Ordinanza cautelare 19 luglio 2025
Ordinanza cautelare 19 luglio 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2025 REG.RIC.
N. 00343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9919779C95, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Patelli e Ruggero Tumbiolo, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Tudor in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SS TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Rosa e Gianluigi Delle Cave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Francesco D'Amelio e Silvia Cecilia Lantano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9919779C95, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Francesco D'Amelio e Silvia Cecilia Lantano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SS TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Rosa e Gianluigi Delle Cave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IT Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Patelli e Ruggero Tumbiolo, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Tudor in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa emanazione di misure cautelari
quanto al ricorso RG n. 322 del 2025:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 307 del 21 maggio 2025 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di ARCS - Azienda regionale di coordinamento per la salute della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “20SER027CUC - gara a procedura aperta indetta dall'azienda di coordinamento per la salute (ARCS) per conto della centrale unica di committenza regionale (CUC) per la stipula di accordi quadro, ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 50/2016, per il servizio di fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenza a ridotto impatto ambientale, in favore degli enti del servizio sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia. Aggiudicazione e approvazione verbali”, con riferimento al lotto 1 (CIG: 9919779C95), nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso (ancorché non conosciuto), compresi: il documento istruttorio, contenente la proposta di determinazione n. 313 del 19 maggio 2025, i verbali della commissione giudicatrice 18/03/2024, 28/03/2024, 09/04/2024, 18/04/2024, 07/05/2024, 28/05/2024, 03/06/2024, 14/06/2024, 09/07/2024, 18/07/2024, 06/09/2024, 12/09/2024, 19/09/2024, 27/09/2024, 02/10/2024, 11/10/2024, 18/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024, 05/11/2024, 14/11/2024, 20/11/2024, 25/11/2024, 02/12/2024, 09/12/2024, 18/12/2024, 15/01/2025, 22/01/2025, 29/01/2025, 03/03/2025, 13/03/2025, 31/03/2025 e il verbale del seggio di gara n. 3 del 4 aprile 2025, i verbali del seggio di gara n. 1 del 6/12/2023 e n. 2 dell’8/2/2024 e la determinazione n. 142 del 5 marzo 2024 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di ARCS.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERENITY S.P.A. il 10\7\2025:
per l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari, degli atti già impugnati con il ricorso principale.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ESSITY ITALY S.P.A. il 11\7\2025:
per l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ESSITY ITALY S.P.A. il 25\7\2025:
per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso incidentale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ESSITY ITALY S.P.A. il 27\11\2025:
per l’annullamento
- della determinazione ARCS prot. n. 739 del 29.10.2025, pubblicata in data 31.10.2025 e notificata via PEC in data 03.11.2025, con cui l’Amministrazione ha annullato in autotutela la determinazione ARCS n. 307 del 21.05.2025, nonché disposto l’aggiudicazione della procedura in oggetto, con riferimento al lotto 1, alle ditte FA e EX;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso (ancorché non conosciuto), compresa la nota ARCS prot. n. 43635 del 03.11.2025; la proposta di determinazione prot. n. 752 del 24.10.2025; i verbali della Commissione di gara del 08.07.2025, del 18.08.2025, del 10.09.2025, del 23.09.2025, del 08.10.2025 e le relative tabelle valutative e di punteggio; la determinazione ARCS prot. n. 536 del 12.08.2025; la convocazione prot. n. 32740 del 13.08.2025; l’avviso di seduta pubblica prot. n. 36625 del 17.09.2025; la determinazione dirigenziale n. 142 del 05.03.2024; nonché del “Regolamento disciplinante la nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016”, approvato con Decreto ARCS n. 221 del 28.12.2021;
- nonché, ove occorrer possa, e nei limiti di quanto infra articolato, della lex specialis di gara e, in particolare, del bando di gara, della determinazione di indizione n. 390 del 23.06.2023, del disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato Tecnico, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante e della determina n. 661/2023 di rettifica della lex specialis.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERENITY S.P.A. il 3\12\2025:
per l’annullamento della determinazione n. 739 del 29 ottobre 2025 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di ARCS, di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso (ancorché non conosciuto), compresi il documento istruttorio, contenente la proposta di determinazione n. 752 del 24 ottobre 2025, riportato nella suddetta determinazione n. 739 del 29 ottobre 2025, la determina n. 536 del 12 agosto 2025 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di ARCS; i verbali della commissione giudicatrice n. 34 dell’8/7/2025, n. 35 del 18/8/2025, n. 36 del 10/9/2025, il verbale del seggio di gara del 23/9/2025 e relativo prospetto riepilogativo.
