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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/09/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 22.9.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4156/2025 R.G. promossa da
rappresenta e difesa dagli avv.ti Giuseppe D'Aniello e Parte_1
Alessio D'Aniello come da procura in atti
- ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti dall'avv. Fabrizio Niceforo
- resistente –
nonché
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
- resistente contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che :
- con ricorso depositato in data 24.3.2025 parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle liste speciali di collocamento mirato ex legge 68/1999 previo accertamento della sussistenza di uno stato invalidante superiore al 46%;
considerato che:
- l'art. 445 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, prevede che
“nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile,sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma”;
- quanto all'ambito di applicazione del procedimento introdotto, lo stesso deve essere preventivamente esperito solo per le controversie tassativamente indicate nel primo comma dell'art. 445 bis c.p.c. e, cioè, quelle in materia assistenziale (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) nelle quali il requisito sanitario integra uno degli elementi costitutivi e quelle disciplinate dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222 (assegno di invalidità e pensione ordinaria di inabilità) e, quindi, anche nella presente controversia, (atteso che la domanda di inserimento nelle liste speciali del collocamento mirato presuppone l'accertamento dello stato e del grado di invalidità civile richiesti dalla relativa normativa);
- nel caso di specie, è stata proposto il giudizio ordinario senza aver preventivamente chiesto l'accertamento tecnico preventivo;
- tale fattispecie è espressamente sanzionata dall'art. 445 bis con la improcedibilità della domanda;
- trova applicazione il constante principio giurisprudenziale, ai sensi del quale “la improcedibilità della domanda nelle controversie in materia previdenziale ed assistenza obbligatorie deve ritenersi sottratta alle disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del rilievo da parte del giudice di merito, da esercitarsi entro la prima udienza di discussione” (cfr. Cass. 9150/03);
- ferma restando la declaratoria di improcedibilità, deve essere assegnato alla parte ricorrente il termine normativamente previsto per la presentazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario con riferimento allo status di invalido ai fini del collocamento mirato;
- in ragione del mancato espletamento dell'accertamento tecnico, della natura pregiudiziale del rilievo, della novità della questione trattata in relazione alla tipologia di procedimento e dei dubbi interpretativi in sede di prima applicazione, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. assegna a parte ricorrente termine di 15 giorni dalla data della presente decisione per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo;
3. compensa le spese di lite fra le parti.
Aversa, 23.9.2025
Il Giudice
d.ssa Ida Ponticelli