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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6782 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 10269/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 04/06/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10269 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Amarilda Lici, ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso la stessa in Napoli, al Corso Novara 5.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., domiciliato ex lege Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11.
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 276, emesso l'08/11/2022 e notificato alla ricorrente il 04/04/2023, rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata il 06/09/2022, basandosi sul parere pagina 1 di 7 negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli il 05/10/2022.
Con ricorso depositato l'01/05/2023 la ricorrente si opponeva al provvedimento.
Chiedeva che fosse accertato il diritto alla protezione speciale ex art. ai sensi dell'art. 19 D.
Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i., fondando la propria richiesta su una serie di elementi che attestanti la sua integrazione sul territorio italiano, il suo radicamento duraturo, nonché una condizione di vulnerabilità personale e sociale.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare avanzata ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
150\11, il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento collegiale depositato il 27/10/2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
All'esito del giudizio di merito, la controversia è stata assegnata in decisione collegiale all'udienza del 04/06/2025.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
A quest'ultima si applica ratione temporis il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto pagina 2 di 7 dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un pagina 3 di 7 concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine. pagina 4 di 7 Venendo alla disamina del caso concreto, va considerato che la ricorrente è giunta in
Italia nell'ormai lontano 1993, permanendo sul territorio nazionale anche in virtù di regolarizzazione raggiunta nel 1996 ai sensi del D.L. 477/96, ottenendo un primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Caserta. Tale titolo è stato regolarmente rinnovato fino al 2003, e successivamente convertito in permesso per lavoro autonomo fino al 2009.
Successivamente non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno, pur essendosi adoperata per consolidare il proprio inserimento sociale un'attività di commercio ambulante (settore non alimentare), iscrivendosi regolarmente alla Camera di Commercio di
Caserta (ottenendo una partita IVA e la licenza di tipo B dal Comune di Castel Volturno).
Occorre, a questo punto, evidenziare il peggioramento delle sue condizioni di salute, in quanto, come da documentazione medica prodotta, la ricorrente risulta affetta da diabete mellito di tipo 2, notoria malattia cronica comportante la necessità di monitoraggio costante della glicemia, somministrazione quotidiana di insulina e regolari visite specialistiche. Alla patologia diabetica si sono poi associate ulteriori complicazioni di salute: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e, quale diretta conseguenza della patologia principale, una cataratta bilaterale che ha compromesso significativamente la sua autonomia e qualità della vita.
In questo contesto, un eventuale rimpatrio in Nigeria esporrebbe la ricorrente a un rischio concreto, attuale e individuale di compromissione grave e irreversibile della propria salute.
Ed invero, circa la possibilità per un cittadino nigeriano di curare il diabete mellito,
EUAA, nel NIGERIA, Medical Country of Origin Information Report, April 2022
(disponibile a: https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_04_EUAA_MedCOI_Report
_Nigeria.pdf), riferisce di un'assistenza sanitaria inadeguata, caratterizzata da carenza di personale specializzato, scarsità di infrastrutture, attrezzature e medici specializzati in diabetologia, oltre che dall'assenza di farmaci essenziali, come l'insulina, nella maggior parte delle strutture di assistenza primaria. Il report sottolinea, altresì, la mancanza di programmi pagina 5 di 7 governativi di supporto finanziario, specificamente rivolti al trattamento del diabete, in un contesto in cui circa il 95% della popolazione non ha ancora beneficiato dell'NHIS, il sistema assicurativo pubblico;
di conseguenza, la maggior parte degli individui è costretta a pagare di tasca propria al momento della cura. Anche per quanto concerne le malattie cardiovascolari, il medesimo studio conferma la difficoltà di accesso alle relative cure e rileva, previa traduzione, che “in Nigeria esistono pochi centri avanzati di diagnosi e cura cardiovascolare, non esistono strutture per l'innesto di bypass aorto-coronarico (CABG) regolarmente sostenuto e per l'innesto aperto. Questo rappresenta una minaccia per i risultati clinici dei pazienti con cardiopatie ischemiche e stenosi coronariche significative.