Quanto al ricorso RG n. 343 del 2025:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- in relazione al Lotto 1, della Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n. 307 del 21 maggio 2025, di aggiudicazione a FA S.p.A. (prima in graduatoria) e ad SS S.p.A. (seconda in graduatoria), e della relativa proposta di aggiudicazione n. 313 del 19/05/2025;
- di tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi in particolare, i verbali del Seggio di gara n. 1 del 06/12/2023, n. 2 del 08/02/2024, del 31/01/2024, nonché i verbali della Commissione Giudicatrice delle sedute del 18/03/2024, 28/03/2024, 09/04/2024, 18/04/2024, 07/05/2024, 28/05/2024, 03/06/2024, 14/06/2024, 09/07/2024, 18/07/2024, 06/09/2024, 12/09/2024, 19/09/2024, 27/09/2024, 02/10/2024, 11/10/2024, 18/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024, 05/11/2024, 14/11/2024, 20/11/2024, 25/11/2024, 02/12/2024, 09/12/2024, 18/12/2024, 15/01/2025, 22/01/2025, 29/01/2025, 03/03/2025, 13/03/2025, 31/03/2025, e dei relativi Allegati, la Determinazione Dirigenziale n. 142 del 05/03/2024 di ammissione degli operatori economici, il verbale del seggio di gara n. 3 del 04/04/2025, la graduatoria di gara, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta FA, e dei relativi verbali di contenuto ignoto;
- in quanto occorrer possa, della lex specialis di gara ed, in particolare, del bando di gara, della Determinazione di indizione n. 390 del 23/06/2023, del Disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato Tecnico, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante e della Determina n. 661/2023 di rettifica della lex specialis;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti;
PER LA CONDANNA della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con FA S.p.A. e SS TA S.p.A. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ESSITY ITALY S.P.A. il 24\7\2025:
per l’annullamento
- della determinazione n. 307 del 21.05.2025 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di ARCS, nonché degli altri atti impugnati con il ricorso principale, nei limiti e in ragione di quanto articolato nelle mende infra articolate;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 30\7\2025:
per l’annullamento
in relazione al Lotto 1, degli atti già impugnati con il ricorso principale;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti;
PER LA CONDANNA della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con FA S.p.A. e SS TA S.p.A. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 24\10\2025:
per l’annullamento
in relazione al Lotto 1, nei limiti di interesse, di tutti gli atti relativi alla fase di riesame, ivi compresi in particolare i verbali della Commissione Giudicatrice nn. 34, 35 e 36 del 2025 e relativi allegati, il verbale della seduta del 23 settembre 2025 di contenuto non conosciuto, e il relativo allegato, nonché, in quanto occorrer possa, la DD n. 536/2025;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti;
PER LA CONDANNA della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con FA S.p.A. e SS TA S.p.A. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ESSITY ITALY S.P.A. il 27\11\2025:
per l’annullamento
- della determinazione ARCS prot. n. 739 del 29.10.2025, con cui l’Amministrazione ha annullato in autotutela la determinazione ARCS n. 307 del 21.05.2025;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso (ancorché non conosciuto), compresa la nota ARCS prot. n. 43635 del 03.11.2025; la proposta di determinazione prot. n. 752 del 24.10.2025; i verbali della Commissione di gara del 08.07.2025, del 18.08.2025, del 10.09.2025, del 23.09.2025, del 08.10.2025 e le relative tabelle valutative e di punteggio; la determinazione ARCS prot. n. 536 del 12.08.2025 (e proposta di determinazione prot. n. 544 del 05.08.2025), con cui è stato nominato un consulente esterno per eseguire attività valutative a supporto della Commissione di gara; la convocazione prot. n. 32740 del 13.08.2025; l’avviso di seduta pubblica prot. n. 36625 del 17.09.2025; la determinazione dirigenziale n. 142 del 05.03.2024; nonché del “Regolamento disciplinante la nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016”, approvato con Decreto del Dirigenziale ARCS n. 221 del 28.12.2021;
- nonché, ove occorrer possa, e nei limiti di quanto infra articolato, della lex specialis di gara e, in particolare, del bando di gara, della determinazione di indizione n. 390 del 23.06.2023, del disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato Tecnico, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante e della determina n. 661/2023 di rettifica della lex specialis.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 10\12\2025:
per l’annullamento
in relazione al lotto 1, della Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi”, n. 739 del 29 ottobre 2025, nella parte in cui, annullata in autotutela la determinazione ARCS n. 307 del 21.05.2025, ha individuato quale primo aggiudicatario del lotto 1 di gara la ditta FA;
- della comunicazione esiti di gara con nota prot. 0043639 /P/GEN/ ARCS, del 03/11/2025;
- degli atti già impugnati con i secondi motivi aggiunti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti;
PER LA CONDANNA della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con FA S.p.A. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di SS TA S.p.A., di FA S.p.A., di EX S.p.A. e di IT S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa AU LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorsi in esame hanno ad oggetto gli atti relativi alla “ Gara a procedura aperta indetta dall’Azienda di Coordinamento per la Salute (ARCS) per conto della Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC) per la stipula di accordi quadro, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs 50/2016, per il servizio di fornitura territoriale ospedaliera di ausili per incontinenza a ridotto impatto ambientale, in favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia”.
La procedura selettiva in questione è suddivisa in tre lotti e nel presente giudizio viene in rilievo il lotto n. 1, che ha per oggetto: la “ Fornitura territoriale di ausili per incontinenza a ridotto impatto ambientale ”, nonché il “ Servizio di distribuzione territoriale di ausili per incontinenza a ridotto impatto ambientale presso il domicilio dell’avente diritto ” (CIG: 9919779C95), di importo complessivo a base di gara pari a euro 31.127.804,29.
2. Circa il ricorso RG 322/2025 proposto da IT:
2.1 Con atto introduttivo notificato il 18.6.2025 e depositato il 24.6.2025, la società IT ha agito in giudizio per l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari, della determinazione n. 307 del 21.5.2025 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di Arcs concernente l’” aggiudicazione e approvazione verbali ” della cui adozione la ricorrente è stata notiziata con p.e.c. del 23.5.2025.
La ricorrente si è collocata al terzo posto in graduatoria, FA al primo posto ed SS al secondo (entrambe in posizione utile, in quanto il lotto 1 prevede due aggiudicatari: il primo per il 60% ed il secondo per il 40% dell’importo complessivo contrattuale aggiudicato), EX al quarto posto.
2.2 Ha formulato i seguenti motivi di diritto:
“1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti. Illogicità. Violazione della lex specialis. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce ‘A’ ‘Requisiti migliorativi’ dei ‘Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”’, deducendo che l’assenza di cuciture in tutte le quattro tipologie di taglia del prodotto “ Mutanda di fissaggio, elasticizzata, riutilizzabile, priva di lattice”, così come risultante dalla relazione tecnica e dalle schede tecniche fornite a corredo dell’offerta tecnica, avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di un punto premiale (e non di zero punti), in applicazione della voce A) dei “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” di cui all’Allegato al disciplinare di gara.
“ 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti. Illogicità. Violazione della lex specialis. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce ‘F’ ‘Certificazioni’ dei ‘Criteri di valutazione dell’offerta tecnica’”, deducendo che l’attribuzione di un punto premiale per effetto della considerazione come ‘ coerente con l’oggetto dell’appalto’ della sola certificazione UNI ISO 13485:2016, sarebbe frutto di una errata valutazione da parte della Commissione giudicatrice, poiché anche le altre certificazioni prodotte avrebbero caratteristiche simili alla UNI EN ISO 9001:2015 indicata dalla lex specialis come prerequisito e quindi, per sua natura, coerente con l’oggetto dell’appalto.
“ 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti. Illogicità. Violazione della lex specialis. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce ‘F’ ‘Certificazioni’ dei ‘Criteri di valutazione dell’offerta tecnica’ sotto altro profilo”, deducendo che la Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente attribuito alla controinteressata seconda aggiudicataria SS un punto premiale per il possesso della certificazione Asthma Allergy Nordic , che non risponderebbe invece ai requisiti richiesti dalla legge di gara.
