vanno escluse le festività natalizie, quelle pasquali e le vacanze estive.
Le parti si concedono sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o si altro valido documento per l'espatrio.
In tali ipotesi consegnerà ad i documenti validi per l'espatrio di CO Parte_1 CP_1
ed he le verranno riconsegnati senza ritardo al rientro. Per_1
Le parti concordano che ogni altro soggiorno all'estero dovrà essere oggetto di ulteriore specifico accordo .
7 4) La casa famigliare ubicata in OG VE, Via Ragusa 8/b è assegnata a che ne è Parte_1
proprietaria esclusiva con asporto di quanto di proprietà di dovesse esservi ancora nei CP_2
locali entro il mese di marzo 2025.
5) contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di E.500,00 ( CP_1
E.250,00 per figlio ) da versarsi entro il giorno 8 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a di cui gli verranno forniti gli estremi, se non conosciuti . Parte_1
Detto Importo sarà aggiornabile annualmente in base ai coefficienti Istat con suo primo aggiornamento a febbraio 2026.
6) inoltre pagherà in via diretta o rimborserà a il 50% delle spese extra CP_2 Parte_1
cosi come dettagliate e descritte nel Protocollo del Tribunale di Treviso che si rendano necessarie per i figli CO ed e che verranno individuate e richieste come previsto dal medesimo Protocollo. Per_1
7) Dà atto che riconosce la spettanza dello assegno unico o di analogo beneficio in CP_1
favore della sola . Parte_1
6) Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OG VE di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
8