Sentenza 25 ottobre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/10/2010, n. 21835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21835 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT TO, rappresentato e difeso dall'avv. Lucisano Claudio ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 91;
- ricorrente -
contro
TT IS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Locati Marco ed Elio Ludini, elett.te dom.ta presso lo studio del secondo in Roma, Via Alberico II n. 33;
- controricorrente -
e contro
TT E\, \TT LD, \TT TA, rappresentati e difesi dall'avv. Cara Mario ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Roma, Via Cicerone n. 28;
- resistenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2536/07, depositata il 27 settembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'avv. Claudio LUCISANO;
udito per i resistenti l'avv. Mario CARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ER AT convenne davanti al Tribunale di Sondrio il padre sig. MI RI AT e i germani sig.ri \IS, \E\, \\LD e \A AT, chiedendo accertarsi il suo acquisto della proprietà di alcune porzioni (un appartamento e altri locali accessorii di un fabbricato in *Chiavenna* per intervenuta usucapione ventennale.
Resistettero i soli primi due convenuti, che richiesero anche, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento del corrispettivo per il godimento dei beni.
Nel corso del giudizio sopraggiunse la morte di AT IC RI\ e il processo fu riassunto dall'attore nei confronti degli altri convenuti, in qualità di eredi di lui.
Il Tribunale, assunti gli interrogatori delle parti e prova testimoniale, accolse la domanda dell'attore e respinse la riconvenzionale.
La sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di Milano, la quale, in accoglimento (per quanto qui ancora rileva) dell'appello principale dalla sig.ra SA AT, ha respinto la domanda di ER AT e accolto la riconvenzionale proposta contro di lui.
La Corte ha premesso che le porzioni immobilieri in questione erano originariamente proprietà della sig.ra IT @P, zia dei germani AT\, ed erano quindi passate, per successione testamentaria, al marito di lei \NN IN @P, in usufrutto, e alla sorella EN @P (madre delle parti superstiti) dapprima in nuda proprietà e quindi, alla morte dell'usufruttuario, in proprietà piena. Ha quindi accertato, sulla base della prova orale, che ER AT aveva ricevuto la disponibilità dei beni con l'espresso consenso dell'usufruttuario \NN IN @P e della nuda proprietaria IG RI, onde la sua era da qualificare mera detenzione, tale rimasta, almeno sino alla morte della madre EN @P, in difetto di un atto di interversione;
inoltre IG TO, richiedendo (invano) in più occasioni alla madre di intestargli l'appartamento, aveva in tal modo riconosciuto il diritto di proprietà della stessa.
Esclusa l'usucapione in favore dell'appellato, la Corte ha quindi condannato il medesimo, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento - in relazione all'occupazione dell'appartamento dopo la morte della madre - della somma di Euro 50,00 mensili (e dunque di complessivi Euro 6.000,00 dal 16 marzo 1998 alla data della decisione), parametrata ai valore locativo dell'immobile, in favore della sorella per la quota ereditaria a lei spettante.
Il sig. ER AT ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi, cui la sorella \IS ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria, mentre gli altri germani intimati si sono limitati a nominare un avvocato che ha svolto difese orali in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia infondatamente statuito che egli aveva conseguito la disponibilità dell'appartamento con il consenso dell'usufruttuario IG NN IN\ e della nuda proprietaria EN @P: cosa invece impossibile, atteso che egli era entrato in possesso del bene nel 1972, allorché era ancora viva l'originaria proprietaria \IG TA, come avevano dichiarato ben sette testimoni (le cui deposizioni, in parte qua, sono testualmente riportate in ricorso), senza che però la Corte di appello se ne sia data carico in motivazione.
1.1. - Il motivo è inammissibile.
Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri elementi che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (giurisp. costante: cfr., per tutte, Cass. 5748/1995). E nella specie la Corte di appello ha dato conto di essersi basata, nella sua ricostruzione dei fatti, su testimonianze diverse da quelle invocate dal ricorrente;
la cui censura, quindi, si risolve nella pretesa di una diversa valutazione comparativa del materiale probatorio, che non è consentita al giudice di legittimità. 2. - Con il secondo motivo, sempre denunciando vizio di motivazione, si deduce che è ingiustificato inferire il riconoscimento del diritto di proprietà della madre dalla richiesta del figlio di intestargli l'appartamento, ciò potendo affermarsi esclusivamente nel caso, qui non sussistente, di richiesta di intestazione verso corrispettivo.