2.3 Ha proposto altresì domanda di risarcimento del danno, in forma specifica, mediante il subentro quale primo aggiudicatario o, in subordine, quale secondo aggiudicatario, nella convenzione avente ad oggetto l’Accordo quadro, e in forma equivalente, a titolo di riparazione per la mancata integrale esecuzione della fornitura a séguito della illegittima originaria aggiudicazione.
3. Le controinteressate SS e FA e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si sono costituite in giudizio in resistenza.
4. La ricorrente ha notificato atto di motivi aggiunti con istanza cautelare il 10.7.2025, depositato in pari data, con cui ha dedotto che, a seguito dell’accesso all’offerta tecnica di FA ed SS, avrebbero trovato conferma le censure formulate nel ricorso introduttivo.
5. In data 11.7.2025 la Regione ha depositato istanza di rinvio dell’udienza del 15.7.2025, evidenziando che la CUC regionale ha invitato ARCS, soggetto competente a espletare la gara, a rivedere l’aggiudicazione per provvedere ad un eventuale annullamento in autotutela qualora fossero confermate le motivazioni addotte dalla ricorrente.
6. La controinteressata SS ha notificato l’11.7.2025 ricorso incidentale, depositato in pari data, con la finalità di ottenere la posizione di primo aggiudicatario o di mantenere l’utile collocazione al secondo posto in graduatoria, affidato ai seguenti motivi di diritto:
“ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce ‘A – Requisiti migliorativi” dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica allegati alla lex specialis”.
“A. Sull’erronea attribuzione di un punto a FA per asserita assenza di cuciture”, lamentando l’errata assegnazione di un punto alla prima classificata, risultando il prodotto dalla medesima offerto privo del requisito migliorativo dell’assenza di cuciture.
“ B. Sull’erronea attribuzione di 0 punti a SS per asserita presenza di cuciture ”, deducendo che l’assenza di cuciture in tutte le quattro tipologie di taglia del prodotto “ Mutanda di fissaggio, elasticizzata, riutilizzabile, priva di lattice”, così come risultante dalla relazione tecnica e dalle schede tecniche fornite a corredo dell’offerta tecnica, avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di un punto premiale (e non di zero punti), in applicazione della voce A) dei “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” di cui all’Allegato al disciplinare di gara.
“ C. Sull’erronea attribuzione dei punteggi relativi agli ausili assorbenti per bambini”, deducendo che i relativi prodotti offerti dalle ditte FA, EX e IT risulterebbero per tabulas privi delle migliorie illegittimamente riconosciute dalla Commissione.
“ II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce ‘F’ ‘Certificazioni’ dei ‘Criteri di valutazione dell’offerta tecnica’”.
“A. Sull’erronea attribuzione a FA di un punto per il possesso della EPD”, deducendo che la dichiarazione resa dalla medesima sul “ sistema di gestione del processo EPD (Environmental Product Declaration)” non avrebbe potuto essere valutata in quanto priva della natura di certificazione, trattandosi di ‘ Dichiarazione ambientale di prodotto’ .
“B. Sulle ulteriori certificazioni di SS, valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale ”, deducendo la validità delle certificazioni Asthma Allergy e Nordic Swan Ecolabel in quanto conformi ai requisiti richiesti dalla lex specialis e, in subordine, la spettanza comunque del punteggio di 3/3, dovendo essere considerate ulteriori certificazioni possedute dalla stessa, meritevoli di attribuzione di punti in quanto connesse con l’oggetto dell’appalto.
7. All’udienza camerale del 15.7.2025, previa dichiarazione di tutte le parti di adesione all’istanza di rinvio e dichiarazione del difensore di parte ricorrente di rinuncia all’istanza cautelare a fronte dell’impegno dell’Amministrazione resistente a non porre in esecuzione gli atti impugnati nel presente giudizio, l’istanza è stata trattenuta in decisione.
8. Con ordinanza cautelare n. 60 del 19.7.2025, il Collegio ha preso atto della predetta rinuncia ed ha altresì ordinato alle Amministrazioni resistenti, al fine di una completa istruttoria ed in accoglimento dell’istanza formulata dalla ricorrente, la produzione in giudizio di tutti gli atti ed i documenti inerenti all’offerta integrale della controinteressata FA s.p.a., nonché di tutta la documentazione istruttoria anche relativa alle richieste di supporto informatico all’ARCS in relazione alla illeggibilità dei file presentati da FA s.p.a. per il Lotto 2 ed al riscontro dalla stessa fornito, assegnando per l’espletamento del suddetto incombente il termine di giorni 15 dalla comunicazione dell’ordinanza, con fissazione per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5.11.2025.
9. La ricorrente incidentale SS ha notificato il 25.7.2025 e depositato in pari data motivi aggiunti con cui ha dedotto che, a seguito della visione della campionatura dei prodotti offerti dalle concorrenti, avrebbero trovato conferma le censure formulate con il ricorso incidentale.
10. In tale data EX si è costituita in giudizio in resistenza.
11. La Regione ha depositato il 20.10.2025 memoria in cui ha evidenziato che, a seguito del riesame effettuato, la Commissione di gara ha confermato le proprie valutazioni espresse per la ricorrente principale in merito al Requisito migliorativo: assenza di cuciture , utilizzando come riferimento la campionatura prodotta, ed altresì in merito alle certificazioni ha ribadito il riconoscimento di una soltanto nell’ambito delle 6 indicate in sede di gara, stilando una nuova graduatoria.
12. La ricorrente principale IT ha depositato il 23.10.2025 istanza di rinvio dell’udienza del 5.11.2025, motivata con l’esigenza di valutare gli effetti sul giudizio dei provvedimenti che verranno adottati dalla stazione appaltante nell’esercizio del potere di autotutela, preannunciando altresì la proposizione di motivi aggiunti avverso la rivalutazione dei punteggi da parte della Commissione di gara.
13. All’udienza pubblica del 5.11.2025 il Tar, nel rispetto dei termini per i motivi aggiunti, ha rinviato la causa all’udienza pubblica dell’11.2.2026 (poi anticipata al 9.2.2026).
14. SS ha notificato il 27.11.2025 e depositato in pari data motivi aggiunti a valere come ricorso autonomo, per l’annullamento della determinazione Arcs n. 739 dd 29.10.2025, con cui ha chiesto che i motivi di censura articolati vengano esaminati secondo il seguente ordine: in via principale, i motivi nn. 6 e 7; in via subordinata i motivi nn. 1, 2 e 3, in via ulteriormente subordinata i motivi nn. 4 e 5.
15. Ha affidato le proprie doglianze alle seguenti censure:
“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 21 della lex specialis. Violazione dei principi di segretezza dell’offerta economica, par condicio e non discriminazione tra concorrenti. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità”, lamentando la violazione del principio di segretezza essendo state rivalutate le offerte tecniche dalla Commissione nella medesima precedente composizione, a fronte di offerte economiche già note.
“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.lgs n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 21 della lex specialis. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Violazione delle competenze assegnate alla Commissione di gara”; “3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.lgs n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 21 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del regolamento disciplinante la nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del d.lgs n. 50/2016 di Arcs”, lamentando con detti motivi l’illegittima integrazione ex post della composizione della Commissione con un consulente esterno, che avrebbe svolto attività valutativa tecnico-discrezionale, censurando anche le modalità operative adottate per la nomina dello stesso.
“4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 8 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione”, deducendo che l’adozione della nuova aggiudicazione a seguito di annullamento in autotutela della precedente non sarebbe supportata da idonea istruttoria e motivazione
“5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 nonies e 7 della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 8 del d.lgs n. 50/2016. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione delle norme procedimentali propedeutiche all’annullamento in autotutela”, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.
“6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce “F” Certificazioni dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, lamentando l’errata attribuzione dei punteggi in riferimento alle certificazioni prodotte dagli operatori economici.
“7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce A – Requisiti migliorativi dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica allegati alla lex specialis ”, deducendo una non corretta assegnazione dei punteggi in relazione ai requisiti migliorativi.
16. Il 26.11.2025 IT ha notificato i secondi motivi aggiunti, depositati il 3.12.2025, proposti avverso la nuova aggiudicazione del 29.10.2025 e gli altri atti in epigrafe elencati, con cui ha formulato 4 motivi in via principale, concernenti l’attribuzione dei punteggi (A, B, C e D), chiedendo: l’annullamento dei provvedimenti gravati, la dichiarazione del diritto all’aggiudicazione del lotto 1 (quale primo o, in subordine, secondo aggiudicatario), la dichiarazione di inefficacia delle convenzioni nelle more eventualmente stipulate con ordine di subentro della stessa, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in relazione al periodo di fornitura non espletato.
Ha altresì proposto due motivi (E ed F) in via subordinata, concernenti la illegittimità della procedura di rinnovazione delle valutazioni delle offerte, volti a ottenere: l’annullamento dei provvedimenti impugnati con conseguente riedizione della procedura di gara, la dichiarazione di inefficacia delle convenzioni eventualmente stipulate, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto a titolo di perdita di chance e di riparazione del danno emergente legato al ritardo della procedura di rinnovazione e alle spese aggiuntive sofferte, nella somma che risulterà comprovata in corso di causa e/o di giustizia.
17. Ha affidato le proprie doglianze alle seguenti censure:
“A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti. Illogicità. Violazione della lex specialis. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce ‘A’ ‘Requisiti migliorativi’ dei ‘Criteri di valutazione dell’offerta tecnica’ relativamente a ‘Mutanda di fissaggio, elasticizzata, riutilizzabile’”, deducendo che il nuovo provvedimento di aggiudicazione, avendo mantenuto inalterati i punteggi relativi al requisito migliorativo ‘assenza di cuciture’ sia per IT che per FA, sarebbe affetto dai medesimi vizi già evidenziati con il primo motivo del ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti rispetto all’aggiudicazione del 21.5.2025, che vengono pertanto in questa sede riproposti.
“B). Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti. Illogicità. Violazione della lex specialis. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce ‘F’ ‘Certificazioni’ dei ‘Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, riformulando nei confronti della nuova aggiudicazione le censure già poste a base del secondo motivo del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti in riferimento alla prima aggiudicazione, circa l’omessa valutazione di alcune certificazioni presentate in gara, pur coerenti con l’oggetto dell’appalto.
“C). Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti. Illogicità. Violazione della lex specialis. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce ‘A’ ‘Requisiti migliorativi’ dei ‘Criteri di valutazione dell’offerta tecnica’ relativamente agli ausili assorbenti per bambini”’, deducendo che alle offerte tecniche di FA e di EX sarebbe stato attribuito erroneamente un punto per l’asserita presenza di tutte le 4 migliorie previste per tale prodotto, che non troverebbero conferma nella relazione tecnica dalle medesime presentata in gara.
“ D). Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti. Illogicità. Violazione della lex specialis. Erronea valutazione dell’offerta tecnica con riferimento alla voce ‘A’ ‘Requisiti migliorativi’ dei ‘Criteri di valutazione dell’offerta tecnica’ relativamente a pannolini anatomici sagomati per piccola incontinenza femminile (extra nomenclatore)”, lamentando l’errata attribuzione a FA di un punto per il requisito migliorativo della presenza di barriere laterali protettive, la cui sussistenza non troverebbe conferma dall’esame della campionatura.
“ E). In via subordinata, illegittimità delle operazioni di rinnovazione della valutazione dell’offerta tecnica per violazione del principio di segretezza delle offerte. Violazione art. 97 Cost., art. 30 d.lgs 50/2016 e art. 1 legge n. 241/1990”, deducendo che la Commissione, per effetto della ripetizione delle operazioni valutative dopo che le offerte tecniche ed economiche erano state conosciute e valutate, avrebbe violato il principio che impone la segretezza delle offerte a tutela dell’imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti.
“F). In via subordinata, illegittimità delle operazioni di rinnovazione della valutazione dell’offerta tecnica per violazione dei principi e regole sullo svolgimento delle operazioni delle Commissioni di gara. Violazione art. 97 Cost., art. 30 e 77 d.lgs 50/2016 e art. 1 legge 241/1990”, deducendo che le operazioni di rinnovata valutazione delle offerte tecniche, in cui si esprime il potere discrezionale dell’Amministrazione, sarebbero state svolte con l’ausilio di un soggetto terzo, con una inammissibile delega delle funzioni che competono esclusivamente alla Commissione di gara.
18. Circa il ricorso RG 343/2025 proposto da EX:
18.1 Con ricorso introduttivo notificato il 23.6.2025 e depositato il 3.7.2025, la società ricorrente ha agito per l’annullamento previa sospensiva, in relazione al Lotto 1 della predetta determinazione n. 307 del 21 maggio 2025, pubblicata in data 22 maggio 2025, comunicata a EX in data 23 maggio 2025, nonché per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale in forma specifica, mediante l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato e in via subordinata per equivalente, nella misura da indicarsi in corso di causa.
18.2 Ha affidato le proprie doglianze al seguente motivo di diritto:
“Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e dell’Allegato 1 al disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 77, 83 e 95 del d.lgs 50/2016. Violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità”, deducendo che dall’esame dell’allegato 2 al verbale n. 33 si evincerebbe una errata attribuzione dei punteggi tecnici in relazione a tre criteri ed in particolare in riferimento al criterio A) “Requisiti migliorativi” - “assenza di cuciture”, criterio F) “Certificazioni” e criterio G) “Ampliamento gamma”, che ove correttamente assegnati avrebbero visto la ricorrente collocarsi al primo o, in subordine, al secondo posto in graduatoria.
19. Si sono costituite in resistenza SS, IT e FA.
20. La Regione Friuli Venezia Giulia, costituita con atto formale il 9.7.2025, ha depositato l’11.7.2025 istanza di rinvio dell’udienza del 15.7.2025, in considerazione di un possibile annullamento in autotutela della gara, come già evidenziato in merito al ricorso IT RG 322/25, con accoglimento dell’istanza da parte del Collegio e pronuncia dell’ordinanza cautelare 60/2025.
21. Il 22.7.2025 SS ha notificato ricorso incidentale, depositato il 24.7.2025, con la finalità di ottenere la posizione di primo aggiudicatario o di mantenere l’utile collocazione al secondo posto in graduatoria, affidato ai motivi di diritto già descritti in sede di disamina del ricorso 322/2025.
22. Il 29.7.2025 EX ha notificato atto di motivi aggiunti, depositato il 30.7.2025, con cui ha dedotto ulteriori profili di illegittimità degli atti impugnati, conosciuti a seguito del riscontro all’istanza di accesso da parte di Arcs in data 30.6.2025.
22.1 Ha formulato i seguenti motivi:
“ I Motivo aggiunto: Illegittimità propria. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara, dell’art. 2 del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016, e in particolare dell’art. 30, 83. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione”, deducendo che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto escludere IT in quanto, contravvenendo a quanto stabilito dalla lex specialis di gara, avrebbe offerto prodotti aventi codici ISO differenti rispetto a quelli richiesti nell’Allegato A al disciplinare.
“II Motivo aggiunto: Illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara, dell’art. 2 del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016, e in particolare dell’art. 30, 83. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione”, deducendo che, dall’esame dell’offerta tecnica degli altri concorrenti e dalla visione della campionatura, avrebbero trovato conferma i plurimi errori in cui sarebbe incorsa la Commissione nell’attribuzione dei punteggi in relazione al criterio A) “Requisiti migliorativi” – “assenza di cuciture” e “presenza di barriere”, nonché criterio F) “Certificazioni”, che, ove calcolati correttamente, avrebbero consentito il collocamento della ricorrente in posizione utile.
23. Il 18.10.2025 la Regione ha prodotto atto formale di costituzione nel ricorso incidentale di SS e il 20.10.2025 la medesima Amministrazione ha prodotto memoria difensiva in cui ha evidenziato che, a seguito della rivalutazione della documentazione prodotta dagli Operatori Economici concorrenti, la Commissione è pervenuta ad una riparametrazione dei punteggi, con formulazione in via provvisoria di una nuova graduatoria.
24. Il 23.10.2025 IT ed SS hanno prodotto memorie contenenti istanza di rinvio dell’udienza del 5.11.2025, motivate con l’intenzione di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento conclusivo del procedimento di rivalutazione dei punteggi.
25. Nella medesima data, EX, a seguito della disamina dei verbali relativi alla procedura di riesame, in base alle cui risultanze sarebbe collocata al secondo posto, ha notificato i secondi motivi aggiunti, depositati il 24.10.2025, con i quali ha svolto censure al fine del conseguimento del primo posto in graduatoria.
25.1 Ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di impugnazione:
“III Motivo aggiunto: (in relazione al I motivo di ricorso ed al II motivo aggiunto): Illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara, dell’art. 2 del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016, e in particolare dell’art. 30, 83. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione. Difetto di motivazione”, ribadendo le censure relative all’errata attribuzione dei punteggi in merito a requisiti migliorativi (assenza di cuciture), certificazioni e ampliamento di gamma.
“IV Motivo aggiunto (in relazione al I motivo aggiunto): illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara, dell’art. 2 del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016, e in particolare degli artt. 30 e 83. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione. Difetto di motivazione”, deducendo che i nuovi atti sarebbero viziati in via derivata e per carenza di istruttoria e di motivazione, avendo la Commissione confermato la precedente decisione in merito all’insussistenza dei presupposti per l’esclusione di IT dalla gara.
“V Motivo aggiunto (in relazione al II motivo aggiunto): Illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara, dell’art. 2 del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016, e in particolare dell’art. 30, 83. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione. Difetto di motivazione”, lamentando il vizio di illegittimità derivata nonché di difetto di istruttoria e di motivazione dei nuovi atti anche con riferimento all’attribuzione del punteggio per il requisito migliorativo “presenza di barriere”.
26. Il 24.10.2025 EX ha depositato memoria di replica con istanza di rinvio dell’udienza del 5.11.2025.
27. All’udienza del 5.11.2025 il Tar, come già indicato per il ricorso RG 322/2025, nel rispetto dei termini per i motivi aggiunti, ha rinviato la causa all’11.2.2026 (poi anticipata al 9.2.2026).
28. In data 28.11.2025 EX ha notificato i terzi motivi aggiunti, depositati il 10.12.2025, volti all’annullamento, oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi e secondi motivi aggiunti, della determinazione del Responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di Arcs n. 739 del 29.10.2025.
29.1 Ha formulato il seguente:
“ VI Motivo aggiunto: Illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara, dell’art. 2 del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016, e in particolare degli artt. 30 e 83. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione. Difetto di motivazione”, deducendo l’errata attribuzione dei punteggi in riferimento a requisiti migliorativi, certificazioni, ampliamento gamma, che, ove correttamente applicati comporterebbero la sua collocazione al primo posto in graduatoria, in sostituzione di FA.
30. SS ha notificato il 27.11.2025 motivi aggiunti a valere come ricorso autonomo, depositati in pari data, per l’annullamento della determinazione Arcs n. 739 dd 29.10.2025, il cui contenuto è già stato esposto in sede di disamina del ricorso 322/2025.
30. In vista dell’udienza di merito, tutte le parti dei ricorsi RG 322/2025 e RG 343/2025, hanno depositato memorie difensive e memorie di replica, illustrando le questioni controverse ed insistendo nelle già formulate conclusioni.
31. All’udienza pubblica del 9.2.2026 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
32. Preliminarmente rileva il Collegio che i ricorsi possono essere riuniti ai sensi dell’art. 70 c.p.a, sussistendo evidenti ragioni di connessione.
Emerge, infatti, che si tratta di impugnazioni di atti afferenti alla medesima gara, concernente l’affidamento del lotto 1, da parte di concorrenti che ambiscono all’ottenimento dell’aggiudicazione.
33. Prendendo le mosse dalla disamina del ricorso RG 322/2025, rileva il Collegio che per ragioni di priorità logica vanno innanzitutto esaminati i secondi motivi aggiunti proposti da IT, volti a censurare l’esito della rinnovazione delle valutazioni poste in essere dalla Commissione di gara, come risultanti dalla determinazione n. 739/2025.
33.1 Va preliminarmente respinta l’eccezione di irricevibilità dei medesimi sollevata da EX nella memoria dd 24.1.2026 e ribadita in sede di replica.
Innanzitutto, come condivisibilmente rilevato dalla stessa ricorrente nella memoria di replica, non si comprende se tale eccezione sia effettivamente rivolta a IT, in quanto EX afferma a sostegno del proprio rilevo di tardività dei predetti motivi aggiunti, che fin dal 23 settembre 2025 (data della lettura degli esiti della rivalutazione da parte della Commissione in seduta pubblica) IT “ era già a conoscenza che la rivalutazione aveva comportato il passaggio della stessa dal secondo posto al quarto posto in graduatoria ed anche delle relative motivazioni”, mentre risulta documentalmente che IT ha mantenuto la propria collocazione al terzo posto della graduatoria.
Ciò premesso, rileva il Collegio che in base ad una lettura coordinata degli artt. 76 e 29 d.lgs 50/2016 e art. 120 comma 5 c.p.a. nella versione applicabile ratione temporis ed in coerenza con quanto statuito dall’Ad Plen n. 12/2020, la decorrenza del termine di impugnazione dipende dall’accertamento di una ‘ data oggettivamente riscontrabile’ , riconducibile al rispetto delle disposizioni concernenti gli incombenti formali informativi cui è tenuta l’Amministrazione aggiudicatrice nei confronti dei partecipanti alla gara.
Ne consegue che:
a) il principale dies a quo di decorrenza del termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione consiste nella ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 d.lgs. n. 50/2016, e ciò ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a.;
b) ove tale comunicazione sia mancata, per l’individuazione del dies a quo rileva la formulazione a chiusura dell’art. 120, comma 5, c.p.a. e cioè “ ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto ”;
b1) tale piena conoscenza aliunde può coincidere con la data di pubblicazione degli atti di gara, ma solo se sia assicurato “ il ‘principio della piena conoscenza o conoscibilità’ (per il quale in materia il ricorso è proponibile da quando si sia avuta conoscenza del contenuto concreto degli atti lesivi o da quando questi siano stati pubblicati sul ‘profilo del committente’) ” (cfr. Ad Plen n. 12/2020, par. 31); ne deriva che: “ a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate ” (cfr. Ad Plen n. 12/2020, par. 32);
b2) ove sia mancata una pubblicazione generalizzata degli atti di gara, il ricorrente deve indicare quale sia il momento in cui ha avuto piena conoscenza dell’atto, che potrebbe conseguire all’esercizio del diritto di accesso, con conseguente dilazione temporale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dell’ulteriore documentazione di gara.
Risulta pertanto evidente che alcuna anticipazione della decorrenza del termine per impugnare il secondo provvedimento di aggiudicazione poteva conseguire alla partecipazione del rappresentante della ricorrente alla seduta pubblica in cui sono stati letti gli esiti della valutazione da parte della Commissione: solo la determina di aggiudicazione, provvedimento conclusivo del procedimento, recante l’approvazione dei predetti esiti da parte della stazione appaltante, risultava infatti idonea a rivestire portata lesiva nei confronti della ricorrente.
In base alle suesposte considerazioni, i motivi aggiunti notificati il 26.11.2025, proposti avverso la determinazione n. 739 del 29.10.2025, pubblicata il 31.10.2025 e notificata a mezzo pec il 3.11.2025, risultano ricevibili.
33.2 Una volta acclarata la tempestività dei predetti motivi, essi vanno esaminati, in ossequio al disposto della decisione Ad Plen n. 5/2015, secondo l’ordine indicato dalla ricorrente, che ha esplicitamente richiesto l’esame in via principale dei motivi A), B), C) e D), volti al conseguimento di un punteggio tecnico maggiore rispetto a quello attribuito e/o la riduzione del punteggio degli altri concorrenti e in via subordinata dei motivi E) ed F), volti ad evidenziare vizi più radicali tali da comportare la rinnovazione della procedura.
33.3 Il motivo A), con cui è dedotta una errata attribuzione dei punteggi in relazione al requisito migliorativo “ assenza di cuciture ” nella “ mutanda di fissaggio, elasticizzata, riutilizzabile, priva di lattice”, in quanto assegnati anche sulla base dell’esame della campionatura, non è fondato.
Diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, l’Allegato 1 “Elementi di valutazione – Requisiti premiali valutazione tecnica”, contenente il riferimento all ’”esame delle schede tecniche prodotte e delle dichiarazioni prodotte dalla ditta” svolge una funzione integrativa e non sostitutiva rispetto al disciplinare di gara.