[…] A causa della scarsità di strutture diagnostiche e terapeutiche per l'angiografia coronarica in Nigeria per confermare la diagnosi di CAD e offrire una terapia interventistica appropriata, tutti questi pazienti sono stati trascurati e trattati per altre condizioni coesistenti. Nonostante l'elevato numero di pazienti ipertesi, una revisione degli studi del
2012 su quest'area patologica ha rivelato che i tassi di consapevolezza (14-30 %), trattamento (<20 %) e controllo (9 %) sono bassi. Un campione rappresentativo di centri sanitari (n = 62) è stato esaminato nel 2019 con un adattamento dello strumento SARA
(Service Availability and Readiness Assessment) dell' per valutare la diagnosi, il trattamento e la gestione delle MNT, nello specifico l'ipertensione e il diabete mellito. Il risultato è stato che pochi PHCC disponevano di linee guida (13%), algoritmi di trattamento
(5%) o materiale informativo (2%) per la diagnosi o la gestione dell'ipertensione all'interno della clinica il giorno della valutazione. Più della metà aveva la capacità di dispensare farmaci anti-ipertensivi iniziali o di follow-up (57%) e di fornire assistenza continua a lungo termine
(60%) ai pazienti con ipertensione. Tutti i PHCC valutati dipendevano da registri cartacei e pochissimi disponevano di un computer funzionante (17%) o di accesso a Internet o alla posta elettronica (8%)”. Infine, come per il diabete, il report evidenzia che non esistono programmi governativi di sostegno finanziario specifici per il trattamento delle malattie cardiovascolari e che la maggior parte dei pazienti è costretta a pagare di tasca propria le cure, possibilità preclusa al 40% della popolazione totale, che vive al di sotto della soglia di povertà. pagina 6 di 7 Tenuto conto di tutto quando sopra evidenziato e considerata l'età anagrafica della ricorrente, ormai sessantenne, si ritiene che quest'ultima si trovi in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; compensa le spese processuali.
Si comunichi
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 04/07/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 04/06/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10269 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Amarilda Lici, ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso la stessa in Napoli, al Corso Novara 5.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., domiciliato ex lege Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11.
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 276, emesso l'08/11/2022 e notificato alla ricorrente il 04/04/2023, rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata il 06/09/2022, basandosi sul parere pagina 1 di 7 negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli il 05/10/2022.
Con ricorso depositato l'01/05/2023 la ricorrente si opponeva al provvedimento.
Chiedeva che fosse accertato il diritto alla protezione speciale ex art. ai sensi dell'art. 19 D.
Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i., fondando la propria richiesta su una serie di elementi che attestanti la sua integrazione sul territorio italiano, il suo radicamento duraturo, nonché una condizione di vulnerabilità personale e sociale.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare avanzata ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
150\11, il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento collegiale depositato il 27/10/2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
All'esito del giudizio di merito, la controversia è stata assegnata in decisione collegiale all'udienza del 04/06/2025.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
A quest'ultima si applica ratione temporis il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto pagina 2 di 7 dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un pagina 3 di 7 concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine. pagina 4 di 7 Venendo alla disamina del caso concreto, va considerato che la ricorrente è giunta in
Italia nell'ormai lontano 1993, permanendo sul territorio nazionale anche in virtù di regolarizzazione raggiunta nel 1996 ai sensi del D.L. 477/96, ottenendo un primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Caserta. Tale titolo è stato regolarmente rinnovato fino al 2003, e successivamente convertito in permesso per lavoro autonomo fino al 2009.
Successivamente non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno, pur essendosi adoperata per consolidare il proprio inserimento sociale un'attività di commercio ambulante (settore non alimentare), iscrivendosi regolarmente alla Camera di Commercio di
Caserta (ottenendo una partita IVA e la licenza di tipo B dal Comune di Castel Volturno).