2.1. - Anche questo motivo è inammissibile, risolvendosi pur esso in una censura di merito. La considerazione svolta dal ricorrente a proposito della mancanza di corrispettivo, infatti, è tutt'altro che decisiva, dato che anche la richiesta di intestazione gratuita ben può implicare il riconoscimento dell'altrui diritto. 3. - Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 1140 c.c.. Il ricorrente premette che ER AT aveva conseguito la disponibilità dell'appartamento nel *1972*, allorché era ancora viva la zia \A @P, per eseguirvi lavori di ristrutturazione al fine di andarvi poi ad abitare - come in effetti avvenne - nel *1973*. Sostiene quindi che la Corte di appello abbia errato nel ritenere che la presa di possesso, ai sensi dell'art. 1140 c.c., di un'abitazione debba necessariamente consistere nell'andarvi ad abitare e non possa invece consistere anche nell'acquisto della materiale disponibilità della stessa al fine di eseguirvi lavori in vista del successivo utilizzo come abitazione.
3.1. - Il motivo è inammissibile perché si basa su un presupposto di fatto - l'occupazione dell'appartemento nel *1972* per eseguirvi lavori di ristrutturazione - che non risulta dalla sentenza impugnata (cfr., ex multis, Cass. 16742/2005, 22154/2004, 6693/1999). 4.1 - Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2043 c.c., si lamenta che la Corte di appello abbia riconosciuto il diritto di SA AT ad un corrispettivo per l'occupazione dell'appartamento pur in difetto di qualsiasi elemento atto a far presumere che l'immobile sarebbe stato locato dai proprietari, ove in loro possesso, ed anzi in presenza di elementi - quali l'adesione dei germani rimasti contumaci, ma comunque sentiti dal giudice di primo grado, alla tesi del ricorrente - tali da far presumere il contrario. 4.2. - Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione. Premesso che i comproprietari non avevano e non avrebbero mai deliberato di locare l'immobile, si lamenta che i giudici di appello non abbiano motivato su tale punto, suscettibile di escludere la sussistenza di qualsiasi danno, anche potenziale, derivante dall' occupazione.
4.3. - Detti motivi, esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Infatti il titolare di un diritto reale, che chieda il risarcimento conseguente al mancato godimento del bene oggetto del diritto stesso, non è tenuto a provare il danno subito, poiché il medesimo è in re ipsa (Cass. 23065/2009, 15238/2008, 10498/2006, 1294/2003). 5. - Con il sesto motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c., si deduce che non poteva procedersi a determinazione equitativa del danno perché nella specie non era impossibile fornire la prova di uno specifico pregiudizio subito dall'avente diritto. 5.1. - Il motivo è infondato.
Il ricorrente muove dall'evidente presupposto che il danno derivante dall'abusiva occupazione di un immobile derivi dai mancati proventi della cessione del suo godimento a terzi. Vero è, invece, come si è appena visto, che esso consiste anche nel mancato godimento del bene in sè considerato, e dell'esatta entità economica di siffatto danno non può normalmente essere fornita la prova.
6. - Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.. Premesso che la Corte d'appello si è basata, nel liquidare il danno, su una nota di un'agenzia immobiliare indicante il presumibile valore locativo dell'appartamento, si nega che tale nota, proveniente da un terzo e priva di sottoscrizione di alcuna della parti in causa, potesse costituire prova in giudizio. 6.1. - Il motivo è infondato.
La nota in questione, non provenendo da alcuna delle parti in causa, non è, all'evidenza, una scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c., ne' come tale è stata intesa dai giudici di appello;
ma anche le scritture provenienti da terzi sono ammesse come prova in giudizio, sia pure con efficacia probatoria diversa dalle scritture di cui all'art. 2702, cit. (ex multis, Cass. 2149/2002, 10041/2000, 4503/2000). 7. - Il ricorso va in conclusione respinto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, in favore della controricorrente e in Euro 1.200,00, di cui 1.000,00 per onorari, in favore dei resistenti.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2010