Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 9 aprile
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6245/2019 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Sorbello e dall'Avv. Salvatore Sorbello, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Controparte_4 C.F._5
Piselli, giusta procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2019, esponeva: Parte_1
- di avere curato la gestione di tutte le società appartenenti al gruppo dal 15 marzo 1988, CP_1
su incarico specifico conferitogli, prima, dai sig.ri e e dopo Controparte_1 Controparte_2
dai sig.ri e Controparte_4 Controparte_3
- di aver, di fatto, curato i vari contratti di locazione, avendo partecipato, di frequente, ad incontri e riunioni nelle varie società ed avendo eseguito tutti gli interventi necessari relativi alla messa in sicurezza degli impianti e degli immobili;
-di aver intrattenuto i rapporti con i vari professionisti, effettuando pagamenti per conto e interesse della proprietà, contattando i professionisti specialisti dei vari settori e tutti i fornitori, con i quali aveva concordato i pagamenti da effettuare sia come onorario che come fornitura;
- di essere stato l'alter ego dell'imprenditore, avendo prestato la sua opera di dirigente in posizione apicale, collocato al vertice dell'organizzazione aziendale ed avendo svolto mansioni tali da improntare la vita dell'azienda e di tutte le società appartenenti al gruppo, essendosi posto in un rapporto di collaborazione fiduciaria con i datori di lavoro, dei quali era stato un alter ego e dai quali aveva ricevuto, soltanto, direttive di carattere generale per realizzare le quali si era avvalso di ampia autonomia, esercitando i poteri propri dell'imprenditore ed assumendo, talvolta, la rappresentanza esterna;
-di essere stato regolarizzato come dipendente della Rodriguez IN PA (diventata società finanziaria San Carlo) dal 15 marzo 1988 al 31 ottobre 1997, come impiegato dal 15 marzo 1988 al
30 aprile 1988, come quadro dall' 1 maggio 1988 al 31 dicembre 1990, come funzionario dall' 1 gennaio 1991 al 30 aprile 1991 e come dirigente dall' 1 maggio 1991 al 31 ottobre 1997;
- di aver assunto la carica di amministratore dal 29 aprile 1994 e di amministratore delegato dal 3 maggio 2007 e di aver rivestito, infine, la carica di liquidatore dal 10 gennaio 2013 e di aver rassegnato le dimissioni in data 16 settembre 2019;
- di aver rivestito la carica di amministratore del Gruppo Immobiliare 2R dal 28 aprile 1997 al 20 marzo 2017 e di aver rivestito la carica di preposto della società dal 23 gennaio 2018 Parte_2 all'agosto 2019, data in cui aveva rassegnato le dimissioni e, infine, di aver assunto la carica di amministratore unico della dal 19 luglio 2018; Controparte_5
- di aver gestito la definizione delle liti che erano intercorse tra il ed il Gruppo Controparte_6
Immobiliare 2R per il contratto di locazione dell'area ex Imsa di circa 12.000 mq;
- la questione suddetta, dopo varie vicissitudini, si era composta con una transazione e con un incasso di circa € 2.200.000,00;
- di avere curato anche il piccolo capannone attiguo alla palazzina, avendo seguito fino al 2017, con l'assistenza del legale, sia i lavori di ricostruzione per la messa a norma prevista dalle disposizioni relative alle locazioni, che il relativo contratto di locazione stipulato con la ditta Glacies;
- di aver stipulato, a seguito di contatti con l'amministratore, sopralluoghi e riunioni, un contratto di locazione con la nel marzo 2018; CP_7 - di essere riuscito a comporre bonariamente, dopo vari incontri e contatti telefonici e con l'aiuto del legale dei una questione relativa ad una decurtazione del canone di affitto sorta con la Per_1
società Sma/2R, con cui intercorreva un contratto di locazione dal 30 gennaio 2008;
- di aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili, inclusi quelli dati in locazione, di aver curato la ristrutturazione della palazzina ex Imsa, di aver seguito tutti i rapporti bancari, soprattutto quelli presso il MPS agenzia 9 e di aver tenuto i rapporti con la Banca CP_6
popolare di Ragusa, di aver curato i rapporti con la (società proprietaria di un impianto CP_8 fotovoltaico composto da 3360 pannelli, situato nell'area ex Imsa) e con la nuova società di manutenzione Voltalia Italia srl, avendo dato incarico all'ing. (persona qualificata e Per_2
conoscitrice degli impianti fotovoltaici) di curarne la sicurezza;
- di aver curato anche la struttura dedicata a B&B di proprietà della società e data in locazione Pt_3
alla di aver curato e gestito, per la (proprietaria di un immobile concesso in Parte_2 Pt_3 locazione alla Caserma dei Carabinieri di sito in Via dei Mille), la locazione dell'immobile CP_6
concesso al Circolo della Borsa;
- di essere stato, in ultimo, nominato amministratore unico della società (ultima società CP_5
costituita per la gestione del personale);
- il rapporto che era intercorso con i era stato interrotto nel momento in cui aveva lamentato CP_1
la propria insoddisfazione con il sig. atteso che non era stato regolarizzato con Controparte_1
gli enti di previdenza e di assistenza;
- era stato iscritto, su richiesta dei alla gestione separata dell'INPS ed era stato costretto CP_1
a curare e gestire una molteplicità di impegni giornalieri riguardanti tutte le società del gruppo assumendo responsabilità poiché in qualche società aveva rivestito la carica di preposto CP_1
senza compenso, in qualche altra la carica di amministratore ed in qualche altra ancora la carica di liquidatore;
- il rapporto si era interrotto nel momento in cui il sig. gli aveva comunicato che Controparte_1
avrebbe dovuto rivolgersi alla figlia, Controparte_3
- aveva reclamato i propri diritti con lettera del 2 agosto 2019;
- il commercialista incaricato alla redazione della consulenza tecnico-contabile, aveva determinato in
€ 455.995,00 la somma dovutagli per differenze retributive e differenze TFR.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che aveva prestato la propria attività lavorativa, con la qualifica e le mansioni di dirigente, alle dipendenze dei sig.ri , Controparte_1 CP_2
, e dal 15 marzo 1988 al settembre 2019,
[...] Controparte_3 Controparte_4
(avendo espletato le mansioni di dirigente anche nel periodo novembre 1997 / settembre 2019, durante il quale aveva rivestito cariche sociali nelle varie società appartenenti ai resistenti) che, conseguentemente, venissero condannati i IG.ri , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , in solido, a pagargli la somma di € 455.995,00 a titolo di
[...] Controparte_4 differenze retributive e TFR, o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarebbe stata ritenuta giusta ed equa dal giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi.
2.- e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
costituendosi in giudizio, in via preliminare, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la nullità del ricorso avversario per la carenza della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda di parte ricorrente.
Rilevavano che il ricorrente aveva agito nei loro confronti, in solido, per differenze retributive e TFR, senza aver dedotto neanche il titolo della loro presunta corresponsabilità e che l'asserzione secondo cui il Genitore aveva “curato la gestione di tutte le società appartenenti al gruppo Rodriguez”, non era stata in alcun modo spiegata né tanto meno l'esistenza di un c.d. gruppo Rodriguez era stata connotata di una qualche consistenza fattuale o argomentativa e documentale.
Osservavano che il ricorso appariva carente anche riguardo alle attività asseritamente svolte dal ricorrente, senza alcuna indicazione in ordine alle ragioni per le quali la declaratoria contrattale dirigenziale (meramente richiamata nel ricorso) doveva ritenersi applicabile al ricorrente ed all'attività da questi asseritamente svolta.
Sempre in via preliminare ma subordinata, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la loro assoluta carenza di legittimazione passiva.
