Articolo 2 della Legge 6 luglio 1964, n. 633
Articolo 1Articolo 3
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19 agosto 1964
Art. 2.
L'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilita' delle aree e dei fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente e delle aree da cedere successivamente a coloro che ne facciano richiesta allo scopo di costruire stabilimenti industriali, sono richieste dai Consorzi di cui agli articoli 4 e 5.
All'occupazione ed espropriazione di detti terreni e fabbricati puo' essere provveduto anche gradualmente, secondo piani particolareggiati deliberati dai Consigli di amministrazione dei rispettivi Consorzi, resi esecutivi dal Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, sino alla prima elezione del Presidente, dai prefetti delle rispettive Province.
Entrata in vigore il 19 agosto 1964