Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04339/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4339 del 2025, proposto da AR RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
PE ON, RA NT, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. Prima, n. 5604/2025 del 25/07/2025, resa nel procedimento n. 1051/2025 Reg. Ric..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. ER SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con la sentenza della Sezione n. 5604/2025, della quale è chiesta l’ottemperanza, è stato accertato il diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti relativi alle prestazioni effettuate dal dott. ON, per l’effetto condannando l’Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., alla esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta da parte ricorrente con istanza datata 9/9/2024 e successivi solleciti del 4/12/2024, 16/12/2024 e 21/1/2025;
Rilevato che parte ricorrente, con memoria del 10/2/2026, ha reso poi noto che “[l] ’Amministrazione resistente ha provveduto all’esecuzione del giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, rendendo evidente che l’inerzia originaria era ingiustificata e che l’adempimento è avvenuto esclusivamente a seguito dell’iniziativa giudiziale del ricorrente ”, e che “[t] ale comportamento non elide la soccombenza dell’Amministrazione, né priva il ricorrente dell’interesse alla pronuncia sulle spese, dovendo applicarsi il principio – ormai pacifico – della soccombenza virtuale ”;
Considerato, alla luce di quanto allegato anche da parte dell’A.O.U. resistente nella memoria depositata in data 21/1/2026, nella quale questa ha dato conto di aver adempiuto al decisum giudiziale, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso, e infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere poste a carico dell’Amministrazione, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al dictum giudiziale ( cfr . nota prot. n. 51824 del 9/9/2025) solo successivamente all’incardinamento della causa (ricorso notificato in data 25/8/2025 e depositato in data 3/9/2025);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
PE Esposito, Consigliere
ER SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER SO | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO