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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 05/11/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 7125/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. LUCIA CASABURO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO CP_1 FUNARI;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/11/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Visus odx spento, sindrome depressiva, obesità con complicanza artrosiche, pegresso K papillifero, tiroide di Hashimoto o da altre patologie risultanti dalla documentazione medica allegata”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. Con l'opposizione proposta avverso l'ATP, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU che, a suo parere, denunciavano evidenti divergenze valutative con la documentazione sanitaria agli atti. Tali critiche ad avviso del giudicante non sono, tuttavia, giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, in particolare quanto alla autonomia della ricorrente nella deambulazione, che il consulente riferiva possibile sia pure con bastone, ed al sistema neuropsichico, atteso che la paziente all'esame obiettivo manifestava un
“orientamento nel tempo, nello spazio e nelle persone, con memoria di rievocazione, di fissazione e di esecuzione nella norma per l'età”. Per quanto riguarda la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio, va rilevato come la stessa non è, ex sé, idonea ad integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Ordinanza 24 febbraio 2021 n. 4994). Per il resto si osserva come le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente alle note del
03/11/2025 (certificato oculistico del 03.09.25:- certificato oculistico del 11.09.25; certificato ortopedico del 08.07.25 certificato geriatrico del 30.12.24, certificato del dermatologico del
04/12/2024) deve rilevarsi che dalla suddetta documentazione non si evince un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente tale da incidere sulle valutazioni già espresse dal CTU in sede di A.T.P.. Per mera completezza si osserva che in sede di visita eseguita in data 08/07/2025 presso l' è emersa una mera difficoltà alla deambulazione già riscontrata nella visita CP_3 geriatrica del 30/12/2024; nel corso di quest'ultima inoltre si dava atto di un deficit cognitivo della memoria a breve termine con lieve disorientamento temporale. Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Rilevato che manca in atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc specificamente sottoscritta dalla parte, attesa tuttavia la materia del contendere, la qualità delle parti e le risultanze dell'accertamento peritale in merito alle condizioni di salute comunque compromesse della parte, si reputa equo compensare le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 05/11/2024 Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 05/11/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 7125/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. LUCIA CASABURO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO CP_1 FUNARI;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/11/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Visus odx spento, sindrome depressiva, obesità con complicanza artrosiche, pegresso K papillifero, tiroide di Hashimoto o da altre patologie risultanti dalla documentazione medica allegata”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. Con l'opposizione proposta avverso l'ATP, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU che, a suo parere, denunciavano evidenti divergenze valutative con la documentazione sanitaria agli atti. Tali critiche ad avviso del giudicante non sono, tuttavia, giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, in particolare quanto alla autonomia della ricorrente nella deambulazione, che il consulente riferiva possibile sia pure con bastone, ed al sistema neuropsichico, atteso che la paziente all'esame obiettivo manifestava un
“orientamento nel tempo, nello spazio e nelle persone, con memoria di rievocazione, di fissazione e di esecuzione nella norma per l'età”. Per quanto riguarda la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio, va rilevato come la stessa non è, ex sé, idonea ad integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Ordinanza 24 febbraio 2021 n. 4994). Per il resto si osserva come le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente alle note del
03/11/2025 (certificato oculistico del 03.09.25:- certificato oculistico del 11.09.25; certificato ortopedico del 08.07.25 certificato geriatrico del 30.12.24, certificato del dermatologico del
04/12/2024) deve rilevarsi che dalla suddetta documentazione non si evince un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente tale da incidere sulle valutazioni già espresse dal CTU in sede di A.T.P.. Per mera completezza si osserva che in sede di visita eseguita in data 08/07/2025 presso l' è emersa una mera difficoltà alla deambulazione già riscontrata nella visita CP_3 geriatrica del 30/12/2024; nel corso di quest'ultima inoltre si dava atto di un deficit cognitivo della memoria a breve termine con lieve disorientamento temporale. Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Rilevato che manca in atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc specificamente sottoscritta dalla parte, attesa tuttavia la materia del contendere, la qualità delle parti e le risultanze dell'accertamento peritale in merito alle condizioni di salute comunque compromesse della parte, si reputa equo compensare le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 05/11/2024 Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Francesca Fucci