Occorre, a questo punto, evidenziare il peggioramento delle sue condizioni di salute, in quanto, come da documentazione medica prodotta, la ricorrente risulta affetta da diabete mellito di tipo 2, notoria malattia cronica comportante la necessità di monitoraggio costante della glicemia, somministrazione quotidiana di insulina e regolari visite specialistiche. Alla patologia diabetica si sono poi associate ulteriori complicazioni di salute: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e, quale diretta conseguenza della patologia principale, una cataratta bilaterale che ha compromesso significativamente la sua autonomia e qualità della vita.
In questo contesto, un eventuale rimpatrio in Nigeria esporrebbe la ricorrente a un rischio concreto, attuale e individuale di compromissione grave e irreversibile della propria salute.
Ed invero, circa la possibilità per un cittadino nigeriano di curare il diabete mellito,
EUAA, nel NIGERIA, Medical Country of Origin Information Report, April 2022
(disponibile a: https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_04_EUAA_MedCOI_Report
_Nigeria.pdf), riferisce di un'assistenza sanitaria inadeguata, caratterizzata da carenza di personale specializzato, scarsità di infrastrutture, attrezzature e medici specializzati in diabetologia, oltre che dall'assenza di farmaci essenziali, come l'insulina, nella maggior parte delle strutture di assistenza primaria. Il report sottolinea, altresì, la mancanza di programmi pagina 5 di 7 governativi di supporto finanziario, specificamente rivolti al trattamento del diabete, in un contesto in cui circa il 95% della popolazione non ha ancora beneficiato dell'NHIS, il sistema assicurativo pubblico;
di conseguenza, la maggior parte degli individui è costretta a pagare di tasca propria al momento della cura. Anche per quanto concerne le malattie cardiovascolari, il medesimo studio conferma la difficoltà di accesso alle relative cure e rileva, previa traduzione, che “in Nigeria esistono pochi centri avanzati di diagnosi e cura cardiovascolare, non esistono strutture per l'innesto di bypass aorto-coronarico (CABG) regolarmente sostenuto e per l'innesto aperto. Questo rappresenta una minaccia per i risultati clinici dei pazienti con cardiopatie ischemiche e stenosi coronariche significative.
[…] A causa della scarsità di strutture diagnostiche e terapeutiche per l'angiografia coronarica in Nigeria per confermare la diagnosi di CAD e offrire una terapia interventistica appropriata, tutti questi pazienti sono stati trascurati e trattati per altre condizioni coesistenti. Nonostante l'elevato numero di pazienti ipertesi, una revisione degli studi del
2012 su quest'area patologica ha rivelato che i tassi di consapevolezza (14-30 %), trattamento (<20 %) e controllo (9 %) sono bassi. Un campione rappresentativo di centri sanitari (n = 62) è stato esaminato nel 2019 con un adattamento dello strumento SARA
(Service Availability and Readiness Assessment) dell' per valutare la diagnosi, il trattamento e la gestione delle MNT, nello specifico l'ipertensione e il diabete mellito. Il risultato è stato che pochi PHCC disponevano di linee guida (13%), algoritmi di trattamento
(5%) o materiale informativo (2%) per la diagnosi o la gestione dell'ipertensione all'interno della clinica il giorno della valutazione. Più della metà aveva la capacità di dispensare farmaci anti-ipertensivi iniziali o di follow-up (57%) e di fornire assistenza continua a lungo termine
(60%) ai pazienti con ipertensione. Tutti i PHCC valutati dipendevano da registri cartacei e pochissimi disponevano di un computer funzionante (17%) o di accesso a Internet o alla posta elettronica (8%)”. Infine, come per il diabete, il report evidenzia che non esistono programmi governativi di sostegno finanziario specifici per il trattamento delle malattie cardiovascolari e che la maggior parte dei pazienti è costretta a pagare di tasca propria le cure, possibilità preclusa al 40% della popolazione totale, che vive al di sotto della soglia di povertà. pagina 6 di 7 Tenuto conto di tutto quando sopra evidenziato e considerata l'età anagrafica della ricorrente, ormai sessantenne, si ritiene che quest'ultima si trovi in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; compensa le spese processuali.
Si comunichi
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 04/07/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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