Quest’ultimo documento stabilisce infatti al punto 15.1 “ Campionatura ” che “ al fine di riscontrare la idoneità all’uso di beni e/o servizi offerti nonché le caratteristiche tecnico/qualitative/funzionali indicate nella documentazione presentata a corredo dell’offerta ai fini della verifica della loro conformità ai requisiti tecnico funzionali previsti nel capitolato tecnico di gara, le ditte concorrenti dovranno far pervenire presso l’Azienda Regionale di coordinamento per la Salute (ARCS) (…) entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta così come indicato nel bando di gara una campionatura (anche non sterile) (…)”, con la precisazione che “La campionatura costituirà parametro di valutazione della fornitura per l’assegnazione del punteggio tecnico”.
Va infatti evidenziato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, se, in linea generale, la campionatura non rappresenta un elemento costitutivo ma solo dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, deve essere valorizzata la disciplina specificamente contenuta nella legge della singola gara (Cons St sez III, 7.2.2024 n. 1238).
Come sopra evidenziato, il disciplinare della gara in esame ha stabilito modalità e tempi per la consegna dei campioni ed ha previsto, nella lettura congiunta con l’Allegato 1, che l’attribuzione dei punteggi sarebbe dovuta avvenire tenendo conto sia delle schede tecniche che della campionatura, da cui doveva emergere la conformità ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante.
Risulta quindi che, nella procedura selettiva in questione, la stazione appaltante ha inserito la campionatura tra gli elementi sostanziali e qualificanti l’offerta tecnica da valutare per l’attribuzione dei relativi punteggi e non ha assegnato alla presentazione dei campioni una semplice funzione dimostrativa dell’offerta stessa.
Ne consegue pertanto che la Commissione ha operato nel rispetto della lex specialis di gara, che imponeva di non limitare la valutazione alla sole schede tecniche e dichiarazioni prodotti dal concorrente, bensì di estenderla alla campionatura, in considerazione dell’evidenza materiale che solo la stessa è in grado di offrire ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
In sede di analisi dei campioni, la Commissione ha valorizzato l’assenza di cuciture nella parte interna della mutanda di fissaggio, in quanto è quella a diretto contatto con la cute, ed avendo constatato che solo il prodotto offerto da FA presentava tale requisito, ha correttamente attribuito a detto operatore economico il punto premiale.
33.4 Il motivo B), volto a censurare l’omessa valutazione al fine dell’attribuzione del punteggio premiale di alcune certificazioni prodotte dalla ricorrente IT, asseritamente coerenti con l’oggetto dell’appalto, ed all’opposto, l’assegnazione di punti a certificazioni presentate dall’aggiudicataria FA e da EX, risulta inammissibile prima ancora che infondato.
Trattasi infatti di valutazione connotata da discrezionalità tecnica che può essere contestata solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
Risulta infatti che la Commissione giudicatrice, a seguito dell’esame della documentazione prodotta in sede di offerta e dei chiarimenti acquisiti da FA (con riferimento al campo applicativo di alcune certificazioni), ha valutato le certificazioni ISO/IEC 27001, UNI EN ISO 13486 2016 (per la quale IT ha ottenuto il riconoscimento di un punto) e ISO 5001, come rispondenti a quanto previsto nella legge di gara.
33.5 Il motivo C), volto ad evidenziare l’errata attribuzione a FA e a EX di un punto, correlato al riconoscimento di quattro migliorie, dovendosi invece sottrarre ad entrambe il punteggio riferito alla presenza di una vera e propria tasca negli ausili assorbenti per bambini, è infondato.
Risulta infatti che la Commissione, sulla base dell’esame congiunto delle schede tecniche e della campionatura e valorizzando l’efficacia in concreto del dispositivo offerto (rispetto alla terminologia che distingua tra “ filtrante ” e “ tasca ”), ha ritenuto che gli ausili offerti da tutti gli operatori concorrenti una volta aperti presentassero la medesima conformazione nella parte posteriore, meritando il punteggio premiale correlato al possesso di tale caratteristica.
33.6 Il motivo D), con cui IT deduce l’erronea conferma a FA dell’attribuzione di un punto in relazione al requisito migliorativo della “ presenza di barriere laterali anti fuoriuscita”, è infondato.
La Stazione appaltante ha infatti integrato detta richiesta, ammettendo con il chiarimento n. 41) anche un “ sistema alternativo per la prevenzione delle fuoriuscite ” e sulla base di tale previsione FA ha offerto un “ materassino assorbente di fluff di cellulosa con l’aggiunta di polimeri superassorbenti e con lo strato di acquisizione ”, correttamente valutato dalla Commissione.
33.7 Vista la non accoglibilità delle censure formulate in via principale, si può ora procedere all’esame dei motivi formulati in via subordinata.
33.8 I motivi E) ed F), volti ad evidenziare la illegittimità del procedimento di rinnovazione della valutazione delle offerte dopo che la medesima Commissione aveva proceduto ad esaminare e valutare le stesse, a stilare una graduatoria e ad aggiudicare l’appalto, sono fondati e per la loro stretta connessione e l’esito unitario a cui conduce il loro accoglimento, possono essere oggetto di trattazione congiunta.
33.8.1 Rileva il Collegio che è stato palesemente violato il principio di segretezza delle offerte, a tutela dell’imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti.
Il richiamo contenuto negli atti difensivi dell’Amministrazione regionale e dell’aggiudicataria all’art. 77 comma 11 del d.lgs 50/2016, secondo cui “ In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione (…), è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio della composizione della commissione” non risulta pertinente.
Nel caso di specie infatti la commissione ha dapprima effettuato del tutto irritualmente una rivalutazione delle offerte tecniche (tra l’altro con l’integrazione di un componente esterno, per come verrà evidenziato nel prosieguo), pervenendo a stilare una nuova graduatoria e solo successivamente, con la determinazione dd 29.10.2025, la stazione appaltante è pervenuta alla decisione di annullare ex art. 21 nonies l. 241/1990 la precedente aggiudicazione (decisione di autoannullamento che risulta peraltro intangibile, in quanto non oggetto ex sé di autonome censure).
Manca quindi ai fini dell’applicabilità della norma predetta la condizione che il rinnovo delle operazioni della commissione sia avvenuto “ a seguito di annullamento dell’aggiudicazione”, che invece qui è intervenuto solo a posteriori, sulla scorta proprio di una illegittima rivalutazione dell’offerta tecnica effettuata a offerte economiche ormai note, sicché rimane inescusabile la violazione del principio di segretezza delle offerte.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale affermatosi in merito al principio che impone la segretezza delle offerte (a tutela dell’imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti), “Tale regola implica che - nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica (come nel caso in esame, in cui la stazione appaltante ha scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) - le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche (Ad Plen., 26 luglio 2012, n.30; ex multis Cons. St, sez. IV, 29 febbraio 2016, n.824), a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche)” (ex multis Cons Stato sez III , 7.4.2021 n. 2819; 24.11.2016 n. 4934; Tar FVG 25.7.2019 n. 329) .
Nella fattispecie in esame il principio appena enunciato è rimasto vulnerato per effetto della ripetizione delle operazioni valutative da parte della commissione dopo che le offerte tecniche ed economiche erano state, non solo conosciute, ma addirittura valutate (con atto poi rimosso dalla stazione appaltante in via di autotutela).
Le deduzioni della difesa regionale, relative alla necessità di bilanciare la segretezza delle offerte con esigenze antagoniste, quali la semplificazione e la speditezza dell’azione amministrativa, non risultano accoglibili, in quanto volte a comparare piani e valori disomogenei, alla luce della peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica.
33.8.2 L’illegittimità del rinnovamento delle operazioni di gara consegue altresì al fatto che la commissione giudicatrice ha demandato ad un esperto esterno la valutazione di componenti tecniche dell’offerta.
Nel verbale n. 34 dd 8.7.2025 la commissione ha dato atto della necessità, quanto alle certificazioni, di un “ supporto tecnico ”, “ per procedere nuovamente all’esame e alla verifica della documentazione presentata dagli operatori economici” e nella determinazione n. 536 del 12.8.2025 di nomina del componente aggiuntivo si è precisato che detta attività al medesimo affidata “ consiste nell’approfondimento degli aspetti tecnici legati alle certificazioni (…) in relazione a quanto richiesto nel corrispondente criterio di valutazione”: si è trattato pertanto dell’illegittimo affidamento al soggetto esterno del compimento di una attività di valutazione, connotata da discrezionalità tecnica, della pertinenza delle certificazioni rispetto all’oggetto dell’appalto, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale all’offerta tecnica.
Nel verbale n. 35 del 18.8.2025 si dà atto poi della presenza del professionista alla seduta riservata e dell’avvenuto espletamento dell’incarico al medesimo affidato.
Al verbale n. 36 del 10.9.2025 risulta allegato un prospetto riepilogativo dell’attività di rivalutazione delle offerte che è stata svolta, il quale si limita a riportare in riferimento alla voce “ certificazioni ” quelle che, in riferimento a ciascun operatore concorrente, sono state valutate come pertinenti all’oggetto della gara, con attribuzione del relativo punteggio, senza esplicitazione della relativa motivazione a supporto.
Da ciò consegue che le predette valutazioni non risultano riferibili alla commissione giudicatrice, che, con evidenza, si è limitata a riprodurre le valutazioni rese dall’esperto a tal fine nominato, senza farle motivatamente proprie, omettendo in tali termini di esprimere il giudizio collegiale che, come evidenziato anche al punto 18 del disciplinare di gara (“ la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti ”) era di propria esclusiva competenza.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che il contributo di un soggetto terzo risulta legittimo solo se limitato ad un mero supporto istruttorio, che non influenzi sul piano sostanziale il giudizio finale ( ex multis Cons St sez V 10.4.2025 n. 3086; Cons Stato sez III 23.1.2015 n. 303), mentre nel caso di specie l’operato dell’esperto, per le considerazioni sopra esposte, appare di tipo valutativo e non meramente illustrativo.
34. L’assenza di censure proposte avverso la decisione della stazione appaltante di annullare ex art. 21 nonies l. 241/1990 la precedente valutazione delle offerte (essendo dette censure rivolte solo nei confronti del riesame), conclusa con la determinazione di aggiudicazione n. 307 del 21.5.2025, rende detta decisione di autotutela definitiva ed intangibile ed esime pertanto il Collegio dalla disamina degli atti proposti avverso la determinazione di aggiudicazione in parola, che Arcs, con riferimento al lotto 1 in esame, ha inteso ritirare e superare con la nuova determinazione n. 739 del 29.10.2025.
35. Viste le superiori considerazioni, ne consegue che:
a) Quanto al ricorso RG 322/2025
I secondi motivi aggiunti proposi da IT s.p.a. risultano fondati e vanno accolti in parte qua , con conseguente annullamento della determinazione di aggiudicazione n. 739 del 29.10.2025, relativamente al lotto 1.
Il dovere primario di ripristinare il requisito di segretezza con riguardo ad ogni elemento dell’offerta, ivi compreso quello economico (requisito che, come affermato dalla pacifica giurisprudenza, costituisce elemento cardine delle procedure di aggiudicazione degli affidamenti pubblici), impone la complessiva riedizione della gara concernente il predetto lotto 1.
L’istanza di risarcimento del danno per equivalente proposta da IT va respinta, perché generica e non provata.
Il ricorso principale e i primi motivi aggiunti di IT, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorso incidentale, i motivi aggiunti ed i motivi aggiunti a valere come ricorso autonomo proposti da SS TA s.p.a.vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
b) Quanto al ricorso RG 343/2025
Il ricorso principale e i motivi aggiunti proposi da EX s.p.a., vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;
Il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, nonché i motivi aggiunti a valere come ricorso autonomo proposti da SS TA s.p.a. vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite di entrambi i giudizi possono essere integralmente compensate, vista la complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, così dispone:
a) Quanto al ricorso RG 322/2025:
- accoglie in parte i secondi motivi aggiunti proposti da IT s.p.a. e annulla gli atti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione, disponendo il rinnovo della procedura relativamente al lotto 1;
- respinge l’istanza di risarcimento del danno per equivalente proposta da IT s.p.a.;
- dichiara improcedibili il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti proposi da IT s.p.a.;
- dichiara improcedibili il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i motivi aggiunti a valere come ricorso autonomo proposti da SS TA s.p.a..
b) Quanto al ricorso RG 343/2025:
- dichiara improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti da EX s.p.a.;
- dichiara improcedibili il ricorso incidentale, i motivi aggiunti ed i motivi aggiunti a valere come ricorso autonomo di SS TA s.p.a..
Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
AU LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU LI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO