Rigetto
Sentenza breve 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 24/03/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02404/2025REG.PROV.COLL.
N. 01173/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2025, proposto dal sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetta De Paola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo della Fontanella Borghese n. 84;
contro
Ministero della Difesa - Comando I Regione Aerea Aeronautica Militare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Comando 1 Regione Aerea Aeronautica Militare;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig.-OMISSIS-, maresciallo di II classe dell’Aeronautica militare in congedo assoluto, ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso con cui aveva domandato l’annullamento dell’ordine, adottato il 16 gennaio 2024 dal Comandante della 1^ Regione Aerea, di lasciare libero da persone e cose l’alloggio di servizio individuale concessogli nel 2006 in qualità di “Tecnico manutenzione velivoli”, il risarcimento del danno cagionatogli dall’applicazione dello status di occupante sine titulo dal 26 giugno 2013 (data del decreto di perdita del titolo alla concessione dell’alloggio per avvenuta cessazione dell’incarico per il quale era stato concesso) al 26 novembre 2018 (data del congedo dal servizio), nonché la restituzione degli importi versati in eccesso a titolo di canone di locazione maggiorato, oltre interessi legali, nel suddetto periodo.
Il Ministero della difesa ha resistito al gravame e depositato memoria per chiederne il rigetto.
Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare proposta in via incidentale con il ricorso d’appello, in vista della quale l’appellante ha depositato istanza di passaggio in decisione, la causa è stata trattenuta in decisione anche per la possibile definizione immediata nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Con un primo motivo, in critica della sentenza impugnata, l’appellante reitera la tesi che l’ordine di recupero coattivo dell’immobile sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 333, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, che in materia di recupero degli alloggi di servizio stabilisce che « ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo a usufruire dell’alloggio », adducendo che nelle comunicazioni ricevute dall’Amministrazione nel 2014, nel 2023 e nel 2024 nulla sarebbe precisato riguardo al possibile altro personale titolato a utilizzare l’alloggio in questione.
Il motivo è infondato.
La norma sopra riportata si riferisce al compimento degli atti esecutivi e non ai presupposti per la cessazione della concessione dell’alloggio di servizio, laddove l’atto datato 5 novembre 2013 e notificato all’appellante il 26 marzo 2014 costituiva l’avviso di rilascio per avvenuta cessazione dell’incarico con contestuale invito alla presentazione della documentazione ai fini della rideterminazione del canone “ sine titulo ” e non, invece, un atto esecutivo.
Il successivo atto d’invito al rilascio datato 11 settembre 2023, dieci anni dopo la perdita del titolo (26 giugno 2013), pur non costituendo ancora atto esecutivo, invece richiama espressamente la necessità del recupero dell’immobile « onde permetterne la riassegnazione al personale in servizio, tuttora in attesa, in mancanza di altri disponibili » e a tale precisazione si collega l’ordine di recupero coattivo adottato proprio « al fine di ricondurre l’esercizio dell’alloggio alle finalità istituzionalmente previste consentendo l’assegnazione in favore di altro personale avente legittimo titolo » (personale che, come chiarito nelle difese dell’Amministrazione senza trovare contestazione da parte avversa, ammonterebbe a 83 unità nella sola lista di attesa di prima fascia).
Con il secondo motivo, dolendosi del rigetto da parte del T.a.r. della censura sul mancato rispetto del termine minimo per il rilascio dell’alloggio di cui al comma 2 dell’art. 333 cit., l’appellante sostiene che il Comando non poteva procedere al recupero dell’immobile come da comunicazione datata 5 novembre 2013, in quanto, fino al giorno del congedo, egli ha svolto un incarico di supporto alla manutenzione aeromobili presso il locale aeroporto, conservando, perciò, pieno diritto a occupare l’alloggio di servizio originariamente assegnatogli.
Il motivo non solo è inammissibile perché proposto per la prima volta in appello in violazione del divieto dei nova , dato che in primo grado la censura concerneva solo il tempo concessogli con l’ordinanza impugnata per lasciare libero l’alloggio da persone e cose, ma è anche infondato, perché la concessione dell’alloggio di servizio individuale (di cui vi è copia agli atti del giudizio) aveva una durata espressamente commisurata al periodo per il quale il concessionario avrebbe ricoperto l’incarico di “tecnico manutenzione velivoli”.
Infondato è, infine, anche il terzo motivo di appello, con il quale l’appellante insiste che gli sia riconosciuto il diritto al risarcimento del preteso danno ingiusto correlato al versamento del canone maggiorato nel periodo 26 giugno 2013 - 26 novembre 2018, rinnovando l’assunto di aver avuto diritto a occupare l’alloggio fino alla data del collocamento in congedo assoluto.
Si tratta, infatti, di un assunto destituito di fondamento, come poc’anzi detto in relazione al secondo motivo di appello, fermo restando che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l’odierno appellante non risulta aver mai censurato in giudizio la presupposta dichiarazione di “cessazione dall’incarico per il quale è stato concesso l’alloggio ASI” con conseguente cessazione, come pure detto, anche del rapporto concessorio.
Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
Le spese del presente grado del giudizio sono compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.