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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6253/2024 del RG;
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Costanzo;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) in liquidazione giudiziale, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.;
resistente contumace
Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto
Il ricorrente chiedeva la condanna della società indicata in epigrafe al pagamento delle somme indicate in ricorso.
Intervenuta in corso di causa l'apertura della liquidazione giudiziale, chiedeva con ricorso in riassunzione la condanna al pagamento degli anzidetti crediti.
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Avuto riguardo alla domanda a contenuto patrimoniale proposta dal lavoratore nei confronti di parte resistente, la stessa domanda deve ritenersi improcedibile.
E' principio consolidato che si radicano presso il foro fallimentare le controversie relative a crediti del lavoratore vantati nei confronti del datore di lavoro fallito, a tutela del principio della par condicio dei creditori concorrenti (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11674 del 01/06/2005).
La Corte di legittimità nella suddetta sentenza individua nel foro fallimentare il giudice chiamato a decidere la controversia sulle “domande dirette alla condanna di pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale.”
La Corte di legittimità afferma che, non trattandosi di questione di competenza, ma di improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come
1 necessario dalla legge, può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
Cass. 13.6.2000, n. 8018; Cass. 14.6.2001 n. 8025).
La Corte di legittimità ha precisato che l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito -, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza - influenzata dalla "vis attractiva" del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall. (Cfr. Sez. 1, Sentenza n.
2439 del 03/02/2006).
Il medesimo orientamento interpretativo è stato richiamato dalla Corte di Legittimità anche in relazione all'impresa in liquidazione giudiziale (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. -
28/10/2024, n. 27796).
Nel caso che ci occupa, essendo stata proposta una domanda avente ad oggetto crediti del lavoratore vantati nei confronti del datore di lavoro ed essendo intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, deve essere pertanto dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-Dichiara improcedibile il ricorso;
-Nulla per le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Così deciso il 19.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6253/2024 del RG;
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Costanzo;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) in liquidazione giudiziale, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.;
resistente contumace
Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto
Il ricorrente chiedeva la condanna della società indicata in epigrafe al pagamento delle somme indicate in ricorso.
Intervenuta in corso di causa l'apertura della liquidazione giudiziale, chiedeva con ricorso in riassunzione la condanna al pagamento degli anzidetti crediti.
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Avuto riguardo alla domanda a contenuto patrimoniale proposta dal lavoratore nei confronti di parte resistente, la stessa domanda deve ritenersi improcedibile.
E' principio consolidato che si radicano presso il foro fallimentare le controversie relative a crediti del lavoratore vantati nei confronti del datore di lavoro fallito, a tutela del principio della par condicio dei creditori concorrenti (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11674 del 01/06/2005).
La Corte di legittimità nella suddetta sentenza individua nel foro fallimentare il giudice chiamato a decidere la controversia sulle “domande dirette alla condanna di pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale.”
La Corte di legittimità afferma che, non trattandosi di questione di competenza, ma di improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come
1 necessario dalla legge, può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
Cass. 13.6.2000, n. 8018; Cass. 14.6.2001 n. 8025).
La Corte di legittimità ha precisato che l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito -, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza - influenzata dalla "vis attractiva" del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall. (Cfr. Sez. 1, Sentenza n.
2439 del 03/02/2006).
Il medesimo orientamento interpretativo è stato richiamato dalla Corte di Legittimità anche in relazione all'impresa in liquidazione giudiziale (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. -
28/10/2024, n. 27796).
Nel caso che ci occupa, essendo stata proposta una domanda avente ad oggetto crediti del lavoratore vantati nei confronti del datore di lavoro ed essendo intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, deve essere pertanto dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-Dichiara improcedibile il ricorso;
-Nulla per le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Così deciso il 19.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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