Rilevavano che il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le proprie rivendicazioni economiche e di accertamento di una superiore qualifica dirigenziale nei confronti delle diverse società (persone giuridiche) per cui, nel corso degli anni, aveva svolto la propria attività lavorativa, sia come dipendente sia come amministratore e liquidatore, poiché queste erano dotate di autonomia patrimoniale e di conseguenza costituivano autonomi centri di interesse.
Nel merito chiedevano che venisse rigettato il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché per l'intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dal ricorrente.
Osservavano, poi, che nell'anno 2018, in considerazione dei pregressi rapporti, Controparte_1 aveva concesso in prestito al ricorrente l'importo di € 120.000,00 in due tranche rispettivamente in data 1 agosto e 30 settembre 2018 e non avendo provveduto il Genitore a restituire l'importo ricevuto, eccepiva formalmente in compensazione l'importo di € 120.000,00, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione, dovuto in restituzione dal Genitore rispetto ad eventuali somme che fossero riconosciute in suo favore in esito al presente giudizio. In subordine, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, chiedevano che venisse contenuta la pronuncia nei limiti dei diritti effettivamente provati e spettanti al ricorrente e previa compensazione delle somme eventualmente risultanti spettanti al ricorrente con l'importo di € 120.000,00, oltre interessi e rivalutazione, dovuti dal ricorrente a. con vittoria di spese e Persona_3
compensi.
3.- L'udienza del 9 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito, il ricorrente agisce in giudizio chiedendo che venga ritenuto e dichiarato che ha prestato la propria attività lavorativa, con la qualifica e le mansioni di dirigente, alle dipendenze di e dal 15 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
marzo 1988 al settembre 2019, espletando le mansioni di dirigente anche nel periodo novembre 1997
/ settembre 2019, durante il quale aveva rivestito cariche sociali nelle varie società appartenenti ai resistenti e che, conseguentemente, i resistenti vengano condannati, in solido, a pagargli la somma di
€ 455.995,00 a titolo di differenze retributive e TFR, o quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
Al riguardo, “il difetto di legitimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l'accertamento dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni” (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n.11321).
Nel caso di specie, parte resistente eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio facendo rilevare di non aver instaurato con l'odierno istante alcun rapporto di lavoro, che è invece intercorso con le società indicate dal ricorrente in ricorso.
L'eccezione è fondata.
Tale assunto trova riscontro probatorio in atti.
Va rilevato che parte ricorrente in ricorso afferma di avere curato la gestione di tutte le società appartenenti al gruppo dal 15 marzo 1988. Nella stessa relazione tecnica di parte CP_1
richiamata in ricorso viene applicato il CCNL dei dirigenti di aziende del credito/finanziarie e le differenze retributive richieste sono state calcolate per lo svolgimento di mansioni dirigenziali, di amministratore e liquidatore delle società del gruppo CP_1
Inoltre, vi è in atti documentazione da cui emerge lo svolgimento di attività di lavoro del ricorrente alle dipendenze di determinate società (lettere di assunzione, dichiarazioni di liberazione). Considerato, pertanto, che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio e in forza del quale sono avanzate le pretese dal ricorrente è intercorso tra il Genitore e le società indicate, soggetti giuridici autonomi e diversi rispetto ai resistenti, l'azione giudiziaria è stata proposta nei confronti di soggetti carenti di legittimazione passiva e, come tale, va disattesa.
E a tale errore non può ovviarsi mediante l'integrazione del contraddittorio, posto che nel caso di specie non si tratterebbe di chiamare in giudizio un litisconsorte (necessario o facoltativo) in aggiunta ad altro soggetto legittimato passivamente, bensì di convenire i soggetti dotati di legittimazione passiva.
La rilevata carenza di legittimazione passiva dei resistenti impone il rigetto del ricorso.
6.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo 2014
n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della questione trattata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei resistenti che liquida nella somma complessiva di € 9458,00 oltre iva, cpa, e rimborso spese generali nella misura di legge.
Messina, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga